Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/02/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 02.07.2019 al n. 6899 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica;
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti IE andria e OR DR;
Parte_1
ATTORE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE , CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Marruso ed Emma Tortora;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2019, citava in giudizio Parte_1
l' , allegando di essersi ferito all'avambraccio destro il giorno Controparte_3
3/08/2017, mentre stava svolgendo la sua attività lavorativa, e di essersi quindi immediatamente recato presso il presidio ospedaliero S. Maria della Speranza di Battipaglia, al fine di ricevere le necessarie cure. Riferisce sempre l'attore di essere stato ivi medicato e sottoposto a sutura della ferita e quindi dimesso con indicazione di rimozione dei punti e prescrizione di terapia antibiotica.
Allega poi l'attore che per il persistere dei dolori e della limitazione funzionale del braccio, egli decideva di sottoporsi ad una visita specialistica presso il Campolongo Hospital di Eboli, dove, a seguito di un esame ecografico dell'area interessata dalla ferita gli veniva diagnosticata la lesione completa alla giunzione miotendinea degli estensori radiali del carpo. Allegava sempre l'attore di aver subito, a seguito dell'omessa tempestiva diagnosi di tale lesione, un significativo aggravamento della sua originaria patologia e su tali premesse chiedeva all' il ristoro CP_1
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Si costituiva in giudizio parte convenuta, impugnando l'atto introduttivo e allegando la correttezza dell'operato dei propri dipendenti.
Si procedeva alla trattazione della causa che avveniva anche con il deposito di memorie ex art. 183
c.p.c. Il Tribunale disponeva all'esito CTU medico legale sulla persona dell'attore e veniva quindi conferito incarico al Collegio designato, che, all'esito delle operazioni peritali inviava alle parti la propria relazione, avverso la quale solo il consulente di parte attrice formulava delle note critiche.
Veniva quindi depositato l'elaborato definitivo e il Giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17/09/2024 il giudizio veniva trattenuto per la sentenza, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVAZIONI IN DIRITTO
1. In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere, preliminarmente, quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
2 Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n.
10616/12; Cass. n. 13953/07).
Gli stessi sanitari rispondono a titolo contrattuale in virtù del “contatto sociale”.
Su tale assetto non ha inciso, per ciò che concerne la presente decisione, la legge AL (DL
158/2012 convertito in legge dalla legge n.189/2013), né la legge LI (L. n. 24/2017).
Quanto al DL 158/2012 convertito in legge dalla legge n.189/2013 basti richiamare Cass. ord.
8940/2014 che ha escluso che l'art. 3 del legge 189/2012 avesse introdotto la responsabilità
(“L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo
l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura.
La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni”; L'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito,
l'irrilevanza della colpa lieve”).
Quanto alla legge , e segnatamente all'art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017, che ha Parte_2
confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ed ha sancito la natura extracontrattuale della responsabilità del medico strutturato, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente, tale norma non si applica retroattivamente mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non si estende ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Pertanto, nel caso di specie, l'azienda convenuta risponde ex art. 1218 c.c..
Inoltre, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello
3 sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilevo-come dianzi indicato- che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente é tenuta, pertanto, a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che,
4 pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n.
18392/2017).
2. Quanto alla CTU va osservato che la stessa non può ritenersi nulla perché espletata secondo la normativa vigente all'epoca, che non prevedeva la collegialità dei periti.
Prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Parte attrice ha contestato le seguenti criticità: “il comportamento dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia è da ritenersi sicuramente non corretto, omissivo ed improntato a negligenza, imperizia ed imprudenza per non avere Individuata
e diagnosticata la lesione degli estensori radiali del carpo con necessità di trattamento chirurgico della stessa, diagnosi che avrebbe potuto consentire il ricovero in un reparto di chirurgia della
5 mano in tempi utili e quindi, avere un tempestivo trattamento chirurgico con recupero soddisfacente della motilità articolare del polso”. I Collegio peritale ha confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione di parte attrice.
3. In particolare, la vicenda, come ricostruita anche dai consulenti nominati, Dott. Persona_1
Dott. Prof. , le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da Persona_2
errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti e sulla indagine diretta sulla persona del ricorrente, può essere ricostruita nel modo seguente.
, operaio all'epoca di anni 40, a seguito d'infortunio del lavoro verificatosi il Parte_1
3.8.2017), riportò lesioni personali, così refertate presso il P.S. dell'Ospedale di Battipaglia: “Ferita
l.c. braccio destro”. In quella occasione, i sanitari ospedalieri procedettero a sutura della ferita, dimettendolo in pari data.
Alla successiva visita ortopedica del 18.10.2017, si riscontrò la mancata “tensione” dei tendini estensori (radiale ed ulnare) a livello del polso, per cui venne praticato esame ecografico, praticato il 2.11.17, che evidenziò: “Lesione completa alla giunzione miotendinea degli estensori radiali del carpo, sia il lungo che il breve…”. I monconi dei tendini recisi, risultarono distanziati tra loro di 6,5 cm. In data 5.04.2018, il paziente venne sottoposto, pertanto, ad intervento chirurgico.
Per meglio chiarire il caso in esame il collegio ha premesso che i muscoli che flettono o chiudono le dita, riescono ad effettuare la loro attività grazie a delle strutture cordoniformi che sono i tendini, che si inseriscono alle falangi;
tali tendini decorrono in un canale digitale avvolto dalla membrana sinoviale, con una guaina che ne favorisce lo scorrimento. Nel momento in cui un tendine viene sezionato, le due estremità si allontanano l'uno dall'altra, come un elastico e di conseguenza, come raccomandato dalle linee guida (anche dell'epoca), per un corretto trattamento di queste lesioni,
l'intervento chirurgico di sutura deve essere effettuato nelle quarantott'ore dal trauma, e ciò per evitare che i monconi tendinei si possano allontanare eccessivamente tra loro, rendendo necessario un intervento chirurgico più complesso, con un'apertura della cute molto più ampia, per poter ricercare uno dei due monconi, che sia retratto (generalmente anche per parecchi centimetri).
Nel caso di specie, in data 3.8.2017 il sanitario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia viene a suturare la ferita di avambraccio destro, non avvedendosi, in quella occasione, della sottostante lesione tendinea, rimasta misconosciuta fino al 2.11.2017, allorché la condizione invalidante risultava ormai stabilizzata e, quindi, operabile anche successivamente.
Si realizzò, pertanto, un ritardo diagnostico di circa tre mesi, durante i quali, i tendini, non suturati tempestivamente, sono andati incontro ad una retrazione, con un distanziamento di ben 6 cm.
6 Pertanto, l'esito dell'intervento chirurgico del 5.4.2018 è risultato peggiore, dal punto di vista funzionale, rispetto a quello chirurgicamente ottenibile in assenza della retrazione tendinea, poi verificatasi.
Le regole della buona pratica medica impongono, infatti, in sede di Pronto Soccorso, di esplorare la lesione che si va a suturare e di valutare e segnalare eventuali disturbi della funzionalità, nel caso di specie, del polso e delle dita.
La mancata diagnosi e quindi la mancata tempestiva tenorrafia (sutura della lesione tendinea) ha comportato, nel tempo (tre mesi) una retrazione dei monconi recisi del tendine, rendendo quindi meno soddisfacente l'esito chirurgico relativo all'intervento del 5.4.18, per altro correttamente eseguito.
4. Quanto alla valutazione del danno biologico differenziale il collegio ha sottolineato che esso riguarda:
- l'aggravio estetico cicatriziale, relativo al maggiore ampliamento dell'incisione chirurgica, conseguente alla già segnalata retrazione tendinea.
- l'ipostenia nella dorsiflessione del polso e dell'estensione di III, IV e V dito che, con ogni probabilità, non sarebbe esitata in caso di corretto e tempestivo trattamento della lesione tendinea, così come riscontrabile alla data del 3.8.2017.
Pertanto, nell'ambito di un danno biologico complessivo, valutabile nell'ordine dell'8% (otto per cento), può essere riconosciuto un danno differenziale, da responsabilità sanitaria, nella misura del
4% (quattro per cento).
L'esame della vicenda clinica consente, inoltre, di evidenziare un periodo di inabilità assoluta di 15 giorni, seguito e da ulteriori 15 gg. di inabilità al 50%.
Risultano documentate spese per visite specialistiche, per esami ecografici e per ricovero presso la
Casa di Cura “Ruesch”, di Napoli, per un importo complessivo di € 1.864,48, da considerarsi congrue.
5. Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice di dover fare applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, di cui al D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge AL e alla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-
Bianco.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età del ricorrente all'epoca dell'intervento, va quantificato in € 3.940,77.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in
7 complessivi € 1.242,90.
A tali importi non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
E' tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica, anche in ragione della giovane età, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20%, per un totale di € 6.220,40.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora, cioè all'11.7.2018 (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dall'11.7.2018 fino al deposito della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
6. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dalla danneggiata, e comprende il danno emergente, spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante.
Quanto al primo, è documentata la spesa di € 1.864,48, dai CCTTUU, che va riconosciuta a titolo di danno patrimoniale.
8 Sulle somme così liquidate, a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
La convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'attore del danno non patrimoniale e patrimoniale come sopra liquidato, oltre rivalutazione e interessi come indicato.
7. In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore del primo delle spese di lite, che vengono liquidate, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del decisum e dell'attività effettivamente espletata secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), a titolo di compensi professionali, nella somma di €5.077,00 , e a titolo di esborsi nella somma di €700,00 (comprensiva delle spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico rif. Cass.
SS.UU. Sentenza n.31030 del 27/11/2019), oltre spese di CTP, perché non eccessive o superflue, pari ad €502.00, (sul punto vedi Cass. n.84/2013 ai sensi della quale “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”), rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nell'ambito del giudizio n. 6899/19 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 accertata la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, in ordine alle lesioni patite dall'attore, condanna l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore
[...] dell'attore:
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 6.220,40, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
9 - a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1.864,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €1.202,00 per spese ed €5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti DR IE e DR OR.
Così deciso in Salerno, il 23.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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