Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2024, proposto da Studio Lovero s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle imprese e del made in Italy, Autorità garante della concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Ricerche Radiologiche s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Abbattista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti, Sezione strategia e governo dell’offerta, Servizio accreditamenti, prot. n.0199075/2024 del 23.04.2024 recante “<Trasmissione pratica n.06898840720-03102022-1830-SUAP 9360 – 06898840720 STUDIO LOVERO S.R.L.> Parere di compatibilità negativo ex art. 7, comma 3 della L.r. n.9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Molfetta nell’arco temporale del 1° bimestre per l’ambito territoriale del DSS BA 01 – TT dell’ASL Bari per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art.5, comma 1, punto 1.6.3 della L.r. n.9/2017 s.m.i. e del R.r. n.9/2022 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n.1 RMN grande macchina presentata dalla società <STUDIO LOVERO S.R.L.>”;
- previo ove occorra,
- del regolamento della Regione Puglia, n.9 del 12.08.2022 nella parte in cui all’art.3 (“Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio”), al comma 1 fissa come limite esclusivo ed invalicabile il dato numerico di una RMN ogni 50.000 abitanti ai fini della verifica della compatibilità di cui all’art.3, comma 1, lett. a) della legge regionale n.9/2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto al ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
-del diritto dello studio Lovero s.r.l. ad ottenere dalla Regione Puglia parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione all’installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo statico di induzione magnetica pari a 0,55 tesla, modello Siemens, Magnetom Free Max, presso i locali del suddetto studio radiologico, sito in Molfetta alla via Modigliani, n.2
e per la conseguente condanna
-della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. ad effettuare una puntuale, attuale, concreta e completa valutazione del fabbisogno complessivo di prestazioni radiodiagnostiche effettuabili con macchinari RMN grandi macchine nel Distretto socio sanitario BA 01 – Molfetta, comprensiva anche delle prestazioni extra LEA ed al conseguente rilascio di parere favorevole alla verifica di compatibilità ai fini dell’autorizzazione all’installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo statico di induzione magnetica pari a 0,55 tesla, modello Siemens, Magnetom Free Max presso il suddetto studio radiologico ricorrente, sito in Molfetta, alla via Modigliani, n.2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell’Autorita' garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e di Ricerche Radiologiche S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. LO Dibello e uditi per le parti i difensori l'avv. Alessandro Capuano, per la ricorrente, l'avv. Francesco Maria Settanni, per la Regione, e l'avv. dello Piersabino Salvemini, per la difesa erariale.;
1.- Lo Studio Lovero s.r.l., odierno ricorrente, opera quale studio medico radiologico accreditato con il Servizio sanitario regionale ed ha sede in Molfetta.
2.- In data 4.10.2022, lo studio Lovero s.r.l., ha presentato al Comune di Molfetta, “istanza per l’installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo con valore di campo statico di induzione magnetica pari a 0,55 Tesla, modello Siemens, Magnetom Free Max, come statuito dal Regolamento regionale n.9/2022” (doc. n.1). L’istanza è stata presentata completa di tutte le dichiarazioni richieste dalla normativa di settore, nonché di tutta la documentazione necessaria, come previsto dall’art.7 della Legge Regione Puglia n.9/2017 (sempre doc. n.1).
3.- In data 7.10.2022, con nota prot. SUAP n.120650, inviata a mezzo pec per conoscenza anche allo studio ricorrente, il Comune di Molfetta, effettuate le verifiche dei titoli di cui al comma 1, dell’art.7 L.r. n.9/2017 ed esprimendo parere favorevole “in ordine alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica edilizia”, ha trasmesso alla Regione Puglia la documentazione relativa alla richiesta presentata dallo Studio Lovero s.r.l. chiedendo la verifica di compatibilità e il rilascio del prescritto parere così come previsto dal menzionato art.7 delle L.r. n.9/2017 (doc.2).
4.- Con parere prot. n.0199075/2024 del 23.04.2024 (doc. n.3), recante <Trasmissione pratica n.06898840720-03102022-1830-SUAP 9360 – 06898840720 STUDIO LOVERO S.R.L.> Parere di compatibilità negativo ex art. 7, comma 3 della L.r. n.9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Molfetta nell’arco temporale del 1° bimestre per l’ambito territoriale del DSS BA 01 – TT dell’ASL Bari per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art.5, comma 1, punto 1.6.3 della L.r. n.9/2017 s.m.i. e del R.r. n.9/2022 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n.1 RMN grande macchina presentata dalla società <STUDIO LOVERO S.R.L.>” l’ufficio regionale competente ha espresso parere negativo sulla scorta della mancanza di fabbisogno di tali apparecchiature nel distretto socio sanitario della DSS BA 01 – TT (nel quale ricade il Comune di Molfetta, ove è sito lo studio ricorrente).
5.- La Regione Puglia ha argomentato il parere negativo di compatibilità nei seguenti termini: “ Posto quanto sopra, considerato che: il R.R. n.9/2022 stabilisce all’art. 3 (‘Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio’) comma 1 che ‘il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:
a) n.1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A. Per P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL; (omissis). La popolazione residente nell’ambito territoriale del DSS BA 01 – TT aggiornata al 1 gennaio 2023 (fonte ISTAT) è pari a 76.859 residenti per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, il fabbisogno regolamentare vigente è pari a n.2 (due) RMN grandi macchine; nel distretto sociosanitario in questione risultano già autorizzate n.2 (due) RMN grandi macchine, presso la struttura di cui è titolare la società “RICERCHE RADIOLOGICHE SRL” nel Comune di Molfetta; pertanto, ai sensi del R.R. n.9/2022, nel distretto socio sanitario non residua fabbisogno per RMN grandi macchine. Per tutto quanto sopra rappresentato, la scrivente Sezione esprime parere di compatibilità negativo alla richiesta trasmessa dal Comune di Molfetta, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “STUDIO LOVERO S.R.L.”, con sede operativa ubicata in Molfetta n.2, per l’installazione di un’apparecchiatura RMN grande macchina essendo il relativo fabbisogno interamente soddisfatto”.
6.- Ritenendo di ricevere pregiudizio dal parere negativo di compatibilità sopra citato, lo studio ricorrente ne ha chiesto l’annullamento deducendo 1.- VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 3, DELLA L.R. N.9/2017 - VIOLAZIONE ART.3 DELLA L. N.241/1990 – OMESSA ISTRUTTORIA DA PORRE A FONDAMENTO DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, ANCH’ESSA OMESSA – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI PROPORZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 2.- CENSURA DEI PRESUNTI CRITERI UTILIZZATI PER LA IPOTETICA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA SCELTA DEL LUOGO DI CURA DEL CITTADINO – ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.9 DEL 12 AGOSTO 2022 – CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL’ART. 8 TER DEL D.LGS. N.502/1992 – VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMA 3, DELLA L.R. N.9/2017 – VIOLAZIONE ART.32 COST. – ECCESSO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA. 3.- ILLEGITTIMITA’ DEL R.R. N.9/2022 NELLA PARTE IN CUI ALL’ART.3, COMMA 1 FISSA COME LIMITE ESCLUSIVO ED INVALICABILE IL DATO NUMERICO DI N.1 RMN OGNI 50.000 ABITANTI AI FINI DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ - VIOLAZIONE ART.41 COST. - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AI CRITERI PREVISTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE.
7.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Ricerche Radiologiche s.r.l. e la Regione Puglia. La Ricerche Radiologiche e la Regione Puglia hanno depositato memorie di precisazione delle conclusioni e di replica. La controversia è infine passata in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
8.- Va ricordato che l’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 disciplina l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. In particolare la disposizione prevede che “1 . La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno…omissis; Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ”.
8.- Nel solco del quadro regolatorio dettato dal legislatore statale la Regione Puglia ha adottato la L.r. 9/2017 recante “ Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ”. A norma dell’art. 3, comma 1, “La Regione con appositi regolamenti: a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza…omissis”. Il successivo articolo 7 dispone che “1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, [punto 1.1,] inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
9.- In coerenza con quanto previsto dall’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e della Legge Regionale n. 8/2004, poi modificata dalla Legge Regione Puglia n. 9/2017, la Regione Puglia con DGR 1825/2022 ha adottato i criteri da applicare all’attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Con specifico riferimento al fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN, da ultimo, il Regolamento regionale n. 9/2022 recante “ Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell'art. 1, comma 1, C., lett. c) del Reg. reg. n. 3/2006 ” ha previsto all’art. 3 che “1. II fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue: a) n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL; b) 1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS. 2. Fermo restando che: - per effetto del D.M. 14 gennaio del 2021, lettera A) dell'Allegato “Disponibilità delle ulteriori dotazioni strumentali diagnostiche richieste”, il rilascio di parere favorevole di compatibilità e la conseguente autorizzazione alla installazione/realizzazione di una RMN grande macchina presuppone che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e che sia autorizzata all'esercizio (o che sia già stato rilasciato un parere favorevole di compatibilità) per un'apparecchiatura TC o, altrimenti, che sia presentata contestuale richiesta di autorizzazione alla installazione/realizzazione di TC..omissis..”
10.- Elemento comune alla legislazione nazionale, a quella regionale e alla stessa disciplina varata in sede regolamentare, da ultimo con il Regolamento regionale n. 9 del 2022, è la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale delle strutture o, nel nostro caso, delle dotazioni strumentali diagnostiche richieste, indispensabile e preordinata al completamento della procedura di autorizzazione alla installazione, che presuppone il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di diagnostica per immagini ed è preliminare all’autorizzazione all’accreditamento.
11.- Nel caso in esame, la Regione Puglia ha compiuto effettivamente una verifica di compatibilità al fabbisogno regionale di RMN circoscritta al mero accertamento degli spazi residui di inserimento di nuovi macchinari diagnostici nell’ambito del Distretto socio-sanitario molfettese, territorio in cui opera lo studio radiologico ricorrente.
12.- Si rammenta, infatti, che il parere negativo di compatibilità è stato reso nei seguenti termini: “ Posto quanto sopra, considerato che: il R.R. n.9/2022 stabilisce all’art. 3 (‘Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio’) comma 1 che ‘il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue: a) n.1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A. Per P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL; (omissis). La popolazione residente nell’ambito territoriale del DSS BA 01 – TT aggiornata al 1 gennaio 2023 (fonte ISTAT) è pari a 76.859 residenti per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, il fabbisogno regolamentare vigente è pari a n.2 (due) RMN grandi macchine; nel distretto sociosanitario in questione risultano già autorizzate n.2 (due) RMN grandi macchine, presso la struttura di cui è titolare la società “RICERCHE RADIOLOGICHE SRL” nel Comune di Molfetta; pertanto, ai sensi del R.R. n.9/2022, nel distretto socio sanitario non residua fabbisogno per RMN grandi macchine. Per tutto quanto sopra rappresentato, la scrivente Sezione esprime parere di compatibilità negativo alla richiesta trasmessa dal Comune di Molfetta, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “STUDIO LOVERO S.R.L.”, con sede operativa ubicata in Molfetta n.2, per l’installazione di un’apparecchiatura RMN grande macchina essendo il relativo fabbisogno interamente soddisfatto”.
12.- Sennonché, lo studio Lovero s.r.l. lamenta a giusta ragione, con la prima censura articolata, che la verifica impugnata sia affetta da deficit motivazionale e da carente istruttoria.
13.- Questa conclusione si impone ad una prima lettura delle diposizioni richiamate. La verifica di compatibilità del progetto al fabbisogno regionale deve, infatti, essere compiuta in rapporto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale delle strutture presenti, in vista del raggiungimento dell’obiettivo di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Il richiamo a detti parametri di valutazione comporta senz’altro la necessità di compiere una attenta analisi istruttoria del bisogno di prestazioni di un certo tipo, resa con riferimento all’attualità. Risulta dunque insufficiente il rinvio al mero dato numerico delle autorizzazioni già rilasciate in ambito distrettuale e degli spazi residui di autorizzabilità delle RMN perché si tratta di un dato che non restituisce affatto la fotografia della domanda sanitaria in un certo momento storico.
14.- E’ significativo che il Consiglio di Stato, pronunciandosi proprio sul tema delle modalità di effettuazione della verifica di cui si discute abbia affermato perentoriamente che “ La valutazione del fabbisogno, alla quale la legislazione nazionale vincola il rilascio dell'autorizzazione, non può essere illimitata né schiudere la strada ad ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell'iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato controbilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, dell'interesse pubblico demandatole. Si richiede, quindi, una valutazione del fabbisogno in concreto, accurata ed attualizzata, che sia preceduta e sorretta da una idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua libertà economica, che non solo non risponde ai criterî ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502 del 1992, ma è contrario ai principî del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria (Cons. Stato, Sez. III, 11/07/2024, n. 6204).
15.- Si osserva, del resto, che i parametri numerici individuati dalla regolamentazione regionale risalgono al 2022. E’ del 2002 il Regolamento regionale n. 9, in base al quale il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è fissato nella misura di 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario.
16.- Non emerge in alcun modo, tuttavia, la ragione per la quale detto rapporto numerico sia stato considerato sufficiente a spiegare perché la domanda di prestazioni di diagnostica per immagini con uso di RMN possa dirsi soddisfatta dalla installazione di due sole RMN in un territorio esteso come quello del Distretto socio sanitario di Molfetta, ammontante a oltre 75.000 abitanti.
17.- Il dato appare manchevole di una analisi che tenga conto, a titolo meramente esemplificativo, del dato epidemiologico relativo alla diffusione di patologie per diagnosticare le quali l’esame a mezzo RMN risulta dirimente, ovvero il dato relativo all’invecchiamento della popolazione e della conseguente crescita della domanda di assistenza sanitaria nel territorio. Se a ciò si aggiunge anche la necessità di portare a termine un procedimento amministrativo complesso che si dipana in un arco di tempo non breve il rischio di una verifica di compatibilità ancor meno attuale è elevato.
18.- Il ricorrente ha, dal canto suo, finanche valorizzato il dato della incapacità delle strutture operanti nel territorio distrettuale di assorbire adeguatamente la domanda dei cittadini tanto da determinare, a loro volta, liste di attesa.
19.- A questo ordine di argomentazioni la Regione ha opposto il fatto che è improprio il richiamo al tema delle liste di attesa dal momento che lo studio ricorrente, quand’anche risultasse autorizzato all’installazione della RMN, finirebbe con il rendere le sue prestazioni in regime totalmente privatistico e, cioè, a totale carico dell’assistito, non essendo munito di accreditamento istituzionale.
20.- Sul punto va detto che la tesi della Regione non è condivisa dal Collegio. Il fatto che le strutture esistenti nel territorio del distretto socio sanitario molfettese producano a loro volta una lista di attesa per i cittadini bisognosi di determinati esami diagnostici è la miglior testimonianza della inadeguatezza del parametro numerico individuato dal Regolamento regionale sopra richiamato e della necessità di una verifica aggiornata del fabbisogno sulla base di una compiuta attività istruttoria.
21.- E’ appena il caso di ricordare che la motivazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 241 del 1990 deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Proprio le risultanze dell’istruttoria costituiscono il campo di indagine principale attraverso il quale il sindacato giurisdizionale possa espletarsi in tutta la sua pienezza onde pervenire al cuore della scelta discrezionale, al fine di comprendere se ed entro quali limiti la decisione dell’amministrazione sia legittima e accettabile dai destinatari.
22.- Il ricorso è dunque accolto con conseguente annullamento del parere negativo di compatibilità al fabbisogno impugnato.
23.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il parere impugnato.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, che liquida nella complessiva misura di € 2.500,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge. Compensa nel resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AL, Presidente
LO Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Dibello | IA AL |
IL SEGRETARIO