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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3658 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 08/04/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3658/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Filippo Pratticò, per parte ricorrente , e l'avv. Concetta Parte_1
Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Alvaro evidenzia, in particolare, che la prescrizione non è maturata anche per l'applicazione della normativa covid19.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3658/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 6 (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1975, elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), Via delle Ville, 84, presso lo studio dell'avv. Filippo Pratticò, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, Ettore CP_1
Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1
37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, via cautelare, anche inaudita altera parte, di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dall' di Reggio Calabria datato CP_1
11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13 luglio 2024; in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive avanzate dall' Parte_2
di Reggio Calabria con il provvedimento datato 11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13
[...]
luglio 2024, in quanto al momento della ricezione della stesso era già decorso il termine quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione dei contributi da versare alla Gestione
Separata di cui all'art. 2 comma 26 legge n. 335/1995 e per l'effetto annullare detto provvedimento con conseguente cancellazione dell'iscrizione operata d'ufficio, nel merito, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, ovvero il provvedimento datato 11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13 luglio 2024, in quanto carente degli elementi essenziali previsti dalla Legge n.
241/1990 per la validità dell'atto amministrativo;
di accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità e infondatezza del provvedimento dell' sede di Reggio Calabria datato CP_1
11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13 luglio 2024, e quindi di annullarlo e revocarlo, in quanto carente degli elementi essenziali previsti dalla Legge n. 241/1990 per la validità dell'atto amministrativo;
di accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità e infondatezza del provvedimento di cui alla raccomandata sede di Reggio Calabria n. CP_1
66545135931-3 del 4 agosto 2017 ricevuta il 22 agosto 2017 e quindi annullare e revocare, in quanto indebita, la richiesta di pagamento di € 2.075,24 ivi formulata a titolo di contributi e sanzioni;
in via subordinata qualora l'Ill.mo Giudice dovesse accertare e dichiarare come dovuti da parte della ricorrente i contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 Legge n.
Pag. 2 di 6 335/1995 annullare e revocare il provvedimento impugnato nella parte relativa alle sanzioni, essendo illegittima la loro applicazione per i motivi ampiamente esposti in ricorso;
in ogni caso disporre la definitiva cancellazione dell'Arch. dalla Gestione Separata di cui Parte_1 all'art. 2 comma 26 Legge n. 335/1995, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito in giudizio.
Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per le CP_1
ragioni esposte nella memoria di costituzione in giudizio;
di condannare parte opponente al pagamento di onorari, diritti e spese del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento datato 11 luglio 2024, inviato e ricevuto, a mezzo pec, in data 13/07/2024, con il quale l' di Reggio Calabria ha comunicato di aver proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei CP_1
contributi dovuti, per l'anno 2018, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, richiedendo il pagamento, entro trenta giorni, della somma di € 2.075,24, comprensiva di contribuzione e sanzioni, sul presupposto che parte ricorrente avesse dichiarato un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.
Avverso il suddetto avviso bonario, parte ricorrente aveva già proposto, senza ottenere risposta, nel termine di 90 giorni, ricorso amministrativo poiché ella, per il periodo di riferimento, aveva versato il contributo integrativo a , in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari CP_3 dell'Ente; perché l'avviso impugnato era carente dei requisiti di forma di cui alla legge n. 241/1990; perché era maturata la prescrizione delle pretese avanzate dall' , chiedendo quindi la CP_1
declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, la revoca dello stesso e la cancellazione dalla
Gestione Separata.
Si è costituito l' ed ha contestato sia l'eccezione di prescrizione dovendo essere calcolato nella CP_1
prescrizione, oltre il termine di 5 anni, previsto dalla legge n. 335/1995, anche quello della sospensione della prescrizione nel periodo covid19, pari a 311 giorni, sia l'eccezione della mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata non essendo parte ricorrente CP_1 soggetta al pagamento del contributo soggettivo all' e tutte le altre eccezioni sollevate CP_3
in ricorso.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente avverso l'avviso bonario è ammissibile poiché preceduta dal ricorso amministrativo che non ha avuto risposta nei 90 giorni successivi alla sua
Pag. 3 di 6 proposizione. Ciò consente la proposizione dell'azione giudiziaria anticipata rispetto all'iscrizione a ruolo dei contributi.
Va rigettato il motivo di ricorso che verte sulla prescrizione dei contributi da versarsi, alla gestione separata, relativi all'anno 2018, entro il termine previsto per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, ossia entro il 30 giugno dell'anno 2019 con riferimento all'anno 2018..
Da tale data a quella del 13 luglio 2024, di comunicazione dell'avviso bonario per cui è causa, seppur è spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, la prescrizione non può dirsi maturata in quanto deve farsi applicazione della normativa di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione di cui alla legge n. 335/1995, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, nonché dell'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che ha disposto l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
La prescrizione, nel caso di specie, si sarebbe avverata con il decorso di 5 anni e 311 giorni che, dal
30 giugno 2019 al 13 luglio 2024, non sono spirati.
Con riferimento ai presupposti per l'iscrizione alla gestione separata si richiamano la norma CP_1
di cui all'art. 21, comma 5, della legge n, 6/1981, che stabilisce: “sono esclusi dall'iscrizione alla
, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1046/1971, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di Pt_3
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”, nonché l'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che prevede “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' CP_1
e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n.917/1986, e successive modificazioni ed integrazioni”.
L'art.18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, norma di interpretazione autentica, stabilisce che “l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_1
esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L.gs n. 103/1996”.
Pag. 4 di 6 Ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla ricongiunzione della disposizione interpretata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e della disposizione interpretativa, di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, la giurisprudenza di legittimità è orientata verso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli ingegneri ed CP_1
architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi a , CP_3
alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo senza, però, la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (Corte
Costituzionale, sentenza n. 238/2022).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 55/2024, ha ritenuto, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta , per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione CP_3 previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 6/1981, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente CP_1
previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Con riguardo al periodo successivo le sanzioni sono dovute e non rileva il fatto che i contributi non siano stati versati volontariamente.
L'avviso bonario è esente dai vizi denunciati dalla parte ricorrente con riferimento alla legge n.
241/1990. Lo stesso non costituisce atto amministrativo ma una semplice comunicazione che incide nella sfera giuridica del destinatario solo dopo l'iscrizione a ruolo del credito e la notifica dell'avviso di addebito.
In ogni caso, parte ricorrente ha esercitato compiutamente il diritto di difesa e risulta attuato il principio del contraddittorio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo richiesto dall' , le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. CP_1
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte Parte_1
resistente , in persona del su legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
Pag. 5 di 6
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 8 aprile 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 08/04/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3658/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Filippo Pratticò, per parte ricorrente , e l'avv. Concetta Parte_1
Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Alvaro evidenzia, in particolare, che la prescrizione non è maturata anche per l'applicazione della normativa covid19.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3658/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 6 (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1975, elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), Via delle Ville, 84, presso lo studio dell'avv. Filippo Pratticò, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, Ettore CP_1
Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1
37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, via cautelare, anche inaudita altera parte, di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dall' di Reggio Calabria datato CP_1
11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13 luglio 2024; in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive avanzate dall' Parte_2
di Reggio Calabria con il provvedimento datato 11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13
[...]
luglio 2024, in quanto al momento della ricezione della stesso era già decorso il termine quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione dei contributi da versare alla Gestione
Separata di cui all'art. 2 comma 26 legge n. 335/1995 e per l'effetto annullare detto provvedimento con conseguente cancellazione dell'iscrizione operata d'ufficio, nel merito, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, ovvero il provvedimento datato 11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13 luglio 2024, in quanto carente degli elementi essenziali previsti dalla Legge n.
241/1990 per la validità dell'atto amministrativo;
di accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità e infondatezza del provvedimento dell' sede di Reggio Calabria datato CP_1
11 luglio 2024, notificato a mezzo pec il 13 luglio 2024, e quindi di annullarlo e revocarlo, in quanto carente degli elementi essenziali previsti dalla Legge n. 241/1990 per la validità dell'atto amministrativo;
di accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità e infondatezza del provvedimento di cui alla raccomandata sede di Reggio Calabria n. CP_1
66545135931-3 del 4 agosto 2017 ricevuta il 22 agosto 2017 e quindi annullare e revocare, in quanto indebita, la richiesta di pagamento di € 2.075,24 ivi formulata a titolo di contributi e sanzioni;
in via subordinata qualora l'Ill.mo Giudice dovesse accertare e dichiarare come dovuti da parte della ricorrente i contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 Legge n.
Pag. 2 di 6 335/1995 annullare e revocare il provvedimento impugnato nella parte relativa alle sanzioni, essendo illegittima la loro applicazione per i motivi ampiamente esposti in ricorso;
in ogni caso disporre la definitiva cancellazione dell'Arch. dalla Gestione Separata di cui Parte_1 all'art. 2 comma 26 Legge n. 335/1995, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito in giudizio.
Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per le CP_1
ragioni esposte nella memoria di costituzione in giudizio;
di condannare parte opponente al pagamento di onorari, diritti e spese del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento datato 11 luglio 2024, inviato e ricevuto, a mezzo pec, in data 13/07/2024, con il quale l' di Reggio Calabria ha comunicato di aver proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei CP_1
contributi dovuti, per l'anno 2018, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, richiedendo il pagamento, entro trenta giorni, della somma di € 2.075,24, comprensiva di contribuzione e sanzioni, sul presupposto che parte ricorrente avesse dichiarato un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.
Avverso il suddetto avviso bonario, parte ricorrente aveva già proposto, senza ottenere risposta, nel termine di 90 giorni, ricorso amministrativo poiché ella, per il periodo di riferimento, aveva versato il contributo integrativo a , in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari CP_3 dell'Ente; perché l'avviso impugnato era carente dei requisiti di forma di cui alla legge n. 241/1990; perché era maturata la prescrizione delle pretese avanzate dall' , chiedendo quindi la CP_1
declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, la revoca dello stesso e la cancellazione dalla
Gestione Separata.
Si è costituito l' ed ha contestato sia l'eccezione di prescrizione dovendo essere calcolato nella CP_1
prescrizione, oltre il termine di 5 anni, previsto dalla legge n. 335/1995, anche quello della sospensione della prescrizione nel periodo covid19, pari a 311 giorni, sia l'eccezione della mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata non essendo parte ricorrente CP_1 soggetta al pagamento del contributo soggettivo all' e tutte le altre eccezioni sollevate CP_3
in ricorso.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente avverso l'avviso bonario è ammissibile poiché preceduta dal ricorso amministrativo che non ha avuto risposta nei 90 giorni successivi alla sua
Pag. 3 di 6 proposizione. Ciò consente la proposizione dell'azione giudiziaria anticipata rispetto all'iscrizione a ruolo dei contributi.
Va rigettato il motivo di ricorso che verte sulla prescrizione dei contributi da versarsi, alla gestione separata, relativi all'anno 2018, entro il termine previsto per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, ossia entro il 30 giugno dell'anno 2019 con riferimento all'anno 2018..
Da tale data a quella del 13 luglio 2024, di comunicazione dell'avviso bonario per cui è causa, seppur è spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, la prescrizione non può dirsi maturata in quanto deve farsi applicazione della normativa di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione di cui alla legge n. 335/1995, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, nonché dell'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che ha disposto l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
La prescrizione, nel caso di specie, si sarebbe avverata con il decorso di 5 anni e 311 giorni che, dal
30 giugno 2019 al 13 luglio 2024, non sono spirati.
Con riferimento ai presupposti per l'iscrizione alla gestione separata si richiamano la norma CP_1
di cui all'art. 21, comma 5, della legge n, 6/1981, che stabilisce: “sono esclusi dall'iscrizione alla
, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1046/1971, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di Pt_3
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”, nonché l'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che prevede “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' CP_1
e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n.917/1986, e successive modificazioni ed integrazioni”.
L'art.18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, norma di interpretazione autentica, stabilisce che “l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_1
esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L.gs n. 103/1996”.
Pag. 4 di 6 Ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla ricongiunzione della disposizione interpretata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e della disposizione interpretativa, di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, la giurisprudenza di legittimità è orientata verso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli ingegneri ed CP_1
architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi a , CP_3
alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo senza, però, la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (Corte
Costituzionale, sentenza n. 238/2022).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 55/2024, ha ritenuto, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta , per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione CP_3 previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 6/1981, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente CP_1
previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Con riguardo al periodo successivo le sanzioni sono dovute e non rileva il fatto che i contributi non siano stati versati volontariamente.
L'avviso bonario è esente dai vizi denunciati dalla parte ricorrente con riferimento alla legge n.
241/1990. Lo stesso non costituisce atto amministrativo ma una semplice comunicazione che incide nella sfera giuridica del destinatario solo dopo l'iscrizione a ruolo del credito e la notifica dell'avviso di addebito.
In ogni caso, parte ricorrente ha esercitato compiutamente il diritto di difesa e risulta attuato il principio del contraddittorio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo richiesto dall' , le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. CP_1
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte Parte_1
resistente , in persona del su legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
Pag. 5 di 6
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 8 aprile 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6