Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 , recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131 , ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.
3. Il termine relativo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e' prorogato al 28 febbraio 1995.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995;
5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131 , ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.
3. Il termine relativo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e' prorogato al 28 febbraio 1995.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995;
5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.