Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 327
Articolo 2
Versione
29 ottobre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1991