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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4162/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza straordinaria del 13.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
dichiarata la contumacia della resistente in persona del l.r.p.t. Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4162 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.6.1972 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Maria Emanuela
De Vito del Foro di e l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace)
[...]
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggiore retribuzione per le mansioni superiori svolte formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che ha svolto nel periodo oggetto di causa esclusivamente le mansioni di autista di autoambulanza e che pertanto ha diritto alla maggiore retribuzione di cui in parte espositiva, e per l'effetto condannare l' in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
1 tempore a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.071,06 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c.
(ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 2.071,06 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere dipendente dell' , già inquadrato nella categoria B e di Controparte_1
avere svolto sin dal momento della sua assunzione esclusivamente le mansioni di conducente di autoambulanza all'interno del SUEM 118 di Melito Porto Salvo (periodo aprile 2020 - dicembre 2022);
- di essere sempre stato retribuito con la retribuzione per il personale appartenente alla categoria B e non anche quale figura appartenente alla categoria BS, cui compete una maggiore retribuzione;
- di aver ottenuto dal Tribunale adito con sentenza R.G.N. 2235/2022 (pubblicata il 14.12.2022) il riconoscimento della maggiore retribuzione per i periodi antecedenti rispetto a quelli indicati nel presente ricorso.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il Tribunale che la pretesa del ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di corresponsione delle differenze retributive connesse all'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di autista di ambulanza di cui alla categoria B del C.C.N.L. Comparto Sanità, categoria cui è riconosciuto il livello economico B Super.
Osserva sul punto il giudicante come l'art. 19 co. 5 del citato C.C.N.L. abbia previsto espressamente l'istituzione dei "seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell'allegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs): - operatore tecnico specializzato [...]".
Orbene, l'allegato 1 ha testualmente previsto che rientrano nella categoria B "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo
2 svolgimento dei compiti assegnati, capacita manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima", precisando che al livello B super (Bs) possono assimilarsi "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione".
Più precisamente, nell'individuazione dei vari profili professionali la contrattazione collettiva ha indicato nel livello economico B super, oltre alla Puericultrice ed al Coadiutore amministrativo esperto, anche l'Operatore tecnico specializzato il quale "con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alleproprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore,
l'autista di autoambulanza".
Sulla base della citata normativa è, dunque, di tutta evidenza che l'autista di autoambulanza rientri nella categoria B, livello economico B Super.
Tanto premesso, con specifico riguardo al caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso (contratti di lavoro a tempo determinato e poi indeterminato;
turni di servizio degli autisti del SUEM 118 dell'Ospedale di Melito Porto Salvo da aprile 2020 a dicembre 2022) è emerso che il ricorrente ricopre le mansioni di autista di autoambulanza.
Tanto premesso, quanto alla domanda di corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori, giova richiamare la giurisprudenza che ha negli anni delineato il diritto dei dipendenti pubblici privatizzati al riconoscimento delle spettanze economiche derivanti dall'espletamento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
E' stato difatti sul punto chiarito che l'assegnazione delle mansioni superiori che rientra nell'ambito di applicazione dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta.
In tale ottica, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori - da riconoscersi nella misura indicata nell'art.52 co.5 D.Lgs. 165/2001 – non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei
3 contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
25837/2007) la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha per l'appunto diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989;
n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Tale norma deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (tra le tante, Cass., 4382/2010).
Né la portata applicativa del principio è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 27887/2009, che richiama la già citata Cass., Sez. Un., 25837/2007) hanno difatti rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori e – allo stesso tempo - come il mantenere l'impiegato, da parte della pubblica P.A., occupato nello svolgimento di mansioni superiori oltre i limiti prefissati per legge determini una situazione di illegalità che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.
Non può infatti ravvisarsi nella contrarietà a legge in questione quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (così Corte Cost., 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del SSN in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2).
Neppure vale a contrastare tale principio la possibilità di abusi conseguenti al riconoscimento del diritto ad un'equa retribuzione ex art. 36 Cost. al lavoratore cui vengano assegnate mansioni
4 superiori al di fuori delle procedure prescritte per l'accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché "il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e sinanche penale qualora si finisse per configurare un abuso di ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alle gestione dell'organizzazione del lavoro, ma non vale di certo sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si evidenziata la rilevanza costituzionale" (in tal senso Cass., Sez.Un., 25837/2007, cit.).
Il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non è dunque condizionato all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico che disponga l'assegnazione.
Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o prohibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass., 27887/2009).
In proposito la Corte Costituzionale ha osservato (sentenza n. 101 del 1995) che il potere attribuito al dirigente preposto all'organizzazione del lavoro di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, evitando il compiersi di tali abusi.
L'astratta possibilità di un esercizio non corretto di tale potere e delle sue conseguenze economiche, nella forma di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori, ―non è pertanto un argomento che possa giustificare una restrizione dell'applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato" (cfr. Cass.,
20545/2016).
Acclarata la sussistenza in astratto del diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, occorre riflettere sugli oneri di allegazione, oltre che di prova, del lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le spettanze economiche richieste, nonché il percorso logico-giuridico che il giudice chiamato a svolgere per il riconoscimento di tali emolumenti.
È noto che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti
5 (cfr. Cass., 20692/2004).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Tribunale affronti l'indagine passando attraverso tre fasi – cd. procedimento trifasico - quali: a) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato); b) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
c) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass.,
17896/2007).
Pertanto viene in rilievo un onere probatorio che, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'indicazione esplicita di quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto
(tra le tante cfr. Cass., 20272/2010).
In sintesi è necessario che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni espletate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali o altre fonti idonee a richiamare la qualifica oggetto di pretesa.
Nella fattispecie in esame, come già esposto, il ricorrente oltre ad allegare le declaratorie contrattuali individuanti la distinzione tra categorie e chiarificatrici del livello economico preteso, ovvero il ha posto a sostegno della propria domanda non solo il primo Pt_2
contratto a tempo determinato stipulato con l di ai fini dell'assunzione CP_1 Controparte_1
come , ma anche il contratto a tempo indeterminato con decorrenza Parte_3
1.12.2017 e, soprattutto, i turni di servizi dai quali si evince lo svolgimento, con prevalenza, delle funzioni di autista.
Da tutto quanto emerso in corso di causa si evince, dunque, l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni la cui qualificazione va ricondotta nell'ambito della categoria B —
Super, così risultando integrato l'onere probatorio sopra descritto.
2.1. Sotto il profilo del calcolo economico nei conteggi effettuati dal ricorrente non si rinvengono elementi di criticità, implicando ciò l'accoglimento delle richieste e indicate differenze retributive.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici
6 in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429 co. 3 c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (sul punto, tra le tante, Cass.,
13624/2020).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 5.200; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale della causa): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Emanuela De Vito, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in persona del l.r.p.t. (contumace), Controparte_3
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 2.071,06 oltre la maggior somma tra Parte_1
interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- pone a carico dell' convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00, oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Emanuela De Vito, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 13.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
7 8
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza straordinaria del 13.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
dichiarata la contumacia della resistente in persona del l.r.p.t. Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4162 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.6.1972 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Maria Emanuela
De Vito del Foro di e l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace)
[...]
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggiore retribuzione per le mansioni superiori svolte formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che ha svolto nel periodo oggetto di causa esclusivamente le mansioni di autista di autoambulanza e che pertanto ha diritto alla maggiore retribuzione di cui in parte espositiva, e per l'effetto condannare l' in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
1 tempore a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.071,06 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c.
(ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 2.071,06 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere dipendente dell' , già inquadrato nella categoria B e di Controparte_1
avere svolto sin dal momento della sua assunzione esclusivamente le mansioni di conducente di autoambulanza all'interno del SUEM 118 di Melito Porto Salvo (periodo aprile 2020 - dicembre 2022);
- di essere sempre stato retribuito con la retribuzione per il personale appartenente alla categoria B e non anche quale figura appartenente alla categoria BS, cui compete una maggiore retribuzione;
- di aver ottenuto dal Tribunale adito con sentenza R.G.N. 2235/2022 (pubblicata il 14.12.2022) il riconoscimento della maggiore retribuzione per i periodi antecedenti rispetto a quelli indicati nel presente ricorso.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, ritiene il Tribunale che la pretesa del ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di corresponsione delle differenze retributive connesse all'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di autista di ambulanza di cui alla categoria B del C.C.N.L. Comparto Sanità, categoria cui è riconosciuto il livello economico B Super.
Osserva sul punto il giudicante come l'art. 19 co. 5 del citato C.C.N.L. abbia previsto espressamente l'istituzione dei "seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell'allegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs): - operatore tecnico specializzato [...]".
Orbene, l'allegato 1 ha testualmente previsto che rientrano nella categoria B "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo
2 svolgimento dei compiti assegnati, capacita manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima", precisando che al livello B super (Bs) possono assimilarsi "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione".
Più precisamente, nell'individuazione dei vari profili professionali la contrattazione collettiva ha indicato nel livello economico B super, oltre alla Puericultrice ed al Coadiutore amministrativo esperto, anche l'Operatore tecnico specializzato il quale "con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alleproprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore,
l'autista di autoambulanza".
Sulla base della citata normativa è, dunque, di tutta evidenza che l'autista di autoambulanza rientri nella categoria B, livello economico B Super.
Tanto premesso, con specifico riguardo al caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso (contratti di lavoro a tempo determinato e poi indeterminato;
turni di servizio degli autisti del SUEM 118 dell'Ospedale di Melito Porto Salvo da aprile 2020 a dicembre 2022) è emerso che il ricorrente ricopre le mansioni di autista di autoambulanza.
Tanto premesso, quanto alla domanda di corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori, giova richiamare la giurisprudenza che ha negli anni delineato il diritto dei dipendenti pubblici privatizzati al riconoscimento delle spettanze economiche derivanti dall'espletamento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
E' stato difatti sul punto chiarito che l'assegnazione delle mansioni superiori che rientra nell'ambito di applicazione dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta.
In tale ottica, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori - da riconoscersi nella misura indicata nell'art.52 co.5 D.Lgs. 165/2001 – non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei
3 contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
25837/2007) la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha per l'appunto diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989;
n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Tale norma deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (tra le tante, Cass., 4382/2010).
Né la portata applicativa del principio è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 27887/2009, che richiama la già citata Cass., Sez. Un., 25837/2007) hanno difatti rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori e – allo stesso tempo - come il mantenere l'impiegato, da parte della pubblica P.A., occupato nello svolgimento di mansioni superiori oltre i limiti prefissati per legge determini una situazione di illegalità che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.
Non può infatti ravvisarsi nella contrarietà a legge in questione quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (così Corte Cost., 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del SSN in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2).
Neppure vale a contrastare tale principio la possibilità di abusi conseguenti al riconoscimento del diritto ad un'equa retribuzione ex art. 36 Cost. al lavoratore cui vengano assegnate mansioni
4 superiori al di fuori delle procedure prescritte per l'accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché "il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e sinanche penale qualora si finisse per configurare un abuso di ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alle gestione dell'organizzazione del lavoro, ma non vale di certo sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si evidenziata la rilevanza costituzionale" (in tal senso Cass., Sez.Un., 25837/2007, cit.).
Il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non è dunque condizionato all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico che disponga l'assegnazione.
Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o prohibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass., 27887/2009).
In proposito la Corte Costituzionale ha osservato (sentenza n. 101 del 1995) che il potere attribuito al dirigente preposto all'organizzazione del lavoro di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, evitando il compiersi di tali abusi.
L'astratta possibilità di un esercizio non corretto di tale potere e delle sue conseguenze economiche, nella forma di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori, ―non è pertanto un argomento che possa giustificare una restrizione dell'applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato" (cfr. Cass.,
20545/2016).
Acclarata la sussistenza in astratto del diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, occorre riflettere sugli oneri di allegazione, oltre che di prova, del lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le spettanze economiche richieste, nonché il percorso logico-giuridico che il giudice chiamato a svolgere per il riconoscimento di tali emolumenti.
È noto che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti
5 (cfr. Cass., 20692/2004).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Tribunale affronti l'indagine passando attraverso tre fasi – cd. procedimento trifasico - quali: a) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato); b) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
c) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass.,
17896/2007).
Pertanto viene in rilievo un onere probatorio che, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'indicazione esplicita di quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto
(tra le tante cfr. Cass., 20272/2010).
In sintesi è necessario che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni espletate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali o altre fonti idonee a richiamare la qualifica oggetto di pretesa.
Nella fattispecie in esame, come già esposto, il ricorrente oltre ad allegare le declaratorie contrattuali individuanti la distinzione tra categorie e chiarificatrici del livello economico preteso, ovvero il ha posto a sostegno della propria domanda non solo il primo Pt_2
contratto a tempo determinato stipulato con l di ai fini dell'assunzione CP_1 Controparte_1
come , ma anche il contratto a tempo indeterminato con decorrenza Parte_3
1.12.2017 e, soprattutto, i turni di servizi dai quali si evince lo svolgimento, con prevalenza, delle funzioni di autista.
Da tutto quanto emerso in corso di causa si evince, dunque, l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni la cui qualificazione va ricondotta nell'ambito della categoria B —
Super, così risultando integrato l'onere probatorio sopra descritto.
2.1. Sotto il profilo del calcolo economico nei conteggi effettuati dal ricorrente non si rinvengono elementi di criticità, implicando ciò l'accoglimento delle richieste e indicate differenze retributive.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici
6 in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429 co. 3 c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (sul punto, tra le tante, Cass.,
13624/2020).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 5.200; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale della causa): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Emanuela De Vito, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in persona del l.r.p.t. (contumace), Controparte_3
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 2.071,06 oltre la maggior somma tra Parte_1
interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- pone a carico dell' convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00, oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Emanuela De Vito, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 13.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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