Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/05/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5329/2023 R.G.
TRA
, , , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Adeo Ostillio e Andrea Ostillio
-attori-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Ventruti Parte_5
-convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettive note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
chiedendone la condanna al rilascio in proprio favore dell'immobile costituito da piano terra ed annesso garage con accesso da via Siciliani civici nn. 48-50 in Pulsano censito in catasto al foglio n. 3 particelle nn.
1609 sub 1 e sub 2 perché detenuto sine titulo a seguito della cessazione del comodato concesso al proprio genitore fino alla sua morte, avvenuta nel 2016.Si costituiva in giudizio chiedendo il Persona_1 Parte_5
rigetto delle avverse domande sul rilievo che il comodato era stato concesso per soddisfare esigenze familiari sia del comune genitore che proprie, in quanto figlio convivente.In diritto, le domande proposte dai ricorrenti vanno accolte.Deve, infatti, ritenersi provato, in assenza di contestazioni specifiche del resistente con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che l'immobile di cui si chiede il rilascio è in proprietà
1
comodato si è estinto, ai sensi dell'art. 1811 c.c.Deve ritenersi estinto anche il rapporto di comodato instauratosi, dopo la morte di , tra i ricorrenti ed il resistente.Quest'ultimo, riconoscendo di Persona_2
godere dell'immobile per cui è causa a titolo di comodato, ha dedotto che tale contratto non sarebbe cessato con la morte del padre poiché si tratterebbe di un comodato per soddisfare esigenze familiari abitative non solo del padre ma anche proprie.La Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. sez. un. n.
20448/2014) ha espresso il principio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su chi si oppone alla richiesta di rilascio per cessazione di un comodato l'onere di provare che lo stesso era stato concluso con la pattuizione che l'immobile ceduto in godimento gratuito dovesse soddisfare esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario.La prova che il comodato sia stato concluso con questa specifica pattuizione non è stata offerta dal resistente, il quale ne aveva l'onere in virtù dei richiamati principi.Al contrario, dalla missiva a firma dello stesso resistente inviata ai ricorrenti e datata 3/5/2021, prodotta in allegato al ricorso, emerge la confessione stragiudiziale del fatto che il comodato era a tempo determinato anche per in Parte_5
quanto è precisato, in detta missiva, che il godimento dell'immobile era garantito anche al resistente, dopo la morte del padre, per soli otto anni, e non fino a quando fossero perdurate esigenze di destinazione a casa familiare.Lo è pacificamente deceduto nel 2016 e, quindi, il comodato è cessato nel 2024 Persona_2
anche nei confronti del resistente il quale, pertanto, è obbligato a rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto in favore dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 1809 comma 1 c.c..Alla soccombenza del resistente segue la condanna (art. 91 c.p.c) alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, anche di mediazione,
liquidate come da separato dispositivo.Segue, inoltre, la condanna del resistente al pagamento, in favore dello Stato, della sanzione pari al doppio del contributo unificato dovuto per la presente controversia,
sanzione prevista dall'art. 12 bis Legge n. 28/2010, attesa la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria (rif. art. 5 Legge n. 28/2020) senza giustificato motivo, documentata nel verbale in data
8/2/2023 prodotto dai ricorrenti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Dichiara cessato il contratto di comodato relativo agli immobili in Pulsano posti ai civici nn. 48-50 di via Siciliani censiti in catasto al foglio n. 3 particelle n. 1609 sub 1 e 1609 sub 2 e, per l'effetto,
condanna al rilascio in favore dei ricorrenti di detti immobili;
Parte_5
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate in euro 284,00 Parte_5
per compensi della fase di mediazione ed in euro 114,00 per spese ed euro 2252,00 per compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge;
3) condanna al pagamento in favore dello Stato della sanzione pari al doppio del contributo Parte_5
unificato dovuto per la presente controversia, ai sensi dell'art. 12 bis Legge n. 28/2010.
Taranto, 11/5/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
3