Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4438/2019 del Ruolo Generale, promossa
D A
con l'avv. M. Pennetta, Parte_1
- opponente/attore in riconvenzionale
CONTRO
, in persona del NT
legale rappresentante p.t., con gli avv.ti O. Palumbo e F. Palumbo,
- opposta/convenuta in riconvenzionale
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “I. in via principale e nel merito accertare e dichiarare che non è debitore nei confronti di II. per Parte_1 P_
l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto;
III. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previa, ove occorra, dichiarazione di inefficacia e/o nullità della clausola portata dall'art. 4 comma 2 lett. a) della scrittura privata intercorsa tra e del 23.06.2017, accertare e NT NT
dichiarare che è obbligata al risarcimento del danno arrecato a per NT Parte_1 tutte le ragioni innanzi esposte;
IV. per l'effetto condannare al pagamento in favore NT di a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti, dell'importo di € 27.000,00 Parte_1 per il danno patrimoniale e di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ovvero della maggiore e/o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del credito al soddisfo;
V. condannare a restituire NT
a l'importo di € 166.61 a titolo di ICI non dovuta per il periodo Parte_1
01.08.2004/31.08.2006 e l'importo di € 130,00 per canoni impianto idrico e fognante non dovuti, come portati dalla fattura 19/2018; VI. con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario;
VII. con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà come per legge.” [in corsivo le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha concluso insistendo “nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi, con rigetto di ogni avversa richiesta e conclusione”. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte convenuta].
Osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 881/2019 (RG. n. 3010/2019), emesso dal Tribunale di Brindisi il 29.7.2019 e notificato il 6.9.2019, su istanza di NT
, in persona del legale rappresentante p.t., e dispiegava domanda
[...]
riconvezionale.
Con l'impugnato decreto ingiuntivo, chiedeva il pagamento dell'importo di euro NT
5.279,11, oltre gli interessi legali da quando dovuti al saldo, in virtù dell'asserito omesso pagamento delle fatture nn. 16 e 120/2011, 119/2012, 115/2013, 17/14, 19/18 e 19/19 per l'utilizzo delle infrastrutture e servizi connesse al diritto personale di godimento turnario dell'unità abitativa
B6 facente parte della Residenza Turistica Alberghiera “Punta Grossa”. La domanda riconvenzionale attorea mirava ad ottenere la dichiarazione di nullità e inefficacia della clausola della scrittura privata tra e del 23.06.2017, portata NT NT dall'art. 4 comma 2, let. a); il risarcimento del danno patrimoniale per euro 27.000,00; il risarcimento del danno morale conseguente al mancato utilizzo dell'appartamento compreso nel complesso turistico-alberghiero, quantificato in complessivi euro 20.000,00 (ossia euro 10.000,00 per ogni anno di mancato godimento dell'immobile); “la restituzione dell'importo di euro 166,61, indebitamente percepito da nell'anno 2010 a titolo di ICI per il periodo NT
01.08.2004/31.08.2006 non dovuta dal deducente. Ulteriore domanda riconvenzionale si formula al fine di ottenere la restituzione di somme indebitamente richieste e percepite dalla società opposta, ammontanti ad € 130,00 a titolo di canoni impianto idrico e fognario, non dovuti.” [in corsivo le testuali richieste attoree in via riconvenzionale]
- Si costituiva Parte opposta chiedendo quanto segue : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, P_ ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi esposti in narrativa: rigettare l'opposizione nonché le domande riconvenzionali in quanto inammissibili oltrechè infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori come per legge”.
Parte opposta contestando e impugnando in toto gli assunti attorei, insisteva nella concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, che tuttavia non veniva concessa.
Invero, il Giudicante con ordinanza del 3.3.2020 disponeva che “le spese di gestione relative ai periodi nei quali la struttura è stata sottoposta a sequestro penale (novembre 2011-marzo 2017) non possono essere recuperate direttamente nei confronti del titolare del bene ma devono essere sostenute dall'Erario come oneri della custodia giudiziaria;
solo in seconda battuta (ai sensi dell'art. 42 D. Lvo 159/11) l'amministrazione finanziaria dello Stato potrà procedere al recupero nei confronti del titolare del bene. Ciò comporta che nel caso di specie non può essere concessa la provvisoria esecuzione relativamente alle fatture che si riferiscono a oneri maturati nel periodo del sequestro giudiziario, con specifico riferimento alle fatture 115/13 e 17/14...”.
Quindi, il Giudicante riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione relativamente alle fatture n. 115/13 e 17/14, aventi ad oggetto oneri maturati nel periodo di sequestro giudiziario;
mentre per tutte le altre fatture portate nell'impugnato decreto ingiuntivo (nn. 16/11, 120/11, 119/12,
17/13,19/18 e la n. 19/19), aventi ad oggetto oneri da porsi a carico dell'Opponente, invitava le Parti
a contabilizzare fra di loro i pagamenti, onde evitare eventuali imputazioni alle fatture ricadenti sotto il periodo di sequestro.
- Comunque, l'odierno ricorrente provvedeva a corrispondere l' importo di euro 2.087,78, di cui al richiamato provvedimento per fatture 16-11, 120-11, 19-18, 19-19, relative a periodi di non vigenza del decreto di sequestro, contestando puntualmente le fatture emesse dal complesso turistico alberghiero non riguardanti il periodo di sequestro.
A dire dell'Opponente, “sussisteva in capo alla società odierna opposta, l'obbligo di P_ inviare un dettagliato rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente ed un conto preventivo relativo alle spese che sarebbero state necessarie per la gestione dell'anno successivo”.
[in corsivo le dettagliate deduzioni di Parte opponente]
- Veniva svolta attività istruttoria ed espletata CTU, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- Questo Estensore, subentrato ai Giudici che in precedenza hanno trattato il presente fascicolo, tentava una conciliazione della lite, formulando in data 19.6.2024 una proposta ex artt. 185 ss.
c.p.c., che non veniva accolta dalle Parti.
- Così, all'udienza del 15.11.2024 la causa veniva spedita a sentenza con concessione e differimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Dirimenti, ai fini della presente decisione, sono state le risultanze dell'espletata CTU contabile.
Il nominato CTU accertava che la differenza tra l'ammontare delle fatture nn. 16/11, 120/11,19/18 e n. 19/19 e i bonifici effettuati dall'Opponente (sia prima del decreto ingiuntivo che nelle more della presente opposizione) era di euro 1.016,99 a credito di NT
Secondo il CTU, “l'ammontare degli importi complessivamente pagati dal Sig. a Pt_1 P_
riferiti alle fatture emesse nel periodo non interessato dal sequestro (da novembre 2011 a
[...] marzo 2017) risultano essere pari ad € 3.837,30.”. [in corsivo le testuali asserzioni del nominato
CTU].
In buona sostanza, la CTU ha accertato che “La differenza tra dare e avere è pertanto di € 1.016,99
a credito di . [in corsivo le testuali asserzioni del nominato CTU]. NT
II) Nel caso di specie si può, dunque, sicuramente ritenere che, in assenza di prova del credito ulteriore, alla Opposta è dovuto dall'Opponente solo l'importo di euro 1.016,99, rimanendo caducata ogni ulteriore pretesa di P_
III) Non risulta, però, provato quanto dedotto dall'Opponente nella dispiegata domanda riconvenzionale circa la nullità e inefficacia della clausola della scrittura privata tra e NT del 23.06.2017, portata dall'art. 4 comma 2, let. a); il danno patrimoniale per NT euro 27.000,00; il danno morale conseguente al mancato utilizzo dell'appartamento compreso nel complesso turistico-alberghiero, quantificato in complessivi euro 20.000,00 (ossia euro 10.000,00 per ogni anno di mancato godimento dell'immobile); “la restituzione dell'importo di euro 166,61, indebitamente percepito da nell'anno 2010 a titolo di ICI per il periodo NT
01.08.2004/31.08.2006 non dovuta dal deducente. Ulteriore domanda riconvenzionale si formula al fine di ottenere la restituzione di somme indebitamente richieste e percepite dalla società opposta, ammontanti ad € 130,00 a titolo di canoni impianto idrico e fognario, non dovuti.” [in corsivo le testuali richieste attoree in via riconvenzionale]
IV) Nel corso della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove, restando le relative risultanze valutabili dal Giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c.. (Trib. Macerata, 15.2.2018,
n. 191; Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
Nel corso del presente ordinario giudizio di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, il creditore opposto ha conservato la qualità di Parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio.
Ossia, ciascuna delle Parti è venuta ad assumere la propria naturale posizione sostanziale : attore è il creditore che ha richiesto l'ingiunzione e che diviene convenuto in opposizione;
e il debitore opponente diviene attore in opposizione, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incomberebbe al creditore opposto;
mentre, all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (ex art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (Così, Trib. Milano sez. VI,
5.6.2019, n.5355)
Questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si impugna solo il decreto, ma si dispiega una attività di verifica finalizzata a non far conseguire definitività a quanto in esso sancito in via temporanea.
(Trib. Pistoia, 20.5.2019, n.305) e involgente anche il rapporto controverso.
E, essendo il giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'espletata CTU.
Come in effetti è avvenuto nel caso di specie.
V) D'altronde, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta in ogni caso dimostrare il fatto costitutivo del credito.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione “si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”. (Trib. Palermo, 17.7.2019, n. 3551)
VI) Si ritiene, nel caso di specie, di poter aderire all'orientamento ormai consolidato secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche e a dispiegare una generica domanda riconvenzionale, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. (Trib. Perugia, 18.11.2019, n. 1774).
Cosa che l'Opponente ha solo in parte fatto, contestando puntualmente le pretese creditorie della
Società opposta e giovandosi delle dirimenti risultanze dell'espletata CTU.
In buona sostanza, se è vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto;
è anche vero che nel presente giudizio nulla è stato aggiunto o prodotto dalle Parti al fine di sostenere i rispettivi assunti.
VII) In questa sede, non si può far altro che concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo euro 1.016,99, rimanendo caducata ogni ulteriore pretesa di P_
L'opposizione dell'attore va parzialmente accolta e, per l'effetto, va concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo euro 1.016,99, dovuto dall'Opponente all'Opposta, rimanendo caducata ogni ulteriore pretesa di mentre, va P_ rigettata integralmente la domanda ricnonvezionale dispiegata dall'Opponente.
Dunque, fra le Parti si è determinata una reciproca soccombenza, in quanto per la Parte opposta il credito accertato è nettamente inferiore a quello ingiunto;
mentre, dall'Opponente non risulta provata la dispiegata domanda riconvenzionale;
così che, in applicazione del principio di reciproca soccombenza, vanno compensate fra le Parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
l'avv. M. Pennetta, contro il NT
, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti O. Palumbo e F.
[...]
Palumbo, così provvede:
1) Accerta e dichiara provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo euro 1.016,99, per l'effetto, dichiarando caducata, ogni ulteriore pretesa di P_
(così come portata dall'impugnato decreto ingiuntivo) e rigettando integralmente la domanda riconvenzionale dispiegata da Parte opponente, perché sguarnita di qualsivoglia prova. 2) Stante la particolarità della vicenda e l'effettiva reciproca soccombenza, le spese legali e di CTU vanno definitivamente e integralmente compensate fra le Parti.
Brindisi, 19 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro