Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 101012/2011
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 101012/2011
TRA
(C.F. ) – Avv. Emilia Antico Parte_1 C.F._1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Giuseppe Santilano Controparte_1 P.IVA_1
opposta
E
C.F. ), a mezzo Controparte_2 P.IVA_2
mandataria – Avv. Francesco Surdi Controparte_3
intervenuta
Conclusioni di parte opponente:
1) Annullare il decreto ingiuntivo n.264/2011 perché emesso in difetto dei presupposti richiesti dall'art.633 c.p.c..
2) Revocare/annullare il decreto ingiuntivo poiché la pretesa creditoria della società opposta è infondata in quanto il saldo debitore del conto corrente
n.4405419 al 31.03.2009 era pari a zero.
3) Accertare e dichiarare che non sono dovuti gli interessi debitori.
4) Accertare che gli interessi pattuiti sono usurari e, pertanto, non sono dovuti ai sensi dell'art.1815, c.2, c.c..
1
6) Dichiarare infondata l'aggiunta o la sottrazione di giorni alla valuta effettiva.
7) Condannare l'istituto di credito opposto a pagare le spese ed i compensi di giudizio
Conclusioni di parte opposta: non depositate
Conclusioni di parte intervenuta:
“precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione di
[...]
del 28 marzo 2012 per come precisate con memoria ex art. 183 CP_4 comma VI n. 1 del 16 maggio 2012”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, titolare Parte_1 dell'impresa individuale Euro Rappresentanze, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata Militello n. 264/2011, dell'importo di € 76.882,35, notificato dalla in ragione Controparte_5 del saldo negativo del conto corrente aperto il 23/01/2001.
L'opponente contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per mancanza di tutti gli estratti conto scalari, nonché il quantum ingiunto per omessa considerazione di alcuni versamenti effettuati e bonifici ricevuti. Eccepiva poi l'usurarietà del tasso di interesse convenuto, disconoscendo la propria sottoscrizione sul documento del 01/06/2009, di cui richiedeva la produzione in originale;
l'illegittima applicazione della cms;
l'addebito di interessi su giorni valuta differenti da quelli di effettivo prelievo.
Si costituiva la , contestando il dedotto avverso e Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto ai presupposti per la concessione, evidenziava che l'art. 50 L. 383/1993 richiede il solo ultimo estratto conto ai fini del procedimento monitorio, producendo comunque tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ed osservando che dagli stessi si evince peraltro l'avvenuta contabilizzazione di tutti i versamenti effettuati e bonifici ricevuti dalla cliente. Contestava poi che i tassi di interesse previsti fossero usurari;
depositava l'originale del contratto del 01/06/2009, dichiarando di volersene avvalere, proponendo istanza di verificazione ed osservando che, in mancanza, il debito, secondo le previsioni contrattuali originarie, sarebbe addirittura superiore;
deduceva come la cms fosse il corrispettivo per una prestazione ulteriore della banca;
contestava di aver anticipato o posticipato artificiosamente la data di disponibilità del denaro, che era quella
2 dell'operazione per versamenti e prelievi in contanti, e quella richiesta dai tempi tecnici necessari per operazioni di altro tipo.
Nel corso del giudizio interveniva cessionaria del credito, associandosi alle CP_2 difese ed alle domande della cedente.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, deve ritenersi l'irrilevanza dell'eccezione di carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento ordinario con cognizione piena sul merito della pretesa, con ciò rendendo irrilevanti eventuali vizi del decreto stesso per mancanza dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 633 c.p.c. (Cass. 7526/2007).
Quanto al disconoscimento operato dall'opponente al contratto del 01/06/2009, esso deve essere qualificato come disconoscimento della conformità all'originale, essendo stata richiesta la produzione di esso, e risulta superato dall'avvenuto deposito, a sua volta non seguito da tempestivo disconoscimento della sottoscrizione.
Nel merito, con riferimento all'usura, l'opponente, nel formulare la relativa eccezione, ha chiaramente fatto riferimento all'usura originaria.
In proposito, la CTU espletata in corso di giudizio ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia in sede di stipula (“Il TEG, ricalcolato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, alla data del 23/01/2001, risulta pari al 14,63% e non supera il tasso soglia anti-usura fissato dalla legge nel primo trimestre del 2001 per le categorie di operazioni entro 5.000,00 euro”), sia all'inizio dell'affidamento (“Il TEG, ricalcolato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, alla data del 31/03/2002, risulta pari al 12,33% e non supera il tasso soglia anti-usura fissato dalla legge nel primo trimestre del 2002 per le categorie di operazioni oltre 5.000,00 euro”).
Quanto alle modalità con cui tale verifica deve essere condotta, si ritiene corretto l'utilizzo delle Istruzioni della Banca d'Italia, in quanto, sebbene fonti non di rango primario, sono tuttavia norme tecniche autorizzate che trovano il loro fondamento nel dettato normativo primario, e cioè nell'art. 2 L. 108/1996.
Tale previsione legislativa demanda infatti espressamente a tale autorità di vigilanza funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interessi medi praticati, di talché
l'osservanza di tali istruzioni risulta essere pienamente conforme al dettato normativo primario.
3 Inoltre il rispetto di tali istruzioni permette, al momento del ricalcolo del saldo conto il raffronto di dati tra loro omogenei e segnatamente tra il TEG, effettivamente applicato, nel rapporto in contestazione, dalla Banca, che è sottoposta al potere di vigilanza della
Banca d'Italia ed è tenuta al rispetto delle circolari dalla stessa emanate, ed il tasso medio rilevato dai decreti ministeriali emessi trimestralmente dal Ministero del Te., secondo quanto stabilito dalla L. 108/1996 proprio in ragione delle rilevazioni statistiche compiute dalla Banca d'Italia.
La necessità del raffronto di dati omogenei è stata particolarmente avvertita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass 12965/2016, in particolare al punto 13 della motivazione, emessa in tema di rilevanza ai fini dell'usura della CMS prima del
01/01/2010), che ha evidenziato la necessità di applicare le istruzioni della Banca d'Italia per la valutazione della usurarietà dei tassi applicati, dovendosi altrimenti sostenere la necessità di rimettere in discussione anche i dati attinenti al TEGM rilevato e fondato sulle medesime istruzioni.
In mancanza di superamento, ed avendo la banca dimostrato la corretta applicazione delle condizioni contrattuali previste, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di dell'opposta e dell'intervenuta, in solido fra loro, ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in € 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 101012/2011 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata Militello n. 264/2011;
4 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido fra loro, che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opponente.
Patti, 08/01/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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