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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 469/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Asti (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARENA MAURO* come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
ARIGNANO il 26/04/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARIGNANO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata ad [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nato ad [...], il [...].
[...]
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 89/2024, emessa il 28 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Asti, passata in giudicato in data 26 ottobre 2024.
Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori Pt_1
e , in ARIGNANO il 26/04/2009, iscritto nel registro del detto
[...] Parte_2 Comune all'anno 2009 II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: Per_ I figli minori e vengono affidati a entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e prevalente collocazione abitativa presso la madre.
I figli risiedono insieme alla madre presso l'abitazione materna, sita in Asti (AT), alla Frazione Revignano n. 206.
Il padre potrà tenere con sé i figli secondo le volontà delle parti, tenuto conto delle esigenze scolastiche e degli impegni dei minori. I figli trascorreranno le vacanze estive e non con entrambi i genitori, ciascuno dei quali sceglierà la meta e il periodo di vacanza e si farà carico interamente del mantenimento dei figli durante il soggiorno.
Qualora le parti non riuscissero a raggiungere un diverso accordo relativamente alle modalità di visita padre-figli, il padre potrà comunque tenere con sé i figli:
- un fine settimana ogni due, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera;
2 - il martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con il padre;
- il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo nelle settimane in cui i minori trascorrono i fine settimana con la madre;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente quella di Natale con quella di
Capodanno;
- metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno).
Il signor provvederà al versamento della somma di Euro 800,00 mensili (Euro Parte_2
400,00 mensili per ciascun minore), a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, con versamento da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese tramite RID su conto corrente intestato alla signora I ricorrenti provvederanno autonomamente al mantenimento dei figli per il periodo Pt_1 in cui li avranno con sé e sosterranno le spese scolastiche, mediche e ludico-sportive per i figli, necessitate o concordate, nella misura del 50% cadauno, facendo riferimento, per le stesse, al protocollo di intesa Magistrati-Avvocati di Torino 16.03.2016.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei minori.
La signora percepisce per intero la somma dovuta a titolo di assegni familiari e provvederà lei Pt_1 stessa a portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per i minori.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunziano reciprocamente a domandarsi assegno di mantenimento.
Il signor sostiene e sosterrà le spese di mutuo dell'immobile acquistato in comproprietà al Pt_2
50% con la signora sito in Arignano (TO), alla Via del Lago, provvedendo al versamento dei Pt_1 canoni dovuti, fino alla sua estinzione e senza nulla richiedere né ora, né in futuro, alla signora Pt_1
Il signor si obbliga a concedere alla signora in comodato d'uso gratuito il veicolo Pt_2 Pt_1
Opel Movano, di sua proprietà
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARIGNANO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 02/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 469/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Asti (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARENA MAURO* come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
ARIGNANO il 26/04/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARIGNANO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata ad [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nato ad [...], il [...].
[...]
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 89/2024, emessa il 28 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Asti, passata in giudicato in data 26 ottobre 2024.
Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori Pt_1
e , in ARIGNANO il 26/04/2009, iscritto nel registro del detto
[...] Parte_2 Comune all'anno 2009 II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: Per_ I figli minori e vengono affidati a entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e prevalente collocazione abitativa presso la madre.
I figli risiedono insieme alla madre presso l'abitazione materna, sita in Asti (AT), alla Frazione Revignano n. 206.
Il padre potrà tenere con sé i figli secondo le volontà delle parti, tenuto conto delle esigenze scolastiche e degli impegni dei minori. I figli trascorreranno le vacanze estive e non con entrambi i genitori, ciascuno dei quali sceglierà la meta e il periodo di vacanza e si farà carico interamente del mantenimento dei figli durante il soggiorno.
Qualora le parti non riuscissero a raggiungere un diverso accordo relativamente alle modalità di visita padre-figli, il padre potrà comunque tenere con sé i figli:
- un fine settimana ogni due, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera;
2 - il martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con il padre;
- il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo nelle settimane in cui i minori trascorrono i fine settimana con la madre;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente quella di Natale con quella di
Capodanno;
- metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno).
Il signor provvederà al versamento della somma di Euro 800,00 mensili (Euro Parte_2
400,00 mensili per ciascun minore), a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, con versamento da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese tramite RID su conto corrente intestato alla signora I ricorrenti provvederanno autonomamente al mantenimento dei figli per il periodo Pt_1 in cui li avranno con sé e sosterranno le spese scolastiche, mediche e ludico-sportive per i figli, necessitate o concordate, nella misura del 50% cadauno, facendo riferimento, per le stesse, al protocollo di intesa Magistrati-Avvocati di Torino 16.03.2016.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei minori.
La signora percepisce per intero la somma dovuta a titolo di assegni familiari e provvederà lei Pt_1 stessa a portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per i minori.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunziano reciprocamente a domandarsi assegno di mantenimento.
Il signor sostiene e sosterrà le spese di mutuo dell'immobile acquistato in comproprietà al Pt_2
50% con la signora sito in Arignano (TO), alla Via del Lago, provvedendo al versamento dei Pt_1 canoni dovuti, fino alla sua estinzione e senza nulla richiedere né ora, né in futuro, alla signora Pt_1
Il signor si obbliga a concedere alla signora in comodato d'uso gratuito il veicolo Pt_2 Pt_1
Opel Movano, di sua proprietà
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARIGNANO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 02/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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