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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/02/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 942/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 942 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Deruta, Fraz. Casalina, Strada est. Vicinale della Collina, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv.
TATICCHI Marzia e dall'Avv. AMODIO Fabio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Perugia, Via Campo di Marte n. 14/I, presso i Difensori;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Deruta, Fraz. Casalina, Strada est. Vicinale della Collina, n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv.
PANICO Giovanna ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Giosuè Carducci, n. 5, presso il Difensore;
pagina 1 di 6 - RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, conclusioni congiunte
Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
con ricorso depositato in data 17.04.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione giudiziale dalla moglie, con contestuale pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed istanza di provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc.
In particolare, ha rappresentato che:
- tra i Ricorrenti è stato celebrato matrimonio concordatario in Deruta, in data 7.06.2015, trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2015;
- dalla loro unione è nato in data [...] il figlio minorenne;
Per_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità dei caratteri tra i coniugi;
- nonostante i tentativi di addivenire ad un accordo consensuale prospettati dal Ricorrente, la CP_1
ha negato il proprio consenso ai tentativi di definizione bonaria che comprendesse una gestione condivisa del minore.
Per tali ragioni, ha chiesto al Tribunale: in via preliminare e urgente, di disporre il collocamento e la gestione paritetica del minore con le conseguenti statuizioni in ordine al diritto di visita e di pernottamento del minore presso il padre oltre che agli aspetti economici sia tra le parti, sia con riferimento al mantenimento del figlio;
nel merito, dichiarare la separazione personale di Parte_1
e , coniugi per matrimonio concordatario contratto in Deruta in data 7.6.2015;
[...] Controparte_1 disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritetico dello stesso;
assegnare la casa familiare alla Resistente;
disporre il pagamento da parte della Resistente delle rate del mutuo in surroga n. 44298129, intestato ad i coniugi, del prestito “Xme Prestito Giovani” e delle relative assicurazioni;
disporre l'obbligo di cessione del Ricorrente della propria quota del 50% della casa coniugale alla dichiarare che l'importo del “Bonus Ristrutturazione” sia attribuito CP_1
pagina 2 di 6 alla Resistente;
disporre, in presenza di collocazione paritetica del figlio, che ciascun genitore provveda alle spese necessarie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno familiare sia diviso tra i coniugi in misura del 50%; disporre che il prestito personale del del 19.2.19 presso Pt_1 [...]
sia da questo sostenuto;
disporre che le autovetture Peugeot 3008 e Fiat 500 siano intestate per Org_1
come risultanti dai relativi libretti di circolazione;
disporre che il prestito personale acceso presso la in data 23.02.2023, dalla con garanzia personale del Ricorrente, Parte_2 CP_1
sia corrisposto da ciascun coniuge per le quote di relativa spettanza;
con riferimento alla conseguente domanda di divorzio, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, con conferma dei provvedimenti della separazione, vinte le spese.
In data 16.06.2023 si costituiva , contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1
prospettata dal Ricorrente e chiedendo al Tribunale di: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
collocare il minore presso la madre;
assegnare alla Resistente la casa familiare;
determinare il diritto di visita del padre;
disporre un assegno per il mantenimento del
Org_ figlio a carico del padre in misura non inferiore a 250,00 Euro, oltre adeguamento oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre la cessione della quota del Ricorrente dell'immobile adibito a casa familiare in favore della Resistente;
autorizzare la Resistente a richiedere eventuali bonus o provvedimenti in favore della famiglia qualora sussistano le previsioni per potervi accedere, con riconoscimento dell'assegno unico alla madre collocataria;
con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Gli atti sono stati trasmessi gli atti al PM in sede.
Il Giudice, con ordinanza riservata del 19.07.2023, ha disposto in via temporanea e urgente,
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore delle parti, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
determinato il mantenimento del minore a carico del Ricorrente nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e stabilito il diritto di visita del Ricorrente nei confronti della prole, rinviando per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 5.12.2023.
Quindi, mutato il Giudice Istruttore (nuova persona fisica) e sentite le Parti, comparse personalmente in udienza, è stata formulata una proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito mediante il deposito di accordo dalle stesse sottoscritto. Sicché, rinviata l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 6 Dopo la rimessione della causa in decisione e della accettazione della proposta conciliativa fatta dal
G.I., i procuratori delle Parti hanno depositato note scritte non autorizzate che, come tali, sono da ritenersi inammissibili.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Le difese delle parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, formulata all'udienza del
5.12.2023, mediante deposito di un accordo sottoscritto personalmente con cui hanno chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“- NESSUN ADDEBITO;
- AFFIDO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE AD ENTRAMBI I GENITORI, CON Per_1
PREVALENTE COLLOCAMENTO PRESSO LA MADRE;
- DIRITTI DI VISITA DEL PADRE PER DUE POMERIGGI A SETTIMANA, DALL'USCITA DI
SCUOLA, OVE IL PAPA' (O I NONNI PATERNI) ANDRA' A PRENDERE PER Per_1
RIPORTARLO A CASA DALLA MADRE, AL MASSIMO ALLE ORE 21.00 DOPO AVERE CENATO
INSIEME; WEEK END ALTERNATI, DAL SABATO MATTINA QUANDO IL PAPA' (O I NONNI
PATERNI) ANDRANNO A PRENDERE A CASA DELLA MADRE INTORNO ALLE ORE Per_1
9,30 SINO ALLA DOMENICA SERA, QUANDO IL PADRE LO RIACCOMPAGNERA' A CASA
DELLA MADRE ENTRO LE ORE 21,00 DOPO AVERE CENATO INSIEME;
NELLE SETTIMANE IN CUI MA TRASCORRERA' IL CON LA MADRE, POTRA' CP_2
DORMIRE DAL PAPA' IN UNO DEI DUE GIORNI INFRASETTIAMANALI DI SUA SPETTANZA;
PER STABILIRE I GIORNI INFRASETTIMANALI IN CUI MA STARA' DAL PAPA', QUESTI SI
IMPEGNA A TRASMETTERE ALLA FAVARONI, ENTRO IL GIORNO VENERDI' DELLA
SETTIMANA PRIMA, I PROPRI TURNI LAVORATIVI COSì DA ACCORDARSI IN BASE AI TURNI
DELLA RESISTENTE;
LE FESTIVITA' E LE VACANZE SEGUIRANNO IL CRITERIO DELL'ALTERNANZA, QUANTO
ALLE VANCANZE ESTIVE, MA POTRA' TRASCORRERE CON IL PAPA' 15 GIORNI ANCHE
NON CONSECUTIVI;
QUANTO ALLE IMMINENTI FESTIVITA' NATALIZIE, SI RIMETTE ALL'ACCORDO TRA LE
PARTI, PRECISANDOSI CHE SEGUIRANNO ANCHE QUESTE IL CRITERIO DELL'ALTERNANZA
(SALVO DIVERSO ACCORDO: LA VIGILIA DI NATALE CON UN GENITORE, E CP_3
IL GIORNO DI NATALE CON L'ALTRO E DI CONSEGUENZA ANCHE IL GIORNO DI SANTO
pagina 4 di 6 ; STARA' LA SERA DI CAPODANNO CON UNO E IL PRIMO GENNAIO CON L'ALTRO; CP_4
L'EPIFANIA LA TRASCORRERA' CON IL GENITORE CON CUI NON HA TRASCORSO LA
GIORNATA DI SANTO STEFANO;
- CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE DI EURO 200,00 oltre al
50% DELLE SPESE STRAORDINARIE CON RINUNCIA DEL PADRE ALLA PERCEZIONE DEL
50% DELL'ASSEGNO UNICO CHE VERRA' INTERAMENTE PERCEPITO DALLA MADRE;
- RINUNCIA AD OGNI ALTRA DOMANDA E SPESE COMPENSATE”.
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti, che rispecchiano la proposta conciliativa formulata dal G.I., appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerando il parere positivo del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., non essendo tale pronuncia procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
Quanto alle spese processuali, considerata la ulteriore domanda di divorzio coltivata dalla parte
Ricorrente, sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione personale tra e , così statuisce: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la separazione personale di e , coniugi per matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario celebrato in Deruta, in data 7.06.2015, trascritto nei Registri degli atti di
Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
2015;
pagina 5 di 6 - Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Deruta affinché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 22 febbraio 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott. Silvio Magrini Alunno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 942 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Deruta, Fraz. Casalina, Strada est. Vicinale della Collina, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv.
TATICCHI Marzia e dall'Avv. AMODIO Fabio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Perugia, Via Campo di Marte n. 14/I, presso i Difensori;
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Deruta, Fraz. Casalina, Strada est. Vicinale della Collina, n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv.
PANICO Giovanna ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Giosuè Carducci, n. 5, presso il Difensore;
pagina 1 di 6 - RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, conclusioni congiunte
Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
con ricorso depositato in data 17.04.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione giudiziale dalla moglie, con contestuale pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed istanza di provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc.
In particolare, ha rappresentato che:
- tra i Ricorrenti è stato celebrato matrimonio concordatario in Deruta, in data 7.06.2015, trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2015;
- dalla loro unione è nato in data [...] il figlio minorenne;
Per_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità dei caratteri tra i coniugi;
- nonostante i tentativi di addivenire ad un accordo consensuale prospettati dal Ricorrente, la CP_1
ha negato il proprio consenso ai tentativi di definizione bonaria che comprendesse una gestione condivisa del minore.
Per tali ragioni, ha chiesto al Tribunale: in via preliminare e urgente, di disporre il collocamento e la gestione paritetica del minore con le conseguenti statuizioni in ordine al diritto di visita e di pernottamento del minore presso il padre oltre che agli aspetti economici sia tra le parti, sia con riferimento al mantenimento del figlio;
nel merito, dichiarare la separazione personale di Parte_1
e , coniugi per matrimonio concordatario contratto in Deruta in data 7.6.2015;
[...] Controparte_1 disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritetico dello stesso;
assegnare la casa familiare alla Resistente;
disporre il pagamento da parte della Resistente delle rate del mutuo in surroga n. 44298129, intestato ad i coniugi, del prestito “Xme Prestito Giovani” e delle relative assicurazioni;
disporre l'obbligo di cessione del Ricorrente della propria quota del 50% della casa coniugale alla dichiarare che l'importo del “Bonus Ristrutturazione” sia attribuito CP_1
pagina 2 di 6 alla Resistente;
disporre, in presenza di collocazione paritetica del figlio, che ciascun genitore provveda alle spese necessarie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno familiare sia diviso tra i coniugi in misura del 50%; disporre che il prestito personale del del 19.2.19 presso Pt_1 [...]
sia da questo sostenuto;
disporre che le autovetture Peugeot 3008 e Fiat 500 siano intestate per Org_1
come risultanti dai relativi libretti di circolazione;
disporre che il prestito personale acceso presso la in data 23.02.2023, dalla con garanzia personale del Ricorrente, Parte_2 CP_1
sia corrisposto da ciascun coniuge per le quote di relativa spettanza;
con riferimento alla conseguente domanda di divorzio, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, con conferma dei provvedimenti della separazione, vinte le spese.
In data 16.06.2023 si costituiva , contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1
prospettata dal Ricorrente e chiedendo al Tribunale di: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
collocare il minore presso la madre;
assegnare alla Resistente la casa familiare;
determinare il diritto di visita del padre;
disporre un assegno per il mantenimento del
Org_ figlio a carico del padre in misura non inferiore a 250,00 Euro, oltre adeguamento oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre la cessione della quota del Ricorrente dell'immobile adibito a casa familiare in favore della Resistente;
autorizzare la Resistente a richiedere eventuali bonus o provvedimenti in favore della famiglia qualora sussistano le previsioni per potervi accedere, con riconoscimento dell'assegno unico alla madre collocataria;
con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Gli atti sono stati trasmessi gli atti al PM in sede.
Il Giudice, con ordinanza riservata del 19.07.2023, ha disposto in via temporanea e urgente,
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore delle parti, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
determinato il mantenimento del minore a carico del Ricorrente nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e stabilito il diritto di visita del Ricorrente nei confronti della prole, rinviando per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 5.12.2023.
Quindi, mutato il Giudice Istruttore (nuova persona fisica) e sentite le Parti, comparse personalmente in udienza, è stata formulata una proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito mediante il deposito di accordo dalle stesse sottoscritto. Sicché, rinviata l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 6 Dopo la rimessione della causa in decisione e della accettazione della proposta conciliativa fatta dal
G.I., i procuratori delle Parti hanno depositato note scritte non autorizzate che, come tali, sono da ritenersi inammissibili.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Le difese delle parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, formulata all'udienza del
5.12.2023, mediante deposito di un accordo sottoscritto personalmente con cui hanno chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“- NESSUN ADDEBITO;
- AFFIDO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE AD ENTRAMBI I GENITORI, CON Per_1
PREVALENTE COLLOCAMENTO PRESSO LA MADRE;
- DIRITTI DI VISITA DEL PADRE PER DUE POMERIGGI A SETTIMANA, DALL'USCITA DI
SCUOLA, OVE IL PAPA' (O I NONNI PATERNI) ANDRA' A PRENDERE PER Per_1
RIPORTARLO A CASA DALLA MADRE, AL MASSIMO ALLE ORE 21.00 DOPO AVERE CENATO
INSIEME; WEEK END ALTERNATI, DAL SABATO MATTINA QUANDO IL PAPA' (O I NONNI
PATERNI) ANDRANNO A PRENDERE A CASA DELLA MADRE INTORNO ALLE ORE Per_1
9,30 SINO ALLA DOMENICA SERA, QUANDO IL PADRE LO RIACCOMPAGNERA' A CASA
DELLA MADRE ENTRO LE ORE 21,00 DOPO AVERE CENATO INSIEME;
NELLE SETTIMANE IN CUI MA TRASCORRERA' IL CON LA MADRE, POTRA' CP_2
DORMIRE DAL PAPA' IN UNO DEI DUE GIORNI INFRASETTIAMANALI DI SUA SPETTANZA;
PER STABILIRE I GIORNI INFRASETTIMANALI IN CUI MA STARA' DAL PAPA', QUESTI SI
IMPEGNA A TRASMETTERE ALLA FAVARONI, ENTRO IL GIORNO VENERDI' DELLA
SETTIMANA PRIMA, I PROPRI TURNI LAVORATIVI COSì DA ACCORDARSI IN BASE AI TURNI
DELLA RESISTENTE;
LE FESTIVITA' E LE VACANZE SEGUIRANNO IL CRITERIO DELL'ALTERNANZA, QUANTO
ALLE VANCANZE ESTIVE, MA POTRA' TRASCORRERE CON IL PAPA' 15 GIORNI ANCHE
NON CONSECUTIVI;
QUANTO ALLE IMMINENTI FESTIVITA' NATALIZIE, SI RIMETTE ALL'ACCORDO TRA LE
PARTI, PRECISANDOSI CHE SEGUIRANNO ANCHE QUESTE IL CRITERIO DELL'ALTERNANZA
(SALVO DIVERSO ACCORDO: LA VIGILIA DI NATALE CON UN GENITORE, E CP_3
IL GIORNO DI NATALE CON L'ALTRO E DI CONSEGUENZA ANCHE IL GIORNO DI SANTO
pagina 4 di 6 ; STARA' LA SERA DI CAPODANNO CON UNO E IL PRIMO GENNAIO CON L'ALTRO; CP_4
L'EPIFANIA LA TRASCORRERA' CON IL GENITORE CON CUI NON HA TRASCORSO LA
GIORNATA DI SANTO STEFANO;
- CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE DI EURO 200,00 oltre al
50% DELLE SPESE STRAORDINARIE CON RINUNCIA DEL PADRE ALLA PERCEZIONE DEL
50% DELL'ASSEGNO UNICO CHE VERRA' INTERAMENTE PERCEPITO DALLA MADRE;
- RINUNCIA AD OGNI ALTRA DOMANDA E SPESE COMPENSATE”.
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti, che rispecchiano la proposta conciliativa formulata dal G.I., appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerando il parere positivo del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., non essendo tale pronuncia procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
Quanto alle spese processuali, considerata la ulteriore domanda di divorzio coltivata dalla parte
Ricorrente, sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione personale tra e , così statuisce: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la separazione personale di e , coniugi per matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario celebrato in Deruta, in data 7.06.2015, trascritto nei Registri degli atti di
Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
2015;
pagina 5 di 6 - Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Deruta affinché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 22 febbraio 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott. Silvio Magrini Alunno
pagina 6 di 6