TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1544 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato in Argentina in [...] C.F. in proprio e in Parte_1 C.F._1
qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nato in [...] in data [...] , C.F. ; Persona_1 C.F._2
, nata in [...] in data [...], C.F. , solo in Persona_2 C.F._3
qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nonché Persona_1 Parte_2
nata in Argentina in [...] , [...] ,
[...] CodiceFiscale_4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma, con studio a Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: p.e.c.: C.F._5
fax: 06 5941245 ) presso il cui indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti su fogli o separato, materialmente congiunto al presente atto;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_2 C.F._6
1 - RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_1
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nato a Persona_3
Morano Calabro (CS), in data 6.5.1872, come dall'atto di nascita che si allega (All.1)
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Persona_3
Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional
Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del
24.5.2022 (All. 2)
Dall'unione di con nasceva a OS AI (Argentina), in data Persona_3 CP_2
7.1.1909, come dall'atto di nascita che si allega ( All.3) Parte_3
In data 9.11.1935 a OS AI (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_3
cittadino argentino , come dall'atto di matrimonio che si allega ( All.4 ) e da questo Persona_4
matrimonio nasceva a OS AI (Argentina) in data 10.9.1936in data 10.9.1936, Parte_4
come dall'atto di nascita che si allega e come dall'atto di nascita che
[...] Parte_4
si allega (All.5)
In data 12.2.1960 a OS AI (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_5 [...]
come dall'atto di i matrimonio che si allega (All.6) e da questo matrimonio Controparte_3
nasceva a La LA (OS AI–Argentina), in data 29.4.1972, odierno Parte_1 ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.7).
In data 9.4.1999 a OS AI (Argentina) contraeva matrimonio con la Parte_1
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.8) e da questo matrimonio Parte_6
nascevano a OS AI (Argentina) altri odierni ricorrenti: in data 7.11.2002, Parte_2
2 come dall'atto di nascita che si allega (All.9) e in data 14.1.2005, come dall'atto Persona_1
di nascita che si allega (All.10).
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa Jure Persona_3
sanguinis alla propria figlia , e da questa a tutti i propri discendenti sino agli Parte_3
attuali ricorrenti come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda e chiedendo di Controparte_1
volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467, con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15 e di volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. , nr. 25318/2022, con quanto osservato nell'avverso ricorso. Nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 26/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo
, nato a [...], in data [...], senza mai naturalizzarsi argentino Persona_3
e da questi trasmessa alla figlia nata a OS AI (Argentina), in [...] Parte_3
7.1.1909, e sposatasi in Argentina con Persona_4
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
3 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
4 1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per Persona_3
discendenza diretta derivante dalla propria figlia . Parte_3
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nato in Argentina in [...] C.F. ; Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. ; Persona_1 C.F._2
nata in [...] in data [...], , Parte_2 CodiceFiscale_4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26/11/2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
6