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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14395/2024 promossa da: nata a [...] in data [...], residente in [...]
6, rappresentata e difesa dall'Avv. Fato Luwanga Nuru del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Imola (Bo) Via Ateo Bendini n. 7
RICORRENTE contro nato a [...] – Belgio il 04/12/1952 e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Letizia Folli (c.f. ), con studio in 40026 Imola C.F._1
(BO) Via Boccaccio n. 6 ove è elettivamente domiciliato
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04/03/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato a NO TE (BZ) in CP_1
data 24/08/2009, unione dalla quale nasceva in data 17.11.1997 il figlio , maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal coniuge;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
pagina 1 di 3 costituitosi in giudizio, dava atto di aver trovato un accordo con la sig.ra CP_1 Pt_1
chiedendo al Tribunale che ne ratificasse le condizioni.
Entrambe le parti all'udienza del 04/03/2025 davano atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti;
pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio a NO TE (BZ) in data 24/08/2009.
In merito alle domande accessorie, relative al mantenimento del figlio, assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronunci a la s eparazione personale t ra i coniugi nat a a Parte_1
Bol ogna i n data 06.08.1964 e nato a [...] – Bel gio il CP_1
04/12/1952, già uni ti in matrim oni o i n NO TE (BZ) il giorno
24/08/2009 (atto n. 9, P. II, s eri e C ,anno 2009 ),
2) recepi sce e fa proprie l e condizioni concordat e t ra l e parti nell e conclusi oni congiunte e, per l'effetto:
1) Assegna la casa co niugal e post a in Imola (BO) Vi a Paci notti n. 1 al Si g.
, che ivi vivrà unitamente al fi gli o;
CP_1 Persona_1
2) prende atto che il fi gl io non è economi cament e Persona_1
aut osuffici ente e che l a Si g.ra rovvederà mat erialment e al Parte_1
suo m ant eni mento part eci pando all e spese di vit to, vestiario e quanto necess ari o com patibi lment e con l e propri e lim itate cap acit à economi che;
3) prende atto che e nt rambi i coni ugi si dichi arano economi cam ent e aut osuffici enti;
pagina 2 di 3 3) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispetti va compet enz a;
4) com pens a t ra l e parti le spese di lit e
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il _2.4.2025______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14395/2024 promossa da: nata a [...] in data [...], residente in [...]
6, rappresentata e difesa dall'Avv. Fato Luwanga Nuru del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Imola (Bo) Via Ateo Bendini n. 7
RICORRENTE contro nato a [...] – Belgio il 04/12/1952 e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Letizia Folli (c.f. ), con studio in 40026 Imola C.F._1
(BO) Via Boccaccio n. 6 ove è elettivamente domiciliato
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04/03/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato a NO TE (BZ) in CP_1
data 24/08/2009, unione dalla quale nasceva in data 17.11.1997 il figlio , maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal coniuge;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
pagina 1 di 3 costituitosi in giudizio, dava atto di aver trovato un accordo con la sig.ra CP_1 Pt_1
chiedendo al Tribunale che ne ratificasse le condizioni.
Entrambe le parti all'udienza del 04/03/2025 davano atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti;
pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio a NO TE (BZ) in data 24/08/2009.
In merito alle domande accessorie, relative al mantenimento del figlio, assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronunci a la s eparazione personale t ra i coniugi nat a a Parte_1
Bol ogna i n data 06.08.1964 e nato a [...] – Bel gio il CP_1
04/12/1952, già uni ti in matrim oni o i n NO TE (BZ) il giorno
24/08/2009 (atto n. 9, P. II, s eri e C ,anno 2009 ),
2) recepi sce e fa proprie l e condizioni concordat e t ra l e parti nell e conclusi oni congiunte e, per l'effetto:
1) Assegna la casa co niugal e post a in Imola (BO) Vi a Paci notti n. 1 al Si g.
, che ivi vivrà unitamente al fi gli o;
CP_1 Persona_1
2) prende atto che il fi gl io non è economi cament e Persona_1
aut osuffici ente e che l a Si g.ra rovvederà mat erialment e al Parte_1
suo m ant eni mento part eci pando all e spese di vit to, vestiario e quanto necess ari o com patibi lment e con l e propri e lim itate cap acit à economi che;
3) prende atto che e nt rambi i coni ugi si dichi arano economi cam ent e aut osuffici enti;
pagina 2 di 3 3) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispetti va compet enz a;
4) com pens a t ra l e parti le spese di lit e
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il _2.4.2025______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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