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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8436/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Salvatore Scalera ……………………………. Presidente - relatore dr.ssa Maria Feola ……………………………. Giudice dr.ssa Alessandra Tedesco ……………………………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8436 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018
TRA
, , , difesidall'Avv. Pasquale Parte_1 Parte_2 Parte_3
Raucci; attori
E
, difeso dall'Avv. Domenico Tartaglione;
Controparte_1 convenuto
Controparte_2 convenuto contumace
Oggetto: falsità testamento olografico/petitoria ereditaria
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 15.10.2018 e ritualmente notificato Pt_1
(fratello del de cuius) e (figlie ed eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
, altro fratello già deceduto) hanno convenuto in giudizio Per_1 Controparte_2
(ulteriore germano dell'ereditando) nonchè (figlio di quest'ultimo fratello, Controparte_1
e, dunque, nipote dello zio morto) per chiedere la declaratoria di nullità ex art. 606, comma primo c.c. del testamento olografo apparentemente riconducibile al de cuius Persona_2 stante l'apocrifia della sottoscrizione della scheda testamentaria e, per l'effetto, l'apertura della successione ab intestato, in uno alla condanna di alla restituzione Controparte_1 tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, segnatamente l'immobile sito in Marcianise (Ce) alla via Campanella n.10 e le somme detenute dal de cuius alla data del decesso presso l'ufficio di Marcianise di ovvero presso ogni altro istituto di credito. Controparte_3
Precisavano nell'atto introduttivo che era deceduto il 28.6.2017 a Capua e Persona_2 che in data 21.9.2017 era stato pubblicato il testamento olografo recante data 24.1.2014
(registrato presso l'agenzia delle entrate di Caserta in data 22.9.2017, al n. 15977, serie
1T), con cui era disposto in favore del nipote l'attribuzione di tutti i suoi Controparte_1 beni mobili ed immobili.
Si è costituito il solo convenuto , il quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti ex art. 606 c.p.c., e nel merito ne ha comunque richiesto il rigetto per l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con ordinanza resa all'udienza del 18.3.2019 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
il quale seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio. CP_2
Articolate le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. con ordinanza datata 16.7.2021 il
Giudice ha ritenuto necessario disporre in via preliminare l'esame grafologico del testamento impugnato.
Dopo il deposito della CTU le parti hanno fatto richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rinunciando, per ciò tanto, parte convenuta alla prova testimoniale concernente le circostanze del rinvenimento del testamento oggetto di causa.
La causa è stata presa in decisione all'udienza del 19.3.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Il presente giudizio, avendo ad oggetto un'impugnativa di testamento, è riservato alla decisone del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis comma 1, n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile). Va preliminarmente dato atto dell'integrità del contraddittorio, risultando parti del giudizio, oltre l'erede istituito dal de cuius, anche tutti coloro che gli sarebbero succeduti per legge
(cfr.: ex multis Cass. civ. n. 2671/2001), ossia i fratelli ed eredi degli stessi, essendo il deceduto celibe e senza figli, con genitori da tempo scomparsi.
Non è altresì superfluo in questa sede rammentare che in merito alla qualificazione giuridica della pretesa che si fa valere in giudizio, il giudice del merito ha il potere-dovere di procedere all'inquadramento giuridico della domanda sulla base dei meri fatti prospettati e dedotti dalla parte che l'ha proposta, prescindendo in tale verifica dal nomen iuris eventualmente erroneo che sia stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio o nelle successive difese, compito che tuttavia incontra, oltre a quello dell'osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il limite generale del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta (cfr. da ultimo Cass., ordinanza 11 luglio
2022, n. 21865),
Orbene, la domanda fatta valere in giudizio non può essere inquadrata né nell'ambito di un'azione di nullità per difetto di forma né nell'alveo della querela di falso, venendo in realtà in rilievo un'azione di accertamento negativo della falsità del testamento. Ed invero, l'azione di nullità del testamento per difetto di forma è, disciplinata dall'art. 606 c.c., che individua quale presupposto per la sua fruttuosa esperibilità la mancanza di requisiti estrinseci dell'atto mortis causa (come, per il testamento olografo, la sottoscrizione, la data, ovvero la autografia completa delle disposizioni). Nella fattispecie in esame è stata infatti dedotta non la mancanza dell'autografia come requisito apparente, bensì la probabile falsità della stessa, il cui positivo accertamento non determinerebbe la nullità del testamento, ma la sua inesistenza come atto di volontà del de cuius.
Va, sotto altro profilo, rilevato come il rimedio esperibile per denunciare il difetto di autenticità del testamento non può essere individuato, come invece sostenuto dal convenuto costituito, nella querela di falso, stante il principio stabilito dalle Sezioni Unite, con sentenza n.
12307/2015 (cui si è uniformata, tra le altre Cass. civile, sez. II, 17.11.2023, n. 31974) secondo cui "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo). Ed invero detta soluzione soddisfa sia l'esigenza di mantenere il testamento olografo circoscritto nell'orbita delle scritture private che quella di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo (in termini: Tribunale Trapani, 16.2.2021, n. 155)
Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale, così come qualificata, di accertamento negativo di autenticità del testamento del 24.1.2014, pubblicato per atto del Notaio dott. in data 21.9.2017 (registrato presso Persona_3
l'agenzia delle entrate di Caserta in data 22.9.2017, al n. 15977, serie 1T), è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Gli attori hanno adempiuto all'onere della prova su di essi ricadenti, depositando al scheda testamentaria impugnata e una consulenza grafia di parte, di talchè la consulenza di ufficio disposta in corso di causa non può certo assumere i caratteri di un accertamento esplorativo.
Deve condividersi totalmente e fare proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico a cura del perito dr.ssa – consulente di sicura affidabilità Persona_4 come generalmente riconosciuta almeno nel circondario sammaritano - i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili per le motivazioni che seguono.
Nello specifico, la consulente di ufficio ha accertato che il grafismo del de cuius nel periodo di tempo considerato, ovvero dal 31.10.2002 al 19.07.2010, non ha subito importanti modificazioni da deterioramento e da involuzione grafica, mantenendo nel tempo elementi che lo caratterizzano e contraddistinguono, quali la grafia non particolarmente veloce, quasi stentata e alquanto elementare (pagg. 12, 13)
L'ausiliaria del Giudice ha dato atto che la scheda testamentaria è scritta con un ritmo che appare , innaturale, a tratti è scattante e fluido, a tratti stentato e lento. Numerose sono le contraddizioni grafiche che in esso si riscontrano, a iniziare dal nome e cognome indicato al secondo rigo e la firma in calce o la presenza contestuale di tratti tremolanti e di tratti più scorrevoli e decisi. Vi è una variazione irregolare e non armoniosa del calibro dei grafemi e dei ritmi pressori. Osservato nell'insieme, il tracciato manca di spontaneità e naturalezza.
Difatti molti sono i punti di sosta, le riprese o giustapposizioni non coerenti o giustificabili, soprattutto nella sottoscrizione (pag.16).
Sono evidenziate nell'elaborato peritale incongruenze ed anomalie anche dal confronto tra il nome e cognome, in quanto “…essendo il nome e cognome le parole che più frequentemente sono state vergate in vita, queste dovrebbero essere redatte con un automatismo maggiore. Nel caso in esame, invece, non si comprende come sia possibile che in uno stesso testo ci siano diversità morfologiche e ritmi pressori, calibro e velocità. “Il falsario” ha concentrato la propria attenzione solo nella riproduzione della firma, mentre nell'intero testo prevale il proprio grafismo…” (pag 17 elaborato peritale).
La consulente ha dato altresì atto della non compatibilità dell'intero testo della scheda testamentaria. con il grafismo del de cuius: A tal riguardo sarà sufficiente osservare i tagli delle “T” o la chiusura degli ovali. il de cuius ha elaborato una “T” in modo molto personalizzato, così come già esposto. Mentre nel testamento le “T” sono delineate secondo il modello calligrafico, e che gli ovali nel testamento sono chiusi in alto a sinistra, il de cuius non li chiude in modo preciso e spesso sono vergati con movimento ritornante (pag. 22)
In conclusione, la CTU ha accertato che la firma posta in calce al testamento non può in alcun modo essere riconducibile all'azione grafica di , perché non Persona_2 congruente nel ductus, nell'occupazione degli spazi, per ritmi pressori, morfologia a tutte le firme comparative acquisite, né può essere riconducibile al de cuiuis la scheda testamentaria, per assenza di spontaneità e naturalezza esecutiva, oltre che per presenza di differenze sostanziali e dinamiche tra il grafismo del de cuius e quello in verifica. Pertanto il testamento olografo a firma di , redatto a Marcianise il 24.01.2014 e Persona_2 pubblicato per atto del Notaio Racc 5398, è apocrifo (pag. 23). Persona_3
Consegue la declaratoria di falsità del testamento olografo attribuito a e di Persona_2 apertura della successione legittima agli eredi ex artt. 565 e segg. c.c.
L'ulteriore domanda di condanna di alla restituzione a favore della massa Controparte_1 ereditaria del bene immobile di Marcianise e delle somme di danaro appartenenti al de cuius alla data del decesso è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno a indicare.
L'azione reale e di condanna c.d. petitio hereditatis, ex art. 133 c.c., fondata sull'allegazione della qualità di erede, è volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede, anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall'Ufficiale dello
Stato civile, (cfr. Cass. civile, sez. II, 15.3.2004; Cass., Sez. U, 22.3.1969, n. 921). La mancata contestazione della qualità di erede, non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità , fermo restando l'onere della dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali (cfr. ex multis, da ult. Cass. civile, sez. II, 7.4.2025, n. 9153)
Nella vicenda in esame il convenuto costituito non ha contestato la qualità di eredi legittimi degli attori e del fratello del de cuius rimasto contumace, piuttosto si è dichiarato erede testamentario allegando il testamento olografo, tuttavia risultato falso.
Gli attori hanno comunque depositato lo stato di famiglia storico di e quello Persona_2 del fratello deceduto ai fini del riconoscimento della loro qualità di eredi Persona_5 legittimi secondo le regole dettate daglli artt. 565 e segg. c.c.
La stessa parte convenuta ha allegato alla comparsa di costituzione la denuncia di successione n.3035 volume 990 del 21 dicembre 2017 depositata presso l'Agenzia delle
Entrate di Caserta ove sono indicati gli estremi del bene immobile di proprietà del de cuius alla data del decesso, con le intestazioni catastali.
Pertanto relativamente all'immobile l'immobile sito in Marcianise (Ce) alla via Campanella
n.10 la domanda di restituzione a favore degli eredi deve essere accolta.
Per contro gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione attestante la giacenza di somme di danaro su conto del de cuius alla data del decesso né risulta formulata richiesta ex art. 210 c.p.c.. La richiesta ex art. 533 c.c. a riguardo deve essere rigettata non avendo gli attori provato l'effettiva esistenza di somme di danaro attribuibili al parente deceduto né, tantomeno, la legittimazione passiva di quale soggetto che sarebbe Controparte_1 appropriato delle stesse.
Le spese di lite e della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte così provvede:
a) dichiara la non autenticità del testamento olografo del 24.1.2014 attribuito a PE
, pubblicato per atto del Notaio dr. in data 21.9.2017;
[...] Persona_3
b) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il Persona_2
5.8.1949 e deceduto in data 28.6.2017 in Capua, in favore degli eredi legittimi ex artt. 565 e segg. c.c., segnatamente dei fratelli del de cuius e Parte_1 [...]
nonché delle nipoti e , figlie ed eredi CP_2 Parte_2 Parte_3 dell'altro fratello;
Persona_5 c) condanna a restituire agli eredi legittimi l'immobile sito in Marcianise Controparte_1
(Ce) in via Campanella n.10 di cui alla denuncia di successione n.3035 volume 990 del 21 dicembre 2017 depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta;
d) condanna a rifondere al procuratore di parte attrice Avv. Pasquale Controparte_1
Raucci dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 10.860,00 per compensi professionali (valore indeterminabile, complessità media) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente relatore
Salvatore Scalera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Salvatore Scalera ……………………………. Presidente - relatore dr.ssa Maria Feola ……………………………. Giudice dr.ssa Alessandra Tedesco ……………………………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8436 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018
TRA
, , , difesidall'Avv. Pasquale Parte_1 Parte_2 Parte_3
Raucci; attori
E
, difeso dall'Avv. Domenico Tartaglione;
Controparte_1 convenuto
Controparte_2 convenuto contumace
Oggetto: falsità testamento olografico/petitoria ereditaria
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 15.10.2018 e ritualmente notificato Pt_1
(fratello del de cuius) e (figlie ed eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
, altro fratello già deceduto) hanno convenuto in giudizio Per_1 Controparte_2
(ulteriore germano dell'ereditando) nonchè (figlio di quest'ultimo fratello, Controparte_1
e, dunque, nipote dello zio morto) per chiedere la declaratoria di nullità ex art. 606, comma primo c.c. del testamento olografo apparentemente riconducibile al de cuius Persona_2 stante l'apocrifia della sottoscrizione della scheda testamentaria e, per l'effetto, l'apertura della successione ab intestato, in uno alla condanna di alla restituzione Controparte_1 tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, segnatamente l'immobile sito in Marcianise (Ce) alla via Campanella n.10 e le somme detenute dal de cuius alla data del decesso presso l'ufficio di Marcianise di ovvero presso ogni altro istituto di credito. Controparte_3
Precisavano nell'atto introduttivo che era deceduto il 28.6.2017 a Capua e Persona_2 che in data 21.9.2017 era stato pubblicato il testamento olografo recante data 24.1.2014
(registrato presso l'agenzia delle entrate di Caserta in data 22.9.2017, al n. 15977, serie
1T), con cui era disposto in favore del nipote l'attribuzione di tutti i suoi Controparte_1 beni mobili ed immobili.
Si è costituito il solo convenuto , il quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti ex art. 606 c.p.c., e nel merito ne ha comunque richiesto il rigetto per l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con ordinanza resa all'udienza del 18.3.2019 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
il quale seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio. CP_2
Articolate le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. con ordinanza datata 16.7.2021 il
Giudice ha ritenuto necessario disporre in via preliminare l'esame grafologico del testamento impugnato.
Dopo il deposito della CTU le parti hanno fatto richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rinunciando, per ciò tanto, parte convenuta alla prova testimoniale concernente le circostanze del rinvenimento del testamento oggetto di causa.
La causa è stata presa in decisione all'udienza del 19.3.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Il presente giudizio, avendo ad oggetto un'impugnativa di testamento, è riservato alla decisone del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis comma 1, n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile). Va preliminarmente dato atto dell'integrità del contraddittorio, risultando parti del giudizio, oltre l'erede istituito dal de cuius, anche tutti coloro che gli sarebbero succeduti per legge
(cfr.: ex multis Cass. civ. n. 2671/2001), ossia i fratelli ed eredi degli stessi, essendo il deceduto celibe e senza figli, con genitori da tempo scomparsi.
Non è altresì superfluo in questa sede rammentare che in merito alla qualificazione giuridica della pretesa che si fa valere in giudizio, il giudice del merito ha il potere-dovere di procedere all'inquadramento giuridico della domanda sulla base dei meri fatti prospettati e dedotti dalla parte che l'ha proposta, prescindendo in tale verifica dal nomen iuris eventualmente erroneo che sia stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio o nelle successive difese, compito che tuttavia incontra, oltre a quello dell'osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il limite generale del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta (cfr. da ultimo Cass., ordinanza 11 luglio
2022, n. 21865),
Orbene, la domanda fatta valere in giudizio non può essere inquadrata né nell'ambito di un'azione di nullità per difetto di forma né nell'alveo della querela di falso, venendo in realtà in rilievo un'azione di accertamento negativo della falsità del testamento. Ed invero, l'azione di nullità del testamento per difetto di forma è, disciplinata dall'art. 606 c.c., che individua quale presupposto per la sua fruttuosa esperibilità la mancanza di requisiti estrinseci dell'atto mortis causa (come, per il testamento olografo, la sottoscrizione, la data, ovvero la autografia completa delle disposizioni). Nella fattispecie in esame è stata infatti dedotta non la mancanza dell'autografia come requisito apparente, bensì la probabile falsità della stessa, il cui positivo accertamento non determinerebbe la nullità del testamento, ma la sua inesistenza come atto di volontà del de cuius.
Va, sotto altro profilo, rilevato come il rimedio esperibile per denunciare il difetto di autenticità del testamento non può essere individuato, come invece sostenuto dal convenuto costituito, nella querela di falso, stante il principio stabilito dalle Sezioni Unite, con sentenza n.
12307/2015 (cui si è uniformata, tra le altre Cass. civile, sez. II, 17.11.2023, n. 31974) secondo cui "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo). Ed invero detta soluzione soddisfa sia l'esigenza di mantenere il testamento olografo circoscritto nell'orbita delle scritture private che quella di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo (in termini: Tribunale Trapani, 16.2.2021, n. 155)
Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale, così come qualificata, di accertamento negativo di autenticità del testamento del 24.1.2014, pubblicato per atto del Notaio dott. in data 21.9.2017 (registrato presso Persona_3
l'agenzia delle entrate di Caserta in data 22.9.2017, al n. 15977, serie 1T), è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Gli attori hanno adempiuto all'onere della prova su di essi ricadenti, depositando al scheda testamentaria impugnata e una consulenza grafia di parte, di talchè la consulenza di ufficio disposta in corso di causa non può certo assumere i caratteri di un accertamento esplorativo.
Deve condividersi totalmente e fare proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico a cura del perito dr.ssa – consulente di sicura affidabilità Persona_4 come generalmente riconosciuta almeno nel circondario sammaritano - i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili per le motivazioni che seguono.
Nello specifico, la consulente di ufficio ha accertato che il grafismo del de cuius nel periodo di tempo considerato, ovvero dal 31.10.2002 al 19.07.2010, non ha subito importanti modificazioni da deterioramento e da involuzione grafica, mantenendo nel tempo elementi che lo caratterizzano e contraddistinguono, quali la grafia non particolarmente veloce, quasi stentata e alquanto elementare (pagg. 12, 13)
L'ausiliaria del Giudice ha dato atto che la scheda testamentaria è scritta con un ritmo che appare , innaturale, a tratti è scattante e fluido, a tratti stentato e lento. Numerose sono le contraddizioni grafiche che in esso si riscontrano, a iniziare dal nome e cognome indicato al secondo rigo e la firma in calce o la presenza contestuale di tratti tremolanti e di tratti più scorrevoli e decisi. Vi è una variazione irregolare e non armoniosa del calibro dei grafemi e dei ritmi pressori. Osservato nell'insieme, il tracciato manca di spontaneità e naturalezza.
Difatti molti sono i punti di sosta, le riprese o giustapposizioni non coerenti o giustificabili, soprattutto nella sottoscrizione (pag.16).
Sono evidenziate nell'elaborato peritale incongruenze ed anomalie anche dal confronto tra il nome e cognome, in quanto “…essendo il nome e cognome le parole che più frequentemente sono state vergate in vita, queste dovrebbero essere redatte con un automatismo maggiore. Nel caso in esame, invece, non si comprende come sia possibile che in uno stesso testo ci siano diversità morfologiche e ritmi pressori, calibro e velocità. “Il falsario” ha concentrato la propria attenzione solo nella riproduzione della firma, mentre nell'intero testo prevale il proprio grafismo…” (pag 17 elaborato peritale).
La consulente ha dato altresì atto della non compatibilità dell'intero testo della scheda testamentaria. con il grafismo del de cuius: A tal riguardo sarà sufficiente osservare i tagli delle “T” o la chiusura degli ovali. il de cuius ha elaborato una “T” in modo molto personalizzato, così come già esposto. Mentre nel testamento le “T” sono delineate secondo il modello calligrafico, e che gli ovali nel testamento sono chiusi in alto a sinistra, il de cuius non li chiude in modo preciso e spesso sono vergati con movimento ritornante (pag. 22)
In conclusione, la CTU ha accertato che la firma posta in calce al testamento non può in alcun modo essere riconducibile all'azione grafica di , perché non Persona_2 congruente nel ductus, nell'occupazione degli spazi, per ritmi pressori, morfologia a tutte le firme comparative acquisite, né può essere riconducibile al de cuiuis la scheda testamentaria, per assenza di spontaneità e naturalezza esecutiva, oltre che per presenza di differenze sostanziali e dinamiche tra il grafismo del de cuius e quello in verifica. Pertanto il testamento olografo a firma di , redatto a Marcianise il 24.01.2014 e Persona_2 pubblicato per atto del Notaio Racc 5398, è apocrifo (pag. 23). Persona_3
Consegue la declaratoria di falsità del testamento olografo attribuito a e di Persona_2 apertura della successione legittima agli eredi ex artt. 565 e segg. c.c.
L'ulteriore domanda di condanna di alla restituzione a favore della massa Controparte_1 ereditaria del bene immobile di Marcianise e delle somme di danaro appartenenti al de cuius alla data del decesso è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno a indicare.
L'azione reale e di condanna c.d. petitio hereditatis, ex art. 133 c.c., fondata sull'allegazione della qualità di erede, è volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede, anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall'Ufficiale dello
Stato civile, (cfr. Cass. civile, sez. II, 15.3.2004; Cass., Sez. U, 22.3.1969, n. 921). La mancata contestazione della qualità di erede, non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità , fermo restando l'onere della dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali (cfr. ex multis, da ult. Cass. civile, sez. II, 7.4.2025, n. 9153)
Nella vicenda in esame il convenuto costituito non ha contestato la qualità di eredi legittimi degli attori e del fratello del de cuius rimasto contumace, piuttosto si è dichiarato erede testamentario allegando il testamento olografo, tuttavia risultato falso.
Gli attori hanno comunque depositato lo stato di famiglia storico di e quello Persona_2 del fratello deceduto ai fini del riconoscimento della loro qualità di eredi Persona_5 legittimi secondo le regole dettate daglli artt. 565 e segg. c.c.
La stessa parte convenuta ha allegato alla comparsa di costituzione la denuncia di successione n.3035 volume 990 del 21 dicembre 2017 depositata presso l'Agenzia delle
Entrate di Caserta ove sono indicati gli estremi del bene immobile di proprietà del de cuius alla data del decesso, con le intestazioni catastali.
Pertanto relativamente all'immobile l'immobile sito in Marcianise (Ce) alla via Campanella
n.10 la domanda di restituzione a favore degli eredi deve essere accolta.
Per contro gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione attestante la giacenza di somme di danaro su conto del de cuius alla data del decesso né risulta formulata richiesta ex art. 210 c.p.c.. La richiesta ex art. 533 c.c. a riguardo deve essere rigettata non avendo gli attori provato l'effettiva esistenza di somme di danaro attribuibili al parente deceduto né, tantomeno, la legittimazione passiva di quale soggetto che sarebbe Controparte_1 appropriato delle stesse.
Le spese di lite e della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte così provvede:
a) dichiara la non autenticità del testamento olografo del 24.1.2014 attribuito a PE
, pubblicato per atto del Notaio dr. in data 21.9.2017;
[...] Persona_3
b) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il Persona_2
5.8.1949 e deceduto in data 28.6.2017 in Capua, in favore degli eredi legittimi ex artt. 565 e segg. c.c., segnatamente dei fratelli del de cuius e Parte_1 [...]
nonché delle nipoti e , figlie ed eredi CP_2 Parte_2 Parte_3 dell'altro fratello;
Persona_5 c) condanna a restituire agli eredi legittimi l'immobile sito in Marcianise Controparte_1
(Ce) in via Campanella n.10 di cui alla denuncia di successione n.3035 volume 990 del 21 dicembre 2017 depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta;
d) condanna a rifondere al procuratore di parte attrice Avv. Pasquale Controparte_1
Raucci dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 10.860,00 per compensi professionali (valore indeterminabile, complessità media) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente relatore
Salvatore Scalera