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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/01/2024, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 19.01.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1297/2020 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F indicato: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco C.F._1
Tecce ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Tagliamento, n. 240;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Galietta ed Oscar Mercolino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, alla Piazza
Libertà, Palazzo Caracciolo;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2020, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, di: “accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, condannare la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dello istante della indennità di rischio di cui all' 37 del CCNL
1 14.9.2000 e successivi rinnovi, nella misura di € 30,00 mensili, dall'1.1.2011 alla pronunzia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Con la ulteriore condanna al pagamento delle spese del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario, e di una somma equitativamente determinata ex art. 96
III co. cpc, in considerazione della grave colpa che connota la condotta omissiva dell'Ente.”
2. In punto di fatto, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.10.2001, con la qualifica di cantoniere ed operatore addetto Controparte_1 alla manutenzione stradale nel Settore viabilità, inquadrato nella categoria B7E1, deduceva di aver svolto le proprie mansioni con continua esposizione ai rischi della strada, in quanto impegnato per l'intera giornata lavorativa in attività di pulizia, ripristino e manutenzione delle vie pubbliche, garantendo la sicurezza della viabilità.
3. Esponeva che l'amministrazione aveva sempre riconosciuto in suo favore l'indennità di rischio prevista dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000, sospesa dal mese di gennaio 2011.
4. Concludeva richiamando la sentenza n. 181/2019, pubblicata in data 06.03.2019, con cui il Tribunale di Avellino aveva già condannato la parte resistente al pagamento dell'indennità di rischio in favore di altri dipendenti del Settore Viabilità, deducendo la formazione del giudicato per mancata impugnazione.
5. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
06.04.2021 si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto del Controparte_1 ricorso e deducendo la insussistenza del giudicato in quanto la pronuncia di cui alla sentenza n. 181/2019 era stata resa tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio.
6. La parte resistente eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto azionato per le annualità dal 2011 al 2015, nonché l'insussistenza del diritto per gli anni dal 2015 al 2018, per difetto del presupposto normativo.
7. In particolare, la , dopo aver precisato che l'indennità pretesa, Controparte_1 costituendo una voce del trattamento economico accessorio, doveva essere disciplinata dal contratto collettivo decentrato, evidenziava che i contratti collettivi decentrati integrativi relativi agli anni dal 2015 al 2020 non prevedevano per il personale dipendente della il finanziamento ai fini della corresponsione Controparte_1 dell'indennità in questione, non essendo state individuate figure professionali le cui attività comportavano una particolare esposizione al rischio.
2 8. La resistente eccepiva, poi, l'insussistenza del diritto alla indennità di rischio per gli anni 2019 e 2020, in quanto già corrisposta al lavoratore come “indennità condizioni di lavoro” a mezzo di determinazione dirigenziale n. 50 del 18.01.2021, evidenziando l'impossibilità di un riconoscimento generalizzato e forfettario dell'indennità di rischio al personale in possesso di qualifica di conduttore.
9. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della udienza di discussione, sostituita, su congiunta richiesta delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
(vedasi verbale di udienza del 21.11.2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con sentenza da questo giudice, frattanto subentrato nel ruolo a far data dal 12.9.2022.
10. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
11. Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altri Giudici di questo Tribunale con le sentenze nn. 725/2023 e 726/2023 del 23.10.2023 (GdL dott. Domenico Vernillo) e nn. 912/2023, 914/2023 e 917/2023 del 14.12.2023 (GdL dott. Ciro Luce), relative a casi analoghi al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni, (cfr. Cass. civ. sez.
III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.»).
12. In via preliminare, deve rilevarsi che è ininfluente è il pregresso giudicato formatosi in seno all'intestato Tribunale con la sentenza n. 181/2019. Pacifico è che tale pronuncia sia intervenuta tra parti diverse, poiché definitiva dell'azione promossa da altri dipendenti della , il che esclude l'efficacia diretta di giudicato sostanziale CP_1 ex art. 2909 c.c..
3 13. In via ulteriormente preliminare, è fondata l'eccezione di prescrizione parziale del diritto azionato sollevata dalla resistente.
14. Nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti retributivi, la prescrizione è quinquennale, e trattandosi di pubblico impiego, decorre in costanza di rapporto.
15. Ciò premesso, il primo atto interruttivo della prescrizione si colloca alla data della notifica del ricorso introduttivo del 12.06.2020, come indicato dalla resistente nella memoria della costituzione e, quindi, sono prescritti, in assenza di prova di atti interruttivi antecedenti, tutti i crediti eventualmente maturati anteriormente al quinquennio, e sino al 11.06.2015.
16. Con riguardo al periodo da giugno 2015 sino a dicembre 2018, va osservato quanto segue.
17. Oggetto della controversia in esame è la spettanza della indennità di rischio prevista originariamente dall'art. 26 lett. g) del D.P.R. 347 del 1983 per il personale degli enti locali inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori individuati.
18. In particolare, per quanto qui d'interesse, vale evidenziare che l'allegato B) del DPR
347/1983 individuava tra le prestazioni di lavoro soggette a continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale, “Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.”.
19. La norma attribuiva agli organi deliberanti dell'ente la determinazione della rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g) e le attività comportanti rischi da esse prestate, mediante una apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio.
20. Il D.P.R. 347/1983 è stato poi abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
21. Pertanto, in seguito, l'indennità in parola è stata prevista e disciplinata soltanto dalla contrattazione collettiva di settore.
22. In specie, l'art. 37 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 14.9.2000, richiamando, in sostanza, il contenuto del D.P.R. 347/1983, stabiliva che “1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e
4 per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma
1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile di L.
40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del
CCNL dell'1.04.1999. 3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.”.
23. Il successivo C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 rideterminava, all'art. 41, la misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal
31.12.2003.
24. Il C.C.N.L. 2016-2018, poi, rimodulando la disciplina previgente, ha incluso l'indennità di rischio all'interno di una categoria unitaria, denominata “indennità condizioni di lavoro”, prevista tra le voci del trattamento economico di cui al Titolo VIII.
25. In particolare, l'art. 70-bis del suddetto C.C.N.L. di categoria prevede che “1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 – Euro
10,00.”
26. Al comma 3 la norma stabilisce che la misura della indennità è definita in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
27. Il comma 5 precisa, poi, che “La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.”.
28. Dall'esame della normativa contrattuale vigente in materia si evince, in definitiva, che
è prevista la corresponsione di un'unica indennità mensile, destinata a remunerare i lavoratori che svolgono attività in condizioni di rischio e di disagio, oltre che implicanti il maneggio di valori, e che è attribuita agli enti, per mezzo della contrattazione collettiva decentrata integrativa, la mera quantificazione di tale indennità secondo i criteri stabiliti.
5 29. Orbene, anche in considerazione della rilevata prescrizione quinquennale, vale chiarire che l'art. 37, nella parte in cui impegna gli enti ad individuare le prestazioni beneficiate assicurando le condizioni di rischio già riconosciute, va interpretato nel senso che la permanenza del riconoscimento delle condizioni di rischio per la salute va garantita solo se l'ente e le OO.SS. concordino di individuare le categorie di lavoratori esposte e, quindi, attivino l'istituto.
30. Nel caso contrario, ossia per i periodi in cui l'indennità non è attivata, la sua erogazione non è consentita difettando del tutto il presupposto dell'individuazione del rischio da parte della contrattazione locale.
31. Sul punto, deve osservarsi che, da un lato, le previsioni di impegno di cui al C.C.N.L. sono contenute nel contratto decentrato iniziale, il quale ha la medesima durata
(triennale) del C.C.N.L. e una valenza sia giuridica che economica;
dall'altro, i successivi contratti decentrati annuali hanno una valenza soltanto economica e non normativa, rilevando, cioè, ai soli fini della ripartizione delle risorse economiche.
32. Pertanto, se la contrattazione decentrata, all'inizio del triennio di validità, individua i lavoratori impegnati in mansioni rischiose e stanzia i fondi, altrettanto dovrà fare per l'intero triennio, essendo a ciò tenuta, per l'appunto, in forza di quanto previsto dall'art. 37 in esame, che impone di assicurare le stesse condizioni riconosciute in precedenza, ossia all'inizio del periodo di efficacia del C.C.D.I..
33. Nel corso di tale periodo, la contrattazione locale non è abilitata a “disattivare” istituti retributivi di cui abbia già dato attuazione rispetto a previsioni d'impegno contenute nel C.C.N.L., né può escluderne il finanziamento, e ciò in quanto il C.C.D.I. annuale ha il solo scopo di ripartire le risorse economiche, senza poter incidere sulle situazioni giuridiche già riconosciute e che devono protrarsi per l'intero triennio di validità.
34. Ciò chiarito, dall'esame della contrattazione collettiva decentrata allegata in atti deve rilevarsi che, per l'anno 2015, l'indennità di rischio risulta “disciplinata ma non finanziata in quanto l'istituto per il 2015 non è stato attivato.”.
35. Più nel dettaglio, l'art. 6 C.C.D.I. per l'anno 2015 stabilisce che: “
1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 14.9.2000, è corrisposta: a) al personale di sola Cat. A e B che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per
l'integrità professionale è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa
6 indennità); b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004); c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.
2. Tale istituto spetta alle figure professionali che siano effettivamente utilizzati in conformità del profilo professionale di seguito indicato: Cantoniere - Conduttore –
Autista. L'indennità risulta disciplinata ma non finanziata in quanto l'Istituto per
l'anno 2015 non è stato attivato”.
36. Orbene, in ragione di quanto prima osservato, deve ritenersi la illegittimità della disposizione relativa al 2015, essendo la contrattazione locale tenuta ad assicurare, ex art. 37, le condizioni di rischio già riconosciute per l'anno 2013 e l'anno 2014, come stabilito rispettivamente nell'art. 6 C.C.D.I. 2013 e nell'art. 6 C.C.D.I. 2014 in atti.
37. Infatti, la contrattazione locale successiva non è abilitata a disattivare istituti retributivi di cui abbia già dato attuazione rispetto a previsioni d'impegno contenute nel C.C.N.L. per l'intero triennio di validità, né può escluderne il finanziamento.
38. Ebbene, l'indennità di rischio per l'anno 2015 deve ritenersi spettante al ricorrente sia perché attivata ed attribuita all'inizio del triennio 2013-2015, sia perché ne è illegittima la disattivazione nel corso del triennio, sia, ancora, perché ne è comunque illegittima la disattivazione di fatto attraverso l'esclusione del finanziamento in una singola annualità del triennio.
39. Ne deriva la fondatezza della domanda limitatamente al periodo da giugno 2015 a dicembre 2015 incluso, essendo pacifiche le circostanze dell'assegnazione, in tale arco temporale, delle mansioni rischiose e, a monte, dell'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali individuate come a rischio.
40. I giorni lavorati corrispondono, in specie, a quelli di esposizione a rischio, apparendo tale esposizione connaturata alle mansioni attribuite e dovendosi rilevare l'assenza di allegazioni, da parte della resistente , in merito ad altre e differenti mansioni CP_1 cui il lavoratore poteva essere stato adibito.
41. Va invece ritenuta la insussistenza del diritto alla indennità di rischio per i periodi successivi.
42. Per gli anni 2016 e 2017, infatti, non risultano stanziate risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio, “non essendo state individuate figure professionali, le cui attività hanno comportato particolare esposizione al rischio” (cfr. art. 6 del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo 2016 e 2017).
7 43. Per tale segmento temporale, la mancata individuazione delle categorie di lavoratori preclude l'insorgenza del diritto a percepire l'indennità, non essendo sufficiente la previsione generale contenuta nell'art. 37, avente natura obbligatoria e non precettiva.
44. Riguardo all'anno 2018, l'art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, rubricato “Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, C.C.N.L. 2018)”, prevede che l'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di lavori e che il valore della stessa è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
45. La norma specifica che sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendali, individuando due distinte attività di rischio, quali l'esecuzione di interventi di segnaletica stradale notturna ed attività che comportano esposizione a sostanze pericolose.
46. Al comma terzo, invece, si precisa che “il disagio” si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali, temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative.
47. È stabilito, infine, l'obbligo per il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente di attestare ogni tre mesi lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio di valori, precisando che l'indennità in questione, pari a 2,00 euro giornalieri, è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività individuate.
48. Ebbene, per l'anno 2018, non risulta agli atti una norma della contrattazione decentrata che abbia individuato le figure professionali a rischio, essendo stato depositato soltanto il C.C.D.I. 2018 del 19.12.2018, già attuativo del nuovo C.C.N.L.
21.5.2018 contenente la previsione della indennità unica (art. 70 bis).
49. Non risulta, dunque, provata l'attivazione, per il 2018, dell'indennità accessoria ex art. 37 domandata dalla parte ricorrente e, quindi, l'elemento costitutivo del diritto rivendicato.
50. Risultano, invece, stanziate e liquidate le somme destinate alla corresponsione dell'indennità in parola per le annualità 2019-2020 con determinazione dirigenziale n.
50 del 18.1.2021, versata in atti.
51. In disparte ciò, la domanda relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 va comunque ritenuta infondata, essendo stata soppressa la stessa indennità di rischio domandata
8 in ricorso, ossia quella prefigurata dall'art. 37 e di triennio in triennio attivata o meno dalla contrattazione locale, sostituita dall'indennità unica ex art. 70 bis, non oggetto di domanda.
52. Infine, va rigettata la domanda di condanna avanzata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., in quanto priva di idonea allegazione e prova circa la sussistenza della malafede o della colpa grave nella condotta della controparte e, in ultima analisi, delle conseguenze dannose subite.
53. In punto di regolamentazione delle spese di lite, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti sia in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, sia in ragione dello stato di incertezza interpretativa con riferimento alla normativa ed alle questioni applicative dei contratti collettivi nazionali e locali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela di Gennaro, sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così Controparte_2 decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, condanna
[...]
alla corresponsione, in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'indennità di rischio limitatamente al periodo da 12 giugno 2015 a dicembre 2015, per i soli giorni di effettivo lavoro e con maggiorazione degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 19.01.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 19.01.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1297/2020 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F indicato: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco C.F._1
Tecce ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Tagliamento, n. 240;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Galietta ed Oscar Mercolino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, alla Piazza
Libertà, Palazzo Caracciolo;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2020, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, di: “accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, condannare la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dello istante della indennità di rischio di cui all' 37 del CCNL
1 14.9.2000 e successivi rinnovi, nella misura di € 30,00 mensili, dall'1.1.2011 alla pronunzia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Con la ulteriore condanna al pagamento delle spese del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario, e di una somma equitativamente determinata ex art. 96
III co. cpc, in considerazione della grave colpa che connota la condotta omissiva dell'Ente.”
2. In punto di fatto, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.10.2001, con la qualifica di cantoniere ed operatore addetto Controparte_1 alla manutenzione stradale nel Settore viabilità, inquadrato nella categoria B7E1, deduceva di aver svolto le proprie mansioni con continua esposizione ai rischi della strada, in quanto impegnato per l'intera giornata lavorativa in attività di pulizia, ripristino e manutenzione delle vie pubbliche, garantendo la sicurezza della viabilità.
3. Esponeva che l'amministrazione aveva sempre riconosciuto in suo favore l'indennità di rischio prevista dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000, sospesa dal mese di gennaio 2011.
4. Concludeva richiamando la sentenza n. 181/2019, pubblicata in data 06.03.2019, con cui il Tribunale di Avellino aveva già condannato la parte resistente al pagamento dell'indennità di rischio in favore di altri dipendenti del Settore Viabilità, deducendo la formazione del giudicato per mancata impugnazione.
5. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
06.04.2021 si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto del Controparte_1 ricorso e deducendo la insussistenza del giudicato in quanto la pronuncia di cui alla sentenza n. 181/2019 era stata resa tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio.
6. La parte resistente eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto azionato per le annualità dal 2011 al 2015, nonché l'insussistenza del diritto per gli anni dal 2015 al 2018, per difetto del presupposto normativo.
7. In particolare, la , dopo aver precisato che l'indennità pretesa, Controparte_1 costituendo una voce del trattamento economico accessorio, doveva essere disciplinata dal contratto collettivo decentrato, evidenziava che i contratti collettivi decentrati integrativi relativi agli anni dal 2015 al 2020 non prevedevano per il personale dipendente della il finanziamento ai fini della corresponsione Controparte_1 dell'indennità in questione, non essendo state individuate figure professionali le cui attività comportavano una particolare esposizione al rischio.
2 8. La resistente eccepiva, poi, l'insussistenza del diritto alla indennità di rischio per gli anni 2019 e 2020, in quanto già corrisposta al lavoratore come “indennità condizioni di lavoro” a mezzo di determinazione dirigenziale n. 50 del 18.01.2021, evidenziando l'impossibilità di un riconoscimento generalizzato e forfettario dell'indennità di rischio al personale in possesso di qualifica di conduttore.
9. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della udienza di discussione, sostituita, su congiunta richiesta delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
(vedasi verbale di udienza del 21.11.2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con sentenza da questo giudice, frattanto subentrato nel ruolo a far data dal 12.9.2022.
10. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
11. Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altri Giudici di questo Tribunale con le sentenze nn. 725/2023 e 726/2023 del 23.10.2023 (GdL dott. Domenico Vernillo) e nn. 912/2023, 914/2023 e 917/2023 del 14.12.2023 (GdL dott. Ciro Luce), relative a casi analoghi al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni, (cfr. Cass. civ. sez.
III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.»).
12. In via preliminare, deve rilevarsi che è ininfluente è il pregresso giudicato formatosi in seno all'intestato Tribunale con la sentenza n. 181/2019. Pacifico è che tale pronuncia sia intervenuta tra parti diverse, poiché definitiva dell'azione promossa da altri dipendenti della , il che esclude l'efficacia diretta di giudicato sostanziale CP_1 ex art. 2909 c.c..
3 13. In via ulteriormente preliminare, è fondata l'eccezione di prescrizione parziale del diritto azionato sollevata dalla resistente.
14. Nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti retributivi, la prescrizione è quinquennale, e trattandosi di pubblico impiego, decorre in costanza di rapporto.
15. Ciò premesso, il primo atto interruttivo della prescrizione si colloca alla data della notifica del ricorso introduttivo del 12.06.2020, come indicato dalla resistente nella memoria della costituzione e, quindi, sono prescritti, in assenza di prova di atti interruttivi antecedenti, tutti i crediti eventualmente maturati anteriormente al quinquennio, e sino al 11.06.2015.
16. Con riguardo al periodo da giugno 2015 sino a dicembre 2018, va osservato quanto segue.
17. Oggetto della controversia in esame è la spettanza della indennità di rischio prevista originariamente dall'art. 26 lett. g) del D.P.R. 347 del 1983 per il personale degli enti locali inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori individuati.
18. In particolare, per quanto qui d'interesse, vale evidenziare che l'allegato B) del DPR
347/1983 individuava tra le prestazioni di lavoro soggette a continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale, “Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.”.
19. La norma attribuiva agli organi deliberanti dell'ente la determinazione della rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g) e le attività comportanti rischi da esse prestate, mediante una apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio.
20. Il D.P.R. 347/1983 è stato poi abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
21. Pertanto, in seguito, l'indennità in parola è stata prevista e disciplinata soltanto dalla contrattazione collettiva di settore.
22. In specie, l'art. 37 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 14.9.2000, richiamando, in sostanza, il contenuto del D.P.R. 347/1983, stabiliva che “1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e
4 per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma
1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile di L.
40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del
CCNL dell'1.04.1999. 3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.”.
23. Il successivo C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 rideterminava, all'art. 41, la misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal
31.12.2003.
24. Il C.C.N.L. 2016-2018, poi, rimodulando la disciplina previgente, ha incluso l'indennità di rischio all'interno di una categoria unitaria, denominata “indennità condizioni di lavoro”, prevista tra le voci del trattamento economico di cui al Titolo VIII.
25. In particolare, l'art. 70-bis del suddetto C.C.N.L. di categoria prevede che “1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 – Euro
10,00.”
26. Al comma 3 la norma stabilisce che la misura della indennità è definita in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
27. Il comma 5 precisa, poi, che “La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.”.
28. Dall'esame della normativa contrattuale vigente in materia si evince, in definitiva, che
è prevista la corresponsione di un'unica indennità mensile, destinata a remunerare i lavoratori che svolgono attività in condizioni di rischio e di disagio, oltre che implicanti il maneggio di valori, e che è attribuita agli enti, per mezzo della contrattazione collettiva decentrata integrativa, la mera quantificazione di tale indennità secondo i criteri stabiliti.
5 29. Orbene, anche in considerazione della rilevata prescrizione quinquennale, vale chiarire che l'art. 37, nella parte in cui impegna gli enti ad individuare le prestazioni beneficiate assicurando le condizioni di rischio già riconosciute, va interpretato nel senso che la permanenza del riconoscimento delle condizioni di rischio per la salute va garantita solo se l'ente e le OO.SS. concordino di individuare le categorie di lavoratori esposte e, quindi, attivino l'istituto.
30. Nel caso contrario, ossia per i periodi in cui l'indennità non è attivata, la sua erogazione non è consentita difettando del tutto il presupposto dell'individuazione del rischio da parte della contrattazione locale.
31. Sul punto, deve osservarsi che, da un lato, le previsioni di impegno di cui al C.C.N.L. sono contenute nel contratto decentrato iniziale, il quale ha la medesima durata
(triennale) del C.C.N.L. e una valenza sia giuridica che economica;
dall'altro, i successivi contratti decentrati annuali hanno una valenza soltanto economica e non normativa, rilevando, cioè, ai soli fini della ripartizione delle risorse economiche.
32. Pertanto, se la contrattazione decentrata, all'inizio del triennio di validità, individua i lavoratori impegnati in mansioni rischiose e stanzia i fondi, altrettanto dovrà fare per l'intero triennio, essendo a ciò tenuta, per l'appunto, in forza di quanto previsto dall'art. 37 in esame, che impone di assicurare le stesse condizioni riconosciute in precedenza, ossia all'inizio del periodo di efficacia del C.C.D.I..
33. Nel corso di tale periodo, la contrattazione locale non è abilitata a “disattivare” istituti retributivi di cui abbia già dato attuazione rispetto a previsioni d'impegno contenute nel C.C.N.L., né può escluderne il finanziamento, e ciò in quanto il C.C.D.I. annuale ha il solo scopo di ripartire le risorse economiche, senza poter incidere sulle situazioni giuridiche già riconosciute e che devono protrarsi per l'intero triennio di validità.
34. Ciò chiarito, dall'esame della contrattazione collettiva decentrata allegata in atti deve rilevarsi che, per l'anno 2015, l'indennità di rischio risulta “disciplinata ma non finanziata in quanto l'istituto per il 2015 non è stato attivato.”.
35. Più nel dettaglio, l'art. 6 C.C.D.I. per l'anno 2015 stabilisce che: “
1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 14.9.2000, è corrisposta: a) al personale di sola Cat. A e B che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per
l'integrità professionale è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa
6 indennità); b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004); c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.
2. Tale istituto spetta alle figure professionali che siano effettivamente utilizzati in conformità del profilo professionale di seguito indicato: Cantoniere - Conduttore –
Autista. L'indennità risulta disciplinata ma non finanziata in quanto l'Istituto per
l'anno 2015 non è stato attivato”.
36. Orbene, in ragione di quanto prima osservato, deve ritenersi la illegittimità della disposizione relativa al 2015, essendo la contrattazione locale tenuta ad assicurare, ex art. 37, le condizioni di rischio già riconosciute per l'anno 2013 e l'anno 2014, come stabilito rispettivamente nell'art. 6 C.C.D.I. 2013 e nell'art. 6 C.C.D.I. 2014 in atti.
37. Infatti, la contrattazione locale successiva non è abilitata a disattivare istituti retributivi di cui abbia già dato attuazione rispetto a previsioni d'impegno contenute nel C.C.N.L. per l'intero triennio di validità, né può escluderne il finanziamento.
38. Ebbene, l'indennità di rischio per l'anno 2015 deve ritenersi spettante al ricorrente sia perché attivata ed attribuita all'inizio del triennio 2013-2015, sia perché ne è illegittima la disattivazione nel corso del triennio, sia, ancora, perché ne è comunque illegittima la disattivazione di fatto attraverso l'esclusione del finanziamento in una singola annualità del triennio.
39. Ne deriva la fondatezza della domanda limitatamente al periodo da giugno 2015 a dicembre 2015 incluso, essendo pacifiche le circostanze dell'assegnazione, in tale arco temporale, delle mansioni rischiose e, a monte, dell'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali individuate come a rischio.
40. I giorni lavorati corrispondono, in specie, a quelli di esposizione a rischio, apparendo tale esposizione connaturata alle mansioni attribuite e dovendosi rilevare l'assenza di allegazioni, da parte della resistente , in merito ad altre e differenti mansioni CP_1 cui il lavoratore poteva essere stato adibito.
41. Va invece ritenuta la insussistenza del diritto alla indennità di rischio per i periodi successivi.
42. Per gli anni 2016 e 2017, infatti, non risultano stanziate risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio, “non essendo state individuate figure professionali, le cui attività hanno comportato particolare esposizione al rischio” (cfr. art. 6 del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo 2016 e 2017).
7 43. Per tale segmento temporale, la mancata individuazione delle categorie di lavoratori preclude l'insorgenza del diritto a percepire l'indennità, non essendo sufficiente la previsione generale contenuta nell'art. 37, avente natura obbligatoria e non precettiva.
44. Riguardo all'anno 2018, l'art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, rubricato “Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, C.C.N.L. 2018)”, prevede che l'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di lavori e che il valore della stessa è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
45. La norma specifica che sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendali, individuando due distinte attività di rischio, quali l'esecuzione di interventi di segnaletica stradale notturna ed attività che comportano esposizione a sostanze pericolose.
46. Al comma terzo, invece, si precisa che “il disagio” si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali, temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative.
47. È stabilito, infine, l'obbligo per il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente di attestare ogni tre mesi lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio di valori, precisando che l'indennità in questione, pari a 2,00 euro giornalieri, è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività individuate.
48. Ebbene, per l'anno 2018, non risulta agli atti una norma della contrattazione decentrata che abbia individuato le figure professionali a rischio, essendo stato depositato soltanto il C.C.D.I. 2018 del 19.12.2018, già attuativo del nuovo C.C.N.L.
21.5.2018 contenente la previsione della indennità unica (art. 70 bis).
49. Non risulta, dunque, provata l'attivazione, per il 2018, dell'indennità accessoria ex art. 37 domandata dalla parte ricorrente e, quindi, l'elemento costitutivo del diritto rivendicato.
50. Risultano, invece, stanziate e liquidate le somme destinate alla corresponsione dell'indennità in parola per le annualità 2019-2020 con determinazione dirigenziale n.
50 del 18.1.2021, versata in atti.
51. In disparte ciò, la domanda relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 va comunque ritenuta infondata, essendo stata soppressa la stessa indennità di rischio domandata
8 in ricorso, ossia quella prefigurata dall'art. 37 e di triennio in triennio attivata o meno dalla contrattazione locale, sostituita dall'indennità unica ex art. 70 bis, non oggetto di domanda.
52. Infine, va rigettata la domanda di condanna avanzata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., in quanto priva di idonea allegazione e prova circa la sussistenza della malafede o della colpa grave nella condotta della controparte e, in ultima analisi, delle conseguenze dannose subite.
53. In punto di regolamentazione delle spese di lite, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti sia in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, sia in ragione dello stato di incertezza interpretativa con riferimento alla normativa ed alle questioni applicative dei contratti collettivi nazionali e locali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela di Gennaro, sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così Controparte_2 decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, condanna
[...]
alla corresponsione, in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'indennità di rischio limitatamente al periodo da 12 giugno 2015 a dicembre 2015, per i soli giorni di effettivo lavoro e con maggiorazione degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 19.01.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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