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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Valentina Paletto Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
GI (MI) il 27.07.1961, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ivaldo con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ferrè, presso il cui studio, sito in Lissone (MB), Via Pietro da Lissone n. 46, è elettivamente domiciliata
1 APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE
INCIDENTALE
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Luisa Russo
avente ad
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale
Provvedimento impugnato: sentenza n. 811 emessa dal Tribunale di Monza in data 3-9 ottobre 2024, a definizione del procedimento n. 2644/2023 R.G.
CONCLUSIONI
PER Pt_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano,
contrariis rejectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, in parziale riforma della sentenza impugnata:
✓ disporre che il sig. versi alla signora entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 450,00 mensili, con rivalutazione ISTAT di anno in anno;
✓ il tutto con vittoria di spese di lite e onorari del primo e del secondo grado”.
PER AR
“
1. respingere il ricorso presentato dal sig. perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto
2. confermare la sentenza n.811 del 3/10/2024 del Tribunale di Monza
3. con vittoria di spese e di onorari del presente grado di giudizio nonché del primo grado per i 3/4 a carico di controparte.
In via istruttoria
2 - si reitera istanza per accertamento di polizia tributaria onde verificare la effettiva capacità reddituale - finanziaria del sig. . Pt_1
PER IL PROCURATORE GENERALE
“Considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma;
In particolare la domanda di parte ricorrente verte unicamente su questioni economiche, quantificate correttamente dal Tribunale, relative all'entità del contributo per il mantenimento del figlio minore.
CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia confermare l'impugnata decisione”.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. la sig.ra intrattenevano, dal 2002 al 2018, una convivenza more Pt_1 CP_1
uxorio dalla quale nasceva il figlio in data 12.09.2009. Persona_1
2. Con ricorso ex artt. 337 bis ss c.c. depositato in data 12.05.2023 Controparte_1
adiva il Tribunale di Monza chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre;
la regolamentazione dei diritti di visita paterni;
la determinazione a carico del padre del contributo al mantenimento per il minore in euro 700,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché il 100% dell'assegno unico;
ed il versamento da parte di della somma di € 395,52 a titolo di Pt_1
arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023. In particolare, la ricorrente chiedeva una revisione del contributo al mantenimento indiretto di Per_1
che era stato stabilito dalle parti in una scrittura privata stipulata nell'anno 2018 nella quale i genitori, dopo avere previsto che il padre potesse tenere con sé
[...]
a fine settimana alternati oltre ad un giorno infra settimanale con Persona_1
relativo pernottamento, avevano pattuito che il padre versasse alla madre la somma di
€ 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
3. Con memoria depositata il 07.10.2023 si costituiva il Parte_1
quale aderiva alla domanda di affido condiviso del figlio minore e di collocamento prevalente dello stesso presso la madre, mentre chiedeva la determinazione in euro
3 350,00 del contributo al mantenimento del figlio da porre a suo carico, nonché il 50% delle spese straordinarie.
4. All'udienza tenutasi il 09.11.2023, il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, ritenuta la necessità di disporre l'audizione del figlio minore , Persona_1
fissava per tale incombente l'udienza del 21.11.2023.
5. A tale udienza veniva sentito il minore e con ordinanza riservata resa in data
13.12.2023 il giudice delegato nominava quale proprio ausiliario il dott. Persona_2
al fine di supportare la relazione tra i genitori e il figlio, ordinava ex art. 210 c.p.c. ad entrambe le parti la produzione in giudizio degli estratti dei propri conti corrente e le dichiarazioni reddituali aggiornate e fissava per la verifica della documentazione delle parti e il report dell'ausiliario l'udienza del 04.07.2024.
6. Alla suindicata udienza le parti confermavano l'esito positivo del percorso con il dott.
e si accordavano sul calendario di frequentazione di Persona_2 [...]
con i genitori. Persona_1
7. Con la sentenza emessa il 03.10.2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Monza così disponeva:
- l'affidamento del figlio minore in modo condiviso ai Persona_1
genitori, con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno, in conformità a quanto concordato dalle parti all'udienza del 04.07.2024 e fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nei seguenti termini: “durante il periodo scolastico potrà tenere con sé ogni due settimane dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,30 Per_1
oltre a due giorni alla settimana in giorni da individuare su accordo di e del padre con Per_1
rientro per il pernottamento presso casa della madre;
ferma restando la calendarizzazione di due incontri a settimana il padre potrà in alternativa alla cena incontrare il figlio per un pranzo nei giorni in cui esce da scuola alle 12,00. Il padre potrà in ogni caso liberamente vedere il figlio durante gli allenamenti e le partite di calcio preavvisando la madre.
Per quanto riguarda le vacanze estive starà con ciascun genitore per un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi nel mese di agosto nonché una eventuale ulteriore settimana nei mesi
4 nei mesi di giugno o di luglio tenuto conto degli impegni di e previo accordo dei genitori. Per_1
Le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori in egual misura così come le vacanze pasquali”
- l'obbligo del padre di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 600,00, con decorrenza dal mese di ottobre Per_1
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'inammissibilità della domanda di di condanna di alla rifusione CP_1 Pt_1
della somma di € 395,52 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023;
- la condanna di alla rifusione delle spese di lite nella misura di Parte_1
1/3 e la compensazione tra le parti dei residui 2/3.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale determinava l'aumento del contributo per il mantenimento del figlio posto a carico del padre, da euro 350,00 a euro 600,00 in considerazione:
- del miglioramento della condizione reddituale del resistente,
- delle aumentate esigenze di in dipendenza della crescita, Persona_1
- del minor tempo che trascorreva con il padre, Persona_1
- delle elevate spese voluttuarie che il resistente sosteneva mensilmente in relazione alla casa condotta in locazione in montagna, all'abitazione di Bergeggi e alla imbarcazione: indice di una maggior capacità reddituale.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivamente appello (depositato in data 12.11.2024) chiedendo la riduzione del contributo al Parte_1
mantenimento del figlio in euro 450,00 mensili, con vittoria di spese e onorari.
In particolare, l'appellante ha censurato il capo III della decisione per i seguenti motivi:
1) erronea determinazione delle condizioni reddituali delle parti, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe esposto in modo chiaro i dati fiscali utilizzati per effettuare il calcolo e avrebbe considerato i redditi del sig. come Pt_1
redditi da lavoro dipendente. Invero, secondo la prospettazione difensiva, posto
5 che i redditi risultano già tassati alla fonte, il Giudice, al fine di ottenere il reddito netto, avrebbe dovuto sottrarre dall'imposta lorda le detrazioni e il credito di imposta;
2) erronea valutazione della disponibilità di denaro presente sui conti correnti del sig. poiché il Giudice avrebbe attribuito al il saldo di Pt_1 Pt_1
quattro conti correnti anziché dei tre attualmente intestati allo stesso (presso
Intesa San Paolo, e presso BCC Sesto San GI e BCC Cinisello Balsamo), ciò in quanto i precedenti conti correnti sono confluiti nel conto Parte_2
corrente Intesa San Paolo, come indicato nella comparsa di costituzione del
6.10.2023, a pagina n. 9;
3) erronea valutazione delle proprietà immobiliari del sig. perché il Pt_1
Giudice non avrebbe valutato la loro incidenza sulle spese mensili dell'appellante e in particolare che “l'abitazione sita nel Comune di Bergeggi, per la quale il sig. ha Pt_1
acceso un mutuo nell'anno 2008 con la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., è sempre stata utilizzata dal nucleo familiare per poter trascorrere le vacanze estive al mare … Anche
l'appezzamento di terreno nelle vicinanze della casa di Bergeggi, acquistato sempre in costanza di convivenza con la sig.ra nel maggio dell'anno 2012, era stato acquistato per avere un po' CP_1
più spazio attorno casa, e ha una consistenza di appena 4 metri quadrati”.
9. Con provvedimento depositato in data 14.11.2024 il presidente di sezione ha fissato udienza in data 06.3.2025 (di poi anticipata al giorno 4.3.2025, come da regolare comunicazione di cancelleria alle parti), con trattazione mediante deposito di note scritte.
10. Con memoria depositata il 31.01.2025 si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e di onorari del presente grado di giudizio nonché del primo grado per i 3/4 a carico di controparte.
L'appellata ha dedotto in sintesi quanto segue.
- Quanto al primo motivo, ha contestato il calcolo dei redditi effettuato CP_1
dall'appellante, evidenziando che il giudice di primo grado ha correttamente sottratto dal reddito di lavoro dipendente solo le ritenute subite (imposta netta).
6 Inoltre, parte appellata – richiamando l'interpretazione della giurisprudenza secondo cui le “risorse economiche” che il giudice deve valutare nella determinazione del mantenimento della prole, devono intendersi quali “tutti gli elementi di ordine economico e comunque valutabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, seppure non produttivi di reddito ma comunque suscettibili di valutazione economica”
– ha rilevato che l'appellante risulta titolare di numerosi immobili in piena proprietà e di una azienda in attivo e che egli ha esposto una situazione reddituale non congrua rispetto al dichiarato tenore di vita tenuto. Peraltro, ha evidenziato che negli estratti conti ex adverso prodotti non vi è traccia delle spese alimentari per beni di prima necessità, nonché delle spese per posto barca (ormeggio in porto); delle manutenzioni, del rimessaggio in inverno;
dell'assicurazione, che, a dire dell'appellata, vengono sostenute in contanti o con altro conto non documentato.
- Quanto al secondo motivo di appello, secondo l'appellata il giudice non ha sommato i saldi di e di Intesa San Paolo ma si è limitato a svolgere una ricostruzione in fatto rilevando che il aveva depositato con la memoria di Pt_1
costituzione solo il c/c UBI con saldo al 30/06/23 e, solo a seguito delle eccezioni della sig.ra , aveva successivamente depositato l'estratto conto CP_1
successivo presso Intesa San Paolo con saldo al 30/09/2023.
- Quanto al terzo motivo, controparte non ha contestato il numero di proprietà elencati dal Tribunale in sentenza né gli oneri mensili di cui è gravato il sig. sicché non si comprende come l'eccezione dell'appellante possa avere Pt_1
una qualsiasi incidenza sulla pretesa riduzione del contributo di mantenimento per che, peraltro, trascorre nella casa di Bergeggi pochi weekend all'anno. Per_1
Infine, ha proposto appello incidentale con cui ha contestato la condanna CP_1
del sig. a rifondere le spese del primo grado solo nella misura di 1/3, tenuto Pt_1
conto del fatto che tutte le domande della ricorrente sono state accolte, ad eccezione della domanda di condanna al pagamento della somma di € 395,52 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023, e che la medesima ha dovuto sostenere ulteriori oneri per il percorso di sostegno psicologico con l'ausiliario,
7 disposto dal Giudice a fronte delle illazioni del sig. circa il presunto Pt_1
condizionamento psicologico di da parte della madre, poi escluso Per_1
dall'ausiliario.
11. In data 28.02.2025 la difesa ha depositato note con le quali ha reiterato le CP_1
conclusioni già rassegnate insistendo per il loro accoglimento.
12. Il Procuratore Generale, con parere depositato il 28.02.2025, ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
13. Con note depositate il 03.3.2025 la difesa ha contestato le affermazioni Pt_1
avversarie e ha rimarcato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per non avere sottratto al reddito imponibile del oltre all'imposta netta, anche il credito di Pt_1
imposta, non essendo quest'ultimo una voce di reddito. Inoltre, ha fatto Pt_1
presente che in data 24.02.2025 è cessato dall'incarico di presidente del CP_2
come da verbali prodotti.
[...]
14. All'udienza del 04.3.2025, tenutasi in modalità cartolare come da provvedimento presidenziale, la Corte, lette le note ex art 127 ter ss. c.p.c. depositate dalle parti e visto il parere del PG, ha trattenuto la causa in decisione.
****
15. L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati per le ragioni di seguito espresse.
16. Appello principale.
L'appellante chiede di rideterminare da euro 600,00 ed euro 450,00 l'importo Pt_1
da versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
lamentando nei tre motivi di appello, che possono essere Persona_1
valutati congiuntamente in quanto connessi, una errata valutazione dei suoi redditi.
Va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito
8 che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai quasi 16 Persona_1
anni e, con l'aumento dell'età anagrafica, ne aumentano le necessità.
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti1, sulla base dei documenti di causa, osserva la Corte 1 Situazione economica Parte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
9 PF 2024
€ 44.146,00 € 3.971,00 € 790,00 € 285,00 € 39.100,00 € 3.258,33 (redd. 2023)
PF 2023
€ 42.454,00 € 3.290,00 € 754,00 € 272,00 € 38.138,00 € 3.178,17 (redd. 2022)
PF 2022
€ 45.482,00 € 4.574,00 € 824,00 € 296,00 € 39.788,00 € 3.315,67 (redd. 2021)
PF 2021
€ 39.598,00 € 2.300,00 € 688,00 € 250,00 € 36.360,00 € 3.030,00 (redd. 2020)
PF 2020
€ 55.941,00 € 7.943,00 € 1.065,00 € 128,00 € 46.805,00 € 3.900,42 (redd. 2019)
è socio unico della SRL FI CC NI UR costituita il 18.12.2019 (in precedenza Pt_1 impresa individuale), successivamente alla scrittura privata regolante i rapporti relativi al figlio Inoltre, Per_1 egli svolge attività di libero professionale per conto della ND NI (dalla quale percepisce circa € 500,00 mensili) e del (da cui percepisce somme variabili comprese tra 625,00 e 750,00 €). Controparte_2
Il Sig. inoltre, risulta proprietario di diversi immobili (cfr. doc. 27 e 28 fascicolo di primo grado Pt_1
): CP_1
- a Nova Milanese è proprietario di appartamento in via Novara 11 (70 mq + box), dove è domiciliato abitualmente;
- a Bergeggi (SV) in via Mede egli è proprietario di appartamento di 54 mq + cantina;
- a Bergeggi, inoltre, egli è proprietario per 1/6 di un terreno agrario;
- a Cinisello Balsamo possiede la quota di 1/6 di un appartamento in via Parini 66 di 228 mq + box. È altresì proprietario per la quota di 1/3 di una barca a vela (acquistata al prezzo di € 140.000,00 – cfr. doc. 2 fascicolo primo grado . Pt_1
Il reclamante ha esposto i seguenti oneri mensili:
- € 450,00 quale rata di mutuo gravante sull'abitazione da lui acquistata nel Comune di Bergeggi (doc. 8),
- € 504,00 circa quale rata di mutuo contratto per acquistare un'imbarcazione a vela (doc. 11),
- € 300,00 mensili circa in relazione a un immobile condotto in locazione nel comune di Valbrona (doc. 10),
- € 700,00 annui circa per spese per l'autovettura (doc. 14). Infine, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare è stato titolare di due conti correnti accesi presso Pt_1
(c/c n. 5246 e c/c n. 96026) che sono confluiti nell'attuale unico conto corrente acceso presso Parte_2 Banca Intesa (n. 1000/10461), sul quale viene accreditato lo stipendio e dal quale effettua ricariche su carta prepagata per importi di € 500. Tale conto alla data del 31.12.2024 aveva un saldo di € 27.088,26.
altresì titolare di: Pt_1
10 - conto corrente presso BCC filiale di Cinisello dove è appoggiato il Controparte_3 mutuo dell'imbarcazione e da dove esegue giroconti da altri conti e fa occasionali versamenti in contanti per importi di circa 400/500 €. Tale conto alla data del 31.12.2024 aveva un saldo pari a € 939,49.
- conto corrente presso BCC di Sesto San GI, dove transita il pagamento del mutuo della prima casa e l'emolumento del Tale conto alla data del 31.12.2024 Controparte_2 aveva un saldo di € 3.090,68.
Situazione economica Controparte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024
€ 48.436,00 € 13.717,00 € 741,00 € 116,00 € 33.862,00 € 2.821,00 (redd. 2023)
730 2023
€ 45.979,00 € 12.326,00 € 699,00 € 345,00 € 32.609,00 € 2.717,42 (redd. 2022)
730 2022
€ 47.211,00 € 13.491,00 € 720,00 € 354,00 € 32.646,00 € 2.720,50 (redd. 2021)
730 2021
€ 44.835,00 € 12.475,00 € 679,00 € 336,00 € 31.345,00 € 2.612,08 (redd. 2020)
è impiegata presso E.I. Towers Spa dal 2002. Controparte_1
È proprietaria della casa in cui vive con , gravata da mutuo con una rata di circa € 722,00 Persona_1 mensili (doc. 11 fascicolo di primo grado ) ed è proprietaria di vettura Kona Hyundai tg GD173SH CP_1 acquistata nel 2021 per la quale aveva acceso un finanziamento presso Santander, con rata mensile di € 252, scaduto l'1.02.2024 (doc. 7).
Ella ha documentato i seguenti oneri:
- € 722,00 al mese per rata del mutuo, con scadenza 2035 (doc. 11);
- € 150,00 al mese per spese condominiali (doc. 18)
- € 200,00 circa al mese per utenze e telefonia (corrente € 92,89 - doc.19; gas € 50,45 - doc.20; wifi Tim € 29,90; netflix € 7,99- doc.21, Play Online € 8,99 - doc.22). CP_
- € 165,00 annui di (doc. 23)
- € 90,00 annui per nutenzione della caldaia (doc. 24)
- € 430,00 circa annui a titolo di spese per l'auto (doc. 8 e 9). Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, è intestataria di conto corrente presso BPM Controparte_1 con saldo al 31.12.2020 pari a € 56.211,15 e saldo al 31.12.2022 di € 48.007,61) e un saldo al 31.12.2023 di € 32.184,00, al 31.03.2024 di € 31.148,23 e al 31.12.2024 di € 20.620,16
11 che è pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che valutando i tempi di permanenza del figlio presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (cfr. la già richiamata pronuncia
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 253).
Invero, il minore è collocato presso la madre, odierna Persona_1
reclamata, in via prevalente.
Quanto al proprietario di più immobili, si reputa (senza necessità di Pt_1
approfondimento istruttorio come invocato da ) non pienamente attendibile la CP_1
situazione reddituale esposta dal medesimo: invero, le circostanze dedotte, sono incompatibili con le spese che sopporta fra cui € 504,00 circa quale rata di mutuo contratto per acquistare un'imbarcazione a vela.
Inoltre, paga euro 720,00 di rateo mensile di mutuo per l'abitazione dove vive CP_1
con il figlio . Persona_1
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, la doglianza non può essere accolta e va confermato il contributo per il mantenimento del minore nella misura determinata in prime cure.
17. Appello incidentale.
lamenta una errata misura della compensazione delle spese di lite operata in CP_1
primo grado.
La doglianza è priva di pregio ve si consideri che la compensazione determinata nella misura di due terzi trova fondamento nella parziale soccombenza di in punto CP_1
contributo al mantenimento (determinato in euro 600,00 anziché euro 700,00 come
La reclamata è infine titolare di un deposito titoli presso BPM con un controvalore al 31.03.2023 di € 33.443,300, al 31.03.2024 di € 45.938,66 e al 31.12.2024 di € 36.683,70.
12 da domanda di ) ed arretrati (la domanda inerente la somma di euro 395,52 CP_1
non è stata accolta).
L'appello incidentale, quindi, si palesa privo di fondamento.
18. Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 811 emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Monza in data 3-9 ottobre 2024, a definizione del procedimento n.
2644/2023 R.G., così provvede:
- respinge l'appello principale spiegato da;
Parte_3
- respinge l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 811 emessa dal Tribunale di Monza in data 3-9 ottobre 2024, a definizione del procedimento n. 2644/2023 R.G.
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
Valentina Paletto
13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Valentina Paletto Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
GI (MI) il 27.07.1961, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ivaldo con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ferrè, presso il cui studio, sito in Lissone (MB), Via Pietro da Lissone n. 46, è elettivamente domiciliata
1 APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE
INCIDENTALE
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Luisa Russo
avente ad
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale
Provvedimento impugnato: sentenza n. 811 emessa dal Tribunale di Monza in data 3-9 ottobre 2024, a definizione del procedimento n. 2644/2023 R.G.
CONCLUSIONI
PER Pt_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano,
contrariis rejectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, in parziale riforma della sentenza impugnata:
✓ disporre che il sig. versi alla signora entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 450,00 mensili, con rivalutazione ISTAT di anno in anno;
✓ il tutto con vittoria di spese di lite e onorari del primo e del secondo grado”.
PER AR
“
1. respingere il ricorso presentato dal sig. perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto
2. confermare la sentenza n.811 del 3/10/2024 del Tribunale di Monza
3. con vittoria di spese e di onorari del presente grado di giudizio nonché del primo grado per i 3/4 a carico di controparte.
In via istruttoria
2 - si reitera istanza per accertamento di polizia tributaria onde verificare la effettiva capacità reddituale - finanziaria del sig. . Pt_1
PER IL PROCURATORE GENERALE
“Considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma;
In particolare la domanda di parte ricorrente verte unicamente su questioni economiche, quantificate correttamente dal Tribunale, relative all'entità del contributo per il mantenimento del figlio minore.
CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia confermare l'impugnata decisione”.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. la sig.ra intrattenevano, dal 2002 al 2018, una convivenza more Pt_1 CP_1
uxorio dalla quale nasceva il figlio in data 12.09.2009. Persona_1
2. Con ricorso ex artt. 337 bis ss c.c. depositato in data 12.05.2023 Controparte_1
adiva il Tribunale di Monza chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre;
la regolamentazione dei diritti di visita paterni;
la determinazione a carico del padre del contributo al mantenimento per il minore in euro 700,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché il 100% dell'assegno unico;
ed il versamento da parte di della somma di € 395,52 a titolo di Pt_1
arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023. In particolare, la ricorrente chiedeva una revisione del contributo al mantenimento indiretto di Per_1
che era stato stabilito dalle parti in una scrittura privata stipulata nell'anno 2018 nella quale i genitori, dopo avere previsto che il padre potesse tenere con sé
[...]
a fine settimana alternati oltre ad un giorno infra settimanale con Persona_1
relativo pernottamento, avevano pattuito che il padre versasse alla madre la somma di
€ 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
3. Con memoria depositata il 07.10.2023 si costituiva il Parte_1
quale aderiva alla domanda di affido condiviso del figlio minore e di collocamento prevalente dello stesso presso la madre, mentre chiedeva la determinazione in euro
3 350,00 del contributo al mantenimento del figlio da porre a suo carico, nonché il 50% delle spese straordinarie.
4. All'udienza tenutasi il 09.11.2023, il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, ritenuta la necessità di disporre l'audizione del figlio minore , Persona_1
fissava per tale incombente l'udienza del 21.11.2023.
5. A tale udienza veniva sentito il minore e con ordinanza riservata resa in data
13.12.2023 il giudice delegato nominava quale proprio ausiliario il dott. Persona_2
al fine di supportare la relazione tra i genitori e il figlio, ordinava ex art. 210 c.p.c. ad entrambe le parti la produzione in giudizio degli estratti dei propri conti corrente e le dichiarazioni reddituali aggiornate e fissava per la verifica della documentazione delle parti e il report dell'ausiliario l'udienza del 04.07.2024.
6. Alla suindicata udienza le parti confermavano l'esito positivo del percorso con il dott.
e si accordavano sul calendario di frequentazione di Persona_2 [...]
con i genitori. Persona_1
7. Con la sentenza emessa il 03.10.2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Monza così disponeva:
- l'affidamento del figlio minore in modo condiviso ai Persona_1
genitori, con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno, in conformità a quanto concordato dalle parti all'udienza del 04.07.2024 e fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nei seguenti termini: “durante il periodo scolastico potrà tenere con sé ogni due settimane dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,30 Per_1
oltre a due giorni alla settimana in giorni da individuare su accordo di e del padre con Per_1
rientro per il pernottamento presso casa della madre;
ferma restando la calendarizzazione di due incontri a settimana il padre potrà in alternativa alla cena incontrare il figlio per un pranzo nei giorni in cui esce da scuola alle 12,00. Il padre potrà in ogni caso liberamente vedere il figlio durante gli allenamenti e le partite di calcio preavvisando la madre.
Per quanto riguarda le vacanze estive starà con ciascun genitore per un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi nel mese di agosto nonché una eventuale ulteriore settimana nei mesi
4 nei mesi di giugno o di luglio tenuto conto degli impegni di e previo accordo dei genitori. Per_1
Le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori in egual misura così come le vacanze pasquali”
- l'obbligo del padre di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 600,00, con decorrenza dal mese di ottobre Per_1
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'inammissibilità della domanda di di condanna di alla rifusione CP_1 Pt_1
della somma di € 395,52 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023;
- la condanna di alla rifusione delle spese di lite nella misura di Parte_1
1/3 e la compensazione tra le parti dei residui 2/3.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale determinava l'aumento del contributo per il mantenimento del figlio posto a carico del padre, da euro 350,00 a euro 600,00 in considerazione:
- del miglioramento della condizione reddituale del resistente,
- delle aumentate esigenze di in dipendenza della crescita, Persona_1
- del minor tempo che trascorreva con il padre, Persona_1
- delle elevate spese voluttuarie che il resistente sosteneva mensilmente in relazione alla casa condotta in locazione in montagna, all'abitazione di Bergeggi e alla imbarcazione: indice di una maggior capacità reddituale.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivamente appello (depositato in data 12.11.2024) chiedendo la riduzione del contributo al Parte_1
mantenimento del figlio in euro 450,00 mensili, con vittoria di spese e onorari.
In particolare, l'appellante ha censurato il capo III della decisione per i seguenti motivi:
1) erronea determinazione delle condizioni reddituali delle parti, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe esposto in modo chiaro i dati fiscali utilizzati per effettuare il calcolo e avrebbe considerato i redditi del sig. come Pt_1
redditi da lavoro dipendente. Invero, secondo la prospettazione difensiva, posto
5 che i redditi risultano già tassati alla fonte, il Giudice, al fine di ottenere il reddito netto, avrebbe dovuto sottrarre dall'imposta lorda le detrazioni e il credito di imposta;
2) erronea valutazione della disponibilità di denaro presente sui conti correnti del sig. poiché il Giudice avrebbe attribuito al il saldo di Pt_1 Pt_1
quattro conti correnti anziché dei tre attualmente intestati allo stesso (presso
Intesa San Paolo, e presso BCC Sesto San GI e BCC Cinisello Balsamo), ciò in quanto i precedenti conti correnti sono confluiti nel conto Parte_2
corrente Intesa San Paolo, come indicato nella comparsa di costituzione del
6.10.2023, a pagina n. 9;
3) erronea valutazione delle proprietà immobiliari del sig. perché il Pt_1
Giudice non avrebbe valutato la loro incidenza sulle spese mensili dell'appellante e in particolare che “l'abitazione sita nel Comune di Bergeggi, per la quale il sig. ha Pt_1
acceso un mutuo nell'anno 2008 con la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., è sempre stata utilizzata dal nucleo familiare per poter trascorrere le vacanze estive al mare … Anche
l'appezzamento di terreno nelle vicinanze della casa di Bergeggi, acquistato sempre in costanza di convivenza con la sig.ra nel maggio dell'anno 2012, era stato acquistato per avere un po' CP_1
più spazio attorno casa, e ha una consistenza di appena 4 metri quadrati”.
9. Con provvedimento depositato in data 14.11.2024 il presidente di sezione ha fissato udienza in data 06.3.2025 (di poi anticipata al giorno 4.3.2025, come da regolare comunicazione di cancelleria alle parti), con trattazione mediante deposito di note scritte.
10. Con memoria depositata il 31.01.2025 si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e di onorari del presente grado di giudizio nonché del primo grado per i 3/4 a carico di controparte.
L'appellata ha dedotto in sintesi quanto segue.
- Quanto al primo motivo, ha contestato il calcolo dei redditi effettuato CP_1
dall'appellante, evidenziando che il giudice di primo grado ha correttamente sottratto dal reddito di lavoro dipendente solo le ritenute subite (imposta netta).
6 Inoltre, parte appellata – richiamando l'interpretazione della giurisprudenza secondo cui le “risorse economiche” che il giudice deve valutare nella determinazione del mantenimento della prole, devono intendersi quali “tutti gli elementi di ordine economico e comunque valutabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, seppure non produttivi di reddito ma comunque suscettibili di valutazione economica”
– ha rilevato che l'appellante risulta titolare di numerosi immobili in piena proprietà e di una azienda in attivo e che egli ha esposto una situazione reddituale non congrua rispetto al dichiarato tenore di vita tenuto. Peraltro, ha evidenziato che negli estratti conti ex adverso prodotti non vi è traccia delle spese alimentari per beni di prima necessità, nonché delle spese per posto barca (ormeggio in porto); delle manutenzioni, del rimessaggio in inverno;
dell'assicurazione, che, a dire dell'appellata, vengono sostenute in contanti o con altro conto non documentato.
- Quanto al secondo motivo di appello, secondo l'appellata il giudice non ha sommato i saldi di e di Intesa San Paolo ma si è limitato a svolgere una ricostruzione in fatto rilevando che il aveva depositato con la memoria di Pt_1
costituzione solo il c/c UBI con saldo al 30/06/23 e, solo a seguito delle eccezioni della sig.ra , aveva successivamente depositato l'estratto conto CP_1
successivo presso Intesa San Paolo con saldo al 30/09/2023.
- Quanto al terzo motivo, controparte non ha contestato il numero di proprietà elencati dal Tribunale in sentenza né gli oneri mensili di cui è gravato il sig. sicché non si comprende come l'eccezione dell'appellante possa avere Pt_1
una qualsiasi incidenza sulla pretesa riduzione del contributo di mantenimento per che, peraltro, trascorre nella casa di Bergeggi pochi weekend all'anno. Per_1
Infine, ha proposto appello incidentale con cui ha contestato la condanna CP_1
del sig. a rifondere le spese del primo grado solo nella misura di 1/3, tenuto Pt_1
conto del fatto che tutte le domande della ricorrente sono state accolte, ad eccezione della domanda di condanna al pagamento della somma di € 395,52 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023, e che la medesima ha dovuto sostenere ulteriori oneri per il percorso di sostegno psicologico con l'ausiliario,
7 disposto dal Giudice a fronte delle illazioni del sig. circa il presunto Pt_1
condizionamento psicologico di da parte della madre, poi escluso Per_1
dall'ausiliario.
11. In data 28.02.2025 la difesa ha depositato note con le quali ha reiterato le CP_1
conclusioni già rassegnate insistendo per il loro accoglimento.
12. Il Procuratore Generale, con parere depositato il 28.02.2025, ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
13. Con note depositate il 03.3.2025 la difesa ha contestato le affermazioni Pt_1
avversarie e ha rimarcato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per non avere sottratto al reddito imponibile del oltre all'imposta netta, anche il credito di Pt_1
imposta, non essendo quest'ultimo una voce di reddito. Inoltre, ha fatto Pt_1
presente che in data 24.02.2025 è cessato dall'incarico di presidente del CP_2
come da verbali prodotti.
[...]
14. All'udienza del 04.3.2025, tenutasi in modalità cartolare come da provvedimento presidenziale, la Corte, lette le note ex art 127 ter ss. c.p.c. depositate dalle parti e visto il parere del PG, ha trattenuto la causa in decisione.
****
15. L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati per le ragioni di seguito espresse.
16. Appello principale.
L'appellante chiede di rideterminare da euro 600,00 ed euro 450,00 l'importo Pt_1
da versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
lamentando nei tre motivi di appello, che possono essere Persona_1
valutati congiuntamente in quanto connessi, una errata valutazione dei suoi redditi.
Va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito
8 che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai quasi 16 Persona_1
anni e, con l'aumento dell'età anagrafica, ne aumentano le necessità.
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti1, sulla base dei documenti di causa, osserva la Corte 1 Situazione economica Parte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
9 PF 2024
€ 44.146,00 € 3.971,00 € 790,00 € 285,00 € 39.100,00 € 3.258,33 (redd. 2023)
PF 2023
€ 42.454,00 € 3.290,00 € 754,00 € 272,00 € 38.138,00 € 3.178,17 (redd. 2022)
PF 2022
€ 45.482,00 € 4.574,00 € 824,00 € 296,00 € 39.788,00 € 3.315,67 (redd. 2021)
PF 2021
€ 39.598,00 € 2.300,00 € 688,00 € 250,00 € 36.360,00 € 3.030,00 (redd. 2020)
PF 2020
€ 55.941,00 € 7.943,00 € 1.065,00 € 128,00 € 46.805,00 € 3.900,42 (redd. 2019)
è socio unico della SRL FI CC NI UR costituita il 18.12.2019 (in precedenza Pt_1 impresa individuale), successivamente alla scrittura privata regolante i rapporti relativi al figlio Inoltre, Per_1 egli svolge attività di libero professionale per conto della ND NI (dalla quale percepisce circa € 500,00 mensili) e del (da cui percepisce somme variabili comprese tra 625,00 e 750,00 €). Controparte_2
Il Sig. inoltre, risulta proprietario di diversi immobili (cfr. doc. 27 e 28 fascicolo di primo grado Pt_1
): CP_1
- a Nova Milanese è proprietario di appartamento in via Novara 11 (70 mq + box), dove è domiciliato abitualmente;
- a Bergeggi (SV) in via Mede egli è proprietario di appartamento di 54 mq + cantina;
- a Bergeggi, inoltre, egli è proprietario per 1/6 di un terreno agrario;
- a Cinisello Balsamo possiede la quota di 1/6 di un appartamento in via Parini 66 di 228 mq + box. È altresì proprietario per la quota di 1/3 di una barca a vela (acquistata al prezzo di € 140.000,00 – cfr. doc. 2 fascicolo primo grado . Pt_1
Il reclamante ha esposto i seguenti oneri mensili:
- € 450,00 quale rata di mutuo gravante sull'abitazione da lui acquistata nel Comune di Bergeggi (doc. 8),
- € 504,00 circa quale rata di mutuo contratto per acquistare un'imbarcazione a vela (doc. 11),
- € 300,00 mensili circa in relazione a un immobile condotto in locazione nel comune di Valbrona (doc. 10),
- € 700,00 annui circa per spese per l'autovettura (doc. 14). Infine, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare è stato titolare di due conti correnti accesi presso Pt_1
(c/c n. 5246 e c/c n. 96026) che sono confluiti nell'attuale unico conto corrente acceso presso Parte_2 Banca Intesa (n. 1000/10461), sul quale viene accreditato lo stipendio e dal quale effettua ricariche su carta prepagata per importi di € 500. Tale conto alla data del 31.12.2024 aveva un saldo di € 27.088,26.
altresì titolare di: Pt_1
10 - conto corrente presso BCC filiale di Cinisello dove è appoggiato il Controparte_3 mutuo dell'imbarcazione e da dove esegue giroconti da altri conti e fa occasionali versamenti in contanti per importi di circa 400/500 €. Tale conto alla data del 31.12.2024 aveva un saldo pari a € 939,49.
- conto corrente presso BCC di Sesto San GI, dove transita il pagamento del mutuo della prima casa e l'emolumento del Tale conto alla data del 31.12.2024 Controparte_2 aveva un saldo di € 3.090,68.
Situazione economica Controparte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024
€ 48.436,00 € 13.717,00 € 741,00 € 116,00 € 33.862,00 € 2.821,00 (redd. 2023)
730 2023
€ 45.979,00 € 12.326,00 € 699,00 € 345,00 € 32.609,00 € 2.717,42 (redd. 2022)
730 2022
€ 47.211,00 € 13.491,00 € 720,00 € 354,00 € 32.646,00 € 2.720,50 (redd. 2021)
730 2021
€ 44.835,00 € 12.475,00 € 679,00 € 336,00 € 31.345,00 € 2.612,08 (redd. 2020)
è impiegata presso E.I. Towers Spa dal 2002. Controparte_1
È proprietaria della casa in cui vive con , gravata da mutuo con una rata di circa € 722,00 Persona_1 mensili (doc. 11 fascicolo di primo grado ) ed è proprietaria di vettura Kona Hyundai tg GD173SH CP_1 acquistata nel 2021 per la quale aveva acceso un finanziamento presso Santander, con rata mensile di € 252, scaduto l'1.02.2024 (doc. 7).
Ella ha documentato i seguenti oneri:
- € 722,00 al mese per rata del mutuo, con scadenza 2035 (doc. 11);
- € 150,00 al mese per spese condominiali (doc. 18)
- € 200,00 circa al mese per utenze e telefonia (corrente € 92,89 - doc.19; gas € 50,45 - doc.20; wifi Tim € 29,90; netflix € 7,99- doc.21, Play Online € 8,99 - doc.22). CP_
- € 165,00 annui di (doc. 23)
- € 90,00 annui per nutenzione della caldaia (doc. 24)
- € 430,00 circa annui a titolo di spese per l'auto (doc. 8 e 9). Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, è intestataria di conto corrente presso BPM Controparte_1 con saldo al 31.12.2020 pari a € 56.211,15 e saldo al 31.12.2022 di € 48.007,61) e un saldo al 31.12.2023 di € 32.184,00, al 31.03.2024 di € 31.148,23 e al 31.12.2024 di € 20.620,16
11 che è pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che valutando i tempi di permanenza del figlio presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (cfr. la già richiamata pronuncia
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 253).
Invero, il minore è collocato presso la madre, odierna Persona_1
reclamata, in via prevalente.
Quanto al proprietario di più immobili, si reputa (senza necessità di Pt_1
approfondimento istruttorio come invocato da ) non pienamente attendibile la CP_1
situazione reddituale esposta dal medesimo: invero, le circostanze dedotte, sono incompatibili con le spese che sopporta fra cui € 504,00 circa quale rata di mutuo contratto per acquistare un'imbarcazione a vela.
Inoltre, paga euro 720,00 di rateo mensile di mutuo per l'abitazione dove vive CP_1
con il figlio . Persona_1
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, la doglianza non può essere accolta e va confermato il contributo per il mantenimento del minore nella misura determinata in prime cure.
17. Appello incidentale.
lamenta una errata misura della compensazione delle spese di lite operata in CP_1
primo grado.
La doglianza è priva di pregio ve si consideri che la compensazione determinata nella misura di due terzi trova fondamento nella parziale soccombenza di in punto CP_1
contributo al mantenimento (determinato in euro 600,00 anziché euro 700,00 come
La reclamata è infine titolare di un deposito titoli presso BPM con un controvalore al 31.03.2023 di € 33.443,300, al 31.03.2024 di € 45.938,66 e al 31.12.2024 di € 36.683,70.
12 da domanda di ) ed arretrati (la domanda inerente la somma di euro 395,52 CP_1
non è stata accolta).
L'appello incidentale, quindi, si palesa privo di fondamento.
18. Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 811 emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Monza in data 3-9 ottobre 2024, a definizione del procedimento n.
2644/2023 R.G., così provvede:
- respinge l'appello principale spiegato da;
Parte_3
- respinge l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 811 emessa dal Tribunale di Monza in data 3-9 ottobre 2024, a definizione del procedimento n. 2644/2023 R.G.
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
Valentina Paletto
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