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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AN VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2025 00120872 92 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante premette che la cartella esattoriale impugnata è stata emessa a seguito di Comunicazione n.
0022505222201, codice atto n. 58109192219 notificata il 15.10.2024. La Comunicazione ha riguardato la richiesta dell'imposta IRPEF anno 2021 per la tassazione separata di un reddito percepito relativamente a
NASPI.
Il contribuente, che ha intrapreso una autonoma attività imprenditoriale, ammette di aver ricevuto l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS erogata in un'unica soluzione, a condizione che l'attività imprenditoriale intrapresa fosse gestita per almeno 5 anni.
Egli in seguito ha cessato la partita iva e l'attività autonoma di lavoro, quindi l'INPS ha chiesto la restituzione della indennità di disoccupazione erogata con comunicazione del 23.8.2024, per un importo di euro
14.239,33.
L'istante rappresenta di aver restituito tale importo in un'unica soluzione il 17.9.2024, con bolletta n. 1324082608277184 emessa da banca Banca_1 Spa.
L'INPS ha restituito ricevuta di pagamento Banca_2, accertando l'avvenuta intera restituzione delle somme richieste.
L'interessato ha chiesto, con due distinte istanze di autotutela, l'annullamento della richiesta di pagamento dell'IRPEF all'Agenzia delle Entrate di Latina, senza alcun esito.
Il ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia correttamente considerato e valutato le motivazioni espresse
Deduce quindi i seguenti motivi:
Il contribuente non potrebbe essere tassato per redditi non percepiti. Egli avrebbe dimostrato di aver restituito all'INPS l'indennità ricevuta, per cui nessun importo per IRPEF dovrebbe essere corrisposto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Eccepisce che il comma 2bis dell'art. 10 del TUIR, introdotto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), ha previsto la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall'articolo
10, lettera d-bis). Pertanto la restituzione de quo dovrebbe riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, con la conseguenza che, nelle ipotesi di somme assoggettate a ritenuta, come nel caso in esame, la relativa restituzione deve avvenire al “netto” della stessa.
All'udienza del 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'interessato ha dimostrato di aver restitutio quanto indebitamento ottentuo a titolo di NASPI all'INPS, ne consegue che per il perodo di riferimento il reddito percepito a titolo di indennità di disoccupazio non può essere considerato quale reddito imponibile nel periodo di riferimento.
In senso contario non vale quanto eccepito dalla difesa dell'Amministrazione secondo cui la vicenda non attiene alla 'mera' liquidazione dell'imposta, quanto piuttosto alla possibilità, per l'istante di vedersi riconosciuta la 'deducibilità' di quanto restituito al sostituto (INPS).
Ciò non si evince con evidenza dagli atti di causa. Nella cartella di pagamento impugnata, alla voce "dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo" si legge: "Redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d'imposta 2021. Somme dovute a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello CERTIFICAZIONE UNICA/2022, relativo ai compensi erogati nell'anno 2021,
e/o dei dati esposti nel quadro RM del modello REDDITI/2022 o nel quadro D del modello 730/2022 presentati per il periodo d'imposta 2021. Comunicazione elaborata in data 15-10-2024 con codice atto numero
58109192219 consegnata in data 18-10-2024".
La motivazione sopra indicata non è sufficiente ad individuare il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio per giustificare la richiesta di restituzione impugnata, che la difesa dell'Agenzia delle Entrate cerca di integrare con le proprie memorie difensive.
Per tale ragione non persuade la tesi sostenuta dalla medesima Agenzia delle Entrate secondo cui nel caso in esame opererebbe, in base all'art. 10, comma 2bis, TUIR, la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis), di modo che la restituzione in questione dovrebbe riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, con la conseguenza che, nelle ipotesi di somme assoggettate a ritenuta la relativa restituzione deve avvenire al “netto” della stessa.
A tal riguardo si osserva che il contribuente ha allegato di aver restituito le somme percepite che, quindi, devono essere scomputate da quelle considerate ai fini IRPEF nell'anno di riferimento 2021. Del resto, ove si seguisse la tesi sostenuta dall'Amministrazione, in disparte l'evidente difetto di motivazione sopra evidenziato, si giungerebbe ad imporre il pagamento di imposte per redditi che comunque non sono stati percepiti, o meglio sono stati restituiti all'Ente previdenziale.
Nè appare chiaro il riferimento alla circostanza che le somme erogate dall'INPS sono assoggettate a ritenuta alla fonte e l'ente previdenziale recupera le somme al netto della ritenuta, motivo per cui in base alla lett.
2bis, le somme restituite non costituiscono onere deducibile.
Sebbene le somme restituite rientrino nella definizione della lett. d-bis) del citato art. 10 TUIR, che individua le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, considerandole come oneri deducibili dal reddito complessivo, dagli atti depositati dall'AdE non è possibile comprendere le ragioni per cui siano stata richiesto il pagamento contestato in questa sede, rispetto alla disciplina richimata nelle proprie difese dall'AdE.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti i motivi, attesa la novità e peculiarità della questione per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AN VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2025 00120872 92 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante premette che la cartella esattoriale impugnata è stata emessa a seguito di Comunicazione n.
0022505222201, codice atto n. 58109192219 notificata il 15.10.2024. La Comunicazione ha riguardato la richiesta dell'imposta IRPEF anno 2021 per la tassazione separata di un reddito percepito relativamente a
NASPI.
Il contribuente, che ha intrapreso una autonoma attività imprenditoriale, ammette di aver ricevuto l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS erogata in un'unica soluzione, a condizione che l'attività imprenditoriale intrapresa fosse gestita per almeno 5 anni.
Egli in seguito ha cessato la partita iva e l'attività autonoma di lavoro, quindi l'INPS ha chiesto la restituzione della indennità di disoccupazione erogata con comunicazione del 23.8.2024, per un importo di euro
14.239,33.
L'istante rappresenta di aver restituito tale importo in un'unica soluzione il 17.9.2024, con bolletta n. 1324082608277184 emessa da banca Banca_1 Spa.
L'INPS ha restituito ricevuta di pagamento Banca_2, accertando l'avvenuta intera restituzione delle somme richieste.
L'interessato ha chiesto, con due distinte istanze di autotutela, l'annullamento della richiesta di pagamento dell'IRPEF all'Agenzia delle Entrate di Latina, senza alcun esito.
Il ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia correttamente considerato e valutato le motivazioni espresse
Deduce quindi i seguenti motivi:
Il contribuente non potrebbe essere tassato per redditi non percepiti. Egli avrebbe dimostrato di aver restituito all'INPS l'indennità ricevuta, per cui nessun importo per IRPEF dovrebbe essere corrisposto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Eccepisce che il comma 2bis dell'art. 10 del TUIR, introdotto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), ha previsto la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall'articolo
10, lettera d-bis). Pertanto la restituzione de quo dovrebbe riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, con la conseguenza che, nelle ipotesi di somme assoggettate a ritenuta, come nel caso in esame, la relativa restituzione deve avvenire al “netto” della stessa.
All'udienza del 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'interessato ha dimostrato di aver restitutio quanto indebitamento ottentuo a titolo di NASPI all'INPS, ne consegue che per il perodo di riferimento il reddito percepito a titolo di indennità di disoccupazio non può essere considerato quale reddito imponibile nel periodo di riferimento.
In senso contario non vale quanto eccepito dalla difesa dell'Amministrazione secondo cui la vicenda non attiene alla 'mera' liquidazione dell'imposta, quanto piuttosto alla possibilità, per l'istante di vedersi riconosciuta la 'deducibilità' di quanto restituito al sostituto (INPS).
Ciò non si evince con evidenza dagli atti di causa. Nella cartella di pagamento impugnata, alla voce "dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo" si legge: "Redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d'imposta 2021. Somme dovute a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello CERTIFICAZIONE UNICA/2022, relativo ai compensi erogati nell'anno 2021,
e/o dei dati esposti nel quadro RM del modello REDDITI/2022 o nel quadro D del modello 730/2022 presentati per il periodo d'imposta 2021. Comunicazione elaborata in data 15-10-2024 con codice atto numero
58109192219 consegnata in data 18-10-2024".
La motivazione sopra indicata non è sufficiente ad individuare il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio per giustificare la richiesta di restituzione impugnata, che la difesa dell'Agenzia delle Entrate cerca di integrare con le proprie memorie difensive.
Per tale ragione non persuade la tesi sostenuta dalla medesima Agenzia delle Entrate secondo cui nel caso in esame opererebbe, in base all'art. 10, comma 2bis, TUIR, la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis), di modo che la restituzione in questione dovrebbe riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, con la conseguenza che, nelle ipotesi di somme assoggettate a ritenuta la relativa restituzione deve avvenire al “netto” della stessa.
A tal riguardo si osserva che il contribuente ha allegato di aver restituito le somme percepite che, quindi, devono essere scomputate da quelle considerate ai fini IRPEF nell'anno di riferimento 2021. Del resto, ove si seguisse la tesi sostenuta dall'Amministrazione, in disparte l'evidente difetto di motivazione sopra evidenziato, si giungerebbe ad imporre il pagamento di imposte per redditi che comunque non sono stati percepiti, o meglio sono stati restituiti all'Ente previdenziale.
Nè appare chiaro il riferimento alla circostanza che le somme erogate dall'INPS sono assoggettate a ritenuta alla fonte e l'ente previdenziale recupera le somme al netto della ritenuta, motivo per cui in base alla lett.
2bis, le somme restituite non costituiscono onere deducibile.
Sebbene le somme restituite rientrino nella definizione della lett. d-bis) del citato art. 10 TUIR, che individua le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, considerandole come oneri deducibili dal reddito complessivo, dagli atti depositati dall'AdE non è possibile comprendere le ragioni per cui siano stata richiesto il pagamento contestato in questa sede, rispetto alla disciplina richimata nelle proprie difese dall'AdE.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti i motivi, attesa la novità e peculiarità della questione per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, compensa le spese di giudizio tra le parti.