TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4264
TAR
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 27 maggio 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato inserimento nella graduatoria di merito

    Il Collegio ha ritenuto che l'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale sia conforme alla disciplina concorsuale, la quale prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non degli idonei non vincitori, in linea con le esigenze di celerità e speditezza dei procedimenti legati al PNRR.

  • Rigettato
    Violazione norme accesso impieghi pubbliche amministrazioni e statuto impiegati civili dello Stato

    Il Collegio ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito sufficiente prova che, a seguito dell'eventuale esclusione dei candidati riservatari in eccesso, avrebbero tutti raggiunto il punteggio necessario per entrare in graduatoria come vincitori. Inoltre, si rileva una disomogeneità e potenziale conflitto di interessi tra le posizioni dei singoli ricorrenti, rendendo inammissibile il ricorso collettivo.

  • Rigettato
    Violazione norme accesso impieghi pubbliche amministrazioni e statuto impiegati civili dello Stato

    Il Collegio ha ritenuto che la condotta dell'USR sia conforme al disposto dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui il concorrente vincitore per merito non deve essere computato nella quota di riserva. Si evidenzia che il diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti non è trasponibile al caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione direttiva UE e principi costituzionali

    Il Collegio ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato che non siano risultati vincitori, per merito o per altre riserve, un numero di triennalisti pari o superiore al 30%. Inoltre, i valori sottesi alle altre riserve considerate prevalenti non sono di minore consistenza, e spetta al legislatore bilanciare i diversi valori e interessi.

  • Rigettato
    Violazione norme accesso impieghi pubbliche amministrazioni

    Il Collegio ha ritenuto la censura infondata, poiché l'art. 3 del bando fornisce le informazioni richieste, riprendendo le norme di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 e indicando le percentuali dei posti riservati.

  • Rigettato
    Contrasto con artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

    Le modalità semplificate e derogatorie previste dall'art. 59 del d.l. trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, senza lesione irragionevole di interessi di pari rango. La scelta legislativa di non prevedere l'obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei è ragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4264
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4264
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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