Art. 2083. Pene per il favoreggiatore del renitente 1. Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. 2. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, e' punito con la reclusione da un mese a un anno. 3. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.
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9 ottobre 2010
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