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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, OR
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 814/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 52/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1, in qualità di obbligato principale, ed il Notaio Ricorrente_2, in qualità di responsabile d'imposta, ricorrevano avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della seconda istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 20.12.2022, tramite il predetto notaio, della somma di € 132.753,00 versata in data 21.2.2021 a seguito dell'avviso di liquidazione n.20052057252, notificato al notaio, con il quale l'Ufficio aveva assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, con aliquota proporzionale agevolata nella misura del 4% sul valore dichiarato,
l'atto di donazione, stipulato in data 27.7.2020, al Trust familiare precedentemente costituito con il coniuge Nominativo_1, trasferendo i propri diritti di credito verso terzi.
I ricorrenti sostenevano di aver presentato una seconda istanza di rimborso a seguito del mutato orientamento di prassi con la pubblicazione della risposta ad interpello n.106 del 15.2.2021 e della Circolare n.34/E/2022, per effetto delle quali la dotazione di beni e diritti ad un trust non dà luogo ad un trasferimento di ricchezza suscettibile di imposizione diretta con assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa e ritenevano pertanto che il rapporto non potesse considerarsi esaurito per effetto dell'istanza di rimborso, chiedendo la restituzione delle somme versate.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva che le due istanze di rimborso presentate dal contribuente in data 15.2.2021 e 22.12.2022 erano state presentate oltre i termini d'impugnazione dell'avviso di liquidazione per cui il rapporto doveva ritenersi esaurito, e non spettante il diritto al rimborso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, con sentenza n.52/2024 del 17.1.2024, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di giudizio, ritenendo che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, ancorché fosse stato effettuato il pagamento, comportava la definitività della pretesa tributaria e la preclusione a richiedere il rimborso.
I ricorrenti propongono appello avverso tale sentenza sostenendo, nel merito, la spettanza del rimborso sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il notaio è tenuto alla liquidazione dell'imposta pretesa dall'Ufficio salvo poi richiederne il rimborso, e che la Circolare 34/E/2022 prevedeva la possibilità per il contribuente che non ritenesse di avvalersi degli effetti del rapporto esaurito di presentare istanza di rimborso, e chiedono la riforma della sentenza appellata con condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme versate.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene l'inammissibilità delle istanze di rimborso essendosi resa definitiva la pretesa tributaria per omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione, e per omessa impugnazione anche del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio avverso la prima istanza di rimborso, e chiede, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e, in via subordinata, il rigetto dell'appello.
Gli appellanti con successive memorie sostengono che essendo stato notificato l'avviso di liquidazione al solo notaio il contribuente non avrebbe avuto la legittimazione ad impugnarlo e che l'intervenuta definitività dell'avviso di liquidazione non esplica effetto preclusivo nei confronti dell'obbligato principale, trattandosi di imposta complementare, non essendosi pertanto esaurito il rapporto tributario nei confronti del contribuente e spettando pertanto il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio nell'ordinanza n.2165/2020, richiamata da entrambe le parti, riguardante una fattispecie assimilabile all'oggetto della presente controversia, che “in tema di imposta di registro, l'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 limita il diritto al rimborso delle somme, asseritamente corrisposte in eccedenza, al 'contribuente' ed al 'soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata', unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta. Tuttavia, nella ipotesi in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato al pagamento dell'imposta [...], la legittimazione del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti. [...] Il pubblico ufficiale [...] ha interesse diretto e, conseguentemente, è legittimato a contestare la pretesa [fiscale] al fine di evitare che la stessa non potesse essere più discussa né nell' an, né nel quantum;
e la sua difesa non deve essere limitata alla sua personale responsabilità, ma deve essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso (Sez. 5, Sentenza n. 4954 del 08/03/2006, Rv. 587554 - 01; cui adde Sez. 5, n. 12775 del 21/06/2016, n. m.)”.
È stato poi anche recentemente affermato che “il pagamento dell'imposta a fronte dell'avviso di liquidazione notificato al notaio rogante, comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri condebitori solidali (parti contraenti), i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, parti che, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29618; Cass., 7 marzo 2023, n. 6864; Cass., 24 marzo
2021, n. 8291)” (Cass.32344/2025)
Pur essendo stato notificato l'avviso di liquidazione al solo notaio, in quanto responsabile d'imposta, egli aveva dunque la facoltà, pur dovendo provvedere in ogni caso al pagamento, in virtù del rapporto di solidarietà passiva con il contribuente, di proporre ricorso avverso l'avviso di liquidazione, facendo valere l'infondatezza della pretesa fiscale, e comunque l'omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione ha comportato la decadenza nei confronti del contribuente di proporre istanza di rimborso.
Si ritiene peraltro che il riferimento ai rapporti “esauriti” contenuto nella Circolare 34/E/2022 risulti inconferente con la presente causa, riferendosi ai contribuenti che avessero liquidato e versato le imposte “adeguandosi alla precedente prassi amministrativa”, in realtà orientata in senso proporzionalistico.
Si osserva inoltre, quand'anche si volesse far valere la tesi dell'estraneità del contribuente dal rapporto tributario, per omessa notifica dell'avviso di liquidazione nei suoi confronti, che egli ha comunque presentato la prima istanza di rimborso congiuntamente al notaio e che da entrambi non è stato impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio nei confronti della stessa.
Il rapporto tributario relativo alla pretesa di cui trattasi si è pertanto reso definitivo nei confronti di entrambi anche in conseguenza di tale mancata impugnazione. La seconda istanza di rimborso, il cui diniego è oggetto della presente causa, risulta pertanto proposta tardivamente, al fine di beneficiare del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale ed amministrativo, non applicabile al caso di specie non essendo più pendente il rapporto tributario, per cui l'istanza di rimborso deve ritenersi inammissibile e fondato il diniego dell'Ufficio.
Si rigetta l'appello, disponendo tuttavia la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della particolarità dell'iter della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, OR
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 814/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 52/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1, in qualità di obbligato principale, ed il Notaio Ricorrente_2, in qualità di responsabile d'imposta, ricorrevano avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della seconda istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 20.12.2022, tramite il predetto notaio, della somma di € 132.753,00 versata in data 21.2.2021 a seguito dell'avviso di liquidazione n.20052057252, notificato al notaio, con il quale l'Ufficio aveva assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, con aliquota proporzionale agevolata nella misura del 4% sul valore dichiarato,
l'atto di donazione, stipulato in data 27.7.2020, al Trust familiare precedentemente costituito con il coniuge Nominativo_1, trasferendo i propri diritti di credito verso terzi.
I ricorrenti sostenevano di aver presentato una seconda istanza di rimborso a seguito del mutato orientamento di prassi con la pubblicazione della risposta ad interpello n.106 del 15.2.2021 e della Circolare n.34/E/2022, per effetto delle quali la dotazione di beni e diritti ad un trust non dà luogo ad un trasferimento di ricchezza suscettibile di imposizione diretta con assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa e ritenevano pertanto che il rapporto non potesse considerarsi esaurito per effetto dell'istanza di rimborso, chiedendo la restituzione delle somme versate.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva che le due istanze di rimborso presentate dal contribuente in data 15.2.2021 e 22.12.2022 erano state presentate oltre i termini d'impugnazione dell'avviso di liquidazione per cui il rapporto doveva ritenersi esaurito, e non spettante il diritto al rimborso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, con sentenza n.52/2024 del 17.1.2024, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di giudizio, ritenendo che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, ancorché fosse stato effettuato il pagamento, comportava la definitività della pretesa tributaria e la preclusione a richiedere il rimborso.
I ricorrenti propongono appello avverso tale sentenza sostenendo, nel merito, la spettanza del rimborso sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il notaio è tenuto alla liquidazione dell'imposta pretesa dall'Ufficio salvo poi richiederne il rimborso, e che la Circolare 34/E/2022 prevedeva la possibilità per il contribuente che non ritenesse di avvalersi degli effetti del rapporto esaurito di presentare istanza di rimborso, e chiedono la riforma della sentenza appellata con condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme versate.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene l'inammissibilità delle istanze di rimborso essendosi resa definitiva la pretesa tributaria per omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione, e per omessa impugnazione anche del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio avverso la prima istanza di rimborso, e chiede, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e, in via subordinata, il rigetto dell'appello.
Gli appellanti con successive memorie sostengono che essendo stato notificato l'avviso di liquidazione al solo notaio il contribuente non avrebbe avuto la legittimazione ad impugnarlo e che l'intervenuta definitività dell'avviso di liquidazione non esplica effetto preclusivo nei confronti dell'obbligato principale, trattandosi di imposta complementare, non essendosi pertanto esaurito il rapporto tributario nei confronti del contribuente e spettando pertanto il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio nell'ordinanza n.2165/2020, richiamata da entrambe le parti, riguardante una fattispecie assimilabile all'oggetto della presente controversia, che “in tema di imposta di registro, l'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 limita il diritto al rimborso delle somme, asseritamente corrisposte in eccedenza, al 'contribuente' ed al 'soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata', unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta. Tuttavia, nella ipotesi in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato al pagamento dell'imposta [...], la legittimazione del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti. [...] Il pubblico ufficiale [...] ha interesse diretto e, conseguentemente, è legittimato a contestare la pretesa [fiscale] al fine di evitare che la stessa non potesse essere più discussa né nell' an, né nel quantum;
e la sua difesa non deve essere limitata alla sua personale responsabilità, ma deve essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso (Sez. 5, Sentenza n. 4954 del 08/03/2006, Rv. 587554 - 01; cui adde Sez. 5, n. 12775 del 21/06/2016, n. m.)”.
È stato poi anche recentemente affermato che “il pagamento dell'imposta a fronte dell'avviso di liquidazione notificato al notaio rogante, comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri condebitori solidali (parti contraenti), i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, parti che, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29618; Cass., 7 marzo 2023, n. 6864; Cass., 24 marzo
2021, n. 8291)” (Cass.32344/2025)
Pur essendo stato notificato l'avviso di liquidazione al solo notaio, in quanto responsabile d'imposta, egli aveva dunque la facoltà, pur dovendo provvedere in ogni caso al pagamento, in virtù del rapporto di solidarietà passiva con il contribuente, di proporre ricorso avverso l'avviso di liquidazione, facendo valere l'infondatezza della pretesa fiscale, e comunque l'omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione ha comportato la decadenza nei confronti del contribuente di proporre istanza di rimborso.
Si ritiene peraltro che il riferimento ai rapporti “esauriti” contenuto nella Circolare 34/E/2022 risulti inconferente con la presente causa, riferendosi ai contribuenti che avessero liquidato e versato le imposte “adeguandosi alla precedente prassi amministrativa”, in realtà orientata in senso proporzionalistico.
Si osserva inoltre, quand'anche si volesse far valere la tesi dell'estraneità del contribuente dal rapporto tributario, per omessa notifica dell'avviso di liquidazione nei suoi confronti, che egli ha comunque presentato la prima istanza di rimborso congiuntamente al notaio e che da entrambi non è stato impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio nei confronti della stessa.
Il rapporto tributario relativo alla pretesa di cui trattasi si è pertanto reso definitivo nei confronti di entrambi anche in conseguenza di tale mancata impugnazione. La seconda istanza di rimborso, il cui diniego è oggetto della presente causa, risulta pertanto proposta tardivamente, al fine di beneficiare del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale ed amministrativo, non applicabile al caso di specie non essendo più pendente il rapporto tributario, per cui l'istanza di rimborso deve ritenersi inammissibile e fondato il diniego dell'Ufficio.
Si rigetta l'appello, disponendo tuttavia la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della particolarità dell'iter della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.