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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2011/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 12.3.2025, promossa da:
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 entrambe Controparte_1 rappresentate e difese, con mandato in atti, dall' avv. FILIBERTO NATALE
Opponente
C O N T R O
Controparte_2 in persona della Dott.ssa Annarita Carnuccio, Capo dell'
[...] [...]
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dallo stesso Controparte_2 dirigente congiuntamente e disgiuntamente alla dr.ssa Maria Grazia Balestrieri opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 69/2023 del 17.08.2023 prot. 6442, notificata il 24.08.2023 a mezzo della quale l' Controparte_2 le ha ingiunto di pagare la complessiva somma di Euro 19.440,00 per aver
[...] impiegato la GN per 884 giorni (dal 01/01/2018 al 09/01/2022) in Parte_2 qualità di “procacciatrice di venditori/acquirenti di immobili” senza la preventiva comunicazione di assunzione, sanzionando le violazioni di cui all' art. 3, comma 3 e 3-quater
D.L. n. 12 del 2002 convertito in L. n. 73 del 2002. Ciò posto, in via principale contestava la sussistenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione tra le parti, dovendo al più qualificare il rapporto quale di natura autonoma
(procacciatore di affari); in subordine insisteva per la riduzione della sanzione così concludendo “Per le ragioni esposte in atti e quivi integralmente riprese, in via principale annullare
e/orevocare l'ordinanza ingiunzione n. 69/2023 (con data 17.08.2023 prot. 6442) notificata il
24.08.2023 Per gli effetti, accertare che il rapporto di lavoro in essere fra le parti
[...]
) sia da qualificare come attività Controparte_1 Parte_2 di collaborazione finalizzata al procacciamento d'affari, così che le odierne parti ricorrenti non sono suscettibili di sanzione perché carente a volontà di occultare il rapporto e di commettere le omissioni oggetto di verifica ispettiva e sanzione. In subordine e solo nell'ipotesi che sia accertata la natura del rapporto subordinato intercorso fra Controparte_1
per il periodo 01.06.2019 /4.01.2022, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione Parte_2
n. 69/2023 (con data 17.08.2023 prot. 6442) e disporre che la sanzione tenga conto dei giorni effettivamente lavorati in tale arco temporale e senza alcuna maggiorazione per utilizzo di personale titolare di somme assistenziali da parte dello stato. Condannare alla rifusione delle spese legali per il CP_3 presente giudizio.”
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è così decisa.
***
Parte opponente contesta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la GN , evidenziando come gravi sull'ITL l'onere probatorio in ordine ai Parte_2 requisiti della subordinazione ex art. 2094 c.c.
Invero, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, "con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente sicché
l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 può essere soddisfatto anche "per relationem" e cioè con riferimento al rapporto di denuncia" (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.
7779 del 20/08/1997).
Inoltre, giova chiarire che, ai fini qualificatori, occorre valutare le modalità esecutive della prestazione di lavoro per cui "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto." (Cass. Sent. n. 4500 del 27 febbraio 2007
e Cass. Sent. n. 4171 del 24 febbraio 2006).
Tanto premesso, deve escludersi che per il periodo dall'1.1.18 al 17.09.2019 sia intercorso tra le parti, GN e , un rapporto Parte_2 Controparte_1 di lavoro di natura subordinata in quanto a) è stata la stessa lavoratrice-denunciante ( GN ) a dichiarare in sede di accordo sindacale sottoscritto in data Parte_2
5.4.2023 che “per il periodo 01.01.2018-17.09.2019 non ha avuto alcun rapporto di lavoro alle dipendenze della perché assunta presso terzi come Controparte_1 lavoratrice dipendente e perché ha goduto di provvidenze economiche e assistenziali erogate dall' prima CP_4 per il suo stato di maternità e, successivamente, per il suo stato di disoccupazione involontaria” ( cfr. all 8 fascicolo ricorrente), circostanza che b) risulta altresì avvalorata dall'estratto conto previdenziale allegato in atti, dal quale emerge per il periodo dal 13.11.2017 al 30.09.18 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Edil Sud S.r.ls e, successivamente, la percezione dell'indennità di disoccupazione sino al 26.5.2019( cfr. all 7 fascicolo ricorrente).
D'altro canto nel verbale unico di accertamento e notificazione non sono stati offerti elementi utili a ricondurre il rapporto lavorativo intercorso tra le parti nell'alveo della subordinazione, e tanto anche per quanto concerne il periodo successivo, ossia dal 18.9.19 al 09.1.22. Invero, posto che non v'è prova alcuna in ordine al vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, nemmeno soccorrono quegli indici sussidiari elaborati dalla giurisprudenza, di cui si è detto in premessa.
Più in particolare, quanto alle 3 “schede visita” allegate in atti, la prima è sprovvista di data, la seconda del 28.09.21 e la terza del 29.07.2021 ( cfr. all 5 fascicolo opposto) non solo non risultano inequivocabilmente riconducibili alla GN , ma soprattutto nulla Parte_2 dicono in merito alle modalità esecutive della prestazione sottesa (all'osservanza di un determinato orario, alla continuità della prestazione lavorativa, all'inserimento della medesima nell'organizzazione aziendale ovvero in merito alla percepita retribuzione); parimenti dicasi per il calendario appuntamenti ( cfr. all 3 fasciciolo opposto), per la copia libro acquisizioni ( cfr all. 6 fascicolo opposto), per la copia dei messaggi whatsapp ( cfr. all
4 fascicolo opposto) e per quanto riguarda gli annunci pubblicati sul profilo Facebook personale della ( cfr. all. 5 a, 5b, 6. a e 6 b fascicolo opponente). Pt_2
Inoltre, premesso che alcun accertamento è stato effettuato in loco dagli ispettori, nemmeno le SIT versate in atti consentono di aggiungere elementi a sostegno della tesi avanzata dall'
in quanto oltremodo generiche e non sufficientemente circostanziate in termini CP_2 temporali (cfr. SIT , all. 8 fascicolo opposto “Ho lavorato per nel Testimone_1 CP_1
2016 per circa un mese e poi nel 2020 o 2021 per un altro mesetto, non ricordo esattamente il periodo”
Non posso riferire quanti giorni esatti lavorasse a settimana e neppure il numero di ore perché aveva orari
e luoghi diversi dai miei" …"non sono in grado di riferire quali giorni precisi ha lavorato”; cfr. SiT
all. 7 fascicolo opposto “ Io non ho mai lavorato per conto della , Tes_2 Tes_3 Controparte_1
Sono un docente” “ Ho visto la GN all'accettazione dell'ufficio situato nel mio palazzo, dopo che oltre un anno prima di aveva mostrato il palazzo di cui sopra” “Scendendo a piedi mi è capitato spesso di vedre la GN all'accettazione attraverso la porta di vetro dell'ufficio sito nell'ufficio di cui sopra Ciò avveniva al mattino e al pomeriggio” “sicuramente nel 2020. Non ricordo però l'ultima volta che l'ho vista”..
Si rammenta, invero, che "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9251 de119/04/2010). In conclusione, sebbene dalla documentazione versata in atti dall' si possa CP_2 desumere l'esistenza di effettiva collaborazione professionale tra le parti, deve precisarsi come l'impianto normativo richiamato dall'amministrazione a fondamento della sanzione irrogata, sia consistito nell'impiego irregolare di lavoratori dipendenti, non già autonomi;
sul punto è stato affermato (cfr.: Cass., S.L., n.2728/2010; Trib. Roma, S.L.
n.9107/2019) che “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto”.
Conseguentemente, in assenza di precisi elementi di prova, con riguardo agli indici della subordinazione cui all'art. 2094 c.c., non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante Con sull' e, quindi, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2011/2023, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 69/2023 del
17.08.2023 prot. 6442, notificata il 24.08.2023; Con
- condanna l' di Catanzaro-Crotone al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, CU se versato,
IVA, CAP come per legge;
Crotone, 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei