Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1585 del Ruolo Generale degli Affari civili VG dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), nato ad Erice (TP), in [...] C.F._1
data 2/07/1976, rappresentato e difeso dall'avv. Liboria Orlando ed elettivamente domiciliato in Alcamo, in Corso Belverde n. 20, giusta procura in atti
E
, (C.F. , nata ad Alcamo (TP), in [...] C.F._2
data 01/12/1980, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Magnani ed elettivamente domiciliata in Alcamo, nella via Stefano Monteleone n. 38, giusta procura in atti
-ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO
– interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Alcamo, in data 08/06/2007, e trascritto presso gli uffici dello Stato civile del predetto Comune, al n. 54, parte II, serie A, dell'anno
2007 rappresentando: - che dall'unione coniugale sono nate due figlie, Per_1
in data 26.06.2008, e in data 20.08.2010; - che con accordo di Per_2
separazione personale raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, del 22/09/2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi;
- che, da allora, non si sono riconciliati, essendo ormai del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
- che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
- che i ricorrenti non hanno beni in comune avendo già provveduto alla vendita della casa oltre alla divisione del ricavato e dei beni mobili presenti all'interno dell'immobile
Pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. Voglia l'ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alcamo in data 08.06.2007 tra i SInori e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Alcamo al n. 54 P. 2 S. A e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Alcamo di procedere all'annotazione della sentenza nonché provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre n.
396/2000, n. 396 e successive modificazioni;
2. dare atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
3. dichiarare che la SI.ra perde il cognome aggiunto Controparte_1
al proprio nome a seguito del matrimonio;
4. disporre l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con coabitazione presso la madre. Il padre trascorrerà con le figlie due fine settimana al mese alternativamente con la madre, in modo regolare e costante, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre che un giorno infrasettimanale con un pernottamento coincidente (salvo impegni improrogabili e accordo tra le parti) con: - il martedì se non ha tenuto con sé le figlie nel week-end precedente;
- il giovedì se ha tenuto con sé le figlie nel week-end precedente. In ordine alle festività natalizie le figlie trascorreranno, alternativamente, con la madre di anno in anno dal 24/12 al 30/12 per il Natale e dal 31/12 al 06/01 per il capodanno mentre le festività pasquali le trascorreranno interamente, in coincidenza con la sospensione delle lezioni, con ciascun genitore alternativamente di anno in anno;
durante il periodo estivo per almeno venti giorni anche non continuativi, da comunicarsi entro il 31 maggio o comunque al momento in cui il genitore sarà a conoscenza del proprio periodo di ferie.
5. Dichiarare il SI. tenuto al versamento, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori economicamente non autosufficienti, dell'importo complessivo di 500,00 euro mensile (250,00 euro cadauno) da versare entro giorno 05 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra , da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Al raggiungimento della maggiore età delle figlie, il superiore importo verrà versato direttamente su conto corrente intestato alle figlie. Resta inteso che nel momento in cui cambieranno le condizioni di vita delle figlie (università – lavoro ecc..) le parti si impegnano a rivedere le suddette condizioni.
6. Disporre la ripartizione delle spese nel modo che segue. Spese ordinarie, ricomprese nel mantenimento: vitto, abbigliamento, mensa, medicinali da banco (antibiotici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie/stagionali); trasporto urbano;
carburante; ricarica cellullare;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista). Spese straordinarie da sostenersi, previo consenso di entrambi i genitori:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative se fuori sede;
università pubbliche e private;
ripetizioni; viaggi istruzione organizzati dalla scuola;
b) ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi istruzione, vacanze senza genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
c) sportive: attività sportive;
d) medico-sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
interventi presso strutture pubbliche o private convenzionati;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
In tutti questi casi il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, manifesterà il dissenso per iscritto entro e non oltre 5 giorni. In difetto, il silenzio sarà considerato assenso. Tra le spese straordinarie obbligatorie che non necessitano di consenso: -libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% e debitamente documentate. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente ricorso, si rimanda a quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
7. L'assegno unico INPS sarà percepito al 50% da ciascun genitore come stabilito dalla normativa vigente;
8. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento di validità ai fini dell'espatrio e la presente dichiarazione vale come nullaosta per qualunque Autorità competente per il rilascio o per il rinnovo;
9. Dichiarare compensate le spese di giudizio”.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data di stipula della convenzione di negoziazione assistita, come autorizzata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani (cfr. doc. allegato alle note).
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alcamo (Tp), in data 08.06.2007, da , (C.F. Parte_1
), nato a [...], in data [...] e da C.F._1 CP_1
, (C.F. , nata ad Alcamo (Tp), in [...]
[...] C.F._2
01/12/1980, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alcamo, al n. 54, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024;
Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 12.4.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo