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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 55/2024 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
presentava ricorso per l'accesso alla procedura di concordato minore Parte_1 prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento che si era stratificata nel corso degli anni derivava essenzialmente dalle proprie vicissitudini familiari (separazione dalla moglie), con le ricadute ed incertezze economiche che tale situazione aveva ingenerato, e dalla sopravvenuta crisi del mercato immobiliare nell'ambito del quale egli, sia come libero professionista e sia come imprenditore (poi dichiarato fallito), operava abitualmente.
Per tale ragione, premesso che il ricorrente non risulta titolare di beni mobili o immobili né svolge attività lavorativa, proponeva di versare ai creditori la complessiva somma di euro 44.962,72 da corrispondersi, in un'unica soluzione, entro trenta giorni mediante l'apporto di risorse esterne provenienti dalla coniuge – che costituiscono sostanzialmente il totale dell'attivo posto a disposizione del ceto creditorio – e da distribuire:
nella misura del 100% ai creditori in prededuzione nella misura del 12% ai creditori privilegiati;
nella misura del 2% ai creditori chirografari
I creditori venivano suddivisi in 3 classi:
1 classe n. 1 il credito della Cassa Previdenza Geometri di euro 82.985,34 garantito dal privilegio generale su mobili (12%);
classe n. 2 i crediti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria di euro
281.422,54 (8%);
classe n. 3 tutti gli altri crediti chirografari originari e declassati (2%).
La proposta, per come avanzata, non presentava profili di inammissibilità, in quanto appare pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
il ricorrente non agisce in veste di mero consumatore, trattandosi di debiti derivanti in larga misura dall'attività imprenditoriale e libero-professionale;
il ricorrente, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non era stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non emergevano atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appare completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata dell'OCC avv. Per_1
non trattandosi di proposta funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, è stato ritualmente previsto – a mente l'art. 74 co. 2 cod. crisi
(nuova formulazione) – l'apporto di risorse tali da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile (la circostanza che detto apporto costituisca la totalità dell'attivo non pare infatti, in assenza di divieti normativi, motivo di inammissibilità).
Con decreto 10.07.2024 veniva così aperta la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
Contr All'esito, l' – quanto ai consensi espressi – riferiva che avevano validamente inoltrato la dichiarazione di voto in modo espresso solamente l'Agenzia delle Entrate - CP_2
Urbino e la Controparte_3 entrambe manifestando la propria contrarietà alla proposta.
2 Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta non otteneva, stante il silenzio degli altri creditori, l'approvazione, dal momento che – alla luce del voto contrario dei creditori suddetti (tot. euro 332.800,48) non veniva raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (tot. euro 385.958,64) né risultavano favorevoli il maggior numero di classi.
Preso atto di ciò, viene invocato dalla parte ricorrente l'art. 80 co. 3 cod. crisi, il quale prevede, come noto, che “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, i requisiti cui la norma subordina il cram down, in effetti sussistono.
Quanto al primo (adesione degli istituti erariali e previdenziali/assistenziali obbligatori determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 cod. crisi), il credito erariale ammesso al voto (e rettificato dall'Agenzia in euro 282.569,83) ammontava ad euro 261.469,59, sicché appare chiaro che, in caso di ipotetica adesione, sarebbe stata raggiunta la maggioranza normativamente richiesta, posto che nelle classi
2 e 3 il voto sarebbe divenuto favorevole.
Quanto al secondo (la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), è solo sufficiente constatare che la parte debitrice risulta sostanzialmente impossidente, non godendo della proprietà né di beni mobili né di immobili e la totalità delle risorse poste a disposizione dei creditori deriva da finanza esterna che, evidentemente, mancherebbe del tutto in sede di liquidazione controllata, la quale – come detto – verosimilmente, tenuto anche conto delle spese di mantenimento, non avrebbe sostanzialmente alcuna utilità distribuibile.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da Parte_1
3 (-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC avv. vigili sull'esatto adempimento del concordato Per_1 risolvendo eventuali difficoltà sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandola sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
(-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale.
Pesaro, il 19.01.2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 55/2024 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
presentava ricorso per l'accesso alla procedura di concordato minore Parte_1 prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento che si era stratificata nel corso degli anni derivava essenzialmente dalle proprie vicissitudini familiari (separazione dalla moglie), con le ricadute ed incertezze economiche che tale situazione aveva ingenerato, e dalla sopravvenuta crisi del mercato immobiliare nell'ambito del quale egli, sia come libero professionista e sia come imprenditore (poi dichiarato fallito), operava abitualmente.
Per tale ragione, premesso che il ricorrente non risulta titolare di beni mobili o immobili né svolge attività lavorativa, proponeva di versare ai creditori la complessiva somma di euro 44.962,72 da corrispondersi, in un'unica soluzione, entro trenta giorni mediante l'apporto di risorse esterne provenienti dalla coniuge – che costituiscono sostanzialmente il totale dell'attivo posto a disposizione del ceto creditorio – e da distribuire:
nella misura del 100% ai creditori in prededuzione nella misura del 12% ai creditori privilegiati;
nella misura del 2% ai creditori chirografari
I creditori venivano suddivisi in 3 classi:
1 classe n. 1 il credito della Cassa Previdenza Geometri di euro 82.985,34 garantito dal privilegio generale su mobili (12%);
classe n. 2 i crediti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria di euro
281.422,54 (8%);
classe n. 3 tutti gli altri crediti chirografari originari e declassati (2%).
La proposta, per come avanzata, non presentava profili di inammissibilità, in quanto appare pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
il ricorrente non agisce in veste di mero consumatore, trattandosi di debiti derivanti in larga misura dall'attività imprenditoriale e libero-professionale;
il ricorrente, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non era stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non emergevano atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appare completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata dell'OCC avv. Per_1
non trattandosi di proposta funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, è stato ritualmente previsto – a mente l'art. 74 co. 2 cod. crisi
(nuova formulazione) – l'apporto di risorse tali da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile (la circostanza che detto apporto costituisca la totalità dell'attivo non pare infatti, in assenza di divieti normativi, motivo di inammissibilità).
Con decreto 10.07.2024 veniva così aperta la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
Contr All'esito, l' – quanto ai consensi espressi – riferiva che avevano validamente inoltrato la dichiarazione di voto in modo espresso solamente l'Agenzia delle Entrate - CP_2
Urbino e la Controparte_3 entrambe manifestando la propria contrarietà alla proposta.
2 Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta non otteneva, stante il silenzio degli altri creditori, l'approvazione, dal momento che – alla luce del voto contrario dei creditori suddetti (tot. euro 332.800,48) non veniva raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (tot. euro 385.958,64) né risultavano favorevoli il maggior numero di classi.
Preso atto di ciò, viene invocato dalla parte ricorrente l'art. 80 co. 3 cod. crisi, il quale prevede, come noto, che “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, i requisiti cui la norma subordina il cram down, in effetti sussistono.
Quanto al primo (adesione degli istituti erariali e previdenziali/assistenziali obbligatori determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 cod. crisi), il credito erariale ammesso al voto (e rettificato dall'Agenzia in euro 282.569,83) ammontava ad euro 261.469,59, sicché appare chiaro che, in caso di ipotetica adesione, sarebbe stata raggiunta la maggioranza normativamente richiesta, posto che nelle classi
2 e 3 il voto sarebbe divenuto favorevole.
Quanto al secondo (la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), è solo sufficiente constatare che la parte debitrice risulta sostanzialmente impossidente, non godendo della proprietà né di beni mobili né di immobili e la totalità delle risorse poste a disposizione dei creditori deriva da finanza esterna che, evidentemente, mancherebbe del tutto in sede di liquidazione controllata, la quale – come detto – verosimilmente, tenuto anche conto delle spese di mantenimento, non avrebbe sostanzialmente alcuna utilità distribuibile.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da Parte_1
3 (-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC avv. vigili sull'esatto adempimento del concordato Per_1 risolvendo eventuali difficoltà sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandola sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
(-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale.
Pesaro, il 19.01.2025
Il Giudice
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