Articolo 2 della Legge 27 aprile 1982, n. 288
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 giugno 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 39 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 11 giugno 1982