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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 30 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12862 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ), ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Moncada n. 10, ed elettivamente domiciliata studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37, presso lo studio degli avv.ti Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, che la rappresentano e difendono per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.12.2023, la ricorrente premetteva di aver goduto negli anni regolarmente della pensione di invalidità civile n. 07246335; che era coniugata in regime di comunione dei beni con il Sig. ; che, con nota Persona_2
CP_ datata 01.03.2022 e solo di recente conosciuta, l le aveva comunicato di aver proceduto ad un ricalcolo della pensione a partire dal 2021 e fino al 31 marzo 2022, e che a seguito di ciò sarebbe risultato un debito pari ad € 3.278,65, con diminuzione dell'assegno mensile ad € 302,31; che con nota del 13.12.2022 aveva
1 chiesto la restituzione della somma di € 3.278,65; che il 30.06.2023, riceveva due diverse note con cui l'Istituto le comunicava il recupero coattivo delle somme, tramite trattenuta diretta del 20% sull'importo della pensione: CP_ in particolare con una prima nota l per il periodo dall'1.01.2021 al 31.03.2022, le aveva comunicato l'avvio del recupero coattivo della somma di € 3.278,65 e con una seconda nota, con cui le aveva comunicato l'avvio del recupero coattivo dell'ulteriore somma di € 1.081,93 euro, per il periodo dall'1.07.2020 al
31.12.2020; che il recupero aveva avuto inizio nel luglio 2023, con una trattenuta pari ad € 64,84, mensili;
che CP_ aveva presentato il 28.09.2023 ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale (Ricevuta n. CP_ CP_ 2432371 del 29/09/2023, prot. n. .2100.29/09/2023.0626195); che l con messaggio p.e.c. del
03.10.2023 aveva rigettato il ricorso.
Contestava la legittimità dell'operato dell'ente previdenziale ed eccepiva l'insussistenza del presunto indebito, non avendo mai violato i limiti imposti alle lettere a) e b) dell'art. 38 della Legge 448/2001; contestava che l'indebito per il periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020 fosse stato preceduto da un atto di accertamento, tant'è che ne aveva avuto conoscenza soltanto con la nota del 30.06.2023; l'irripetibilità delle somme percepite ai sensi dell'art. 3 Ter del D.L. n. 850/1976 e dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 173/1988, per come convertiti;
invocava il legittimo affidamento.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I.- accertare e dichiarare che la ricorrente CP_ non è tenuta al pagamento in favore dell' a titolo di indebito né ad altro titolo, della somma di euro
3.278,65 (per il periodo dall'1/01/2021 al 31/03/2022) e di quella pari ad euro 1.081,93 (per il periodo dall'1/07/2020 al 31/12/2020); II.- accertare e dichiarare di conseguenza l'illegittimità della richiesta di CP_ pagamento della somma di euro di euro 3.278,65 e di euro 1.081,93 avanzata dall' nei confronti della ricorrente;
III.- accertare e dichiarare quindi il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' a partire dal luglio 2023 e sino al momento della pronuncia definitiva, per CP_1 un importo sinora ammontante a 937,70 euro, o comunque nella quantificazione che potrà essere accertata in corso di giudizio, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento della suddetta somma oltre CP_1 interessi e rivalutazioni come per legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevando come l'indebito n. 17410129, traeva origine da un'operazione di recupero di somme a titolo di maggiorazione sulla pensione di invalido civile totale INVCIV n. 07246335, relativa al periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, in quanto corrisposta in misura superiore a quella spettante;
che l'indebito n. 16841326, traeva origine da un'operazione di recupero di somme a titolo di maggiorazione sulla pensione di invalido civile totale
INVCIV n. 07246335, in quanto corrisposta in misura superiore a quella spettante dall'1.01.2021 al 31.12.2021 ed in quanto corrisposta sine titulo dall'1.02.2022 all'1.03.2022, per il venir meno del requisito sanitario.
Precisava che, con provvedimento del 12.02.2020, era stata riconosciuta alla ricorrente la pensione di invalidità civile, Cat. INVCIV n. 07246335, quale invalido totale al 100%, con decorrenza dall'1.01.2020, e che
2 per effetto delle modifiche apportate all'art. 38, comma 4, della Legge 28.12.2001 n. 448, dall'art. 15, comma
1, del D.L. 14.08.2020 n. 104, conv. con mod. dalla Legge 13.10.2020 n. 126, che riconosceva agli invalidi civili totali, titolari di pensione di inabilità, a decorrere dal 20.07.2020, una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, ad € 651,51, per tredici mensilità a far data dall'Ottobre
2020 le era stata riconosciuta la predetta maggiorazione.
Rilevava che con ricostituzione del 26.12.2022, la maggiorazione sociale sulla prestazione INVCIV della ricorrente era stata ricalcolata sulla base dei dati reddituali rilevanti sul diritto e sulla misura della prestazione, CP_ accertati dall' e che da tale ricostituzione era scaturito l'indebito n. 17410129; in particolare, era stato accertato che, nel periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, sulla prestazione n. 07246335, Cat. INVCIV, era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto, a titolo di maggiorazione, per € 1.081,03.
In relazione all'indebito n. 16841326, rilevava che esso era scaturito dalla ricostituzione dell'1.03.2022 della prestazione INVCIV n. 07246335, per cambio fascia INVCIV ed era stato corrisposto da Gennaio 2021 al
31.03.2022 un pagamento superiore a quanto dovuto di € 2.203,24 e di € 1.075,41 da gennaio a marzo 2022 per il venir meno del diritto alla prestazione, a seguito di revisione sanitaria del dicembre 2021; infatti, con verbale medico del 21.12.2021 non era stata confermata in capo alla ricorrente la percentuale di invalidità del
100%, essendo stata la stessa riconosciuta invalida parziale, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 75% e quindi difettavano i requisiti per l'erogazione della prestazione (maggiorazione).
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 27.05.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con ordinanza dell'8.11.2024, veniva disposta consulenza tecnica e conferito al C.T.U. il seguente mancato “Verificare se, in considerazione dei complessivi redditi percepiti dalla ricorrente, ovvero anche dai suoi familiari, ove rilevanti, quest'ultima avesse o meno diritto alla corresponsione della maggiorazione sociale, al c.d. incremento al “Milione”, ex art. 38 della Legge n. 448/2002, art. 38, per il periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, nonché per il periodo dall'1.01.2021 al 31.03.2022, sulla prestazione n. CP_ 07246335 Cat. INVCIV, come da provvedimenti del 30.06.2023 e del 13.12.2022, della sede di Catania, CP_ tenendo conto delle difese di cui alla memoria di costituzione dell' e della documentazione ad essa allegata, nonché della documentazione complessiva allegata dalle parti ed autorizzando il C.T.U. anche alla consultazione ed estrazione di documenti da banche dati.
Verificare, altresì, se la ricorrente avesse ancora diritto alla corresponsione del suddetto beneficio per il periodo dall''1.03.2022 al 31.03.2022 ed in caso contrario verificare la somma dovuta in restituzione. CP_ Accertare, tenuto conto dei redditi rilevati, se l ha applicato correttamente i criteri previsti dalla legge per ogni singola annualità e verificare l'eventuale importo a debito o a credito della ricorrente.”
3 Con ordinanza dell'11.04.2025 la causa veniva rinviata per decisione e fissate le modalità previste dall'art. 127
Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale e relazione peritale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente rilevato che per quanto descritto e risultante dalla documentazione allegata, la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in quella dell'indebito assistenziale per assenza dei requisiti reddituali ed infine sanitari.
La Corte di Cassazione con la sentenza 3 febbraio - 20 maggio 2021, n. 13917 ha escluso alla tipologia di indebito in discussione l'applicazione dell'art. 2033 del codice civile, nel cui ambito restano disciplinate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Del medesimo tenore è la sentenza della Suprema Corte del 02.07.2021 n. 18820. Inoltre, la giurisprudenza nell'ambito dell'indebito assistenziale ha poi distinto le ipotesi in cui l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali ovvero sanitari o socioeconomici (incollocazione o disoccupazione).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080/2020; Cass. n.
11921/2015; Cass. 1446/2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771/2018).
Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (Cfr.: Cass. 01 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
4 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass. n. 10642 e n.
26036 del 2019).
In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito per il periodo dall'1.07.2020 al
31.12.2021 risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi in parte alla percezione della maggiorazione in misura integrale ed in parte ostativi alla corresponsione della misura in quanto la prestazione da pensione si era trasformata in assegno sociale erogato ai sensi della legge 335/1995,
(coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.
28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 18820/2021 ha sancito i seguenti principi di diritto, che si allineano proprio al caso in esame: “a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni
o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L.
n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Pertanto, facendo propri i suddetti principi di diritto, enunciati dal giudice di legittimità, le somme erogate per il periodo in contestazione (01.07.2020 - 31.12.2021) a causa della carenza del requisito reddituale sono CP_ ripetibili da parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato emesso in data 30.06.2023, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in tal senso cfr. Cass. n. 10642 e n. 26036 del 2019).
5 Occorre, quindi, a questo punto, individuare se sussiste in capo alla ricorrente il legittimo affidamento meritevole di tutela, tale da configurare l'irripetibilità delle somme o se, invece, sussista una ipotesi di dolo, tale da giustificare la ripetibilità dell'indebito.
Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non ha depositato le certificazioni reddituali per gli anni interessati, tuttavia, è stata disposta C.T.U. al fine di “Verificare se, in considerazione dei complessivi redditi percepiti dalla ricorrente, ovvero anche dai suoi familiari, ove rilevanti, quest'ultima avesse o meno diritto alla corresponsione della maggiorazione sociale, al c.d. incremento al “ ”, ex art. 38 della Legge n. Per_3
448/2002, art. 38, per il periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, nonché per il periodo dall'1.01.2021 al
31.03.2022, sulla prestazione n. 07246335 Cat. INVCIV, come da provvedimenti del 30.06.2023 e del CP_ 13.12.2022, della sede di Catania, tenendo conto delle difese di cui alla memoria di costituzione CP_ dell' e della documentazione ad essa allegata, nonché della documentazione complessiva allegata dalle parti ed autorizzando il C.T.U. anche alla consultazione ed estrazione di documenti da banche dati.
Verificare, altresì, se la ricorrente avesse ancora diritto alla corresponsione del suddetto beneficio per il periodo dall''1.03.2022 al 31.03.2022 ed in caso contrario verificare la somma dovuta in restituzione. CP_ Accertare, tenuto conto dei redditi rilevati, se l ha applicato correttamente i criteri previsti dalla legge per ogni singola annualità e verificare l'eventuale importo a debito o a credito della ricorrente.”.
Il consulente ricostruiti i redditi del nucleo familiare della ricorrente e tenuto conto dei limiti reddituali normativamente previsti, ha concluso ritenendo che “ CP_ a) per l'anno 2020 a decorrere da luglio, l'indebito contestato dall di 1.084,87 euro, a titolo di maggiorazione sociale corrisposta ma non dovuta, poi ridotto a 1.081,03 euro tenuto conto del conguaglio a credito di 3,64 euro sulla prestazione n. 07246335 Cat. INVCIV (cfr. pag. 3 provvedimento riliquidazione del CP_ 26/12/2022 in doc. 3 memoria costituzione ), risulta fondato, atteso che per tale anno il reddito coniugale
(comprensivo della prestazione della ricorrente) risultava di 12.053,46 euro annuo (= 8.187,00 euro per il coniuge e 3.866,46 euro per la ricorrente) a fronte di un limite reddituale coniugale di 14.459,90 euro annuo, di tal che la maggiorazione sociale spettante alla ricorrente risultava nella inferiore misura mensile di 185,12 euro CP_ rispetto a 354,60 euro mensile corrisposto;
b) per l'anno intero 2021, l'indebito contestato dall' di
2.203,24 euro, a titolo di maggiorazione sociale corrisposta ma non dovuta, risulta parimenti fondato, stante i medesimi redditi coniugali di riferimento dell'anno 2020 e limiti di reddito coniugali per il diritto alla maggiorazione sociale, nonché del corrisposto, di cui sub a); c) per l'anno 2022 sino al mese di marzo, CP_ l'indebito contestato dall' di 1.075,41 euro, a titolo di maggiorazione sociale corrisposta ma non dovuta, risulta parimenti fondato, atteso che per l'anno 2021 di riferimento il reddito coniugale (= totali 22.168,46 euro, di cui 18.302,00 euro per il coniuge e 3.866,46 euro per la ricorrente) risultava di gran lunga superiore al limite di reddito coniugale (= 14.675,00 euro) per il diritto alla maggiorazione sociale, di tal che l'intero importo CP_ corrisposto al medesimo titolo di 358,47 euro per tre mesi risulta indebito.” e che “l ha applicato
6 correttamente i criteri previsti dalla legge, per il diritto alla maggiorazione, per ogni singola annualità e, conseguentemente, l'importo a debito della ricorrente in relazione agli anni per cui è causa (da luglio 2020 a marzo 2022) risulta di totali 4.359,68 euro.”.
Inoltre, va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del CP_1
D.L. n. 269/2003, convertito con la Legge n. 326/2003, consentiva di accedere ai dati dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti, o quantomeno conoscibili, d'ufficio dall' in via telematica (Cfr.: Cass. Ordinanza 25.06.2020 n.12608) ed ancora la CP_1
Suprema Corte ha ritenuto che “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 30.06.2020 n. 13223).
Pertanto, se da un lato e per tale motivo, risulta provata la buona fede della ricorrente e la conoscibilità dei CP_ redditi da parte dell' le prestazioni erogate non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' ha l'onere di conoscere, dall'altro, va rilevato come assuma carattere prevalente CP_1 quanto stabilito dal Decreto-Legge n.144 del 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, che all'articolo 21 stabilisce che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”, sul termine di accertamento dell'indebito.
Ne consegue che essendo stato, il provvedimento di accertamento dell'indebito per l'anno 2020, emesso in data 30.06.2023, regolarmente e tempestivamente, comunicato con raccomandata a/r n. 66484819035-6 e perfezionatesi per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'avviso di deposito lasciato il 16.08.2023, le somme vanno dichiarate ripetibili. Al pari di quelle relative al periodo dall'1.01.2021 al 31.03.2022, il cui il provvedimento di accertamento dell'indebito, emesso in data 30.06.2023, regolarmente e tempestivamente, comunicato con raccomandata a/r n. 66484819034-5 e perfezionatesi per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'avviso di deposito lasciato il 16.08.2023.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione
7 diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione,
8 non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti atti di accertamento eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.12.2023 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
2. Condanna la ricorrente a rifondere le sese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto di pari data, a carico di parte ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti con il C.T.U.).
Così deciso in Catania, 03.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 30 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12862 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ), ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Moncada n. 10, ed elettivamente domiciliata studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37, presso lo studio degli avv.ti Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, che la rappresentano e difendono per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.12.2023, la ricorrente premetteva di aver goduto negli anni regolarmente della pensione di invalidità civile n. 07246335; che era coniugata in regime di comunione dei beni con il Sig. ; che, con nota Persona_2
CP_ datata 01.03.2022 e solo di recente conosciuta, l le aveva comunicato di aver proceduto ad un ricalcolo della pensione a partire dal 2021 e fino al 31 marzo 2022, e che a seguito di ciò sarebbe risultato un debito pari ad € 3.278,65, con diminuzione dell'assegno mensile ad € 302,31; che con nota del 13.12.2022 aveva
1 chiesto la restituzione della somma di € 3.278,65; che il 30.06.2023, riceveva due diverse note con cui l'Istituto le comunicava il recupero coattivo delle somme, tramite trattenuta diretta del 20% sull'importo della pensione: CP_ in particolare con una prima nota l per il periodo dall'1.01.2021 al 31.03.2022, le aveva comunicato l'avvio del recupero coattivo della somma di € 3.278,65 e con una seconda nota, con cui le aveva comunicato l'avvio del recupero coattivo dell'ulteriore somma di € 1.081,93 euro, per il periodo dall'1.07.2020 al
31.12.2020; che il recupero aveva avuto inizio nel luglio 2023, con una trattenuta pari ad € 64,84, mensili;
che CP_ aveva presentato il 28.09.2023 ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale (Ricevuta n. CP_ CP_ 2432371 del 29/09/2023, prot. n. .2100.29/09/2023.0626195); che l con messaggio p.e.c. del
03.10.2023 aveva rigettato il ricorso.
Contestava la legittimità dell'operato dell'ente previdenziale ed eccepiva l'insussistenza del presunto indebito, non avendo mai violato i limiti imposti alle lettere a) e b) dell'art. 38 della Legge 448/2001; contestava che l'indebito per il periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020 fosse stato preceduto da un atto di accertamento, tant'è che ne aveva avuto conoscenza soltanto con la nota del 30.06.2023; l'irripetibilità delle somme percepite ai sensi dell'art. 3 Ter del D.L. n. 850/1976 e dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 173/1988, per come convertiti;
invocava il legittimo affidamento.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I.- accertare e dichiarare che la ricorrente CP_ non è tenuta al pagamento in favore dell' a titolo di indebito né ad altro titolo, della somma di euro
3.278,65 (per il periodo dall'1/01/2021 al 31/03/2022) e di quella pari ad euro 1.081,93 (per il periodo dall'1/07/2020 al 31/12/2020); II.- accertare e dichiarare di conseguenza l'illegittimità della richiesta di CP_ pagamento della somma di euro di euro 3.278,65 e di euro 1.081,93 avanzata dall' nei confronti della ricorrente;
III.- accertare e dichiarare quindi il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' a partire dal luglio 2023 e sino al momento della pronuncia definitiva, per CP_1 un importo sinora ammontante a 937,70 euro, o comunque nella quantificazione che potrà essere accertata in corso di giudizio, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento della suddetta somma oltre CP_1 interessi e rivalutazioni come per legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevando come l'indebito n. 17410129, traeva origine da un'operazione di recupero di somme a titolo di maggiorazione sulla pensione di invalido civile totale INVCIV n. 07246335, relativa al periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, in quanto corrisposta in misura superiore a quella spettante;
che l'indebito n. 16841326, traeva origine da un'operazione di recupero di somme a titolo di maggiorazione sulla pensione di invalido civile totale
INVCIV n. 07246335, in quanto corrisposta in misura superiore a quella spettante dall'1.01.2021 al 31.12.2021 ed in quanto corrisposta sine titulo dall'1.02.2022 all'1.03.2022, per il venir meno del requisito sanitario.
Precisava che, con provvedimento del 12.02.2020, era stata riconosciuta alla ricorrente la pensione di invalidità civile, Cat. INVCIV n. 07246335, quale invalido totale al 100%, con decorrenza dall'1.01.2020, e che
2 per effetto delle modifiche apportate all'art. 38, comma 4, della Legge 28.12.2001 n. 448, dall'art. 15, comma
1, del D.L. 14.08.2020 n. 104, conv. con mod. dalla Legge 13.10.2020 n. 126, che riconosceva agli invalidi civili totali, titolari di pensione di inabilità, a decorrere dal 20.07.2020, una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, ad € 651,51, per tredici mensilità a far data dall'Ottobre
2020 le era stata riconosciuta la predetta maggiorazione.
Rilevava che con ricostituzione del 26.12.2022, la maggiorazione sociale sulla prestazione INVCIV della ricorrente era stata ricalcolata sulla base dei dati reddituali rilevanti sul diritto e sulla misura della prestazione, CP_ accertati dall' e che da tale ricostituzione era scaturito l'indebito n. 17410129; in particolare, era stato accertato che, nel periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, sulla prestazione n. 07246335, Cat. INVCIV, era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto, a titolo di maggiorazione, per € 1.081,03.
In relazione all'indebito n. 16841326, rilevava che esso era scaturito dalla ricostituzione dell'1.03.2022 della prestazione INVCIV n. 07246335, per cambio fascia INVCIV ed era stato corrisposto da Gennaio 2021 al
31.03.2022 un pagamento superiore a quanto dovuto di € 2.203,24 e di € 1.075,41 da gennaio a marzo 2022 per il venir meno del diritto alla prestazione, a seguito di revisione sanitaria del dicembre 2021; infatti, con verbale medico del 21.12.2021 non era stata confermata in capo alla ricorrente la percentuale di invalidità del
100%, essendo stata la stessa riconosciuta invalida parziale, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 75% e quindi difettavano i requisiti per l'erogazione della prestazione (maggiorazione).
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 27.05.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con ordinanza dell'8.11.2024, veniva disposta consulenza tecnica e conferito al C.T.U. il seguente mancato “Verificare se, in considerazione dei complessivi redditi percepiti dalla ricorrente, ovvero anche dai suoi familiari, ove rilevanti, quest'ultima avesse o meno diritto alla corresponsione della maggiorazione sociale, al c.d. incremento al “Milione”, ex art. 38 della Legge n. 448/2002, art. 38, per il periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, nonché per il periodo dall'1.01.2021 al 31.03.2022, sulla prestazione n. CP_ 07246335 Cat. INVCIV, come da provvedimenti del 30.06.2023 e del 13.12.2022, della sede di Catania, CP_ tenendo conto delle difese di cui alla memoria di costituzione dell' e della documentazione ad essa allegata, nonché della documentazione complessiva allegata dalle parti ed autorizzando il C.T.U. anche alla consultazione ed estrazione di documenti da banche dati.
Verificare, altresì, se la ricorrente avesse ancora diritto alla corresponsione del suddetto beneficio per il periodo dall''1.03.2022 al 31.03.2022 ed in caso contrario verificare la somma dovuta in restituzione. CP_ Accertare, tenuto conto dei redditi rilevati, se l ha applicato correttamente i criteri previsti dalla legge per ogni singola annualità e verificare l'eventuale importo a debito o a credito della ricorrente.”
3 Con ordinanza dell'11.04.2025 la causa veniva rinviata per decisione e fissate le modalità previste dall'art. 127
Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale e relazione peritale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente rilevato che per quanto descritto e risultante dalla documentazione allegata, la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in quella dell'indebito assistenziale per assenza dei requisiti reddituali ed infine sanitari.
La Corte di Cassazione con la sentenza 3 febbraio - 20 maggio 2021, n. 13917 ha escluso alla tipologia di indebito in discussione l'applicazione dell'art. 2033 del codice civile, nel cui ambito restano disciplinate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Del medesimo tenore è la sentenza della Suprema Corte del 02.07.2021 n. 18820. Inoltre, la giurisprudenza nell'ambito dell'indebito assistenziale ha poi distinto le ipotesi in cui l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali ovvero sanitari o socioeconomici (incollocazione o disoccupazione).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080/2020; Cass. n.
11921/2015; Cass. 1446/2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771/2018).
Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (Cfr.: Cass. 01 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
4 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass. n. 10642 e n.
26036 del 2019).
In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito per il periodo dall'1.07.2020 al
31.12.2021 risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi in parte alla percezione della maggiorazione in misura integrale ed in parte ostativi alla corresponsione della misura in quanto la prestazione da pensione si era trasformata in assegno sociale erogato ai sensi della legge 335/1995,
(coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.
28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 18820/2021 ha sancito i seguenti principi di diritto, che si allineano proprio al caso in esame: “a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni
o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L.
n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Pertanto, facendo propri i suddetti principi di diritto, enunciati dal giudice di legittimità, le somme erogate per il periodo in contestazione (01.07.2020 - 31.12.2021) a causa della carenza del requisito reddituale sono CP_ ripetibili da parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato emesso in data 30.06.2023, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in tal senso cfr. Cass. n. 10642 e n. 26036 del 2019).
5 Occorre, quindi, a questo punto, individuare se sussiste in capo alla ricorrente il legittimo affidamento meritevole di tutela, tale da configurare l'irripetibilità delle somme o se, invece, sussista una ipotesi di dolo, tale da giustificare la ripetibilità dell'indebito.
Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non ha depositato le certificazioni reddituali per gli anni interessati, tuttavia, è stata disposta C.T.U. al fine di “Verificare se, in considerazione dei complessivi redditi percepiti dalla ricorrente, ovvero anche dai suoi familiari, ove rilevanti, quest'ultima avesse o meno diritto alla corresponsione della maggiorazione sociale, al c.d. incremento al “ ”, ex art. 38 della Legge n. Per_3
448/2002, art. 38, per il periodo dall'1.07.2020 al 31.12.2020, nonché per il periodo dall'1.01.2021 al
31.03.2022, sulla prestazione n. 07246335 Cat. INVCIV, come da provvedimenti del 30.06.2023 e del CP_ 13.12.2022, della sede di Catania, tenendo conto delle difese di cui alla memoria di costituzione CP_ dell' e della documentazione ad essa allegata, nonché della documentazione complessiva allegata dalle parti ed autorizzando il C.T.U. anche alla consultazione ed estrazione di documenti da banche dati.
Verificare, altresì, se la ricorrente avesse ancora diritto alla corresponsione del suddetto beneficio per il periodo dall''1.03.2022 al 31.03.2022 ed in caso contrario verificare la somma dovuta in restituzione. CP_ Accertare, tenuto conto dei redditi rilevati, se l ha applicato correttamente i criteri previsti dalla legge per ogni singola annualità e verificare l'eventuale importo a debito o a credito della ricorrente.”.
Il consulente ricostruiti i redditi del nucleo familiare della ricorrente e tenuto conto dei limiti reddituali normativamente previsti, ha concluso ritenendo che “ CP_ a) per l'anno 2020 a decorrere da luglio, l'indebito contestato dall di 1.084,87 euro, a titolo di maggiorazione sociale corrisposta ma non dovuta, poi ridotto a 1.081,03 euro tenuto conto del conguaglio a credito di 3,64 euro sulla prestazione n. 07246335 Cat. INVCIV (cfr. pag. 3 provvedimento riliquidazione del CP_ 26/12/2022 in doc. 3 memoria costituzione ), risulta fondato, atteso che per tale anno il reddito coniugale
(comprensivo della prestazione della ricorrente) risultava di 12.053,46 euro annuo (= 8.187,00 euro per il coniuge e 3.866,46 euro per la ricorrente) a fronte di un limite reddituale coniugale di 14.459,90 euro annuo, di tal che la maggiorazione sociale spettante alla ricorrente risultava nella inferiore misura mensile di 185,12 euro CP_ rispetto a 354,60 euro mensile corrisposto;
b) per l'anno intero 2021, l'indebito contestato dall' di
2.203,24 euro, a titolo di maggiorazione sociale corrisposta ma non dovuta, risulta parimenti fondato, stante i medesimi redditi coniugali di riferimento dell'anno 2020 e limiti di reddito coniugali per il diritto alla maggiorazione sociale, nonché del corrisposto, di cui sub a); c) per l'anno 2022 sino al mese di marzo, CP_ l'indebito contestato dall' di 1.075,41 euro, a titolo di maggiorazione sociale corrisposta ma non dovuta, risulta parimenti fondato, atteso che per l'anno 2021 di riferimento il reddito coniugale (= totali 22.168,46 euro, di cui 18.302,00 euro per il coniuge e 3.866,46 euro per la ricorrente) risultava di gran lunga superiore al limite di reddito coniugale (= 14.675,00 euro) per il diritto alla maggiorazione sociale, di tal che l'intero importo CP_ corrisposto al medesimo titolo di 358,47 euro per tre mesi risulta indebito.” e che “l ha applicato
6 correttamente i criteri previsti dalla legge, per il diritto alla maggiorazione, per ogni singola annualità e, conseguentemente, l'importo a debito della ricorrente in relazione agli anni per cui è causa (da luglio 2020 a marzo 2022) risulta di totali 4.359,68 euro.”.
Inoltre, va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del CP_1
D.L. n. 269/2003, convertito con la Legge n. 326/2003, consentiva di accedere ai dati dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti, o quantomeno conoscibili, d'ufficio dall' in via telematica (Cfr.: Cass. Ordinanza 25.06.2020 n.12608) ed ancora la CP_1
Suprema Corte ha ritenuto che “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 30.06.2020 n. 13223).
Pertanto, se da un lato e per tale motivo, risulta provata la buona fede della ricorrente e la conoscibilità dei CP_ redditi da parte dell' le prestazioni erogate non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' ha l'onere di conoscere, dall'altro, va rilevato come assuma carattere prevalente CP_1 quanto stabilito dal Decreto-Legge n.144 del 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, che all'articolo 21 stabilisce che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”, sul termine di accertamento dell'indebito.
Ne consegue che essendo stato, il provvedimento di accertamento dell'indebito per l'anno 2020, emesso in data 30.06.2023, regolarmente e tempestivamente, comunicato con raccomandata a/r n. 66484819035-6 e perfezionatesi per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'avviso di deposito lasciato il 16.08.2023, le somme vanno dichiarate ripetibili. Al pari di quelle relative al periodo dall'1.01.2021 al 31.03.2022, il cui il provvedimento di accertamento dell'indebito, emesso in data 30.06.2023, regolarmente e tempestivamente, comunicato con raccomandata a/r n. 66484819034-5 e perfezionatesi per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'avviso di deposito lasciato il 16.08.2023.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione
7 diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione,
8 non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti atti di accertamento eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.12.2023 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
2. Condanna la ricorrente a rifondere le sese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto di pari data, a carico di parte ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti con il C.T.U.).
Così deciso in Catania, 03.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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