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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR RE, a seguito dell'udienza del 4 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7874/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nappa Antonino e Natale Giuseppe e giusta Parte_1 procura in atti
- ricorrente -
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_3
- resistente –
Avente ad oggetto: Carta elettronica docenti
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 4 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere una docente stabilmente inserita nel sistema scolastico con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Agatino Malerba” di Catania;
di aver prestato attività di insegnamento negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/225 alle dipendenze del in virtù di contratti Controparte_1
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche senza tuttavia fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a 1 termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 con la quale la Corte di giustizia europea ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Tanto premesso, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi:
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 23 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale, ha formulato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
Controparte_1
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile
2 la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 4 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono
*******
2. In via preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica resistente.
Va osservato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, con la quale, dopo aver precisato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. con riguardo alla decorrenza del termine ha stabilito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
In particolare, l'art. 5 del DPCM del 28 novembre 2016 e prevede che “1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,
a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”.
Venendo al caso di specie, tenuto conto degli anni scolastici in relazione ai quali è stato richiesto il beneficio oggetto del giudizio (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025) e
3 della data di notifica del ricorso avvenuta in data 3.10.2025 ne discende l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale ad eccezione che per l'anno scolastico 2020/2021 tenuto conto della data di conferimento dell'incarico e della data di notifica del ricorso. (cfr. All.1 Contratti di lavoro fascicolo ricorrente e All. 1 Stato Matricolare fascicolo parte resistente, nonché, notifica ricorso allegato alle note parte ricorrente del 14.10.2025).
3 Ciò posto, nel resto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
4 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli mpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
5 connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
(…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
6 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
3.1 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato, negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.2 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'anno scolastico 1.10.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto Comprensivo “Vittorino da
Feltre” di Catania;
nell'anno scolastico 2022/2023 dal 5.9.2022 al 30.6.2023 presso la scuola primaria
“Giovanni Falcone” di San Giovanni La Punta (CT) e negli anni scolastici 2023/2024 dal 1.9.2023 al
30.6.2024 e 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso l'I.C. “G. Malerba” di Catania, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999. (id est All. 1 Buste paga fascicolo ricorrente e All. 1 Stato matricolare fascicolo resistente).
Va, pertanto, accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con la condanna del CP_1 convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. In ragione del parziale accoglimento della domanda ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite in ragione di 1/5 che per il residuo seguono la soccombenza. I restanti 4/5 seguono la
7 soccombenza e il resistente deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo tenendo presenti i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie parzialmente il ricorso, dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25;
- per l'effetto, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 CP_4 alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei termini e per le ragioni di cui Parte_1 in motivazione per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- rigetto per il resto il ricorso;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente di 4/5 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 823,60, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
C.P.A., C.U., se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 7 novembre 2025
Il Giudice
UR RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR RE, a seguito dell'udienza del 4 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7874/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nappa Antonino e Natale Giuseppe e giusta Parte_1 procura in atti
- ricorrente -
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_3
- resistente –
Avente ad oggetto: Carta elettronica docenti
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 4 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere una docente stabilmente inserita nel sistema scolastico con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Agatino Malerba” di Catania;
di aver prestato attività di insegnamento negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/225 alle dipendenze del in virtù di contratti Controparte_1
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche senza tuttavia fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a 1 termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 con la quale la Corte di giustizia europea ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Tanto premesso, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi:
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 23 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale, ha formulato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
Controparte_1
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile
2 la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 4 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono
*******
2. In via preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica resistente.
Va osservato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, con la quale, dopo aver precisato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. con riguardo alla decorrenza del termine ha stabilito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
In particolare, l'art. 5 del DPCM del 28 novembre 2016 e prevede che “1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,
a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”.
Venendo al caso di specie, tenuto conto degli anni scolastici in relazione ai quali è stato richiesto il beneficio oggetto del giudizio (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025) e
3 della data di notifica del ricorso avvenuta in data 3.10.2025 ne discende l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale ad eccezione che per l'anno scolastico 2020/2021 tenuto conto della data di conferimento dell'incarico e della data di notifica del ricorso. (cfr. All.1 Contratti di lavoro fascicolo ricorrente e All. 1 Stato Matricolare fascicolo parte resistente, nonché, notifica ricorso allegato alle note parte ricorrente del 14.10.2025).
3 Ciò posto, nel resto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
4 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli mpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
5 connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
(…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
6 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
3.1 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato, negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.2 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'anno scolastico 1.10.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto Comprensivo “Vittorino da
Feltre” di Catania;
nell'anno scolastico 2022/2023 dal 5.9.2022 al 30.6.2023 presso la scuola primaria
“Giovanni Falcone” di San Giovanni La Punta (CT) e negli anni scolastici 2023/2024 dal 1.9.2023 al
30.6.2024 e 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso l'I.C. “G. Malerba” di Catania, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999. (id est All. 1 Buste paga fascicolo ricorrente e All. 1 Stato matricolare fascicolo resistente).
Va, pertanto, accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con la condanna del CP_1 convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. In ragione del parziale accoglimento della domanda ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite in ragione di 1/5 che per il residuo seguono la soccombenza. I restanti 4/5 seguono la
7 soccombenza e il resistente deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo tenendo presenti i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie parzialmente il ricorso, dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25;
- per l'effetto, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 CP_4 alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei termini e per le ragioni di cui Parte_1 in motivazione per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- rigetto per il resto il ricorso;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente di 4/5 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 823,60, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
C.P.A., C.U., se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 7 novembre 2025
Il Giudice
UR RE
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