TRIB
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/07/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. SPADINI PAOLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'Avv. STARINIERI VALENTINA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“A parziale modifica del decreto cronol. n.3370/2020 del 24/06/2020 (R.G. n.1762/2020) con riferimento ai punti 2), 3) e 4) venga così disposto:
pagina 1 di 5 - Punto 2): Il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , durante la Per_1 settimana, i pomeriggi di giovedì e venerdì, dall'uscita di scuola sino alle 18.30. A settimane alterne, un fine settimana dal sabato alle ore 18.30 al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola e quello successivo dalla domenica alle 20.30 nel periodo scolastico (21.00 nel periodo di sospensione scolastica) al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale, Per_1 ultimo e primo dell'anno e con l'altro genitore Natale, Santo Stefano e così ad anni alterni, mentre le altre festività e ponti seguiranno il calendario ordinario e/o eventuali diversi accordi raggiunti dalle parti da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per_1 trascorrerà tutti gli anni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre, la quale, ai fini del recupero delle trasferte lavorative, avrà diritto anche ad un ulteriore fine settimana da scegliere nel corso dell'anno, che verrà concordato con il padre con 15 giorni di anticipo. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà due settimane con l'uno genitore
e due settimane con l'altro, consecutive o spezzate, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi, da concordarsi tra di loro e con reciproca comunicazione preventiva, entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Sono fatti salvi, nel corso dell'anno, ulteriori periodi di vacanza per ciascun genitore, insieme alla minore, da concordarsi tra gli stessi, qualora si verifichino, con congruo anticipo. In ogni caso di fine settimana o di più giorni consecutivi di impegno lavorativo dell'una o dell'altra parte, il genitore che è libero si farà carico di tenere con sé e di occuparsi della minore per tutto il tempo necessario. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, da stabilirsi con almeno una settimana di anticipo, anche in ragione delle primarie esigenze/necessità di o di vita e logistica dei genitori Per_1
e/o, comunque, familiare.
- Punto 3): il mantenimento della minore sarà in forma diretta in capo all'uno Persona_2
o all'altro genitore per il tempo in cui la minore sarà presso ciascuno;
- Punto 4): I genitori concorreranno comunque nella misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per l'intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• mensa, anche se spesa ordinaria;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, • nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
pagina 2 di 5 • spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); • spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale la parziale modifica del decreto ex art. 337 bis c.c. n. 3370/2020 del 24.06.2020 con cui furono omologate dal Tribunale di
Mantova le condizioni concordate dalle parti circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], essendo venuta meno la relazione Per_1 more uxorio tra le parti.
2. Parte resistente, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. Nel corso dell'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di cui al predetto decreto ex art. 337 bis c.c., dunque hanno precisato congiuntamene le conclusioni di cui in epigrafe.
***
4. Le condizioni concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o a principi di ordine pubblico e risultano coerenti con l'interesse, morale e materiale, della figlia minore, potendo dunque essere recepite dal Collegio.
5. Considerata la natura della controversia e considerato l'accordo a cui le parti sono pervenute, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica del decreto cronol. n.3370/2020 del 24/06/2020
(R.G. n.1762/2020) con riferimento ai punti 2), 3) e 4):
- Punto 2): Il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante la Per_1 settimana, i pomeriggi di giovedì e venerdì, dall'uscita di scuola sino alle 18.30. A settimane alterne, un fine settimana dal sabato alle ore 18.30 al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola e quello successivo dalla domenica alle 20.30 nel periodo scolastico (21.00 nel periodo di sospensione scolastica) al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale, Per_1 ultimo e primo dell'anno e con l'altro genitore Natale, Santo Stefano e così ad anni alterni, mentre le altre festività e ponti seguiranno il calendario ordinario e/o eventuali diversi accordi raggiunti dalle parti da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. trascorrerà Per_1 tutti gli anni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre, la quale, ai fini del recupero delle trasferte lavorative, avrà diritto anche ad un ulteriore fine settimana da scegliere nel corso dell'anno, che verrà concordato con il padre con 15 giorni di anticipo. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà due settimane con l'uno genitore e due settimane con l'altro, consecutive o spezzate, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi, da concordarsi tra di loro e con reciproca comunicazione preventiva, entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Sono fatti salvi, nel corso dell'anno, ulteriori periodi di vacanza per ciascun genitore, insieme alla minore, da concordarsi tra gli stessi, qualora si verifichino, con congruo anticipo. In ogni caso di fine settimana o di più giorni consecutivi di impegno lavorativo dell'una o dell'altra parte, il genitore che è libero si farà carico di tenere con sé e di occuparsi della minore per tutto il tempo necessario. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, da stabilirsi con almeno una settimana di anticipo, anche in ragione delle primarie esigenze/necessità di o di vita e logistica dei genitori Per_1
e/o, comunque, familiare.
- Punto 3): il mantenimento della minore sarà in forma diretta in capo all'uno o Persona_2 all'altro genitore per il tempo in cui la minore sarà presso ciascuno;
- Punto 4): I genitori concorreranno comunque nella misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per l'intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• mensa, anche se spesa ordinaria;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per pagina 4 di 5 il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, • nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); • spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure
- anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
4.07.2024.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. SPADINI PAOLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'Avv. STARINIERI VALENTINA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“A parziale modifica del decreto cronol. n.3370/2020 del 24/06/2020 (R.G. n.1762/2020) con riferimento ai punti 2), 3) e 4) venga così disposto:
pagina 1 di 5 - Punto 2): Il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , durante la Per_1 settimana, i pomeriggi di giovedì e venerdì, dall'uscita di scuola sino alle 18.30. A settimane alterne, un fine settimana dal sabato alle ore 18.30 al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola e quello successivo dalla domenica alle 20.30 nel periodo scolastico (21.00 nel periodo di sospensione scolastica) al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale, Per_1 ultimo e primo dell'anno e con l'altro genitore Natale, Santo Stefano e così ad anni alterni, mentre le altre festività e ponti seguiranno il calendario ordinario e/o eventuali diversi accordi raggiunti dalle parti da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per_1 trascorrerà tutti gli anni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre, la quale, ai fini del recupero delle trasferte lavorative, avrà diritto anche ad un ulteriore fine settimana da scegliere nel corso dell'anno, che verrà concordato con il padre con 15 giorni di anticipo. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà due settimane con l'uno genitore
e due settimane con l'altro, consecutive o spezzate, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi, da concordarsi tra di loro e con reciproca comunicazione preventiva, entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Sono fatti salvi, nel corso dell'anno, ulteriori periodi di vacanza per ciascun genitore, insieme alla minore, da concordarsi tra gli stessi, qualora si verifichino, con congruo anticipo. In ogni caso di fine settimana o di più giorni consecutivi di impegno lavorativo dell'una o dell'altra parte, il genitore che è libero si farà carico di tenere con sé e di occuparsi della minore per tutto il tempo necessario. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, da stabilirsi con almeno una settimana di anticipo, anche in ragione delle primarie esigenze/necessità di o di vita e logistica dei genitori Per_1
e/o, comunque, familiare.
- Punto 3): il mantenimento della minore sarà in forma diretta in capo all'uno Persona_2
o all'altro genitore per il tempo in cui la minore sarà presso ciascuno;
- Punto 4): I genitori concorreranno comunque nella misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per l'intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• mensa, anche se spesa ordinaria;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, • nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
pagina 2 di 5 • spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); • spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale la parziale modifica del decreto ex art. 337 bis c.c. n. 3370/2020 del 24.06.2020 con cui furono omologate dal Tribunale di
Mantova le condizioni concordate dalle parti circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], essendo venuta meno la relazione Per_1 more uxorio tra le parti.
2. Parte resistente, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. Nel corso dell'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di cui al predetto decreto ex art. 337 bis c.c., dunque hanno precisato congiuntamene le conclusioni di cui in epigrafe.
***
4. Le condizioni concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o a principi di ordine pubblico e risultano coerenti con l'interesse, morale e materiale, della figlia minore, potendo dunque essere recepite dal Collegio.
5. Considerata la natura della controversia e considerato l'accordo a cui le parti sono pervenute, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica del decreto cronol. n.3370/2020 del 24/06/2020
(R.G. n.1762/2020) con riferimento ai punti 2), 3) e 4):
- Punto 2): Il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante la Per_1 settimana, i pomeriggi di giovedì e venerdì, dall'uscita di scuola sino alle 18.30. A settimane alterne, un fine settimana dal sabato alle ore 18.30 al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola e quello successivo dalla domenica alle 20.30 nel periodo scolastico (21.00 nel periodo di sospensione scolastica) al mercoledì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale, Per_1 ultimo e primo dell'anno e con l'altro genitore Natale, Santo Stefano e così ad anni alterni, mentre le altre festività e ponti seguiranno il calendario ordinario e/o eventuali diversi accordi raggiunti dalle parti da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. trascorrerà Per_1 tutti gli anni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre, la quale, ai fini del recupero delle trasferte lavorative, avrà diritto anche ad un ulteriore fine settimana da scegliere nel corso dell'anno, che verrà concordato con il padre con 15 giorni di anticipo. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà due settimane con l'uno genitore e due settimane con l'altro, consecutive o spezzate, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi, da concordarsi tra di loro e con reciproca comunicazione preventiva, entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Sono fatti salvi, nel corso dell'anno, ulteriori periodi di vacanza per ciascun genitore, insieme alla minore, da concordarsi tra gli stessi, qualora si verifichino, con congruo anticipo. In ogni caso di fine settimana o di più giorni consecutivi di impegno lavorativo dell'una o dell'altra parte, il genitore che è libero si farà carico di tenere con sé e di occuparsi della minore per tutto il tempo necessario. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, da stabilirsi con almeno una settimana di anticipo, anche in ragione delle primarie esigenze/necessità di o di vita e logistica dei genitori Per_1
e/o, comunque, familiare.
- Punto 3): il mantenimento della minore sarà in forma diretta in capo all'uno o Persona_2 all'altro genitore per il tempo in cui la minore sarà presso ciascuno;
- Punto 4): I genitori concorreranno comunque nella misura del 50% ciascuno senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per l'intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• mensa, anche se spesa ordinaria;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per pagina 4 di 5 il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, • nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); • spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure
- anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
4.07.2024.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 5 di 5