Articolo 2 della Legge 21 luglio 1959, n. 536
Articolo 1Articolo 3
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15 agosto 1959
Art. 2.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi i vigore delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il colto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959