Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00319/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' AB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2025, proposto da
XS DE LL Paredes Rosales, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Di Virgilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiglione Messer Raimondo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di visione e rilascio degli atti, in ordine all’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, ricevuta e protocollata dal Comune di Castiglione Messer Raimondo in data 10 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Con istanza pervenuta al Comune di Castiglione Messer Raimondo in data 10 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio, previa visione, di tutta la documentazione afferente all’installazione della segnaletica stradale e al rilievo dell’infrazione al codice della strada contestatale con verbale n. 234/X/2024 del 15 novembre 2024, asseritamente impugnato in data 7 febbraio 2025.
Il Comune di Castiglione Messer Raimondo non ha riscontrato la predetta istanza entro il termine fissato dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
Con ricorso notificato il 3 aprile 2025 e depositato il 17 aprile 2025, la ricorrente ha agito per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e per l’accertamento del proprio diritto, con conseguente condanna all’ostensione della documentazione richiesta.
Il Comune di Castiglione Messer Raimondo, nonostante la rituale notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.
In data 7 giugno 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, nella quale - al punto 1.6 - viene riportato che il Comune di Castiglion Messer Raimondo:
a) con nota prot. n. 2710 del 4 aprile 2025, comunicata via PEC in pari data, le ha inviato parte della documentazione richiesta, che la ricorrente indica nella “copia del manuale del dispositivo del rilevatore di velocità utilizzato”;
b) con nota prot. n. 3017 del 16 aprile 2025, inviatale via PEC in pari data, ha dichiarato che gli unici documenti riscontrati negli atti dell’Ente sono quelli inviati con la nota di cui al punto a) e che “non esistono altri documenti”, tra quelli richiesti.
Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con nota PEC prot. n. 3017 del 16 aprile 2025 il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Castiglion Messer Raimondo ha dichiarato - assumendosi la responsabilità in ordine alla veridicità di tale dichiarazione - che i documenti richiesti dalla ricorrente, non ricompresi tra quelli inviati in data 4 aprile 2025, non esistono agli atti dell’Ente.
Di talché, deve ritenersi dimostrata l’oggettiva impossibilità per il Comune di Castiglione Messer Raimondo di consentire alla ricorrente il diritto di accesso, atteso che lo stesso, ai sensi dell’articolo 22, commi 1, lettera d), e 4, e dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti dall’amministrazione.
Conseguentemente, l’assenza dell’oggetto del diritto di accesso - declinata nella duplice forma dell’inesistenza del documento in rerum natura ovvero nella sua indisponibilità da parte dell’amministrazione intimata - renderebbe inutiliter data un’eventuale sentenza di accoglimento, dal momento che l’ordine di esibizione non potrebbe essere eseguito.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Non sono dovute le spese al Comune di Castiglione Messer Raimondo, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’AB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO