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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2159/2023 R.G. promossa da da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali eredi di (C.F.: ), C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Gallese, elettivamente domiciliati come in atti
- attori - nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
NA EL e dall'avv. Marco Favero, elettivamente domiciliati come in atti;
- convenuto–
e di
(C.F.: , (C.F.: Controparte_2 C.F._5 CP_3 C.F._6
), IE SO (C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._7 Parte_3 [...]
), (C.F.: ), rappresentati e C.F._8 Parte_4 CodiceFiscale_9 difesi dall'avv. PO RI, elettivamente domiciliati come in atti;
- convenuti–
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bozzo, Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto–
e
1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_5 C.F._11
NZ GI, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuta–
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Sabrina Controparte_6 C.F._12
Mantoan, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto–
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_7 C.F._13
Paura, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto– nonché di
IL SO ( ) residente in [...]
n. 3;
(C.F.: ) residente in [...] CodiceFiscale_15
AC AR n. 58;
(C.F.: residente in [...] CodiceFiscale_16
Reni n. 27;
(C.F.: ) residente in [...] CodiceFiscale_17
Sabotino n. 54;
- convenuti contumaci –
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da verbale del 17.9.2025
Per i convenuti: come da verbale del 17.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. ha allegato che, il 12.2.2022 è deceduto in AN (PD) Persona_1 Parte_3 fratello della stessa, e, in data 23.11.2022 (nipote del de cuius) ha fatto Controparte_1 pubblicare un testamento olografo (doc. n. 1) tramite il Notaio di AN. Persona_2
2 L'attrice ha eccepito che il testamento risulta privo di data e, quindi, è annullabile ex art. 606, comma
2, c.c., entro cinque anni dall'esecuzione; pertanto, dichiarato l'annullamento del testamento olografo, si aprirà la successione ab intestato nei confronti della attrice, quale sorella del defunto, e per rappresentazione nei confronti dei vari discendenti dei fratelli premorti.
Dunque, l'attrice ha chiesto: annullarsi il testamento olografo di pubblicato in data Parte_3
23.11.2022 per le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto dichiararsi che l'eredità si è aperta ab intestato secondo le norme della successione legittima e che, di conseguenza, chiamati all'eredità di
, oltre all'attrice, sono: , , , Parte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_3 CP_11
, Avv. PO RI, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_5
, , , e Controparte_9 Controparte_7 Controparte_10 Parte_3 [...]
; Accertarsi e dichiararsi che l'asse ereditario è composto dai seguenti beni: tre immobili siti Parte_4 nel Comune di AN, F. 33, sub 2, cat. A/2, f. 33 particella 1241 sub 3 cat. A/2 e sub 4 cat. C/6 e il deposito bancario n. 50142/1000/2833 presso la AN TE San Paolo, filiale di AN (PD),
P. Emanuele II n. 74, con un saldo apparente alla data del 30/09/2022 di € 111.766,51=. Disporsi, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria.
1.2 Si è costituito , il quale, riportato il contenuto del testamento olografo Controparte_1 pubblicato, ha evidenziato che, qualora ritenuta l'annullabilità del predetto, ha Parte_3 comunque compilato un'altra scheda testamentaria del seguente tenore: “"Il sottoscritto Parte_3
nato a AN il [...] in [...] tutte le mie facotà fisiche e mentali alla mia morte
[...] lascio il piano terra con il terreno annesso l'immobile di mia proprietà posto in via Martinelli 21
AN come descritto in planimetria allegata, escludendo categoricamente ogni altro eventuale avente diritto, al mio caro nipote nato il [...]. Tale lascito viene legato Controparte_1 al preciso onere di garantire da parte del beneficiario e dai suoi eventuali componenti di una formata famiglia che per tutta la mia vita mi sia dato amorevole assistenza fisica sanitaria ed economica nella propria abitazione in via Martinelli 19 AN non lasciandomi in tal modo mai solo con accanto il costante ricordo della mia adorata con la periodica assistenza Cristiana Spirituale di Gesù Per_3
Santissimo il Dio dell'amore raccomandandomi a Lui con diverse Sante Messe ( , Persona_4
, , ). Di curare il mio funerale e di conseguenza, in avvenire le nostre Per_3 Per_5 Per_6 Per_7 tombe. In aggiunta alla prima facciata io sottoscritto escludendo categoricamente Parte_3 ogni altro eventuale avente diritto, alla mia morte lascio metà del denaro liquido al nipote CP_12
".
[...]
3 Il convenuto ha precisato che di tale scheda testamentaria esiste una copia fotografica, non essendo stato rinvenuto l'originale.
A tal proposito, ha precisato che la distruzione del testamento del 30.3.2018, Controparte_1 seppur avvenuta ad opera del testatore, è stata comunque posta in essere senza intento di revoca, come ricavabile dall'esistenza di due testamenti dal contenuto sostanzialmente identico.
Dunque, il convenuto ha chiesto: in caso di annullamento del testamento olografo impugnato, accertarsi e dichiararsi che con testamento olografo 30.3.2018 non revocato in parte qua ha Parte_3 attribuito ad , a titolo di legato, la proprietà dell'immobile sito in AN Controparte_1
(PD) via Martinelli 21 e del terreno annesso, immobili così censiti: Catasto Fabbricati, Comune di
AN, Foglio 33, Particella n.1241 sub 2, via Giovanni Martinelli n.19-21, p.T, cat. A/2, cl.2, vani 5, sup. cat. totale mq.116, R.C.E. 477,72 e Catasto Fabbricati, Comune di AN, Foglio 33,
Particella 1241 sub 4, via Giovanni Martinelli n.19- 21, p.T, cat. C/6, cl.3, mq.18, sup. cat. totale mq.22, R.C.E. 33,47; e conseguentemente disporsi l'attribuzione del predetto immobile a favore di
. Controparte_1
1.3 Si sono costituiti in giudizio , e , i quali, in Controparte_2 CP_3 Controparte_11 adesione a quanto dedotto dall'attrice, hanno eccepito la nullità del testamento olografo in quanto privo di data.
I convenuti hanno evidenziato che l'asse ereditario risulta costituito, sulla base delle informazioni finora a disposizione, anche da un deposito bancario con saldo provvisorio di € 111.766,51 presso
AN TE (v. doc 5 attoreo) e da un altro immobile sito a AN in via Martinelli 21 al primo pino (con annesso cortile) catastalmente individuato al:
- Foglio n. 33, particella n. 1241 sub 2 cat. A/2
- Foglio n. 33, particella n. 1241 sub 4 cat. C/6 con terreno annesso.
Dunque, venendo meno il testamento olografo senza data ne consegue che viene meno anche il legato a favore di e tutti i suddetti beni dedotti gli eventuali debiti devono essere Controparte_1 suddivisi tra i suoi eredi legittimi nelle quote ex lege.
1.4 Si sono poi costituiti i convenuti e , i quali, a loro volta, hanno Parte_3 Parte_4 aderito alle domande dell'attrice.
1.5 Ha provveduto a costituirsi in giudizio anche , quale discendente diretto di Controparte_4 [...]
, sorella del de cuis, per la quale ha agito in rappresentazione ex art. 467 c.c., il quale ha Per_8 aderito alle difese ed alle domande svolte dall'attrice.
4 1.6 Si sono costituiti anche e , i quali hanno evidenziato che Controparte_5 Controparte_6 la carenza di data rende annullabile il testamento olografo e hanno sostanzialmente aderito alle domande svolte dall'attrice.
1.7 Anche il convenuto , costituitosi in giudizio, si è associato alle difese svolte Controparte_7 dall'attrice, aderendo alle sue domande.
1.8 Nonostante la regolarità della notifica, non hanno provveduto a costituirsi , Controparte_10
, e PO RI, ragione per cui ne va dichiarata la Controparte_9 Controparte_8 contumacia.
1.9 In data 12.9.2024, si sono costituiti in prosecuzione e quali Parte_2 Parte_1 eredi di , deceduta il 7.9.2024. Persona_1
1.10 Disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato e verificata la regolarità del contraddittorio, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c..
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c..
2. Ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c., va esaminata la questione la domanda di annullamento del testamento olografo, in quanto pregiudiziale rispetto a quella di scioglimento della comunione.
La domanda svolta dall'attrice, volta all'annullamento del testamento olografo, è fondata.
Costituisce ius receptum il principio per il quale, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (Cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del
21/05/2020).
Infatti, la data costituisce un elemento essenziale del testamento olografo e deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. Si riconosce la possibilità che la data incompleta possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati ND (Cass. n. 505/1952; n.
1323/1965). In altri termini «per il combinato disposto dagli artt. 602 e 606 c.c. l'omessa o
l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la
5 validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi ND da elementi estranei all'atto, ne l'invalidità del testamento può essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie» (Cass. n. 6682/1988;
n. 7783/2001; n. 12124/2008).
Nella specie è riscontrabile per tabulas, oltre che pacifica, l'omessa indicazione di una data nel testamento olografo pubblicato il 23.11.2022; né essa appare in qualche modo enucleabile dalla scheda testamentaria (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).
De iure, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c., va dichiarato l'annullamento del testamento olografo di
, nato a [...] il [...] e deceduto il 12.2.2022, pubblicato il Parte_3
23.11.2022 da Notaio dott.ssa , n. 44971, serie 1T. Persona_2
2.1 Ciò posto, si rileva che il convenuto ha dedotto l'esistenza di un altro Controparte_1 testamento olografo riferibile al de cuius, recante data 30.3.2018 (cfr. doc. n. 2 del convenuto
), svolgendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento che la successione Controparte_1 di , in ipotesi di annullamento di testamento olografo pubblicato il 23.11.2022, sia Parte_3 regolata dal testamento olografo del 30.3.2018.
In particolare, il convenuto ha dedotto che, annullato il testamento olografo pubblicato il 23.11.2022, tornerebbe ad essere efficace l'altro testamento olografo di cui egli ha la disponibilità, recante data 30 marzo 2018 ed avente il seguente contenuto: "Il sottoscritto nato a [...] il Parte_3
4/9/1925 in possesso di tutte le mie facotà fisiche e mentali alla mia morte lascio il piano terra con il terreno annesso l'immobile di mia proprietà posto in via Martinelli 21 AN come descritto in planimetria allegata, escludendo categoricamente ogni altro eventuale avente diritto, al mio caro nipote nato il [...]. Tale lascito viene legato al preciso onere di Controparte_1 garantire da parte del beneficiario e dai suoi eventuali componenti di una formata famiglia che per tutta la mia vita mi sia dato amorevole assistenza fisica sanitaria ed economica nella propria abitazione in via Martinelli 19 AN non lasciandomi in tal modo mai solo con accanto il costante ricordo della mia adorata con la periodica assistenza Cristiana Spirituale di Gesù Per_3
Santissimo il Dio dell'amore raccomandandomi a Lui con diverse Sante Messe ( , Persona_4
, , ). Di curare il mio funerale e di conseguenza, in avvenire le nostre Per_3 Per_5 Per_6 Per_7 tombe. In aggiunta alla prima facciata io sottoscritto escludendo categoricamente Parte_3 ogni altro eventuale avente diritto, alla mia morte lascio metà del denaro liquido al nipote CP_12
".
[...]
6 Il convenuto ha precisato che di tale scheda testamentaria esiste solo una copia “fotografica” e non è stato rinvenuto l'originale.
Tuttavia, la difesa di ha dedotto che la distruzione di detto testamento, anche se Controparte_1 ad opera dello stesso testatore, è stata realizzata senza intento di revoca, in quanto:
- è significativo che i due testamenti si differenzino unicamente laddove in quello senza data veniva attribuito al nipote solo l'appartamento mentre in quello del 30.3.2018 gli veniva assegnata, oltre all'appartamento, anche metà dei soldi;
- è inoltre significativo che i due testamenti risultino scritti con le stesse identiche parole, fatta salva la frase relativa al lascito dei soldi, assente nel testamento senza data;
- l'identità del testo che indica che il testatore aveva tra le mani il testamento poi distrutto quando l'ha
"copiato" in quello sopravvissuto, come ricavabile dell'utilizzo di medesime locuzioni, persino quando arcaiche e desuete (es. "...dai suoi eventuali componenti di una formata famiglia...").
Le difese svolte dal convenuto non risultano condivisibili. Controparte_1
Anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito che l'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio) (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4137 del 18/02/2025).
7 Nel caso di specie, il convenuto non ha fornito alcun supporto probatorio, neppure presuntivo, che sia idoneo a superare la presunzione di revoca del testamento, in quanto distrutto dal testatore.
Infatti, tutte le argomentazioni sviluppate dal convenuto poggiano sull'errato, non condivisibile e non provato assunto che il testamento olografo pubblicato sia collocabile in data successiva a quello olografo di cui ha depositato la copia e recante data 30.3.2018.
Tuttavia, come sopra evidenziato, il testamento olografo pubblicato è privo di data, né dallo stesso è ricavabile alcun elemento che consenta di collocarlo in data posteriore od anteriore a quello di cui è stata depositata la copia, risalente al 30.3.2018.
Tanto, a ben vedere, disvela la contraddittorietà delle difese svolte da , in quanto Controparte_1 da un lato ha inteso avvalersi delle determinazioni contenute nel testamento olografo annullato - presupponendo la sua formazione posteriore rispetto a quello del 30.3.2018-, dall'altro ha omesso di considerare che, proprio poiché nel primo difetta l'elemento della data, il secondo ben potrebbe essere stato realizzato in data successiva, così determinando la revoca di quello privo di data.
Dunque, l'irreperibilità dell'originale, da cui discende la presunzione iuris tantum della sua distruzione da parte del testatore, nella specie è indice inequivoco della volontà di di revocare il Parte_3 testamento del 30.3.2018.
De iure, il Tribunale reputa che la successione di non sia regolata da alcuna delle Parte_3 schede testamentarie prodotte, in quanto una annullata e l'altra revocata, dovendosi dunque intendere ab intestato.
Per mera completezza, giova evidenziare come le istanze istruttorie formulate dal convenuto non avrebbero condotto a diverso esito e, in ogni caso, sono da intendersi Controparte_1 inammissibili, per le ragioni già espresse con ordinanza del 12.5.2025, da intendersi ivi richiamate.
2.2 Valga evidenziare che la pronuncia di annullamento ha effetto retroattivo, travolgendo l'accettazione del chiamato ex asse in base al testamento e determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege, mentre nei confronti dei terzi si applica, così come nell'ipotesi della nullità del testamento, la regola di cui all'art. 534 c.c., in base alla quale sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contattato in buona fede (cfr. in motivazione Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del 2020).
A questo punto, va dichiarata l'apertura della successione di , nato a [...] il Parte_3
4.9.1925 e deceduto il 12.2.2022 con ultimo domicilio in AN.
8 2.3 In base allo stato della causa, non è possibile statuire in ordine alla domanda di scioglimento della comunione, in quanto occorre approfondimento istruttorio in relazione alla composizione dell'asse ereditario e, dunque, della titolarità dei beni indicati dalle parti come di proprietà del de cuius.
Tuttavia, tenuto conto dell'integrità del contraddittorio e della corretta individuazione degli eredi, è possibile accertare le quote ex lege per i successibili ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., come di seguito indicate:
- e figli di , originaria attrice e deceduta in Parte_1 Parte_2 Persona_1 corso di causa, eredi ciascuno per la quota di 1/12;
- , in quanto figlia di che era a sua volta sorella del de cuius, erede Controparte_2 Persona_9 per la quota di 1/6;
- , , e , in quanto figli di Controparte_4 CP_3 Controparte_11 Persona_10 [...]
che era a sua volta sorella del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/24; con la Per_8 precisazione che nella quota di (morto nel 2019) è subentrato per rappresentazione il Persona_10 figlio PO RI che è, a sua volta, diretto nipote del de cuius;
- e e , in quanto tra loro fratelli e figli di Controparte_8 CP_5 Controparte_6 [...]
che era a sua volta fratello del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/18 ciascuno;
Per_11
- , e , in quanto tra loro fratelli e figli di Controparte_9 Controparte_7 Controparte_10
che era, a sua volta, fratello del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/18; Persona_12
- e , in quanto tra loro fratelli e figli di che era, a sua volta, Pt_3 Parte_4 Persona_13 fratello del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/12.
3. In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ..
Va, poi, disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla domanda di scioglimento della comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, non definitivamente decidendo, nel procedimento n. 2159/2023 R.G. così provvede:
DICHIARA la contumacia di , , e PO Controparte_10 Controparte_9 Controparte_8
RI;
9 ACCERTA E DICHIARA l'annullamento del testamento olografo di , nato a Parte_3
AN (PD) il 4.9.1925 ed ivi deceduto il 12.2.2022, pubblicato il 23.11.2022 da Notaio dott.ssa
, n. 44971, serie 1T; Persona_2
RIGETTA la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
DICHIARA la successione mortis causa di , nato a [...] il [...] ed Parte_3 ivi deceduto il 12.2.2022, regolata ab intestato;
DICHIARA, altresì, eredi di : Parte_3
- e figli di , originaria attrice e deceduta in Parte_1 Parte_2 Persona_1 corso di causa, per la quota di 1/12 ciascuno;
- per la quota di 1/6; Controparte_2
- , , e PO RI, per la quota di 1/24 ciascuno;
Controparte_4 CP_3 Controparte_11
- , e , per la quota di 1/18 ciascuno;
Controparte_8 Controparte_5 Controparte_6
- , e , per la quota di 1/18 ciascuno;
Controparte_9 Controparte_7 Controparte_10
- e , per la quota di 1/12 ciascuno. Parte_3 Parte_4
RINVIA alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Rovigo, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2159/2023 R.G. promossa da da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali eredi di (C.F.: ), C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Gallese, elettivamente domiciliati come in atti
- attori - nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
NA EL e dall'avv. Marco Favero, elettivamente domiciliati come in atti;
- convenuto–
e di
(C.F.: , (C.F.: Controparte_2 C.F._5 CP_3 C.F._6
), IE SO (C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._7 Parte_3 [...]
), (C.F.: ), rappresentati e C.F._8 Parte_4 CodiceFiscale_9 difesi dall'avv. PO RI, elettivamente domiciliati come in atti;
- convenuti–
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bozzo, Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto–
e
1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_5 C.F._11
NZ GI, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuta–
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Sabrina Controparte_6 C.F._12
Mantoan, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto–
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_7 C.F._13
Paura, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto– nonché di
IL SO ( ) residente in [...]
n. 3;
(C.F.: ) residente in [...] CodiceFiscale_15
AC AR n. 58;
(C.F.: residente in [...] CodiceFiscale_16
Reni n. 27;
(C.F.: ) residente in [...] CodiceFiscale_17
Sabotino n. 54;
- convenuti contumaci –
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da verbale del 17.9.2025
Per i convenuti: come da verbale del 17.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. ha allegato che, il 12.2.2022 è deceduto in AN (PD) Persona_1 Parte_3 fratello della stessa, e, in data 23.11.2022 (nipote del de cuius) ha fatto Controparte_1 pubblicare un testamento olografo (doc. n. 1) tramite il Notaio di AN. Persona_2
2 L'attrice ha eccepito che il testamento risulta privo di data e, quindi, è annullabile ex art. 606, comma
2, c.c., entro cinque anni dall'esecuzione; pertanto, dichiarato l'annullamento del testamento olografo, si aprirà la successione ab intestato nei confronti della attrice, quale sorella del defunto, e per rappresentazione nei confronti dei vari discendenti dei fratelli premorti.
Dunque, l'attrice ha chiesto: annullarsi il testamento olografo di pubblicato in data Parte_3
23.11.2022 per le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto dichiararsi che l'eredità si è aperta ab intestato secondo le norme della successione legittima e che, di conseguenza, chiamati all'eredità di
, oltre all'attrice, sono: , , , Parte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_3 CP_11
, Avv. PO RI, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_5
, , , e Controparte_9 Controparte_7 Controparte_10 Parte_3 [...]
; Accertarsi e dichiararsi che l'asse ereditario è composto dai seguenti beni: tre immobili siti Parte_4 nel Comune di AN, F. 33, sub 2, cat. A/2, f. 33 particella 1241 sub 3 cat. A/2 e sub 4 cat. C/6 e il deposito bancario n. 50142/1000/2833 presso la AN TE San Paolo, filiale di AN (PD),
P. Emanuele II n. 74, con un saldo apparente alla data del 30/09/2022 di € 111.766,51=. Disporsi, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria.
1.2 Si è costituito , il quale, riportato il contenuto del testamento olografo Controparte_1 pubblicato, ha evidenziato che, qualora ritenuta l'annullabilità del predetto, ha Parte_3 comunque compilato un'altra scheda testamentaria del seguente tenore: “"Il sottoscritto Parte_3
nato a AN il [...] in [...] tutte le mie facotà fisiche e mentali alla mia morte
[...] lascio il piano terra con il terreno annesso l'immobile di mia proprietà posto in via Martinelli 21
AN come descritto in planimetria allegata, escludendo categoricamente ogni altro eventuale avente diritto, al mio caro nipote nato il [...]. Tale lascito viene legato Controparte_1 al preciso onere di garantire da parte del beneficiario e dai suoi eventuali componenti di una formata famiglia che per tutta la mia vita mi sia dato amorevole assistenza fisica sanitaria ed economica nella propria abitazione in via Martinelli 19 AN non lasciandomi in tal modo mai solo con accanto il costante ricordo della mia adorata con la periodica assistenza Cristiana Spirituale di Gesù Per_3
Santissimo il Dio dell'amore raccomandandomi a Lui con diverse Sante Messe ( , Persona_4
, , ). Di curare il mio funerale e di conseguenza, in avvenire le nostre Per_3 Per_5 Per_6 Per_7 tombe. In aggiunta alla prima facciata io sottoscritto escludendo categoricamente Parte_3 ogni altro eventuale avente diritto, alla mia morte lascio metà del denaro liquido al nipote CP_12
".
[...]
3 Il convenuto ha precisato che di tale scheda testamentaria esiste una copia fotografica, non essendo stato rinvenuto l'originale.
A tal proposito, ha precisato che la distruzione del testamento del 30.3.2018, Controparte_1 seppur avvenuta ad opera del testatore, è stata comunque posta in essere senza intento di revoca, come ricavabile dall'esistenza di due testamenti dal contenuto sostanzialmente identico.
Dunque, il convenuto ha chiesto: in caso di annullamento del testamento olografo impugnato, accertarsi e dichiararsi che con testamento olografo 30.3.2018 non revocato in parte qua ha Parte_3 attribuito ad , a titolo di legato, la proprietà dell'immobile sito in AN Controparte_1
(PD) via Martinelli 21 e del terreno annesso, immobili così censiti: Catasto Fabbricati, Comune di
AN, Foglio 33, Particella n.1241 sub 2, via Giovanni Martinelli n.19-21, p.T, cat. A/2, cl.2, vani 5, sup. cat. totale mq.116, R.C.E. 477,72 e Catasto Fabbricati, Comune di AN, Foglio 33,
Particella 1241 sub 4, via Giovanni Martinelli n.19- 21, p.T, cat. C/6, cl.3, mq.18, sup. cat. totale mq.22, R.C.E. 33,47; e conseguentemente disporsi l'attribuzione del predetto immobile a favore di
. Controparte_1
1.3 Si sono costituiti in giudizio , e , i quali, in Controparte_2 CP_3 Controparte_11 adesione a quanto dedotto dall'attrice, hanno eccepito la nullità del testamento olografo in quanto privo di data.
I convenuti hanno evidenziato che l'asse ereditario risulta costituito, sulla base delle informazioni finora a disposizione, anche da un deposito bancario con saldo provvisorio di € 111.766,51 presso
AN TE (v. doc 5 attoreo) e da un altro immobile sito a AN in via Martinelli 21 al primo pino (con annesso cortile) catastalmente individuato al:
- Foglio n. 33, particella n. 1241 sub 2 cat. A/2
- Foglio n. 33, particella n. 1241 sub 4 cat. C/6 con terreno annesso.
Dunque, venendo meno il testamento olografo senza data ne consegue che viene meno anche il legato a favore di e tutti i suddetti beni dedotti gli eventuali debiti devono essere Controparte_1 suddivisi tra i suoi eredi legittimi nelle quote ex lege.
1.4 Si sono poi costituiti i convenuti e , i quali, a loro volta, hanno Parte_3 Parte_4 aderito alle domande dell'attrice.
1.5 Ha provveduto a costituirsi in giudizio anche , quale discendente diretto di Controparte_4 [...]
, sorella del de cuis, per la quale ha agito in rappresentazione ex art. 467 c.c., il quale ha Per_8 aderito alle difese ed alle domande svolte dall'attrice.
4 1.6 Si sono costituiti anche e , i quali hanno evidenziato che Controparte_5 Controparte_6 la carenza di data rende annullabile il testamento olografo e hanno sostanzialmente aderito alle domande svolte dall'attrice.
1.7 Anche il convenuto , costituitosi in giudizio, si è associato alle difese svolte Controparte_7 dall'attrice, aderendo alle sue domande.
1.8 Nonostante la regolarità della notifica, non hanno provveduto a costituirsi , Controparte_10
, e PO RI, ragione per cui ne va dichiarata la Controparte_9 Controparte_8 contumacia.
1.9 In data 12.9.2024, si sono costituiti in prosecuzione e quali Parte_2 Parte_1 eredi di , deceduta il 7.9.2024. Persona_1
1.10 Disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato e verificata la regolarità del contraddittorio, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c..
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c..
2. Ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c., va esaminata la questione la domanda di annullamento del testamento olografo, in quanto pregiudiziale rispetto a quella di scioglimento della comunione.
La domanda svolta dall'attrice, volta all'annullamento del testamento olografo, è fondata.
Costituisce ius receptum il principio per il quale, in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (Cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del
21/05/2020).
Infatti, la data costituisce un elemento essenziale del testamento olografo e deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. Si riconosce la possibilità che la data incompleta possa essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma ciò sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria e non debbano essere ricercati ND (Cass. n. 505/1952; n.
1323/1965). In altri termini «per il combinato disposto dagli artt. 602 e 606 c.c. l'omessa o
l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la
5 validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi ND da elementi estranei all'atto, ne l'invalidità del testamento può essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie» (Cass. n. 6682/1988;
n. 7783/2001; n. 12124/2008).
Nella specie è riscontrabile per tabulas, oltre che pacifica, l'omessa indicazione di una data nel testamento olografo pubblicato il 23.11.2022; né essa appare in qualche modo enucleabile dalla scheda testamentaria (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).
De iure, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c., va dichiarato l'annullamento del testamento olografo di
, nato a [...] il [...] e deceduto il 12.2.2022, pubblicato il Parte_3
23.11.2022 da Notaio dott.ssa , n. 44971, serie 1T. Persona_2
2.1 Ciò posto, si rileva che il convenuto ha dedotto l'esistenza di un altro Controparte_1 testamento olografo riferibile al de cuius, recante data 30.3.2018 (cfr. doc. n. 2 del convenuto
), svolgendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento che la successione Controparte_1 di , in ipotesi di annullamento di testamento olografo pubblicato il 23.11.2022, sia Parte_3 regolata dal testamento olografo del 30.3.2018.
In particolare, il convenuto ha dedotto che, annullato il testamento olografo pubblicato il 23.11.2022, tornerebbe ad essere efficace l'altro testamento olografo di cui egli ha la disponibilità, recante data 30 marzo 2018 ed avente il seguente contenuto: "Il sottoscritto nato a [...] il Parte_3
4/9/1925 in possesso di tutte le mie facotà fisiche e mentali alla mia morte lascio il piano terra con il terreno annesso l'immobile di mia proprietà posto in via Martinelli 21 AN come descritto in planimetria allegata, escludendo categoricamente ogni altro eventuale avente diritto, al mio caro nipote nato il [...]. Tale lascito viene legato al preciso onere di Controparte_1 garantire da parte del beneficiario e dai suoi eventuali componenti di una formata famiglia che per tutta la mia vita mi sia dato amorevole assistenza fisica sanitaria ed economica nella propria abitazione in via Martinelli 19 AN non lasciandomi in tal modo mai solo con accanto il costante ricordo della mia adorata con la periodica assistenza Cristiana Spirituale di Gesù Per_3
Santissimo il Dio dell'amore raccomandandomi a Lui con diverse Sante Messe ( , Persona_4
, , ). Di curare il mio funerale e di conseguenza, in avvenire le nostre Per_3 Per_5 Per_6 Per_7 tombe. In aggiunta alla prima facciata io sottoscritto escludendo categoricamente Parte_3 ogni altro eventuale avente diritto, alla mia morte lascio metà del denaro liquido al nipote CP_12
".
[...]
6 Il convenuto ha precisato che di tale scheda testamentaria esiste solo una copia “fotografica” e non è stato rinvenuto l'originale.
Tuttavia, la difesa di ha dedotto che la distruzione di detto testamento, anche se Controparte_1 ad opera dello stesso testatore, è stata realizzata senza intento di revoca, in quanto:
- è significativo che i due testamenti si differenzino unicamente laddove in quello senza data veniva attribuito al nipote solo l'appartamento mentre in quello del 30.3.2018 gli veniva assegnata, oltre all'appartamento, anche metà dei soldi;
- è inoltre significativo che i due testamenti risultino scritti con le stesse identiche parole, fatta salva la frase relativa al lascito dei soldi, assente nel testamento senza data;
- l'identità del testo che indica che il testatore aveva tra le mani il testamento poi distrutto quando l'ha
"copiato" in quello sopravvissuto, come ricavabile dell'utilizzo di medesime locuzioni, persino quando arcaiche e desuete (es. "...dai suoi eventuali componenti di una formata famiglia...").
Le difese svolte dal convenuto non risultano condivisibili. Controparte_1
Anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito che l'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio) (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4137 del 18/02/2025).
7 Nel caso di specie, il convenuto non ha fornito alcun supporto probatorio, neppure presuntivo, che sia idoneo a superare la presunzione di revoca del testamento, in quanto distrutto dal testatore.
Infatti, tutte le argomentazioni sviluppate dal convenuto poggiano sull'errato, non condivisibile e non provato assunto che il testamento olografo pubblicato sia collocabile in data successiva a quello olografo di cui ha depositato la copia e recante data 30.3.2018.
Tuttavia, come sopra evidenziato, il testamento olografo pubblicato è privo di data, né dallo stesso è ricavabile alcun elemento che consenta di collocarlo in data posteriore od anteriore a quello di cui è stata depositata la copia, risalente al 30.3.2018.
Tanto, a ben vedere, disvela la contraddittorietà delle difese svolte da , in quanto Controparte_1 da un lato ha inteso avvalersi delle determinazioni contenute nel testamento olografo annullato - presupponendo la sua formazione posteriore rispetto a quello del 30.3.2018-, dall'altro ha omesso di considerare che, proprio poiché nel primo difetta l'elemento della data, il secondo ben potrebbe essere stato realizzato in data successiva, così determinando la revoca di quello privo di data.
Dunque, l'irreperibilità dell'originale, da cui discende la presunzione iuris tantum della sua distruzione da parte del testatore, nella specie è indice inequivoco della volontà di di revocare il Parte_3 testamento del 30.3.2018.
De iure, il Tribunale reputa che la successione di non sia regolata da alcuna delle Parte_3 schede testamentarie prodotte, in quanto una annullata e l'altra revocata, dovendosi dunque intendere ab intestato.
Per mera completezza, giova evidenziare come le istanze istruttorie formulate dal convenuto non avrebbero condotto a diverso esito e, in ogni caso, sono da intendersi Controparte_1 inammissibili, per le ragioni già espresse con ordinanza del 12.5.2025, da intendersi ivi richiamate.
2.2 Valga evidenziare che la pronuncia di annullamento ha effetto retroattivo, travolgendo l'accettazione del chiamato ex asse in base al testamento e determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege, mentre nei confronti dei terzi si applica, così come nell'ipotesi della nullità del testamento, la regola di cui all'art. 534 c.c., in base alla quale sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contattato in buona fede (cfr. in motivazione Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del 2020).
A questo punto, va dichiarata l'apertura della successione di , nato a [...] il Parte_3
4.9.1925 e deceduto il 12.2.2022 con ultimo domicilio in AN.
8 2.3 In base allo stato della causa, non è possibile statuire in ordine alla domanda di scioglimento della comunione, in quanto occorre approfondimento istruttorio in relazione alla composizione dell'asse ereditario e, dunque, della titolarità dei beni indicati dalle parti come di proprietà del de cuius.
Tuttavia, tenuto conto dell'integrità del contraddittorio e della corretta individuazione degli eredi, è possibile accertare le quote ex lege per i successibili ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., come di seguito indicate:
- e figli di , originaria attrice e deceduta in Parte_1 Parte_2 Persona_1 corso di causa, eredi ciascuno per la quota di 1/12;
- , in quanto figlia di che era a sua volta sorella del de cuius, erede Controparte_2 Persona_9 per la quota di 1/6;
- , , e , in quanto figli di Controparte_4 CP_3 Controparte_11 Persona_10 [...]
che era a sua volta sorella del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/24; con la Per_8 precisazione che nella quota di (morto nel 2019) è subentrato per rappresentazione il Persona_10 figlio PO RI che è, a sua volta, diretto nipote del de cuius;
- e e , in quanto tra loro fratelli e figli di Controparte_8 CP_5 Controparte_6 [...]
che era a sua volta fratello del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/18 ciascuno;
Per_11
- , e , in quanto tra loro fratelli e figli di Controparte_9 Controparte_7 Controparte_10
che era, a sua volta, fratello del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/18; Persona_12
- e , in quanto tra loro fratelli e figli di che era, a sua volta, Pt_3 Parte_4 Persona_13 fratello del de cuius, eredi ciascuno per la quota di 1/12.
3. In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ..
Va, poi, disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla domanda di scioglimento della comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, non definitivamente decidendo, nel procedimento n. 2159/2023 R.G. così provvede:
DICHIARA la contumacia di , , e PO Controparte_10 Controparte_9 Controparte_8
RI;
9 ACCERTA E DICHIARA l'annullamento del testamento olografo di , nato a Parte_3
AN (PD) il 4.9.1925 ed ivi deceduto il 12.2.2022, pubblicato il 23.11.2022 da Notaio dott.ssa
, n. 44971, serie 1T; Persona_2
RIGETTA la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
DICHIARA la successione mortis causa di , nato a [...] il [...] ed Parte_3 ivi deceduto il 12.2.2022, regolata ab intestato;
DICHIARA, altresì, eredi di : Parte_3
- e figli di , originaria attrice e deceduta in Parte_1 Parte_2 Persona_1 corso di causa, per la quota di 1/12 ciascuno;
- per la quota di 1/6; Controparte_2
- , , e PO RI, per la quota di 1/24 ciascuno;
Controparte_4 CP_3 Controparte_11
- , e , per la quota di 1/18 ciascuno;
Controparte_8 Controparte_5 Controparte_6
- , e , per la quota di 1/18 ciascuno;
Controparte_9 Controparte_7 Controparte_10
- e , per la quota di 1/12 ciascuno. Parte_3 Parte_4
RINVIA alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Rovigo, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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