Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n.92/2012, deciso all'udienza del 4/3/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1341 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Favaloro Aldo, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), corso Garibaldi n.159
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Portici (NA), alla via Malta n.1
RECLAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/5/24 il ricorrente in epigrafe ha proposto reclamo avverso la sentenza n.7772/24, pubblicata il 17/4/24 e comunicata dalla Cancelleria il 18/4/24, con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio azionato dallo stesso ex art. 1, comma 48 e ss., della legge n.92/2012; con la predetta ordinanza il medesimo Tribunale aveva respinto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa
IL reclamante ha censurato la sentenza sotto vari profili, sia formali che sostanziali, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di primo grado diretta alla reintegra in servizio ed al risarcimento del danno ex art. 18 stat. Lav..
Ricostituito il contraddittorio, la reclamata società ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato per le varie ragioni evidenziate in memoria.
All'odierna udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto è infondato e va pertanto rigettato.
In questa sede del gravame l'attuale impugnante reitera tutte le eccezioni e difese formulate in sede di opposizione, in ordine alle quali il Tribunale ha già risposto con congrua ed approfondita motivazione, non incrinata dalle doglianze mosse, che tendono sostanzialmente a minare l'attendibilità e l'utilizzabilità delle risultanze del controllo effettuato mediante agenzia investigativa, poste alla base della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento.
In particolare con i motivi di reclamo sub 1, 3 e 4 l'appellante ribadisce la violazione del proprio diritto di difesa per non avere la società datrice di lavoro, in sede di contestazione disciplinare, messo a sua disposizione gli elementi e i documenti necessari per consentirgli di potere effettuare i dovuti controlli circa la regolarità dell'attività investigativa richiesta dalla datrice di lavoro nelle giornate in cui aveva fruito del congedo parentale (trattasi, come è pacifico in causa, dei giorni dal primo al 5 agosto 2022 e dal 22 al 26 agosto 2022); sostiene che, anche successivamente in sede giudiziale, la , diversamente da quanto ritenuto CP_1 dal primo giudice, non aveva sanato alcuni dei vizi rilevati, in particolare la mancata indicazione dei soggetti che avevano svolto l'attività investigativa in violazione dell'art. 135 T.U.L.P.S.; a suo dire, l'unico documento che poteva dimostrare chi avesse effettuato le indagini investigative era il registro degli affari previsto obbligatoriamente dalla predetta norma.
La censura così come articolata è del tutto infondata.
Ed invero, premesso che la contestazione disciplinare del 20/9/2022, quale riportata in sentenza, era molto precisa ed indicava, nel dettaglio, l'attività di parcheggiatore che si assumeva svolta dal
, giorno per giorno, durante il periodo di congedo parentale, Pt_1 quale emersa dal controllo investigativo, (il cui report, privo della indicazione della denominazione della società investigativa, era stato pure allegato alla stessa) e che, pertanto, egli aveva tutti gli elementi per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, si osserva in ogni caso, che l'art. 7 della legge n.300/1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa (cfr., tra gli altri, Cass. civ., sez. lav., 25.10.2018 n. 27093, già richiamata nella sentenza in questa sede impugnata).
Le suddette circostanze, tenuto conto anche del fatto che il lavoratore ha fatto valere compiutamente le sue difese sia in sede di giustificazioni scritte che nell'ambito della successiva audizione orale, escludono in radice una compromissione del suo diritto di difesa, tanto più considerato che le doglianze sollevate si appuntano su aspetti di carattere meramente formale.
In sede giudiziale, poi, come pure evidenziato dal Tribunale, la odierna reclamata ha depositato la relazione investigativa, le cui risultanze sono state poste a base del licenziamento irrogato, corredata della indicazione completa di tutti i dati della società investigatrice: avente ad oggetto “attività di Controparte_2 osservazione/investigazioni in ambito aziendale con sede legale in Napoli, via Santa Lucia n.50, e sedi operative in Napoli, Roma, e Milano, documentando il possesso di regolare licenza prefettizia, l'incarico conferito alla stessa dalla ed il nominativo CP_1 degli agenti che avevano preso parte all'indagine, tre dei quali escussi anche come testi nella fase istruttoria del procedimento di prime cure, i quali avevano confermato che i controlli erano stati fatti da collaboratori interni della società (cfr Controparte_2 le deposizioni in atti).
Il Tribunale ha anche correttamente escluso che fosse necessario il deposito del registro degli affari dell'agenzia, previsto dall'art. 135 Testo Unico Pubblica Sicurezza, su cui, in particolare, insiste, del tutto infondatamente, in questo grado del giudizio, il reclamante.
Invero l'art. 135 del T.U.L.P.S. prevede che “I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compilano giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni* alle quali attendono”.
Orbene, come risulta evidente dalla citata norma, la regolare tenuta del registro in questione, che va esibito agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta, attiene ad una incombenza amministrativa della società investigatrice e non può avere alcuna rilevanza nel presente giudizio in cui tutti i rilievi formali sul report investigativo sono stati superati dalla produzione documentale, da parte della resistente, e dalle deposizioni testimoniali degli agenti che hanno preso materialmente parte all'attività di investigazione.
Quanto fin qui osservato rende già in astratto prive di concreto rilievo le deduzioni formulate dall'odierno reclamante in relazione alle modalità di conferimento ed al contenuto dell'incarico agenziale ed alle asserite violazioni delle prescrizioni della licenza per lo svolgimento dell'attività investigativa, attenendo le stesse rispettivamente al piano dei rapporti con la e CP_1 dei rapporti con l'autorità amministrativa, piani del tutto estranei all'accertamento alla base del decisum in punto di effettivo svolgimento, da parte del , dell'attività lavorativa che gli Pt_1 è stata contestata, in contrasto con le finalità del congedo parentale.
Invero, una volta riscontrato che tale accertamento riposa su quanto riferito, per diretta conoscenza, da parte degli agenti che hanno effettuato il controllo, escussi quali testi, lo stesso non potrebbe comunque essere inficiato da eventuali vizi o carenze, in ipotesi, verificatisi nel rapporto tra la società mandante e l'agenzia investigativa o tra quest'ultima e la autorità amministrativa (cfr in tal senso recentemente Cass. 2025/2618, che ha appunto escluso l'inutilizzabilità dei risultati investigativi in caso di violazione formali di tipo amministrativo).
Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, gli investigatori privati incaricati sono stati regolarmente escussi nella fase sommaria del procedimento attribuendosi la riferibilità dell'elaborato prodotto in giudizio, il cui contenuto hanno sostanzialmente confermato (cfr. in proposito Cass. civ., sez. lav., 26.2.2024, n.5002).
Alla luce dei principi di diritto enunciati e tenuto conto che, nella specie, la mancata indicazione nel rapporto investigativo prodotto dalla datrice del nominativo degli agenti che hanno materialmente effettuato il controllo non comporta alcuna limitazione del diritto di difesa del lavoratore, essendo peraltro chiaramente indicata la denominazione dell'agenzia investigativa a cui è stato conferito il mandato, vanno disattesi i motivi di gravame in esame.
Del tutto prive di fondamento e di prova, oltre che poco credibili, sono poi le ribadite affermazioni del reclamante secondo cui le foto allegate al report investigativo, che lo riprendevano presso l'area di parcheggio antistante la spiaggia di Marina del Cantone, erano state ritagliate per nascondere la presenza del figlio minore Per_1
o di altri componenti della famiglia o comunque erano false per la mancata corrispondenza tra gli orari riportati e le zone d'ombra delle foto, su cui in particolare il reclamante si sofferma nell'atto di reclamo.
Quanto poi alla censura relativa alla mancata presa in considerazione delle prove documentali depositate dall'odierno reclamante (si tratta di alcune foto che lo ritraggono con il figlio o con la famiglia a Marina del Cantone), di cui al secondo motivo di censura, non può non rilevarsi come la stessa non si confronta minimamente con la motivazione del Tribunale, che ha correttamente evidenziato come le foto, in mancanza dell'indicazione del giorno e dell'ora, non fossero idonee a comprovare la perfetta coincidenza con le giornate di congedo parentale ed a sconfessare il report investigativo, che dava conto dell'attività di parcheggiatore svolta nei giorni e ore ivi considerati, anche perchè lo scatto fotografico testimonia solo alcuni attimi della giornata.
Anche l'ulteriore censura con cui l'impugnante intende sconfessare l'attendibilità dei tre testi ( e Testimone_1 Tes_2
), ossia di tre degli investigativi che avevano effettuato Tes_3 il pedinamento ed il controllo dell'attività svolta nei giorni interessati dal congedo parentale, cercando di trovare delle incongruenze nelle loro dichiarazioni, oltre che un contrasto con quanto riferito dai tre testi indotti dallo stesso, non può essere condivisa.
Ed invero, come già affermato dal Tribunale, i tre testi indotti dalla società resistente hanno confermato appieno le risultanze del report ispettivo e non si ravvisano affatto nelle loro deposizioni incongruenze e contrasti idonei a minarne l'attendibilità. Le loro dichiarazioni, supportate anche dal materiale fotografico prodotto, che ritrae il intento, insieme ad altri, nell'attività di Pt_1 parcheggiatore (consistita nell'accoglienza degli automobilisti che accedevano alla area riservata a parcheggio, indicando loro la zona specifica in cui posizionare l'auto, annotando il numero di targa sul ticket da consegnare al momento del successivo ritiro, riscuotendo il pagamento, con indosso una maglia contrassegnata dalla lettera P sulla parte anteriore), nelle giornate in cui aveva chiesto di fruire del congedo parentale per stare con il proprio figlio minore , sono il frutto della loro diretta e specifica Per_1 osservazione;
tali deposizioni non possono ritenersi sconfessate da quelle dei tre testi indotti dal i quali, come ben Pt_1 evidenziato dal primo giudice, hanno reso dichiarazioni generiche, del tutto prive di riferimenti specifici e concreti ai giorni interessati dalla diretta osservazione degli agenti;
tali testi, infatti, si sono limitati a riferire che ad agosto 2022 il reclamante era in vacanza con la sua famiglia a Marina del Cantone, che, a volte, avevano visto il bambino con una radiolina in mano presso l'area di parcheggio antistante la spiaggia, in compagnia del padre, e che non avevano mai visto il fare il parcheggiatore (cfr Pt_1 in particolare la deposizione dei testi e , ma non Tes_4 Tes_5 hanno minimamente negato che tanto possa essere avvenuto negli specifici giorni oggetto di causa, anche perché quando sono state mostrate loro le foto allegate al report investigativo, che ritraevano l'odierno reclamante intento a svolgere l'attività di parcheggiatore, non hanno potuto che confermare che si trattava proprio del . Pt_1
D'altra parte l'odierno reclamante non ha mai specificamente negato le circostanze di tempo e luogo addebitategli, avendo concentrato le sue difese principalmente sui dedotti vizi formali dell'attività investigativa, nonché sulla circostanza che l'intero mese di agosto lo aveva passato in vacanza con la sua famiglia presso l'hotel la Veglia in Marina del Cantone e sull'affermazione, di cui alla replica in atti alla contestazione disciplinare, che egli giocava a fare il parcheggiatore presso il parcheggio con il proprio figlio, del tutto poco credibile, in quanto, come già osservato dal primo giudice, smentita dalle risultanze investigative ed istruttorie, che sia per le ore trascorse in loco che per le modalità di svolgimento dell'attività certamente non danno affatto conto di una attività di mero gioco;
che poi, a volte, il bambino potesse anche raggiungere il padre nella zona del parcheggio, trovandosi con il resto della famiglia a Marina del Cantone, tanto non esclude lo svolgimento dell'attività che è stata contestata, in contrasto con la finalità per cui il reclamante aveva chiesto il congedo parentale.
Deve, pertanto, ritenersi, conformemente a quanto già accertato dal Tribunale, che, nel caso concreto, ricorra una ipotesi di abuso del diritto ai congedi parentali, utilizzati per una finalità diversa da quella di legge, ossia per lo svolgimento di altra attività lavorativa, condotta idonea, per la sua gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ad incidere sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro e ad integrare la giusta causa del recesso datoriale, conclusione questa neppure specificamente censurata dall'odierno reclamante, la cui difesa è sostanzialmente volta ad escludere che l'abuso vi sia effettivamente stato.
Come rilevato dalla Suprema Corte, il D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, att. 32, comma 1, lett. b), nel prevedere - in attuazione della Legge - delega 8 marzo 2000, n. 53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre- lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonchè dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia;
pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento (cfr in tal senso Cass. 2008/16207, Cass. 509/18 e Cass. 2025/2618).
Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sul punto, non specificamente oggetto di censure, sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
In conclusione, per i suesposti ed assorbenti motivi, il reclamo va disatteso e la sentenza impugnata confermata.
La particolare complessità e delicatezza delle questioni affrontate, con il richiamo anche a recente giurisprudenza della Suprema Corte, rappresentano gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta il reclamo.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 4/3/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente