Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto da
MA GR AG, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC domenicoluigibranco@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza,
alla sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro il 13.12.2024 n. 1757/2024 nel procedimento contrassegnato con RG. n. 4132/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per l’Amministrazione sopraindicata;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. RL RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 22 maggio 2025 e in pari data e depositato, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto “ il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/21; 2021/22 e 2022/23, onerando il Ministero resistente di conferire alla stessa la carta docente per un valore di complessivi € 1.500,00; 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi”.
1.2. La deducente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata esecuzione. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’ottemperanza dell’amministrazione alla predetta sentenza, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
2. Si è costituito il Ministero intimato, con memoria di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso in, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua:
- è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 17 dicembre 2024 (mezzo PEC);
- è passata in giudicato, come emerge dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio giudiziario di Nocera Inferiore;
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici e per gli importi suddetti.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’assegnazione in favore dell’odierno ricorrente del beneficio in oggetto per tutti gli anni sopraindicati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative ”, con la conseguenza che “ spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo ” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e, tenuto conto della serialità del contenzioso relativo alla carta docente e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, per dichiarato anticipo;
C) manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL RU |
IL SEGRETARIO