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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 12.03.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/11/1984 e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in 38062 Arco (TN), via G. Marconi n. 27;
e da c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Arco (TN), via Fitta n. 17/a; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 38062
Arco (TN), via G. Marconi n. 27;
;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note di trattazione scritta;
Parte convenuta: come da note di trattazione scritta;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
pagina1 di 7 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 12.03.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori nata ad [...], il [...] e , nata a Persona_1 Persona_2
Rovereto (TN), l'8.03.2021, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciute da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno depositato la documentazione richiesta (l'atto di nascita delle minori dal quale siano evincibili paternità e maternità) e hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso sottoscritto.
3. In data 14.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Per_ a) Le figlie minori e vengono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, fermo Per_1 il collocamento prevalente delle stesse e la loro residenza presso la madre, nell'attuale casa familiare sita in Arco (TN) Via Fitta nr. 17/a, già di proprietà esclusiva della sig.ra che resterà Parte_2 quindi nell'esclusiva disponibilità della stessa (arredi e corredi inclusi), rinunciando il sig. Parte_1
a qualsiasi pretesa in ordine alla medesima;
il sig. che si è già trasferito a vivere altrove, ha Parte_1
già provveduto ad asportare i propri effetti personali dalla casa famigliare e si impegnerà a trasferire la propria residenza il prima possibile e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del pagina2 di 7 presente atto.
b) Per quanto attiene la regolamentazione delle visite e i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e di quelli delle figlie, previo accordo con la madre con congruo preavviso, anche recandosi presso la casa famigliare fintanto che non avrà reperito un'idonea abitazione, oppure conducendole dalla nonna paterna.
Per_ In ogni caso le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé le figlie e sempre Per_1
tenendo conto degli impegni di lavoro che verranno comunicati con adeguato preavviso alla madre, di norma un giorno intero durante la settimana ovvero un giorno del week-end, quando compatibile con il lavoro, normalmente dal mattino (o dall'uscita di scuola) al mattino successivo (o pomeriggio qualora fosse nel week-end), fatto salvo quanto precisato di seguito.
Oltre ciò il padre cercherà di vedere le bambine anche in altri momenti durante la settimana, passando da casa a salutarle ovvero cenando con le stesse od accompagnandole alle attività, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Il padre si rende inoltre disponibile, su richiesta della madre in ipotesi di sua necessità e/o semplice richiesta, a recarsi presso la casa famigliare per accudire le bambine fino al rientro della madre medesima.
Quanto ai pernottamenti, le parti si impegnano sin d'ora ad assecondare i desiderata delle figlie
( è grande e potrà accordarsi anche direttamente con il padre, mettendo a conoscenza la madre Per_1
Per_ con adeguato preavviso;
mentre per quanto riguarda che è ancora piccola, i genitori seguiranno le sue esigenze psico-fisiche, nel rispetto del suo percorso di crescita, garantendo in ogni caso stabilità
e continuità e cercando di inserire i pernottamenti con gradualità). Resta inteso che con il passare del tempo le parti potranno concordare un aumento dei pernottamenti compatibilmente con l'età delle figlie e i reciproci impegni di lavoro.
Le parti concordano, inoltre, che il padre su richiesta della madre, in ipotesi di esigenze della stessa, si premurerà di accudire le bambine o il venerdì o il sabato sera, tenendole con sé per la notte.
Le parti concordemente potranno avvalersi per l'accudimento delle figlie sia della nonna materna che paterna. Oltre ciò, la madre, potrà avvalersi del supporto di una baby-sitter.
c) Le parti convengono tra loro che nei rispettivi periodi di competenza si occuperanno delle eventuali singole attività delle figlie (scuola, compiti, attività sportive), salvo diverso accordo tra loro, anche ai fini organizzativi, prendendo in ogni caso atto che sarà la madre ad occuparsi in via del tutto prevalente dell'organizzazione e delle necessità delle figlie.
d) Resta in ogni caso inteso che entrambi i genitori si impegneranno nel collaborare proficuamente tra loro nell'interesse delle figlie, con disponibilità ed elasticità reciproca (anche modificando i giorni pagina3 di 7 di visita e/o gli orari con adeguato preavviso sulla scorta sia delle loro rispettive esigenze di lavoro che di quelle delle figlie) seppur nel rispetto reciproco, al fine di garantire serenità e continuità di rapporti tra le minori ed entrambe le figure genitoriali.
e) Per quanto riguarda le festività nel corso dell'anno e il periodo estivo di vacanze, le parti convengono quanto segue:
FESTIVITÀ NATALIZIE: le figlie trascorreranno metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, in via alternata tra loro o comunque almeno 3 giorni consecutivi con il padre (con o senza pernottamento). Vigilia e Natale e così Ultimo dell'Anno e Capodanno ad anni alterni tra gli stessi, salvo diverso accordo tra loro e tenendo conto dell'opportunità di trascorrere congiuntamente il giorno di Natale o parte delle festività;
FESTIVITÀ PASQUALI: le figlie trascorreranno metà del periodo presso ciascun genitore, o,
Per_ tenendo conto dell'età della minore almeno un paio di giorni con il padre (con o senza pernottamento). Giorni di Pasqua e Pasquetta in via alternata tra i genitori stessi, salvo diverso accordo tra loro.
VACANZE ESTIVE: le figlie trascorreranno due o tre settimane, di cui al massimo due consecutive
(e ferma la disponibilità a prevedere periodi di distacco madre – figlie più brevi e senza pernottamento per il primo periodo anche in maniera differenziata tra loro), con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno sulla scorta degli impegni lavorativi degli stessi. Per la parte di periodo estivo non coperto dalle vacanze con i genitori, quest'ultimi potranno organizzarsi opportunamente con scuole e/o centri estivi/ricreativi/grest, prestando sin d'ora consenso reciproco, salva una diversa organizzazione che verrà tra gli stessi opportunamente concordata anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro.
I genitori potranno concordare anche altri periodi di ferie con le minori durante l'anno.
PONTI/FESTIVITÀ E SOSPENSIONI SCOLASTICHE NEL CORSO DELL'ANNO
Le figlie trascorreranno tutte le eventuali festività/ponti e i giorni di sospensione scolastica nel corso dell'anno al 50% tra i genitori sulla base del criterio dell'alternanza per singolo evento/ponte/sospensione. I suddetti giorni/periodi verranno di massima, se ed in quanto possibile, accorpati all'eventuale week- end di competenza di ciascun genitore, se attuabile tenendo conto degli impegni di lavoro.
Il giorno del compleanno delle figlie verrà trascorso da entrambi i genitori con le stesse congiuntamente, organizzandosi in tal senso. Le figlie poi vedranno i genitori nel rispettivo giorno del compleanno.
f) Resta comunque sempre inteso che le parti potranno concordare tra loro una diversa suddivisione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno, anche tenuto conto dei reciproci impegni di pagina4 di 7 Per_ lavoro- anche sopravvenuti- e di quelli di e nonché dei desideri di quest'ultime, Per_1
rendendosi reciprocamente disponibili e concordando che, in ipotesi di impossibilità sopravvenuta rispetto ai rispettivi e reciproci periodi di competenza, si organizzeranno prioritariamente tra loro, prima di avvalersi del supporto di figure terze.
g) In ogni caso le parti si impegnano espressamente a tenersi costantemente informate circa le minori, il loro stato di salute, l'andamento scolastico e le loro attività/impegni.
h) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle stesse.
i) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, allorquando avranno le minori con sé.
l) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia delle minori che per loro stessi e concordano che i suddetti documenti verranno custoditi dalla madre che li metterà a disposizione del padre quando necessario.
m) Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con le figlie in qualsiasi momento, organizzandosi al fine di individuare un orario fisso per maggiore stabilità.
n) Le parti si impegnano a garantire continuità di rapporti delle figlie con le rispettive famiglie di origine.
o) Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni delle figlie, impegnandosi a riscontrare con sollecitudine tutte le comunicazioni (sia trasmesse a mezzo mail che a mezzo sms o WhatsApp) riguardanti le stesse (anche per le spese straordinarie da sostenere e per gli eventi/impegni settimanali,
i cambi di orario e le necessità quotidiane), inviate da un genitore all'altro e collaborando per la più agile gestione delle medesime.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI IL E AI
Considerati gli attuali redditi di entrambi i ricorrenti, il collocamento prevalente delle minori presso la madre, i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, il sig. contribuirà al Parte_1
Per_ mantenimento delle figlie e corrispondendo alla sig.ra con le stesse Per_1 Pt_2 convivente, un assegno mensile complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 750,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre predetta;
oltre ciò il sig. provvederà a farsi carico Parte_1 direttamente di tutte le spese vive “correnti e quotidiane” per utenze e oneri assimilabili
(luce/acqua/gas/rifiuti/spese condominiali/ abbonamenti internet e pay-tv) relative alla casa famigliare, ciò facendo per un anno a decorrere dal mese di marzo 2025 al fine di consentire alla pagina5 di 7 sig.ra di far fronte a tutte le spese correnti fintanto che troverà un'occupazione compatibile Pt_2
con la gestione delle figlie e del loro accudimento, anche tenuto conto degli impegni lavorativi del padre che gli impongono trasferte.
All'esito del predetto periodo, o prima qualora la madre avesse reperito un'attività lavorativa, le parti si accorderanno rispetto alla necessità, totale o parziale, di riconoscimento delle suddette spese, per il tempo che verrà congiuntamente concordato al fine di garantire alle figlie le medesime condizioni di vita. Il sig. si farà inoltre carico della rata mensile pari ad € 500,00 relativa al Parte_1 finanziamento dell'auto della sig.ra restando inteso che il veicolo suddetto potrà essere Pt_2
venduto e sostituito con altro avente un costo inferiore- in ordine al quale le parti si accorderanno- prestando sin d'ora il consenso la sig.ra Il sig. si farà inoltre carico per un anno Pt_2 Parte_1 della manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, dell'eventuale bollo auto e della relativa polizza RCA annuale.
4) SPESE STRAORDINARIE PER LE FIGLIE MINORI
Le spese straordinarie per le figlie minori, individuate e dettagliate nel protocollo del CNF al quale le parti espressamente rimandano e che è da intendersi qui integralmente richiamato, saranno integralmente (100%) a carico del padre. La mensa e l'abbigliamento delle figlie saranno assunte altresì integralmente dal sig. senza necessità di preventivo accordo. Parte_1
Quanto alle spese relative alla baby sitter, le stesse saranno sostenute al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra loro da assumersi di volta in volta.
Le suddette spese dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere assunte direttamente dal padre, previa indicazione delle necessità e/o opportunità da parte della madre;
qualora ciò non fosse possibile, la sig.ra anticiperà il relativo costo e il sig. Pt_2 [...]
provvederà a rimborsarlo alla madre, al netto di eventuali abbuoni e/o provvidenze specifiche, Pt_1
entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario;
d) quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro, anche a mezzo Whatsapp o sms, che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa. In assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
Il sig. si farà carico altresì del pagamento relativo ai passaporti per le figlie minori. Parte_1
Provvederà inoltre integralmente al pagamento di una vacanza della madre con le figlie nel corso del corrente anno 2025.
pagina6 di 7 5) Le parti concordano espressamente tra loro che l'assegno unico nazionale (AUU) e quello provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio legato alla prole minore saranno richiesti e trattenuti in via esclusiva (al 100%) dalla sig.ra Il sig. si rende sin Parte_2 Parte_1
d'ora disponibile a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria.
6) Le parti convengono sin d'ora che le deduzioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie seguiranno il criterio e la percentuale di assunzione delle stesse, quindi saranno integralmente dedotte dal sig. Parte_1
Per comune intesa tra le parti, le presenti condizioni decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 12.03.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/11/1984 e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in 38062 Arco (TN), via G. Marconi n. 27;
e da c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Arco (TN), via Fitta n. 17/a; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 38062
Arco (TN), via G. Marconi n. 27;
;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note di trattazione scritta;
Parte convenuta: come da note di trattazione scritta;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
pagina1 di 7 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 12.03.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori nata ad [...], il [...] e , nata a Persona_1 Persona_2
Rovereto (TN), l'8.03.2021, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciute da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno depositato la documentazione richiesta (l'atto di nascita delle minori dal quale siano evincibili paternità e maternità) e hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso sottoscritto.
3. In data 14.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Per_ a) Le figlie minori e vengono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, fermo Per_1 il collocamento prevalente delle stesse e la loro residenza presso la madre, nell'attuale casa familiare sita in Arco (TN) Via Fitta nr. 17/a, già di proprietà esclusiva della sig.ra che resterà Parte_2 quindi nell'esclusiva disponibilità della stessa (arredi e corredi inclusi), rinunciando il sig. Parte_1
a qualsiasi pretesa in ordine alla medesima;
il sig. che si è già trasferito a vivere altrove, ha Parte_1
già provveduto ad asportare i propri effetti personali dalla casa famigliare e si impegnerà a trasferire la propria residenza il prima possibile e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del pagina2 di 7 presente atto.
b) Per quanto attiene la regolamentazione delle visite e i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e di quelli delle figlie, previo accordo con la madre con congruo preavviso, anche recandosi presso la casa famigliare fintanto che non avrà reperito un'idonea abitazione, oppure conducendole dalla nonna paterna.
Per_ In ogni caso le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé le figlie e sempre Per_1
tenendo conto degli impegni di lavoro che verranno comunicati con adeguato preavviso alla madre, di norma un giorno intero durante la settimana ovvero un giorno del week-end, quando compatibile con il lavoro, normalmente dal mattino (o dall'uscita di scuola) al mattino successivo (o pomeriggio qualora fosse nel week-end), fatto salvo quanto precisato di seguito.
Oltre ciò il padre cercherà di vedere le bambine anche in altri momenti durante la settimana, passando da casa a salutarle ovvero cenando con le stesse od accompagnandole alle attività, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Il padre si rende inoltre disponibile, su richiesta della madre in ipotesi di sua necessità e/o semplice richiesta, a recarsi presso la casa famigliare per accudire le bambine fino al rientro della madre medesima.
Quanto ai pernottamenti, le parti si impegnano sin d'ora ad assecondare i desiderata delle figlie
( è grande e potrà accordarsi anche direttamente con il padre, mettendo a conoscenza la madre Per_1
Per_ con adeguato preavviso;
mentre per quanto riguarda che è ancora piccola, i genitori seguiranno le sue esigenze psico-fisiche, nel rispetto del suo percorso di crescita, garantendo in ogni caso stabilità
e continuità e cercando di inserire i pernottamenti con gradualità). Resta inteso che con il passare del tempo le parti potranno concordare un aumento dei pernottamenti compatibilmente con l'età delle figlie e i reciproci impegni di lavoro.
Le parti concordano, inoltre, che il padre su richiesta della madre, in ipotesi di esigenze della stessa, si premurerà di accudire le bambine o il venerdì o il sabato sera, tenendole con sé per la notte.
Le parti concordemente potranno avvalersi per l'accudimento delle figlie sia della nonna materna che paterna. Oltre ciò, la madre, potrà avvalersi del supporto di una baby-sitter.
c) Le parti convengono tra loro che nei rispettivi periodi di competenza si occuperanno delle eventuali singole attività delle figlie (scuola, compiti, attività sportive), salvo diverso accordo tra loro, anche ai fini organizzativi, prendendo in ogni caso atto che sarà la madre ad occuparsi in via del tutto prevalente dell'organizzazione e delle necessità delle figlie.
d) Resta in ogni caso inteso che entrambi i genitori si impegneranno nel collaborare proficuamente tra loro nell'interesse delle figlie, con disponibilità ed elasticità reciproca (anche modificando i giorni pagina3 di 7 di visita e/o gli orari con adeguato preavviso sulla scorta sia delle loro rispettive esigenze di lavoro che di quelle delle figlie) seppur nel rispetto reciproco, al fine di garantire serenità e continuità di rapporti tra le minori ed entrambe le figure genitoriali.
e) Per quanto riguarda le festività nel corso dell'anno e il periodo estivo di vacanze, le parti convengono quanto segue:
FESTIVITÀ NATALIZIE: le figlie trascorreranno metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, in via alternata tra loro o comunque almeno 3 giorni consecutivi con il padre (con o senza pernottamento). Vigilia e Natale e così Ultimo dell'Anno e Capodanno ad anni alterni tra gli stessi, salvo diverso accordo tra loro e tenendo conto dell'opportunità di trascorrere congiuntamente il giorno di Natale o parte delle festività;
FESTIVITÀ PASQUALI: le figlie trascorreranno metà del periodo presso ciascun genitore, o,
Per_ tenendo conto dell'età della minore almeno un paio di giorni con il padre (con o senza pernottamento). Giorni di Pasqua e Pasquetta in via alternata tra i genitori stessi, salvo diverso accordo tra loro.
VACANZE ESTIVE: le figlie trascorreranno due o tre settimane, di cui al massimo due consecutive
(e ferma la disponibilità a prevedere periodi di distacco madre – figlie più brevi e senza pernottamento per il primo periodo anche in maniera differenziata tra loro), con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno sulla scorta degli impegni lavorativi degli stessi. Per la parte di periodo estivo non coperto dalle vacanze con i genitori, quest'ultimi potranno organizzarsi opportunamente con scuole e/o centri estivi/ricreativi/grest, prestando sin d'ora consenso reciproco, salva una diversa organizzazione che verrà tra gli stessi opportunamente concordata anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro.
I genitori potranno concordare anche altri periodi di ferie con le minori durante l'anno.
PONTI/FESTIVITÀ E SOSPENSIONI SCOLASTICHE NEL CORSO DELL'ANNO
Le figlie trascorreranno tutte le eventuali festività/ponti e i giorni di sospensione scolastica nel corso dell'anno al 50% tra i genitori sulla base del criterio dell'alternanza per singolo evento/ponte/sospensione. I suddetti giorni/periodi verranno di massima, se ed in quanto possibile, accorpati all'eventuale week- end di competenza di ciascun genitore, se attuabile tenendo conto degli impegni di lavoro.
Il giorno del compleanno delle figlie verrà trascorso da entrambi i genitori con le stesse congiuntamente, organizzandosi in tal senso. Le figlie poi vedranno i genitori nel rispettivo giorno del compleanno.
f) Resta comunque sempre inteso che le parti potranno concordare tra loro una diversa suddivisione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno, anche tenuto conto dei reciproci impegni di pagina4 di 7 Per_ lavoro- anche sopravvenuti- e di quelli di e nonché dei desideri di quest'ultime, Per_1
rendendosi reciprocamente disponibili e concordando che, in ipotesi di impossibilità sopravvenuta rispetto ai rispettivi e reciproci periodi di competenza, si organizzeranno prioritariamente tra loro, prima di avvalersi del supporto di figure terze.
g) In ogni caso le parti si impegnano espressamente a tenersi costantemente informate circa le minori, il loro stato di salute, l'andamento scolastico e le loro attività/impegni.
h) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle stesse.
i) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, allorquando avranno le minori con sé.
l) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia delle minori che per loro stessi e concordano che i suddetti documenti verranno custoditi dalla madre che li metterà a disposizione del padre quando necessario.
m) Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con le figlie in qualsiasi momento, organizzandosi al fine di individuare un orario fisso per maggiore stabilità.
n) Le parti si impegnano a garantire continuità di rapporti delle figlie con le rispettive famiglie di origine.
o) Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni delle figlie, impegnandosi a riscontrare con sollecitudine tutte le comunicazioni (sia trasmesse a mezzo mail che a mezzo sms o WhatsApp) riguardanti le stesse (anche per le spese straordinarie da sostenere e per gli eventi/impegni settimanali,
i cambi di orario e le necessità quotidiane), inviate da un genitore all'altro e collaborando per la più agile gestione delle medesime.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI IL E AI
Considerati gli attuali redditi di entrambi i ricorrenti, il collocamento prevalente delle minori presso la madre, i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, il sig. contribuirà al Parte_1
Per_ mantenimento delle figlie e corrispondendo alla sig.ra con le stesse Per_1 Pt_2 convivente, un assegno mensile complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 750,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre predetta;
oltre ciò il sig. provvederà a farsi carico Parte_1 direttamente di tutte le spese vive “correnti e quotidiane” per utenze e oneri assimilabili
(luce/acqua/gas/rifiuti/spese condominiali/ abbonamenti internet e pay-tv) relative alla casa famigliare, ciò facendo per un anno a decorrere dal mese di marzo 2025 al fine di consentire alla pagina5 di 7 sig.ra di far fronte a tutte le spese correnti fintanto che troverà un'occupazione compatibile Pt_2
con la gestione delle figlie e del loro accudimento, anche tenuto conto degli impegni lavorativi del padre che gli impongono trasferte.
All'esito del predetto periodo, o prima qualora la madre avesse reperito un'attività lavorativa, le parti si accorderanno rispetto alla necessità, totale o parziale, di riconoscimento delle suddette spese, per il tempo che verrà congiuntamente concordato al fine di garantire alle figlie le medesime condizioni di vita. Il sig. si farà inoltre carico della rata mensile pari ad € 500,00 relativa al Parte_1 finanziamento dell'auto della sig.ra restando inteso che il veicolo suddetto potrà essere Pt_2
venduto e sostituito con altro avente un costo inferiore- in ordine al quale le parti si accorderanno- prestando sin d'ora il consenso la sig.ra Il sig. si farà inoltre carico per un anno Pt_2 Parte_1 della manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, dell'eventuale bollo auto e della relativa polizza RCA annuale.
4) SPESE STRAORDINARIE PER LE FIGLIE MINORI
Le spese straordinarie per le figlie minori, individuate e dettagliate nel protocollo del CNF al quale le parti espressamente rimandano e che è da intendersi qui integralmente richiamato, saranno integralmente (100%) a carico del padre. La mensa e l'abbigliamento delle figlie saranno assunte altresì integralmente dal sig. senza necessità di preventivo accordo. Parte_1
Quanto alle spese relative alla baby sitter, le stesse saranno sostenute al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra loro da assumersi di volta in volta.
Le suddette spese dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere assunte direttamente dal padre, previa indicazione delle necessità e/o opportunità da parte della madre;
qualora ciò non fosse possibile, la sig.ra anticiperà il relativo costo e il sig. Pt_2 [...]
provvederà a rimborsarlo alla madre, al netto di eventuali abbuoni e/o provvidenze specifiche, Pt_1
entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario;
d) quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro, anche a mezzo Whatsapp o sms, che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa. In assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
Il sig. si farà carico altresì del pagamento relativo ai passaporti per le figlie minori. Parte_1
Provvederà inoltre integralmente al pagamento di una vacanza della madre con le figlie nel corso del corrente anno 2025.
pagina6 di 7 5) Le parti concordano espressamente tra loro che l'assegno unico nazionale (AUU) e quello provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio legato alla prole minore saranno richiesti e trattenuti in via esclusiva (al 100%) dalla sig.ra Il sig. si rende sin Parte_2 Parte_1
d'ora disponibile a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria.
6) Le parti convengono sin d'ora che le deduzioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie seguiranno il criterio e la percentuale di assunzione delle stesse, quindi saranno integralmente dedotte dal sig. Parte_1
Per comune intesa tra le parti, le presenti condizioni decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
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