Articolo 2 della Legge 12 agosto 1962, n. 1637
Articolo 1
Versione
22 dicembre 1962
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente del paragrafo 8 della Dichiarazione, dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera b) e del penultimo capoverso del Protocollo di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - POETI
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962