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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 11/07/2025 promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
L. Andrisani
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rapp.te, rappresentata Controparte_1
e difesa, con procura in atti, dall'Avv. M.G. Lonoce
Resistente
Oggetto: impugnativa di licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stato assunto dalla società convenuta in data 01/11/2014 con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, con qualifica di “contabile d'ordine”, livello V del
C.C.N.L. del settore terziario Confcommercio- esponeva che, con lettera del 16/02/2024, gli era stato intimato licenziamento per asserita giusta causa.
Rappresentava di non aver ricevuto alcuna contestazione disciplinare, nonostante quanto indicato nella nota con la quale era stata comunicata la risoluzione del rapporto.
Rilevava che, malgrado avesse eccepito tale omissione in occasione della impugnativa stragiudiziale del 23.2.2024, la società aveva comunque irrogato la massima sanzione disciplinare.
A fondamento del ricorso eccepiva pertanto la nullità del licenziamento stante il radicale difetto di contestazione ed, in subordine, l'insussistenza del fatto contestato nonché la violazione del principio di proporzionalità.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
1 “
1. in via principale, accertare e dichiarare, la nullità e/o l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato al Sig. il 16/02/2024 a mezzo raccomandata a/r Parte_1 recapitata al lavoratore il 20/02/2024, per assenza di contestazione dell'addebito disciplinare e conseguente inesistenza del procedimento disciplinare, in aperta violazione al dettato dell'art. 7 comma L. 300/1970, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, stante la declaratoria di nullità e/o illegittimità ed inefficacia del suddetto licenziamento per assenza di contestazione dell'addebito disciplinare, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma I L. 300/1970, al datore di lavoro la reintegrazione del signor alle dipendenze della Parte_1 [...]
ove era assunto il ricorrente e con le medesime mansioni ricoperte, Controparte_1 ferma restando la facoltà riconosciutagli dall'art. 18 comma III L. 300/1970, con condanna della convenuta società al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 16/02/2024 sino al giorno dell'effettivo reintegro, e, comunque non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del trattamento di fine rapporto oltre quelle a maturarsi fino al reintegro e, per il medesimo periodo, al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. In via gradata, annullare il licenziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 comma IV L. 300/1970, per insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, ordinare al datore di lavoro la reintegrazione del signor nel posto di lavoro, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 18 comma IV L. 300/1970;
4. conseguentemente condannare la resistente società, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità risarcitoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma IV L. 92/2012, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
5. In via ancora più gradata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per assenza di contestazione dell'addebito disciplinare e conseguente insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente e, per l'effetto, condannare la resistente società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di Pt_1
2 dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, prevista dall'art. 18 comma V L. 300/1970 come modificata dalla L. 92/2012, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
6. Condannare, altresì, la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 25/10/2024, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta che si costituiva in giudizio con memoria del
28/11/2024, chiedendo preliminarmente la rimessione in termini. Nel merito, contestava gli avversi assunti rilevando la regolarità della notifica della contestazione disciplinare e la sussistenza dei fatti contestati. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione;
disattesa la richiesta di rimessione in termini con provvedimento del 4.4.2025, atteso che i malfunzionamenti del servizio pec lamentati dalla società riguardavano un periodo inconferente rispetto a quello astrattamente rilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza (essendo relativi al 17.6.2024, laddove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza risulta regolarmente perfezionata in data 29.7.2024); espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante e la prova per testi richiesta dal ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nel caso in esame, come è pacifico tra le parti, si verte in tema di cd. licenziamento disciplinare per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; tanto risulta peraltro evidente dall'oggetto della missiva di licenziamento e dal tenore letterale della stessa (“le comunichiamo la nostra decisione di adottare il provvedimento disciplinare del licenziamento in tronco, tenuto conto della gravità dei fatti addebitati e dell'intenzionalità della sua condotta (…) quanto avvenuto rende impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro pr grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. La risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto immediato”).
Come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi
3 a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva.
Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni (comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8).
Nel caso di specie, è pacifico – come suesposto- che trattasi di licenziamento ontologicamente disciplinare, assoggettato in quanto tale all'obbligo di preventiva contestazione.
A tal proposito, l'art. 7, comma 2, della legge n. 300/1970 espressamente dispone che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. La contestazione dell'addebito, in quanto estrinsecazione del potere disciplinare del datore di lavoro, deve essere preventiva rispetto al provvedimento adottato al fine di consentire al lavoratore la piena esplicazione del diritto di difesa. La contestazione preventiva, infatti, è un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06) che costituisce espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica (C. Cost. n.204/1982).
Nel caso in esame, le doglianze attoree concernenti l'omessa preventiva contestazione disciplinare devono ritenersi fondate in quanto, a fronte della lettera di licenziamento del
16/02/2024, non può ritenersi provato il fatto che l'istante abbia ricevuto la contestazione disciplinare dell'1.2.2024.
Ed invero, il teste (omonimo del ricorrente), escusso all'udienza del Parte_1
28/03/2025, ha dichiarato quanto segue: “Conosco il ricorrente poiché abito nel suo medesimo stabile;
è vera la circostanza n. 2 del ricorso: vivo in Viale Pietro Nenni dalla fine del 2020 e tuttora vivo lì. I dati della carta d'identità recano la vecchia residenza poiché non sono stati ancora aggiornati;
in quella via, in un altro stabile, un po' più avanti, abita un terzo con riferimento alla circostanza n. 3 del ricorso, Parte_1
io molto spesso ho ricevuto lettere indirizzate ad un mio omonimo. Ricordo di aver
4 ricevuto anche una lettera proveniente dalla ma non ne CP_1 Controparte_1
ricordo il contenuto;
quando non è roba mia, io cestino tutta la posta;
riconosco come mia la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, che mi viene esibita, allegata al fascicolo di parte resistente, della raccomandata spedita in data 1.2.2024”.
Ebbene, gioverà richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “la produzione in giudizio (cosi' come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno
2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511, Cass.
Ordinanza 5 aprile 2023 n. 9427)”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi che il ricorrente abbia assolto l'onere della prova su di esso gravante, spiegando (e dimostrando) la ragione per la quale, per colpa a lui non imputabile, non è venuto a conoscenza della contestazione disciplinare.
D'altronde, non può sottacersi che – sin dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento
– il lavoratore aveva eccepito esclusivamente il mancato ricevimento della preventiva lettera di contestazione disciplinare dell'addebito ma, ciò nonostante, la società ha inteso risolvere comunque il rapporto di lavoro intercorso con l'odierno ricorrente (anziché, rimuovere il vizio, ad esempio reiterando la comunicazione), anche in considerazione del fatto che “nonostante la consegna della contestazione, non ha fornito alcuna giustificazione all'addebito disciplinare” (il che appare proprio conseguenza della mancata ricezione della nota dell'1.2.2024).
A differenti conclusioni, rebus sic stantibus, non può indurre il fatto che la società abbia sporto denuncia querela nei confronti del teste escusso nel presente giudizio, atteso che – come noto- le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, laddove il teste – sotto il vincolo del giuramento – ha spiegato le ragioni della discrasia tra risultanze documentali e situazione effettiva;
né vi sono emergenze, nell'ambito del procedimento che occupa, dalle quali evincere l'inattendibilità della deposizione (peraltro in linea con quanto già evidenziato
5 nell'impugnativa stragiudiziale e compatibile con il fatto che, come rilevato dal ricorrente nelle note conclusive, “il cognome “ ” è notoriamente molto presente”). Pt_1
Quanto alle conseguenze giuridiche del vizio in esame, va detto che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 Stat. Lav. e comporta l'applicazione della tutela reale ex art. 18, co. 4,
S. L., come modificato dall'art. 1, co. 42, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (sulla concreta operatività della disciplina sostanziale prevista dalla l. 92/2012 non vi è contestazione).
Ed invero, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell' art. 18 della
l. n. 300 del 1970 , come modificato dalla l. n. 92 del 2012 , richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (cfr. Cass. . 4879 del 24/02/2020).
In siffatta ipotesi, “il fatto disciplinarmente rilevante deve dirsi giuridicamente insussistente, con conseguente tutela reintegratoria” e “superfluità dell'istruttoria volta
a dimostrare la sussistenza e la fondatezza di quel fatto, tuttavia mai oggetto di addebito mediante preventiva contestazione disciplinare con tutte le relative e conseguenti garanzie difensive” (cfr. Cass. 9264/2025), nel caso di specie del tutto mancate come già eccepito dal lavoratore in sede di impugnativa stragiudiziale.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la domanda va accolta con riconoscimento delle tutele di cui all'art. 18 comma 4 SL;
medesima tutela peraltro che sarebbe stata accordabile anche al di là di quanto sinora esposto, in quanto in ogni caso non sarebbe stato assolto l'onere probatorio, gravante sulla società, circa la sussistenza del fatto posto a fondamento del recesso datoriale, stante la tardiva costituzione in giudizio e le preclusioni derivanti dall'art. 416 c.p.c.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto ma l'assoluta peculiarità della vicenda (sì come emergente dalle avverse prospettazioni) ed il fatto che solo all'esito dell'espletata istruttoria sia emersa la prova di quanto dedotto dal ricorrente, anche in fase stragiudiziale, a fondamento dell'impugnativa del licenziamento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
6 Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
Annulla il licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto condanna la società convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore dell'istante dell'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, e comunque in misura non superiore alle 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 11.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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