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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2490/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 2490/2021 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUPPI ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZI CP_1 P.IVA_1
ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 15.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si
1 deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
2. Con decreto ingiuntivo decreto n°5055/20 emesso in data 1.12.2020, il
Tribunale di Brescia intimava a di pagare in favore di Parte_2 CP_1
la somma di euro18.200,00 con interessi e spese a titolo di pagamento della
[...] fattura n. 5 del 7.2.2019 relativa all'esecuzione di lavori.
Avverso detto titolo monitorio l'ingiunto proponeva opposizione chiedendone la revoca.
In particolare, l'opponente eccepiva l'assenza di prove scritte ex art. 634 c.p.c. e l'arbitraria emissione della fattura azionata in monitorio.
In via riconvenzionale, inoltre, allegando l'indebita corresponsione a CP_1 della somma di euro 25.000,00, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di tale importo ovvero della diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva preliminarmente chiedendo la concessione della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito il rigetto delle domande attoree.
Concessa la provvisoria esecutorietà con ordinanza del 5.07.21, la causa era istruita a mezzo di prova per testimoni all'esito della cui assunzione veniva rinviata all'udienza odierna dalla scrivente (intanto subentrata al precedente magistrato assegnatario del fascicolo) per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Sulle conclusioni delle parti, dunque, il Giudice decide come segue.
3. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata dall'attore in data 04.10.2021, conseguentemente l'inutilizzabilità dei documenti allegati e della testimonianza resa dalla teste (indicata per la prima volta nella memoria integrativa) Tes_1 poiché, come eccepito dalla convenuta all'udienza del 31.10.2022, il potere di
2 parte opponente di depositare la memoria istruttoria si era già consumato con il deposito della prima memoria n. 2 del 18.09.2021 (Cass. n. 21472/2012, n.
14172/2024).
4. A fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio, ha CP_1 dedotto e documentato di aver eseguito, a decorrere dal 2010, in Gardone Riviera una serie di lavorazioni in favore dell'opponente, che questi non corrisposto il prezzo residuo delle opere portato dalla fattura n°5/19; di aver ripetutamente sollecitato inutilmente il pagamento (cfr. all.to n°11: mail del 20/03/19; all.to n°12: mail 6/04/19; all.to n°13: mail del 02/05/19 e mail del 30/05/19).
L'ingiunto non ha contestato l'accordo negoziale intercorso con la controparte, né
l'esecuzione dei lavori anzi rappresentando come abbia eseguito CP_1 importanti lavorazioni per conto dell'avvocato giusto prospetto 10 luglio Pt_2
2018, (doc. 1, di che dà atto di un totale di lavori effettuati per CP_1 euro160.996,26 e di acconti pagati euro145.127,00.
L'attore, tuttavia, ha eccepito, la mancata verifica della contabilità e il difetto del collaudo, sul presupposto che le parti avessero concordato che il direttore dei lavori, al termine del cantiere, avrebbe effettuato una verifica della contabilità ed avrebbe provveduto alla “liquidazione” dei lavori medesimi.
Ha poi eccepito la presenza di vizi nelle opere eseguite (vizi della lamiera stirata
Tecu Gold, mancato trattamento antiruggine delle balconate, mancata verniciatura del cancello di ingresso in micaceo antracite) che avrebbero legittimato a sospendere il pagamento ex art. 1460 c.c. e a chiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza.
Ebbene, incontestata la fonte contrattuale dalla quale origina la pretesa creditoria azionata in monitorio, certa altresì l'inadempienza dell'opponente rispetto al pagamento del saldo dei lavori, reputa la scrivente che le eccezioni fondanti l'opposizione non siano meritevoli di accoglimento.
3 Quanto all'asserita mancanza di collaudo e di verifica dei lavori eseguiti da al quale sarebbe stato condizionato il pagamento del saldo, non è CP_1 emersa prova che tra le parti fosse intercorso un accordo in tal senso.
Nulla di utile al fine è emerso dalla deposizione testimoniale di TI
(direttore dei lavori) essendosi il teste limitato a riferire genericamente dell'accordo intercorso a luglio 2018, dopo la redazione del prospetto contabile (doc1 fasc. opponente), tra il legale rappresentante di e l'attore, in merito alla CP_1 verifica della contabilità che avrebbe effettato il direttore dei lavori per poi provvedere alla liquidazione dei lavori.
Lo stesso peraltro, ha riconosciuto che “la casa era finita” così Tes_2 contraddicendo l'assunto attoreo dell'incompletezza dei lavori.
Di contro, come correttamente osservato dalla società convenuta, l' opponente in sede di interrogatorio formale, ha riferito che quando aveva pagato la fattura emessa dal legale rappresentante della società convenuta “con il materiale e le ore dopo aver eliminato i difetti contestati”, non aveva provveduto personalmente ad effettuare i controlli che invece erano stati fatti dall'arch. (direttore dei Tes_2 lavori) e dall'arch. Tes_1
D'altronde, la circostanza che la contabilità e i resoconti dei lavori fossero sempre stati sottoposti al vaglio del direttore dei lavori e dell'opponente è in atti Pt_2 documentata (cfr. docc. 3, 6 e 7 di parte opposta), né vi è prova di contestazioni sul punto.
In relazione agli importi in tesi corrisposti dall'attore in “eccedenza”, valga anzitutto osservare che non è emersa prova di contestazioni in corso di esecuzione lavori (cfr. docc. 3, 6, 7, 8 11, 12 e 13 di parte opposta).
I testimoni , , , hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
l'esecuzione da parte di di tutte le lavorazioni descritte nella fattura CP_1
n. 35/2018.
Anche l'arch. ha ammesso che “la fattura n. 5/19 è relativa ai lavori Tes_2 effettuati da parte opposta a favore dell'avv. . Pt_1
4 Pregna di rilievo si giudica, inoltre, l'evenienza che lo tesso a conoscenza Pt_2 della contabilità e dei resoconti dei lavori eseguiti, per i motivi sopra esposti, abbia implicitamente approvato la fatturazione, accordandosi con per la CP_1 rateizzazione delle somme ancora dovute a quest'ultima.
Le superiori risultanze, in definitiva, senz'altro consentono di ritenere che l'eccezione in esame sia priva di fondamento.
A conclusioni non dissimili è dato pervenire con riferimento all'allegazione attorea concernente l'inadempimento della convenuta per aver realizzato opere difettose.
Gli asseriti vizi sono stati smentiti dai testimoni , , Testimone_4 Testimone_3
, le cui dichiarazioni sono univoche nell'attestare che la posa Testimone_5 della lamiera stirata teku gold è stata effettuata nel periodo 2010/2012 in conformità alle indicazioni fornite dalla D.L., le balconate – tinteggiate da un pittore di cantiere incaricato direttamente dal sig. – sono state tutte trattate Pt_2 da con l'antiruggine, il cancello è stato riverniciato dall'opposta CP_1 utilizzando il codice identificativo del colore (RAL) fornito dallo stesso sig. Pt_2
Ne discende la mancanza di prova della riconducibilità dei vizi/difetti lamentati in citazione all'operato di CP_1
Alla stregua delle superiori motivazioni, va riconosciuta la legittimità della pretesa creditoria che ci occupa.
Conseguono il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di definitiva esecutorietà del titolo monitorio opposto.
5. Le spese di lite seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attore, nella misura liquidata applicando i criteri vigenti relativi allo scaglione di riferimento
(da euro 5.201,00 a 26.000,00) in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 780,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.080,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°5055/20 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.12.2020; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_2 CP_1 liquidano in euro 5.080,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 2490/2021 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUPPI ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZI CP_1 P.IVA_1
ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 15.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si
1 deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
2. Con decreto ingiuntivo decreto n°5055/20 emesso in data 1.12.2020, il
Tribunale di Brescia intimava a di pagare in favore di Parte_2 CP_1
la somma di euro18.200,00 con interessi e spese a titolo di pagamento della
[...] fattura n. 5 del 7.2.2019 relativa all'esecuzione di lavori.
Avverso detto titolo monitorio l'ingiunto proponeva opposizione chiedendone la revoca.
In particolare, l'opponente eccepiva l'assenza di prove scritte ex art. 634 c.p.c. e l'arbitraria emissione della fattura azionata in monitorio.
In via riconvenzionale, inoltre, allegando l'indebita corresponsione a CP_1 della somma di euro 25.000,00, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di tale importo ovvero della diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva preliminarmente chiedendo la concessione della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito il rigetto delle domande attoree.
Concessa la provvisoria esecutorietà con ordinanza del 5.07.21, la causa era istruita a mezzo di prova per testimoni all'esito della cui assunzione veniva rinviata all'udienza odierna dalla scrivente (intanto subentrata al precedente magistrato assegnatario del fascicolo) per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Sulle conclusioni delle parti, dunque, il Giudice decide come segue.
3. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata dall'attore in data 04.10.2021, conseguentemente l'inutilizzabilità dei documenti allegati e della testimonianza resa dalla teste (indicata per la prima volta nella memoria integrativa) Tes_1 poiché, come eccepito dalla convenuta all'udienza del 31.10.2022, il potere di
2 parte opponente di depositare la memoria istruttoria si era già consumato con il deposito della prima memoria n. 2 del 18.09.2021 (Cass. n. 21472/2012, n.
14172/2024).
4. A fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio, ha CP_1 dedotto e documentato di aver eseguito, a decorrere dal 2010, in Gardone Riviera una serie di lavorazioni in favore dell'opponente, che questi non corrisposto il prezzo residuo delle opere portato dalla fattura n°5/19; di aver ripetutamente sollecitato inutilmente il pagamento (cfr. all.to n°11: mail del 20/03/19; all.to n°12: mail 6/04/19; all.to n°13: mail del 02/05/19 e mail del 30/05/19).
L'ingiunto non ha contestato l'accordo negoziale intercorso con la controparte, né
l'esecuzione dei lavori anzi rappresentando come abbia eseguito CP_1 importanti lavorazioni per conto dell'avvocato giusto prospetto 10 luglio Pt_2
2018, (doc. 1, di che dà atto di un totale di lavori effettuati per CP_1 euro160.996,26 e di acconti pagati euro145.127,00.
L'attore, tuttavia, ha eccepito, la mancata verifica della contabilità e il difetto del collaudo, sul presupposto che le parti avessero concordato che il direttore dei lavori, al termine del cantiere, avrebbe effettuato una verifica della contabilità ed avrebbe provveduto alla “liquidazione” dei lavori medesimi.
Ha poi eccepito la presenza di vizi nelle opere eseguite (vizi della lamiera stirata
Tecu Gold, mancato trattamento antiruggine delle balconate, mancata verniciatura del cancello di ingresso in micaceo antracite) che avrebbero legittimato a sospendere il pagamento ex art. 1460 c.c. e a chiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza.
Ebbene, incontestata la fonte contrattuale dalla quale origina la pretesa creditoria azionata in monitorio, certa altresì l'inadempienza dell'opponente rispetto al pagamento del saldo dei lavori, reputa la scrivente che le eccezioni fondanti l'opposizione non siano meritevoli di accoglimento.
3 Quanto all'asserita mancanza di collaudo e di verifica dei lavori eseguiti da al quale sarebbe stato condizionato il pagamento del saldo, non è CP_1 emersa prova che tra le parti fosse intercorso un accordo in tal senso.
Nulla di utile al fine è emerso dalla deposizione testimoniale di TI
(direttore dei lavori) essendosi il teste limitato a riferire genericamente dell'accordo intercorso a luglio 2018, dopo la redazione del prospetto contabile (doc1 fasc. opponente), tra il legale rappresentante di e l'attore, in merito alla CP_1 verifica della contabilità che avrebbe effettato il direttore dei lavori per poi provvedere alla liquidazione dei lavori.
Lo stesso peraltro, ha riconosciuto che “la casa era finita” così Tes_2 contraddicendo l'assunto attoreo dell'incompletezza dei lavori.
Di contro, come correttamente osservato dalla società convenuta, l' opponente in sede di interrogatorio formale, ha riferito che quando aveva pagato la fattura emessa dal legale rappresentante della società convenuta “con il materiale e le ore dopo aver eliminato i difetti contestati”, non aveva provveduto personalmente ad effettuare i controlli che invece erano stati fatti dall'arch. (direttore dei Tes_2 lavori) e dall'arch. Tes_1
D'altronde, la circostanza che la contabilità e i resoconti dei lavori fossero sempre stati sottoposti al vaglio del direttore dei lavori e dell'opponente è in atti Pt_2 documentata (cfr. docc. 3, 6 e 7 di parte opposta), né vi è prova di contestazioni sul punto.
In relazione agli importi in tesi corrisposti dall'attore in “eccedenza”, valga anzitutto osservare che non è emersa prova di contestazioni in corso di esecuzione lavori (cfr. docc. 3, 6, 7, 8 11, 12 e 13 di parte opposta).
I testimoni , , , hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
l'esecuzione da parte di di tutte le lavorazioni descritte nella fattura CP_1
n. 35/2018.
Anche l'arch. ha ammesso che “la fattura n. 5/19 è relativa ai lavori Tes_2 effettuati da parte opposta a favore dell'avv. . Pt_1
4 Pregna di rilievo si giudica, inoltre, l'evenienza che lo tesso a conoscenza Pt_2 della contabilità e dei resoconti dei lavori eseguiti, per i motivi sopra esposti, abbia implicitamente approvato la fatturazione, accordandosi con per la CP_1 rateizzazione delle somme ancora dovute a quest'ultima.
Le superiori risultanze, in definitiva, senz'altro consentono di ritenere che l'eccezione in esame sia priva di fondamento.
A conclusioni non dissimili è dato pervenire con riferimento all'allegazione attorea concernente l'inadempimento della convenuta per aver realizzato opere difettose.
Gli asseriti vizi sono stati smentiti dai testimoni , , Testimone_4 Testimone_3
, le cui dichiarazioni sono univoche nell'attestare che la posa Testimone_5 della lamiera stirata teku gold è stata effettuata nel periodo 2010/2012 in conformità alle indicazioni fornite dalla D.L., le balconate – tinteggiate da un pittore di cantiere incaricato direttamente dal sig. – sono state tutte trattate Pt_2 da con l'antiruggine, il cancello è stato riverniciato dall'opposta CP_1 utilizzando il codice identificativo del colore (RAL) fornito dallo stesso sig. Pt_2
Ne discende la mancanza di prova della riconducibilità dei vizi/difetti lamentati in citazione all'operato di CP_1
Alla stregua delle superiori motivazioni, va riconosciuta la legittimità della pretesa creditoria che ci occupa.
Conseguono il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di definitiva esecutorietà del titolo monitorio opposto.
5. Le spese di lite seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attore, nella misura liquidata applicando i criteri vigenti relativi allo scaglione di riferimento
(da euro 5.201,00 a 26.000,00) in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 780,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.080,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°5055/20 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.12.2020; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_2 CP_1 liquidano in euro 5.080,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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