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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
con l'Avv. PELLEGRINO ELVIRA ANNA MARIA;
Pt_1
– appellante–
CONTRO
, nato in [...], con l'Avv. MAZZEO Controparte_1
ALBERTO;
– appellato –
E
, con sede legale in Bologna nella via Controparte_2
Stalingrado n.45, già denominata - quale Controparte_3
incorporante e Controparte_4 Controparte_5
P.VA , con l'avv. ESPOSITO Controparte_6 P.IVA_1
GIACOMO;
–appellata –
E
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
(C.F.: ), nato a [...]- Parte_2 C.F._1
Segesta (TP) il 25/08/1930;
– appellato –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza di discussione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in esame si censura la motivazione del capo della decisione impugnata con cui il Giudice di pace, chiamato a pronunciarsi in giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, anche nei confronti dell' chiamata in giudizio, ha rigettato la domanda attorea, Pt_1
compensando le spese di lite, in motivazione argomentando “stante gli elementi di incertezza sulla dinamica del sinistro in esame”.
ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
contestando le pretese avversarie, rappresentando pure l'incertezza del panorama giurisprudenziale in materia.
costituitasi in giudizio ha sostenuto le ragioni Controparte_7
dell'appellante.
Non si è costituito , contumace anche nel giudizio di Controparte_8
primo grado.
Il gravame è meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso.
Invero, il sistema di regole che sovrintende alla ripartizione delle spese di giudizio nel rito civile, come delineato dagli artt. 91 I comma e 92 c.p.c.
è funzionale a dare attuazione al principio di soccombenza, per cui l'onere economico connesso all'instaurazione del giudizio deve gravare sulla parte
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
che ad esso abbia immotivatamente dato vita o si sia senza fondamento opposta.
Nella liquidazione delle spese, il giudice di pace non ha applicato il criterio della soccombenza, con argomentazione che non pare condivisibile, risultando proprio le difficoltà di ricostruzione delle dinamiche del sinistro a fondamento del rigetto della domanda, anche in ragione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
E non sussistono nel caso di specie ragioni specifiche afferenti quelle
'gravi ed eccezionali ragioni' cui il codice di rito ancorava (non si applica infatti al presente giudizio la norma dell'art. 92, comma 2, come introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L.
n. 162 del 2014, poiché, ai sensi dell'art. 13, comma 2, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è
stata fissata all'11 novembre 2014) la possibilità di disporre la compensazione delle spese, con il conseguente obbligo della parte che ha perso di sopportare i costi del giudizio quale fine della normativa dianzi richiamata.
Ancora, il mutamento giurisprudenziale menzionato dal non CP_1
pare attinente al caso di specie e risultando la decisione senz'altro conforme ai consolidati principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità da circolazione stradale (la prova dell'illecito e della colpa del danneggiante grava sull'attore che chiede il risarcimento).
Va, dunque, riformata in punto di spese di lite la sentenza di primo
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
grado, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese per il giudizio di prime cure in favore di (unica parte a proporre Pt_1
gravame), liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
Anche per questo grado le spese seguono il criterio della soccombenza,
nei rapporti tra e , con la liquidazione di Pt_1 Controparte_1
cui in dispositivo (da rapportare, complessivamente, al valore della controversia, e avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate). Le
spese del presente grado tra le altre parti vanno compensate in ragione della posizione processuale di ognuna.
PQM
Il Tribunale di Trapani - Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del dr. Carlo Salvatore Hamel, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di che si dichiara, così Controparte_8
provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n° n. 113/2023, riforma detta sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese di giudizio tra e , confermando il resto;
Pt_1 Controparte_1
per l'effetto, condanna alla refusione in favore di Controparte_1
parte appellante delle spese del primo grado che liquida in € 1.042,00,
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.843,21, di cui € 399,21 per esborsi,
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
Spese del presente grado compensate nei rapporti tra tutte le altre parti.
Così deciso in Trapani in data 30.6.25.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
con l'Avv. PELLEGRINO ELVIRA ANNA MARIA;
Pt_1
– appellante–
CONTRO
, nato in [...], con l'Avv. MAZZEO Controparte_1
ALBERTO;
– appellato –
E
, con sede legale in Bologna nella via Controparte_2
Stalingrado n.45, già denominata - quale Controparte_3
incorporante e Controparte_4 Controparte_5
P.VA , con l'avv. ESPOSITO Controparte_6 P.IVA_1
GIACOMO;
–appellata –
E
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
(C.F.: ), nato a [...]- Parte_2 C.F._1
Segesta (TP) il 25/08/1930;
– appellato –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza di discussione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in esame si censura la motivazione del capo della decisione impugnata con cui il Giudice di pace, chiamato a pronunciarsi in giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, anche nei confronti dell' chiamata in giudizio, ha rigettato la domanda attorea, Pt_1
compensando le spese di lite, in motivazione argomentando “stante gli elementi di incertezza sulla dinamica del sinistro in esame”.
ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
contestando le pretese avversarie, rappresentando pure l'incertezza del panorama giurisprudenziale in materia.
costituitasi in giudizio ha sostenuto le ragioni Controparte_7
dell'appellante.
Non si è costituito , contumace anche nel giudizio di Controparte_8
primo grado.
Il gravame è meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso.
Invero, il sistema di regole che sovrintende alla ripartizione delle spese di giudizio nel rito civile, come delineato dagli artt. 91 I comma e 92 c.p.c.
è funzionale a dare attuazione al principio di soccombenza, per cui l'onere economico connesso all'instaurazione del giudizio deve gravare sulla parte
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
che ad esso abbia immotivatamente dato vita o si sia senza fondamento opposta.
Nella liquidazione delle spese, il giudice di pace non ha applicato il criterio della soccombenza, con argomentazione che non pare condivisibile, risultando proprio le difficoltà di ricostruzione delle dinamiche del sinistro a fondamento del rigetto della domanda, anche in ragione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
E non sussistono nel caso di specie ragioni specifiche afferenti quelle
'gravi ed eccezionali ragioni' cui il codice di rito ancorava (non si applica infatti al presente giudizio la norma dell'art. 92, comma 2, come introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L.
n. 162 del 2014, poiché, ai sensi dell'art. 13, comma 2, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è
stata fissata all'11 novembre 2014) la possibilità di disporre la compensazione delle spese, con il conseguente obbligo della parte che ha perso di sopportare i costi del giudizio quale fine della normativa dianzi richiamata.
Ancora, il mutamento giurisprudenziale menzionato dal non CP_1
pare attinente al caso di specie e risultando la decisione senz'altro conforme ai consolidati principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità da circolazione stradale (la prova dell'illecito e della colpa del danneggiante grava sull'attore che chiede il risarcimento).
Va, dunque, riformata in punto di spese di lite la sentenza di primo
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
grado, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese per il giudizio di prime cure in favore di (unica parte a proporre Pt_1
gravame), liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
Anche per questo grado le spese seguono il criterio della soccombenza,
nei rapporti tra e , con la liquidazione di Pt_1 Controparte_1
cui in dispositivo (da rapportare, complessivamente, al valore della controversia, e avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate). Le
spese del presente grado tra le altre parti vanno compensate in ragione della posizione processuale di ognuna.
PQM
Il Tribunale di Trapani - Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del dr. Carlo Salvatore Hamel, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di che si dichiara, così Controparte_8
provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n° n. 113/2023, riforma detta sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese di giudizio tra e , confermando il resto;
Pt_1 Controparte_1
per l'effetto, condanna alla refusione in favore di Controparte_1
parte appellante delle spese del primo grado che liquida in € 1.042,00,
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.843,21, di cui € 399,21 per esborsi,
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 784/23
Spese del presente grado compensate nei rapporti tra tutte le altre parti.
Così deciso in Trapani in data 30.6.25.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile