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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1398/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012924012000 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012924012000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055889271000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055889271000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055889271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149334156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014201705000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014201705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220050807111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, Ricorrente1 ha impugnato l'intimazione di pagamento e le cartelle sottostanti (indicate in epigrafe), chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento in violazione degli artt. 25, 26 e 50 comma 2 dpr
602/1973 e degli artt. 137 e seg. cpc.
2) Prescrizione dei crediti tributari, degli interessi e delle sanzioni riportati nella cartella con n. finale
174; prescrizione dell'ICI riportata nella cartella con n. finale 012.
Costituitasi in giudizio, l'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando: a) la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
b) il mancato decorso del termine di prescrizione sia perchè interrotto dall'intimazione di pagamento con n. finale 985 che richiama la cartella con n. finale 174, sia perché sospeso dalla normativa emergenziale anti – CO.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha eccepito il difetto di notifica delle cartelle con n. finale 174 e 271.
Ha disconosciuto la propria firma apposta sulle relate di notifica delle cartelle con n. finale 012, 156, 705,
111 eseguite a mani del destinatario.
All'udienza pubblica del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disatteso il primo motivo afferente all'omessa notifica delle cartelle di pagamento a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'ADER da cui si ricava la prova delle notifiche delle cartelle richiamate dall'atto impugnato.
E' tardiva l'eccezione concernente il difetto di notifica delle cartelle di pagamento con n. finale 174
e 271 sollevata dal ricorrente con memoria illustrativa per i motivi ivi indicati cui si rimanda. Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 546/1992, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la procedura di notificazione delle anzidette cartelle con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui egli ha avuto notizia dei documenti depositati dalla controparte. Ne deriva la decadenza del ricorrente dalla facoltà di proporre l'eccezione in argomento.
Non può essere presa in esame l'ulteriore eccezione di disconoscimento da parte del ricorrente della propria firma apposta sulle relate di notifica delle cartelle con n. finale 012, 156, 705, 111 eseguite a mano del destinatario. Il ricorrente non ha dimostrato di aver proposto querela di falso, in assenza della quale devono considerarsi valide le notifiche delle cartelle in questione (Cass. sent. n. 4556 del 21/2/2020).
Il secondo motivo di prescrizione dei crediti tributari delle cartelle con n. finale 174 e 012 è in parte fondato nei limiti che seguono.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha contestato che il termine di prescrizione dei debiti erariali indicati nella cartella con n. finale 174 sia stato interrotto dalla successiva intimazione di pagamento con n. finale
985, come ex adverso dedotto. Al riguardo, si è sostenuto: a) che non vi è prova che la cartella in questione sia richiamata dalla intimazione di pagamento per non essere stata prodotta in giudizio;
b) che la relata di notifica dell'intimazione di pagamento (versata in atti) è sprovvista di specifici elementi che collegano l'anzidetto atto alla cartella in esame per il medesimo debito erariale.
La doglianza non è accoglibile.
L'ADER ha versato in atti l'estratto di ruolo dal quale si ricava che la cartella con n. finale 174 è richiamata dalla successiva intimazione di pagamento con n. finale 985. Per quanto qui interessa, l'estratto di ruolo costituisce, per costante principio giurisprudenziale, prova idonea a dimostrare che la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento conseguenziale hanno avuto ad oggetto lo stesso debito fiscale
(Cass. sent. n. 11794 del 9/6/2016) del quale, peraltro, il ricorrente ha avuto conoscenza dal momento che a lui sono stati notificati entrambi atti di riscossione coattiva.
Ciò posto, non è maturato il termine decennale di prescrizione dei debiti erariali (IRPEF, IRAP e IVA) indicati nella cartella con n. finale 174.
In assenza di impugnazione nei termini di legge, dalla data di notifica della successiva intimazione di pagamento con n. finale 985, avvenuta in data 27/9/2014, decorre il termine decennale di prescrizione che, alla scadenza del 27/9/2024, va differito in virtù del periodo di sospensione di giorni 542, disposto dalla normativa emergenziale anti - VI (ex art. 68 comma 1 d.l. n. 18/21 e art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo) ed è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 17/12/2024. Nel caso di specie, opera la sospensione ex lege indicata, in applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità enunciato con sentenza n. 960 del 15/1/2025 dalla Corte di Cassazione laddove ha evidenziato che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza (disposta dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020) si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza (come nel caso di specie), con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per le sanzioni e per gli interessi applicati con l'anzidetta cartella con n. finale 174 è maturato il relativo termine quinquennale di prescrizione che, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento con n. finale 985, avvenuta il 27/9/2014 (come in precedenza esposto), è già scaduto il 27/9/2019. Non opera il periodo di sospensione ex lege CO (in precedenza indicato) in quanto la citata normativa è entrata in vigore in data 9/3/2020, ossia successivamente alla scadenza del termine prescrizionale delle anzidette obbligazioni accessorie.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la cartella di pagamento in questione va annullata limitatamente alle sanzioni e agli interessi.
E' fondato il motivo di prescrizione dell'ICI riportata nella cartella con numero finale 012 che pertanto va annullata.
L'anzidetta cartella è stata notificata a mani del contribuente in data 30/7/2014 (come da documentazione in atti) da cui decorre il termine quinquennale di prescrizione che, in assenza di atti interruttivi, è già scaduto il 30/7/2019, antecedentemente all'entrata in vigore della normativa emergenziale anti VI il cui periodo di sospensione non va applicato.
Ricorrono giusti motivi per compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagmento con numero finale 012 e la cartella di pagamento con n. finale 174 limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Nel resto rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso a
Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034207371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100023330174000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012924012000 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012924012000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055889271000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055889271000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055889271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149334156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014201705000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014201705000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220050807111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, Ricorrente1 ha impugnato l'intimazione di pagamento e le cartelle sottostanti (indicate in epigrafe), chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento in violazione degli artt. 25, 26 e 50 comma 2 dpr
602/1973 e degli artt. 137 e seg. cpc.
2) Prescrizione dei crediti tributari, degli interessi e delle sanzioni riportati nella cartella con n. finale
174; prescrizione dell'ICI riportata nella cartella con n. finale 012.
Costituitasi in giudizio, l'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando: a) la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
b) il mancato decorso del termine di prescrizione sia perchè interrotto dall'intimazione di pagamento con n. finale 985 che richiama la cartella con n. finale 174, sia perché sospeso dalla normativa emergenziale anti – CO.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha eccepito il difetto di notifica delle cartelle con n. finale 174 e 271.
Ha disconosciuto la propria firma apposta sulle relate di notifica delle cartelle con n. finale 012, 156, 705,
111 eseguite a mani del destinatario.
All'udienza pubblica del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disatteso il primo motivo afferente all'omessa notifica delle cartelle di pagamento a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'ADER da cui si ricava la prova delle notifiche delle cartelle richiamate dall'atto impugnato.
E' tardiva l'eccezione concernente il difetto di notifica delle cartelle di pagamento con n. finale 174
e 271 sollevata dal ricorrente con memoria illustrativa per i motivi ivi indicati cui si rimanda. Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 546/1992, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la procedura di notificazione delle anzidette cartelle con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui egli ha avuto notizia dei documenti depositati dalla controparte. Ne deriva la decadenza del ricorrente dalla facoltà di proporre l'eccezione in argomento.
Non può essere presa in esame l'ulteriore eccezione di disconoscimento da parte del ricorrente della propria firma apposta sulle relate di notifica delle cartelle con n. finale 012, 156, 705, 111 eseguite a mano del destinatario. Il ricorrente non ha dimostrato di aver proposto querela di falso, in assenza della quale devono considerarsi valide le notifiche delle cartelle in questione (Cass. sent. n. 4556 del 21/2/2020).
Il secondo motivo di prescrizione dei crediti tributari delle cartelle con n. finale 174 e 012 è in parte fondato nei limiti che seguono.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha contestato che il termine di prescrizione dei debiti erariali indicati nella cartella con n. finale 174 sia stato interrotto dalla successiva intimazione di pagamento con n. finale
985, come ex adverso dedotto. Al riguardo, si è sostenuto: a) che non vi è prova che la cartella in questione sia richiamata dalla intimazione di pagamento per non essere stata prodotta in giudizio;
b) che la relata di notifica dell'intimazione di pagamento (versata in atti) è sprovvista di specifici elementi che collegano l'anzidetto atto alla cartella in esame per il medesimo debito erariale.
La doglianza non è accoglibile.
L'ADER ha versato in atti l'estratto di ruolo dal quale si ricava che la cartella con n. finale 174 è richiamata dalla successiva intimazione di pagamento con n. finale 985. Per quanto qui interessa, l'estratto di ruolo costituisce, per costante principio giurisprudenziale, prova idonea a dimostrare che la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento conseguenziale hanno avuto ad oggetto lo stesso debito fiscale
(Cass. sent. n. 11794 del 9/6/2016) del quale, peraltro, il ricorrente ha avuto conoscenza dal momento che a lui sono stati notificati entrambi atti di riscossione coattiva.
Ciò posto, non è maturato il termine decennale di prescrizione dei debiti erariali (IRPEF, IRAP e IVA) indicati nella cartella con n. finale 174.
In assenza di impugnazione nei termini di legge, dalla data di notifica della successiva intimazione di pagamento con n. finale 985, avvenuta in data 27/9/2014, decorre il termine decennale di prescrizione che, alla scadenza del 27/9/2024, va differito in virtù del periodo di sospensione di giorni 542, disposto dalla normativa emergenziale anti - VI (ex art. 68 comma 1 d.l. n. 18/21 e art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo) ed è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 17/12/2024. Nel caso di specie, opera la sospensione ex lege indicata, in applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità enunciato con sentenza n. 960 del 15/1/2025 dalla Corte di Cassazione laddove ha evidenziato che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza (disposta dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020) si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza (come nel caso di specie), con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per le sanzioni e per gli interessi applicati con l'anzidetta cartella con n. finale 174 è maturato il relativo termine quinquennale di prescrizione che, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento con n. finale 985, avvenuta il 27/9/2014 (come in precedenza esposto), è già scaduto il 27/9/2019. Non opera il periodo di sospensione ex lege CO (in precedenza indicato) in quanto la citata normativa è entrata in vigore in data 9/3/2020, ossia successivamente alla scadenza del termine prescrizionale delle anzidette obbligazioni accessorie.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la cartella di pagamento in questione va annullata limitatamente alle sanzioni e agli interessi.
E' fondato il motivo di prescrizione dell'ICI riportata nella cartella con numero finale 012 che pertanto va annullata.
L'anzidetta cartella è stata notificata a mani del contribuente in data 30/7/2014 (come da documentazione in atti) da cui decorre il termine quinquennale di prescrizione che, in assenza di atti interruttivi, è già scaduto il 30/7/2019, antecedentemente all'entrata in vigore della normativa emergenziale anti VI il cui periodo di sospensione non va applicato.
Ricorrono giusti motivi per compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagmento con numero finale 012 e la cartella di pagamento con n. finale 174 limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Nel resto rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso a
Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.