Art. 35.
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della, presente legge.
I contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22, hanno inizio dal 10 gennaio 1955.
L'erogazione delle prestazioni, di cui all'art. 3, lettere b) e c), avra' inizio a partire dal novantunesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere a) e d) del predetto art. 3 a partire dal centoventunesimo giorno.
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della, presente legge.
I contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22, hanno inizio dal 10 gennaio 1955.
L'erogazione delle prestazioni, di cui all'art. 3, lettere b) e c), avra' inizio a partire dal novantunesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere a) e d) del predetto art. 3 a partire dal centoventunesimo giorno.