Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.7840/2023 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. PASCARELLA VINCENZO, e nata a [...] il Parte_2
20/01/1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. AMADUCCI DONATELLA, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data
21/06/1997;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 09/01/2024, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data
25/03/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli ( nata l'[...]; , nato il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Pronunciare sentenza di divorzio alle stesse condizioni della separazione, integrate soltanto dall'onere per entrambi i genitori al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne Per_2 già capace di automantenersi durante la permanenza all'estero per un corso di formazione professionale come ballerino, il quale oggi è ritornato in Italia, convive col papà ed intende riprendere gli studi;
provvedendo anche alle spese straordinarie del figlio Per_2 occorrende ripartite tra i genitori in misura al 40% in capo alla sig.ra in misura Parte_2 del rimanente 60% in capo del sig. Pt_1
2. dare atto che le parti hanno con le condizioni concordate definito una volta per tutte, in modo complessivo e con definitiva tacitazione e reciproca soddisfazione, tutte le condizioni economiche della loro vita futura come da punto c delle condizioni indicate in premessa i cui obblighi sono confermati, ivi compreso l'obbligo del sig. di Parte_1 corrispondere alla sig.ra la seconda rata di € 35.000,00 Parte_2
(trentacinquemila/00), alla data della sentenza di divorzio dei coniugi Parte_2
e per i titoli e le causali sopra precisate;
Parte_1
3. mandare alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Caserta negli atti di matrimonio anno 1997, atto n.10, Uff. 2, parte II, serie A, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
4. nulla disporre per le spese di lite ritenendole integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori costituiti al vincolo ex art. 13.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/06/1997 in Caserta- Centurano da nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA-CENTURANO di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1997).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso