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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1689/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 23/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1689/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Di Lorenzo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E in persona in persona del suo Controparte_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5459 del 09.05.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 10762/2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.01.2024, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di € 31.546,77, in suo favore, a titolo di trattamento
[...] di fine rapporto, oltre interessi con decorrenza e al tasso di cui all'art. 253 del CCCNL e oltre spese della procedura.
A sostegno della invocata richiesta, la ricorrente allegava di essere stata assunta dalla sopra indicata Società in data 10.05.2024, con la qualifica di apprendista impiegata di 4° livello
CCNL Terziario e con sede di lavoro in Roma, Via dei Traghetti n. 26; di aver volutamente interrotto il rapporto di lavoro in data 31.03.2023; di aver chiesto, con plurimi solleciti, rimasti privi di riscontro per circa un anno, la corresponsione del predetto importo (doc. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo); di aver allegato, a comprova del diritto fatto valere, la certificazione unica
2023 (doc. 4) e il prospetto paga del mese di aprile 2023 (doc. 5). Tuttavia, affermava che, stante la natura del credito e il perdurare del rifiuto del versamento del dovuto da parte datoriale, era stata costretta ad adire l'A.G, chiedendo anche la concessione della provvisoria esecuzione.
Con decreto ingiuntivo n. 814 emesso in data 7.02.2024 e notificato alla società debitrice in data 16.02.2024, il Tribunale di Roma ingiungeva di pagare a , Parte_1 senza dilazione, la somma di € 31.546,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, e i compensi legali, quantificati in € 1.370,00, oltre spese generali in misura del 15%, Iva e Сра.
Avverso il citato decreto, proponeva opposizione la suindicata Società, la quale ricorreva al Tribunale di Roma per chiedere: “a) preliminarmente, disporre la sospensione inaudita o, in subordine, audita altera parte, dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n.
814/2024 opposto;
b) accertare l'avvenuta corresponsione, da parte della società opponente in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, all'opposta Sig.ra della somma di € 5.252,00, a titolo di Parte_1 anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto e dichiarare che la somma ad oggi dovuta dalla società-opponente alla parte opposta a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, è pari al minor importo di € 26.294,77; c) revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 814/2024 emesso in data
07.02.2024 dal Tribunale di Roma – 1^ Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Paola
Giovene di Girasole, nel proc. R.G. n. 2688/2024; d) in caso di condanna della società opponente al pagamento di somme in favore della parte opposta, disporre il pagamento rateale di tali somme, nella misura di € 1.000,00 mensili, fino al totale soddisfo. Vittoria di spese e compensi,
2 rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
A fondamento della domanda, l'opponente sosteneva nel merito l'infondatezza dell'ingiunzione. Nello specifico, sollevava l'eccezione di pagamento integrale del TFR, sostenendo che, dal preteso credito, bisognava detrarre una cifra pari a € 5.252,00, erogata in più tranches, a partire dal 2008, in favore dell'opposta, a titolo di acconto sul TFR. Importo, peraltro, che la stessa dichiarava espressamente di aver ricevuto, a seguito della sottoscrizione Parte_1 di una scrittura privata. Pertanto, secondo la prospettiva dell'opponente, la somma dovuta al lavoratore a titolo di TFR, doveva corrispondere a € 26.294,77.
In data 29.04.2024, si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il Parte_1 rigetto del ricorso in opposizione.
All'udienza del 09.05.2024, il Giudice, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, si ritirava in camera di consiglio e decideva contestualmente la causa.
Con sentenza n. 5459 del 09.05.2024 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione, annullando il decreto ingiuntivo n. 814/2024 e condannando parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 26.294,77, oltre accessori come per legge, e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello chiedendo la Parte_2 riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 2687, 2702, 2709, 2734 e 2735 c.c., per aver erroneamente ignorato il Giudicante la portata confessoria della certificazione unica e della busta paga, rilasciati dalla Società 2003, quale sostituto d'imposta, dai quali emerge l'importo del TFR maturato e CP_1 rimasto in azienda al 31.12.2022; inoltre, per aver acriticamente recepito quale unico documento alla base del convincimento, la scrittura privata rilasciata a titolo di quietanza rispetto agli importi versati e ricevuti, senza appurare l'assolvimento dell'onere probatorio di parte opponente, che ha mancato di produrre documentazione idonea a dimostrare che l'importo del TFR riportato nel
CUD e in busta paga non fosse inclusivo degli anticipi versati;
2) violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il Giudicante ingiustificatamente compensato le spese di lite, essendo stato il datore inadempiente per la parte di credito riconosciuta come
“dovuta” al lavoratore, solo a seguito dell'incardinato giudizio di primo grado.
In data 13.03.2025 si costituiva la , la quale contestava in fatto e in diritto le CP_1 avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'appello, nonché la conferma dell'impugnata sentenza.
In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, contestava l'assunto
3 secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare i documenti prodotti dall'appellante, avendo il giudice di prime cure correttamente attribuito piena efficacia probatoria alla scrittura privata, non disconosciuta;
con riferimento al secondo motivo di appello, affermava che la compensazione delle spese fosse stata disposta legittimamente ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., in presenza di soccombenza reciproca, essendo stata l'azione giudiziaria promossa per un importo superiore a quello effettivamente dovuto.
§§§
L'appello è destituito di fondamento e pertanto va integralmente rigettato, per quanto di seguito si espone.
In primo grado la società appellata ha correttamente prodotto la scrittura privata sottoscritta dalla lavoratrice, nella quale dichiarava di avere ricevuto anticipi sul TFR per un importo pari ad € 5.252,00, assolvendo all'onere della prova sulla stessa incombente. Il documento de quo non è stato disconosciuto dalla lavoratrice, né in primo grado, né in questa fase del giudizio
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10287 del 17/10/1998).
La Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che in assenza di disconoscimento formale, le annotazioni apposte su documenti come le buste paga o le quietanze di pagamento assumono valore di prova legale, e non possono essere superate da mere contestazioni generiche o da prove testimoniali, salvo che non sia proposta querela di falso: “in mancanza di disconoscimento o di querela di falso, la scrittura privata sottoscritta dalla parte ha piena efficacia probatoria, anche se contestata nel merito” (Cass. Sez. lav. N. 22064/2020).
È infatti pacifico che il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta (o da considerarsi tale), è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa, e qualora si deduca la falsità materiale della scrittura medesima è necessario esperire la querela di falso per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (es. Cass. Sez. Lav. 3452/1998).
Ciò detto con riferimento alla natura della scrittura provata prodotta in giudizio e non disconosciuta da parte appellante, va chiarito altresì l'ulteriore tema oggetto di giudizio, ovvero i caratteri dell'anticipazione del TFR, di cui la lavoratrice chiedeva la corresponsione all'atto della cessione del rapporto di lavoro. Ebbene, la giurisprudenza ha più volte affermato che, in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, è onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme e la loro imputazione a titolo di TFR;
tuttavia, quando tale corresponsione è riconosciuta dalla lavoratrice in un atto scritto, come nel caso in esame, l'onere probatorio si considera assolto (“La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore, con cui si attesta l'avvenuto pagamento di somme a titolo di TFR, costituisce confessione stragiudiziale e, in quanto
4 tale, ha efficacia vincolante”, così Cass. sez. lav., n. 19155/2017).
Nel caso in esame, la lavoratrice ha agito in via monitoria sulla base di documenti successivi (CUD e busta paga), che indicavano l'intero importo del TFR maturato. Sul punto non può che condividersi quanto statuito dal giudice di prime cure che ha ritenuto che tali documenti non potessero prevalere sulla scrittura privata antecedente, che attestava l'avvenuto pagamento parziale. È infatti pacifico (v. Cass. Sez. lav. N. 12228/2016) che “la scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta prevale su documenti successivi che non contengano una revoca espressa o una rettifica della dichiarazione precedente”.
Si aggiunga che secondo la Cassazione (v. sez. VI civ. n. 6220/2016) la certificazione unica, in quanto documento unilaterale proveniente dal datore di lavoro, non ha valore confessoriamente liberatorio per il pagamento del credito, ma può costituire prova contro il datore stesso ai sensi dell'art. 2709 c.c., in quanto documento contabile aziendale. Anche la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, con piena efficacia di prova legale vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (Cass. n. 12769/2003; confermata da Cass. n. 2239/2017); ne consegue che la CU e la busta paga (v. Cass. Sez. lav. n. 2239/2017) possono costituire prova documentale del credito del lavoratore, ma con riferimento, invece, al pagamento, se non accompagnate da quietanza o altri elementi probatori, sono prive di valore confessorio. La scrittura privata sottoscritta dal lavoratore, che attesti invece l'avvenuto pagamento (es. anticipi sul TFR), ha valore confessorio pieno, ai sensi degli artt. 2702 e 2735 c.c. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha detratto dal credito ancora in essere della lavoratrice la somma oggetto di scrittura privata.
Con riferimento alla liquidazione delle spese in primo grado, nella sentenza impugnata il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto all'originaria pretesa creditoria, compensando integralmente le spese di lite. Tale decisione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della soccombenza parziale e nella ripartizione delle spese. In tema, la Cassazione ha ribadito che la regolazione delle spese in caso di accoglimento parziale rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, che può valutare anche l'entità della riduzione del credito, nonché la condotta processuale delle parti, così come l'esistenza di una proposta conciliativa rifiutata (art. 91, comma 2, c.p.c.), tenendo conto altresì della novità o complessità della questione trattata (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Anche nel giudizio monitorio, quindi, occorre valutare complessivamente la natura e gli esiti del giudizio, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul
5 comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti
(Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 16431/2019).
Rigettato anche tale motivo di impugnazione, assorbita ogni altra questione, residua la regolazione delle spese della presente fase di giudizio, che vede la piena soccombenza della parte appellante, la quale va quindi condannata alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi anticipatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfetarie, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 23/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1689/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Di Lorenzo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E in persona in persona del suo Controparte_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5459 del 09.05.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 10762/2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.01.2024, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di € 31.546,77, in suo favore, a titolo di trattamento
[...] di fine rapporto, oltre interessi con decorrenza e al tasso di cui all'art. 253 del CCCNL e oltre spese della procedura.
A sostegno della invocata richiesta, la ricorrente allegava di essere stata assunta dalla sopra indicata Società in data 10.05.2024, con la qualifica di apprendista impiegata di 4° livello
CCNL Terziario e con sede di lavoro in Roma, Via dei Traghetti n. 26; di aver volutamente interrotto il rapporto di lavoro in data 31.03.2023; di aver chiesto, con plurimi solleciti, rimasti privi di riscontro per circa un anno, la corresponsione del predetto importo (doc. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo); di aver allegato, a comprova del diritto fatto valere, la certificazione unica
2023 (doc. 4) e il prospetto paga del mese di aprile 2023 (doc. 5). Tuttavia, affermava che, stante la natura del credito e il perdurare del rifiuto del versamento del dovuto da parte datoriale, era stata costretta ad adire l'A.G, chiedendo anche la concessione della provvisoria esecuzione.
Con decreto ingiuntivo n. 814 emesso in data 7.02.2024 e notificato alla società debitrice in data 16.02.2024, il Tribunale di Roma ingiungeva di pagare a , Parte_1 senza dilazione, la somma di € 31.546,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, e i compensi legali, quantificati in € 1.370,00, oltre spese generali in misura del 15%, Iva e Сра.
Avverso il citato decreto, proponeva opposizione la suindicata Società, la quale ricorreva al Tribunale di Roma per chiedere: “a) preliminarmente, disporre la sospensione inaudita o, in subordine, audita altera parte, dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n.
814/2024 opposto;
b) accertare l'avvenuta corresponsione, da parte della società opponente in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, all'opposta Sig.ra della somma di € 5.252,00, a titolo di Parte_1 anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto e dichiarare che la somma ad oggi dovuta dalla società-opponente alla parte opposta a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, è pari al minor importo di € 26.294,77; c) revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 814/2024 emesso in data
07.02.2024 dal Tribunale di Roma – 1^ Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Paola
Giovene di Girasole, nel proc. R.G. n. 2688/2024; d) in caso di condanna della società opponente al pagamento di somme in favore della parte opposta, disporre il pagamento rateale di tali somme, nella misura di € 1.000,00 mensili, fino al totale soddisfo. Vittoria di spese e compensi,
2 rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
A fondamento della domanda, l'opponente sosteneva nel merito l'infondatezza dell'ingiunzione. Nello specifico, sollevava l'eccezione di pagamento integrale del TFR, sostenendo che, dal preteso credito, bisognava detrarre una cifra pari a € 5.252,00, erogata in più tranches, a partire dal 2008, in favore dell'opposta, a titolo di acconto sul TFR. Importo, peraltro, che la stessa dichiarava espressamente di aver ricevuto, a seguito della sottoscrizione Parte_1 di una scrittura privata. Pertanto, secondo la prospettiva dell'opponente, la somma dovuta al lavoratore a titolo di TFR, doveva corrispondere a € 26.294,77.
In data 29.04.2024, si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il Parte_1 rigetto del ricorso in opposizione.
All'udienza del 09.05.2024, il Giudice, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, si ritirava in camera di consiglio e decideva contestualmente la causa.
Con sentenza n. 5459 del 09.05.2024 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione, annullando il decreto ingiuntivo n. 814/2024 e condannando parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 26.294,77, oltre accessori come per legge, e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello chiedendo la Parte_2 riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 2687, 2702, 2709, 2734 e 2735 c.c., per aver erroneamente ignorato il Giudicante la portata confessoria della certificazione unica e della busta paga, rilasciati dalla Società 2003, quale sostituto d'imposta, dai quali emerge l'importo del TFR maturato e CP_1 rimasto in azienda al 31.12.2022; inoltre, per aver acriticamente recepito quale unico documento alla base del convincimento, la scrittura privata rilasciata a titolo di quietanza rispetto agli importi versati e ricevuti, senza appurare l'assolvimento dell'onere probatorio di parte opponente, che ha mancato di produrre documentazione idonea a dimostrare che l'importo del TFR riportato nel
CUD e in busta paga non fosse inclusivo degli anticipi versati;
2) violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il Giudicante ingiustificatamente compensato le spese di lite, essendo stato il datore inadempiente per la parte di credito riconosciuta come
“dovuta” al lavoratore, solo a seguito dell'incardinato giudizio di primo grado.
In data 13.03.2025 si costituiva la , la quale contestava in fatto e in diritto le CP_1 avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'appello, nonché la conferma dell'impugnata sentenza.
In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, contestava l'assunto
3 secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare i documenti prodotti dall'appellante, avendo il giudice di prime cure correttamente attribuito piena efficacia probatoria alla scrittura privata, non disconosciuta;
con riferimento al secondo motivo di appello, affermava che la compensazione delle spese fosse stata disposta legittimamente ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., in presenza di soccombenza reciproca, essendo stata l'azione giudiziaria promossa per un importo superiore a quello effettivamente dovuto.
§§§
L'appello è destituito di fondamento e pertanto va integralmente rigettato, per quanto di seguito si espone.
In primo grado la società appellata ha correttamente prodotto la scrittura privata sottoscritta dalla lavoratrice, nella quale dichiarava di avere ricevuto anticipi sul TFR per un importo pari ad € 5.252,00, assolvendo all'onere della prova sulla stessa incombente. Il documento de quo non è stato disconosciuto dalla lavoratrice, né in primo grado, né in questa fase del giudizio
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10287 del 17/10/1998).
La Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che in assenza di disconoscimento formale, le annotazioni apposte su documenti come le buste paga o le quietanze di pagamento assumono valore di prova legale, e non possono essere superate da mere contestazioni generiche o da prove testimoniali, salvo che non sia proposta querela di falso: “in mancanza di disconoscimento o di querela di falso, la scrittura privata sottoscritta dalla parte ha piena efficacia probatoria, anche se contestata nel merito” (Cass. Sez. lav. N. 22064/2020).
È infatti pacifico che il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta (o da considerarsi tale), è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa, e qualora si deduca la falsità materiale della scrittura medesima è necessario esperire la querela di falso per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (es. Cass. Sez. Lav. 3452/1998).
Ciò detto con riferimento alla natura della scrittura provata prodotta in giudizio e non disconosciuta da parte appellante, va chiarito altresì l'ulteriore tema oggetto di giudizio, ovvero i caratteri dell'anticipazione del TFR, di cui la lavoratrice chiedeva la corresponsione all'atto della cessione del rapporto di lavoro. Ebbene, la giurisprudenza ha più volte affermato che, in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, è onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme e la loro imputazione a titolo di TFR;
tuttavia, quando tale corresponsione è riconosciuta dalla lavoratrice in un atto scritto, come nel caso in esame, l'onere probatorio si considera assolto (“La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore, con cui si attesta l'avvenuto pagamento di somme a titolo di TFR, costituisce confessione stragiudiziale e, in quanto
4 tale, ha efficacia vincolante”, così Cass. sez. lav., n. 19155/2017).
Nel caso in esame, la lavoratrice ha agito in via monitoria sulla base di documenti successivi (CUD e busta paga), che indicavano l'intero importo del TFR maturato. Sul punto non può che condividersi quanto statuito dal giudice di prime cure che ha ritenuto che tali documenti non potessero prevalere sulla scrittura privata antecedente, che attestava l'avvenuto pagamento parziale. È infatti pacifico (v. Cass. Sez. lav. N. 12228/2016) che “la scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta prevale su documenti successivi che non contengano una revoca espressa o una rettifica della dichiarazione precedente”.
Si aggiunga che secondo la Cassazione (v. sez. VI civ. n. 6220/2016) la certificazione unica, in quanto documento unilaterale proveniente dal datore di lavoro, non ha valore confessoriamente liberatorio per il pagamento del credito, ma può costituire prova contro il datore stesso ai sensi dell'art. 2709 c.c., in quanto documento contabile aziendale. Anche la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, con piena efficacia di prova legale vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (Cass. n. 12769/2003; confermata da Cass. n. 2239/2017); ne consegue che la CU e la busta paga (v. Cass. Sez. lav. n. 2239/2017) possono costituire prova documentale del credito del lavoratore, ma con riferimento, invece, al pagamento, se non accompagnate da quietanza o altri elementi probatori, sono prive di valore confessorio. La scrittura privata sottoscritta dal lavoratore, che attesti invece l'avvenuto pagamento (es. anticipi sul TFR), ha valore confessorio pieno, ai sensi degli artt. 2702 e 2735 c.c. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha detratto dal credito ancora in essere della lavoratrice la somma oggetto di scrittura privata.
Con riferimento alla liquidazione delle spese in primo grado, nella sentenza impugnata il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto all'originaria pretesa creditoria, compensando integralmente le spese di lite. Tale decisione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della soccombenza parziale e nella ripartizione delle spese. In tema, la Cassazione ha ribadito che la regolazione delle spese in caso di accoglimento parziale rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, che può valutare anche l'entità della riduzione del credito, nonché la condotta processuale delle parti, così come l'esistenza di una proposta conciliativa rifiutata (art. 91, comma 2, c.p.c.), tenendo conto altresì della novità o complessità della questione trattata (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Anche nel giudizio monitorio, quindi, occorre valutare complessivamente la natura e gli esiti del giudizio, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul
5 comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti
(Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 16431/2019).
Rigettato anche tale motivo di impugnazione, assorbita ogni altra questione, residua la regolazione delle spese della presente fase di giudizio, che vede la piena soccombenza della parte appellante, la quale va quindi condannata alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi anticipatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfetarie, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
6