Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 27 maggio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11735/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11735 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA NT, IP UQ, OS De OS, LA De MI, LU Di AS, RI CO, US RA, AN RI RO, MA TH AM, CA IA LV, LA NG, AN LL, RA NI, OS NO, NA UC, FL MA ZU, EL NA, IV TA, EL CO, RI TA, NT ER, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Clara Di Martino, Luigi Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MA CO AN, SC IO TT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9 agosto 2024 con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;
- dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;
nonché, per quanto occorra:
- dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024, con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua:
- decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;
- del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale;
nonché, comunque, sempre in parte qua,
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\1\2025:
- dei medesimi atti già impugnati, in relazione ai quali alla luce del deposito documentale dell'Amministrazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito) nel fascicolo telematico del presente giudizio in data 22.11.2024 (nota a firma della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e relativi allegati) si evincono ulteriori profili di illegittimità, in particolare: (i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 3/1957, dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, dell’art. 59, comma 10 bis, del d.l. 73/2021, dell’art. 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, nonché del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento. Difetto di motivazione. (ii) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, comma 10 bis, del d.l. 73/2021 e della direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1, nonché dell’art. 13 del decreto ministeriale recante la disciplina del concorso de quo. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi costituzionali di legalità, par condicio, affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione. (iii) In subordine: ulteriori profili di violazione del D.P.R. n. 487/1994 con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. OV AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti espongono di aver partecipato al concorso nazionale di cui al D.D. n. 2575/2023, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la classe di concorso A012, nella Regione Puglia, per la classe di concorso A012, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, e contestano il loro mancato inserimento nella graduatoria di merito, malgrado il conseguimento di un punteggio idoneo a consentire il superamento delle singole prove concorsuali e sin anche maggiore di quello di alcuni dei vincitori.
1.1. – Il ricorso è affidato a due motivi di diritto, con i quali è lamentata, in sostanza:
(i) la violazione della specifica disciplina concorsuale e, in generale, delle previsioni legislative in materia di reclutamento del personale docente, dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che vari profili di eccesso di potere, per non aver l’Amministrazione intimata provveduto a pubblicare una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei non vincitori, impedendo così ai ricorrenti di conoscere la propria posizione anche ai fini del successivo scorrimento;
(ii) la violazione o falsa applicazione delle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dello statuto degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, anche in riferimento alla disciplina per le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 ed al bando di concorso de quo ; la violazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che diversi profili di eccesso di potere, per la illegittima formazione della graduatoria dei vincitori.
In sintesi, nelle predette doglianze si sostiene che l’Amministrazione resistente, omettendo di rendere noto il punteggio conseguito dai ricorrenti e di includerli nella graduatoria di merito, avrebbe impedito loro di verificare la correttezza del punteggio attribuito e dunque l’esatta collocazione in graduatoria ed avrebbe inoltre impedito di scorgere l’avvenuto superamento del limite massimo dei posti riservati a particolari categorie, come disciplinata dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994, individuando tra i vincitori 73 candidati con titolo di riserva, sul totale di 104 posti messi a concorso e quindi in numero superiore al 50% consentito dalla legge.
In subordine, parte ricorrente ha sollevato “ eccezione di illegittimità costituzionale delle previsioni de quibus per evidente contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione ”, chiedendo “ la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità, per le ragioni esposte in narrativa, dell’art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021, conv. dalla legge n. 106/2021 come da ultimo modificato dal d.l. n. 75/2023, conv. dalla legge n. 112/2023 ”.
1.2. – Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza e, con relazione illustrativa del 22 novembre 2024, l’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia ha puntualmente controdedotto, insistendo per il rigetto del ricorso.
1.3. – Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ai fini della conversione del rito e della integrazione del contraddittorio e, in accoglimento dell’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente, ha ordinato all’Amministrazione intimata il deposito dell’elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve.
1.4. – A detto incombente, seppure tardivamente, l’Amministrazione provvedeva con deposito di data 25 giugno 2025. Prima ancora, come detto, in data 22 novembre 2024, l’Amministrazione aveva fornito un primo rapporto informativo.
1.5. – Alla luce del menzionato primo deposito documentale dell'Amministrazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito) nel fascicolo telematico del presente giudizio in data 22 novembre 2024 (nota a firma della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e relativi allegati), parte ricorrente ha ritenuto di individuare ulteriori profili di illegittimità dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso notificato in data 30 ottobre 2024.
In particolare, i ricorrenti deducono aggiuntivamente quanto appresso.
(i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 3/1957, dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, dell’art. 59, comma 10 bis, del d.l. 73/2021, dell’art. 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, nonché del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento. Difetto di motivazione.
(ii) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, comma 10 bis, del d.l. 73/2021 e della direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1, nonché dell’art. 13 del decreto ministeriale recante la disciplina del concorso de quo. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi costituzionali di legalità, par condicio, affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione.
(iii) In subordine: ulteriori profili di violazione del D.P.R. n. 487/1994 con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria.
2. – Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, potendosi prescindere pertanto dall’esame delle pur non implausibili eccezioni in rito dell’Amministrazione, comunque inammissibili per non essere state trasposte in un atto squisitamente difensionale, rimanendo contenute in relazioni documentali dell’Amministrazione stessa, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. – Con riguardo al primo motivo di ricorso, l’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023), a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione.
La disciplina pertinente infatti ha previsto la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dei concorrenti che abbiano superato il punteggio minimo stabilito per le prove concorsuali ma non rientranti tra i vincitori, non essendo la stessa prevista dalla lex specialis .
Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione dei ricorrenti sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo fissato dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra gli interventi del IAno nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR) e dunque caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
3.2. – Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, particolarmente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tal riguardo, è stato chiarito che la scelta legislativa di non prevedere l’obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, ovvero di una graduatoria comprensiva di vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a mezzo di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 8358/2025).
3.3. – Neppure fondata risulta l’ulteriore doglianza sollevata sempre con il primo motivo di ricorso, secondo cui la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito omnicomprensiva impedirebbe ai ricorrenti di conoscere il dettaglio del punteggio conseguito e, di conseguenza, un eventuale scorrimento della graduatoria in loro favore.
Va al riguardo rilevato, quanto alla conoscibilità della propria posizione, che tale informazione è presente nella pagina web riservata a ciascun candidato partecipante alla procedura, né parte ricorrente deduce puntuali difficoltà di accesso alla piattaforma od ostacoli.
Su tale specifico aspetto è inoltre intervenuto, in corso di giudizio, l’articolo 3, comma 5-quinques del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: “Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali ”. Conseguentemente, è stata fornita ai partecipanti la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti i titoli di riserva e di preferenza tramite la propria area riservata della piattaforma concorsi.
Va inoltre rilevato che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito non impedisce la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore dei ricorrenti. Infatti, se da un lato, è stato chiarito come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, n. 3139 del 2020), dall’altro, la disciplina concorsuale riconosce la possibilità di una “ integrazione della graduatoria ” (cfr. art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Le menzionate facoltà non sono dunque impedite – né parte ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che ai ricorrenti sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Del resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
Neppure il riferimento alla violazione del criterio della continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà rappresentano fattori idonei a condurre a diverse conclusioni, in quanto l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.
3.4. – Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si censura la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994 in materia di computo dei posti destinati ai candidati che vantano specifici titoli di riserva e, dunque, l’illegittima formazione della graduatoria di merito, che conterrebbe “riservatari” in numero maggiore della metà. In particolare, a fronte dei 104 posti previsti dal bando per la formazione della graduatoria, la parte ricorrente ha contestato l’inserimento di 73 candidati beneficiari del titolo di riserva, quindi più di quelli che avrebbero dovuto essere inseriti sulla scorta di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Si lamenta anche lo sforamento del numero dei posti che, in virtù del decreto di dipartimentale n.78 del 17 gennaio 2024, avrebbero dovuto essere assegnati, segnatamente 31, ai titolari della riserva 30% ex art. 13, cc.9 e 10, DM 205/2023, ossia in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Nella relazione depositata in giudizio, l’USR per la Puglia ha obiettato che la prospettazione di parte ricorrente si baserebbe sull’erroneo computo, nella quota dei riservisti, anche di coloro che pur essendo titolari di riserva, siano rientrati in graduatoria esclusivamente per merito; precisando, altresì, che le riserve dei candidati inseriti esclusivamente per merito sono state rese pubbliche in ragione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione e concludendo che i docenti che hanno anche conseguito un punteggio più basso rispetto ai ricorrenti sono stati inclusi in graduatoria in ragione delle poziori riserve possedute.
Il Collegio sul punto deve anzitutto rilevare come i ricorrenti non offrano sufficiente prova che, a seguito dell’eventuale esclusione dei candidati riservatari – che si prospetta essere stati dichiarati vincitori in eccesso rispetto al limite di legge – avrebbero tutti raggiunto il punteggio necessario per entrare in graduatoria come vincitori. Alla luce della lista degli idonei depositata dall’Amministrazione può infatti evincersi che i circa venti candidati che subentrerebbero usando altri criteri (tendenzialmente fondati sul merito “puro”) dovrebbero essere quelli che raggiungono un punteggio di circa (a tutto concedere) 209 punti.
Ma tra i ricorrenti soltanto UQ, NT e NA raggiungono o superano tale punteggio.
Da ciò deriva la non omogeneità della collettività dei ricorrenti, e, anche considerando la subentrata possibilità di scorrimento del 30%, la varietà delle posizioni vantate dagli stessi fa insorgere profili di inammissibilità del proposto ricorso collettivo, attesa la disomogeneità ed il conflitto di interessi tra le posizioni in concreto vantate dai singoli ricorrenti.
Pur volendo ipotizzare la possibilità di una diversa combinazione di riserve e criteri che potrebbero favorire i ricorrenti o alcuni di essi, rimane fermo che non sono state fornite prove concrete in ordine alla effettiva sussistenza di un attuale interesse al ricorso, nel senso di concreta utilità collettiva conseguibile, attraverso una delle varie possibili menzionate combinazioni, tenendo anche a mente che a seguito del deposito dell’Amministrazione la discovery appare sostanzialmente completa.
In particolare, la contraddittoria tesi dei ricorrenti è che sarebbe stato illegittimamente incluso in graduatoria un numero eccessivo di riservatari, ma anche essi lo sono e con il criterio del puro merito soltanto alcuni di loro potrebbero in teoria avere un beneficio, mentre gli altri risulterebbero avere, almeno in base agli atti di causa ed in assenza di ulteriori spiegazioni, un interesse contrario all’applicazione di questo metodo.
In altre parole, il metodo adottato dall’Amministrazione, che prende in considerazione i riservatari solo dopo l’individuazione dei vincitori per puro merito da cui non vengono scomputati i titolari di riserva, appare favorire e non penalizzare i ricorrenti, o la maggior parte degli stessi, che rientrano tutti in una delle categorie di riservatari. Diversamente, ossia scomputando progressivamente i riservatari che vincono per puro merito, la riserva destinata (anche) ai ricorrenti si assottiglierebbe e solo gli idonei con punteggio molto alto, oppure con riserve particolarmente pregnanti, potrebbero in essa rientrare. Parimenti, come visto, con il criterio del puro merito solo alcuni dei ricorrenti avrebbero benefici dal ricorso.
3.5. – In ogni caso, ad avviso del Collegio la condotta dell’USR risulta conforme al disposto dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
Conformemente, difatti, a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ord. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759) .” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, Sez. III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “ non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito ” (Cons. Stato, Sez. V, 10.3.1998, n. 270 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3971/2005).
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale i titolari delle varie riserve, da un lato, concorrono nell’ambito dei posti ad essi specificamente destinati, ma, dall’altro lato, non si ritrovano limitati nella loro possibilità di risultare vincitori del concorso per puro merito alla circostanza di rientrare in una “quota” prestabilita.
Il diverso orientamento che ritiene invece che i candidati ‘riservatari’, anche se vincitori per merito, debbano essere computati ai fini della saturazione della quota di riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 11266/2023, richiamato da ultimo da TAR Campania, Sez. IV, nn. 7354 e 7447/2025 e da TAR Calabria, Sez. II, n. 1464/2025) non appare trasponibile al caso de quo , avendo quella fattispecie riguardo ad una riserva in favore dei candidati provenienti da alcune scuole militari, regolamentata dalla speciale disciplina di cui all’art. 649 cod. ord. mil., peraltro nell’ambito di una procedura in cui la stessa lex specialis prevedeva espressamente il diverso criterio di computo (“[…] La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito ”; cfr. par. 7.1. sent. n. 11266/2023, cit.).
Neppure decisivi, in senso contrario, appaiono gli altri riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati, considerando che:
- Cons. Stato, Sez. VI, n. 1775/2014, attiene ad un caso relativo ad un concorso interno per dirigenti dell’I.C.E., disciplinato specificatamente dal d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, che aveva introdotto in sede di prima applicazione previsioni ad hoc e derogatorie in tema di riserva per il personale apicale dell’amministrazione che indiceva il concorso;
- le decisioni della Corte costituzionale (sent. 24 luglio 2003, n. 274; e sent. 23 luglio 2002, n. 373) si pronunciano su concorsi disciplinati da leggi regionali, cui non si applicava il limite previsto dal citato art. 5 D.P.R. n. 487/1994e relativamente ai quali le riserve previste avevano sostanzialmente eliso il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., riservando la quasi totalità dei posti messi a concorso in favore del personale interno.
Peraltro, la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 274 del 2003, giudicando compatibile con l’art. 97 Cost. una riserva del 50% dei posti prevista dalla Regione Sardegna in favore dei lavoratori socialmente utili e di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ha osservato come “ La giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso - quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato art. 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria ”.
Nel caso che occupa, dunque – e diversamente dai precedenti appena menzionati – sia la norma di cui all’art. 59, co. 10-bis, d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati nella loro consistenza e tipologia, senza la previsione di un limite massimo di soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione, che peraltro appaiono essere meritevoli a vario titolo di un qualche genere di vantaggio a compensazione di meriti acquisiti. Non vi è quindi motivo per ritenere che i relativi componenti che riescano a conseguire la vittoria del concorso per ragioni di puro merito debbano sottrarre il posto ad altri soggetti appartenenti alla medesima categoria.
Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione procedente di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che hanno indotto a stabilire la riserva stessa ma, più direttamente, a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro specificamente destinata, depurata da coloro i quali hanno conseguito il posto per puro merito. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva riconosciuto per legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la determinazione dei posti effettivamente riservati a tali categorie di persone dagli esiti variabili della specifica procedura concorsuale e dal conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva.
Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’Amministrazione – nel non aver computato nella quota di riserva quei candidati che, pur in possesso del titolo di riserva, sono stati inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori – appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d D.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso.
Le considerazioni che precedono conducono quindi a ritenere che nemmeno il secondo motivo sia meritevole di accoglimento sotto il profilo esaminato.
3.6 – Per ciò che concerne i motivi aggiunti, nel primo di essi si precisa un profilo già sviluppato, seppure genericamente, in violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., alla fine del secondo motivo di ricorso. Pertanto i due motivi (ultima parte secondo di ricorso e primo aggiunto) possono essere trattati congiuntamente nella presente sede.
La questione riguarda le preferenze da accordare, all’interno della quota generale “riservata”, alle varie categorie previste dalla lex specialis del concorso.
A fronte della indicazione dell’Amministrazione che, nell’ambito della prima graduatoria, soltanto un triennalista sarebbe risultato vincitore per ragioni inerenti a tale riserva in sé considerata, i ricorrenti evidenziano che invece a questa categoria spetterebbe inderogabilmente il 30% dei posti a concorso.
Anche per tale doglianza non sono forniti riscontri in ordine al superamento della prova di resistenza collettiva, nel senso che non è stato dimostrato che tutti i ricorrenti ricaverebbero un pari beneficio in caso di applicazione di questo criterio
In ogni caso, alla censura in parola l’Amministrazione oppone convincentemente che gli altri titolari della riserva del “triennalista” di cui alla graduatoria impugnata (pur sussistenti) sono tutti annoverabili tra i vincitori o tra i riservisti che hanno beneficiato, non della riserva del 30%, ma delle altre riserve prevalenti possesso, come soprattutto la “N” che opera a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate.
In questo senso sono stati applicati i commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994rubricato “ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ” che recita “ Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .”.
Nello stesso senso risulta il DM 158/2024 (pag.4) secondo cui “ La redazione delle graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 – nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, a norma dell’articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 – dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, (ndr. Riserva A) e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ndr. Riserva N, M ed equiparate), nonché delle riserve di cui all’articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, (n.d.r riserve dei “triennalisti”) e delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (ndr. Riserva R “militari”) e all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, (ndr. Riserva S) entro le percentuali previste dalle relative norme . Pertanto, nel limite di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all’articolo 1 e all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso (…).”.
Per quel che interessa il presente caso, nella graduatoria impugnata dai ricorrenti, dopo i vincitori per merito sono stati inseriti i riservisti, ad iniziare dai riservisti “A”, seguendo con i riservisti “N” ed equiparati, poi i riservisti “triennalisti” e via discorrendo, secondo l’ordine su esplicitato.
Nella prima graduatoria impugnata dalla parte ricorrente, a fronte di 2 riservisti “A”, si è proceduto a individuare i riservisti “N” pari a 35, poi i triennalisti ossia 1 e il restante ripartito tra riservisti “R” ed “S” nel numero di 14, per un totale di 52 riservisti.
In definitiva, quindi, i titoli di riserva da triennalisti dei ricorrenti non sono stati presi in considerazione sinora in virtù di un ordine gerarchico fissato ex lege che, nel caso in cui ci siano più candidati titolari di diverse riserve, fissa un ordine di precedenza a certe riserve piuttosto che ad altre.
I ricorrenti non hanno formulato censure specifiche a questo riguardo, limitandosi ad opinare in ordine alla inverosimiglianza della possibilità che solo un riservatario triennalista “puro” possa essere risultato vincitore, ed alla inderogabilità della riserva prevista in loro favore, ma in assenza di doglianze concrete e precise in ordine alla legittimità delle riserve preferenziali possedute dai candidati presenti in graduatoria non è soddisfatto l’onere della prova di cui all’art. 64 c.p.a..
La questione in astratto della inderogabilità e della irriducibilità della riserva dei triennalisti deve dunque essere risolta, sotto il profilo generale, nel senso che l’applicazione del D.P.R. n. 487/1994, in particolare dell’art. 5, comma 3, il quale integra ex lege la lex specialis di concorso, e che comunque è richiamato sostanzialmente dall’art. 3, comma 3, del bando, consente che si realizzi l’effetto lamentato dai ricorrenti ed a loro avverso. Né l’applicazione delle riserve poziori deve avvenire sempre a parità di titoli e di merito; difatti tale condizione è indicata soltanto dal comma 4 dell’art. 5 in parola, in relazione alle riserve ivi previste, ma non dal comma 3 sopra menzionato.
3.7. – Il secondo motivo delle doglianze aggiunte ripropone la questione della corretta individuazione delle varie categorie di riservatari all’interno dell’aliquota generale dei medesimi, sostenendo che la posizione assunta dall’Amministrazione sia illegittima in quanto la quota riservata ai triennalisti “puri” non potrebbe subire riduzioni, altrimenti sussistendo violazione dei principi europei di prevenzione del fenomeno del “precariato” nella scuola.
In particolare, la riserva che qui viene in considerazione, quella dei triennalisti, inserita in concorso indetto in attuazione del PNRR finanziato dall’Unione europea, deriverebbe da precisi vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea e, segnatamente, dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio.
Anche questa doglianza, pure suggestiva, non può essere accolta.
In primo luogo, perché i ricorrenti non hanno dimostrato che non siano comunque risultati vincitori, per merito o per titolarità di altre riserve, un numero di triennalisti pari o superiore al 30%. Sicché l’obiettivo del principio europeo è stato comunque verosimilmente raggiunto, e, a questi (diversi) fini non rileva che quasi tutti i triennalisti siano risultati vincitori (anche) in virtù di altri criteri ( i.e. merito puro o ulteriori e preferenziali riserve).
In secondo luogo, perché i valori sottesi alle altre riserve considerate prevalenti dal comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 non sono di minore consistenza, né i ricorrenti dimostrano che l’ordinamento assuma una scala di valori diversa da quella applicata in concreto nel caso di specie.
In tale contesto, dunque, è prerogativa del Legislatore, ovvero dell’Amministrazione, bilanciare i diversi valori e interessi.
3.8. – Con il terzo motivo delle doglianze aggiunte, che riprende parte di deduzioni già articolate genericamente e contraddittoriamente nel secondo motivo di ricorso, si rileva che mentre la lex specialis dà correttamente atto del suddetto numero complessivo dei beneficiari della “ Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23 ”, nessuna quantificazione la medesima contiene in ordine alle percentuali dei posti messi a concorso riservati ex lege ad altre categorie. La successiva e mai resa nota individuazione, nel procedimento concorsuale, di ulteriori posti oggetto di riserva (oltre a quelli della categoria cui appartengono i ricorrenti) costituirebbe violazione dell’art. 3, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 487/1994, che prescrive come doverosa la specifica indicazione già nel bando di concorso delle “ percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 ”.
Si tratta anche essa di una censura infondata, oltre che generica, in quanto l’art. 3 del bando provvede a fornire tali informazioni disponendo al comma 3, riprendendole norme di cui all’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994, che: “ In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” ed al comma 4 che “Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell’anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023” .
4. – In conclusione, il ricorso, da intendersi comprensivo anche dei motivi aggiunti, è infondato e va respinto; le questioni di legittimità costituzionale proposte non superano lo scrutinio di non manifesta infondatezza, visto che i valori sottesi alla riserva vantata dai ricorrenti sono stati correttamente considerati, e bilanciati con gli altri rilevanti, nella complessiva lex specialis di concorso e non è stata dimostrata illegittimità nell’applicazione concreta di tale disciplina da parte dell’Amministrazione.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità e complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui relativi motivi aggiunti, respinge il primo e i secondi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS SS, Presidente
OV AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV AP | SS SS |
IL SEGRETARIO