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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3263/2024 R.G. promossa da
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e Parte_1
difeso dall'avvocato Giuseppe Palermo
-ricorrente-
contro
Controparte_1
, IN PERSONA DEL
[...]
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo Garcea
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione del 22/12/2024, depositato tempestivamente, ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c., a seguito della declaratoria di nullità della sentenza n. 412/2022 di questo Tribunale, disposta con sentenza della Corte d'appello di
Catanzaro n. 1218/2024 (pubblicata il 19/12/2024), la Ditta ricorrente ha evocato
Pag. 1 a 3 in giudizio la resistente, esponendo: di aver richiesto, quale impresa CP_1
edile, con istanza presentata all'INPS di in data 21/9/2021, il rilascio del CP_1
UR positivo, al fine di poter partecipare alle gare di appalto pubblico;
che l'INPS rigettava la richiesta di rilascio del UR, in ragione della sussistenza di un credito previdenziale dell'importo di € 8.341,18, segnalato dalla Cassa Edile di
Mutualità ; che, con comunicazione del 22/9/2021, la Controparte_1 CP_1
invitava essa ricorrente a pagare detta somma, per presunte omissioni previdenziali degli anni 2004 (€ 7,03), 2005 (€ 91,76), 2006 (€ 155,92), 2007 (€ 6.662,84) e
2008 (€ 1.515,39); che, con pec dell'11/10/2021, si invitava a voler CP_1
emettere provvedimento di annullamento in autotutela delle suddette contribuzioni, per intervenuta prescrizione quinquennale;
che nessuna risposta perveniva da parte della CP_1
1.1. Ha, dunque, eccepito la prescrizione dei crediti contributivi.
2. Costituendosi in giudizio, l'odierna resistente ha dedotto che, a seguito di richiesta di rilascio del UR avanzata il 28/11/2024 (prot. n. INAIL_46857972), la si è indotta a rinunciare definitivamente alle sue ragioni di credito, CP_1
come attestato dalla positiva definizione, in data 20/12/2024, dell'istruttoria della pratica conseguente all'istanza di rilascio del UR (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente), dall'effettivo rilascio di UR regolare con scadenza 28/3/2025
(doc. n. 5) e dalla nota pec del 23/12/2024, inviata dalla al ricorrente, nella CP_1 quale si rappresenta che l'Ente “ha ritenuto di rimettere definitivamente al il Pt_1
debito oggetto del pregresso contenzioso;
ciò a tutti gli effetti giuridici e sostanziali” (doc. n. 6).
3. Alla luce di quanto esposto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di conflitto tra le parti, stante l'intervenuta remissione del debito contributivo vantato dalla resistente nei confronti del ricorrente ed il rilascio del UR regolare in favore di quest'ultimo.
4. Quanto alle spese di lite, in relazione alle quali permane contrasto, se ne dispone la compensazione, dal momento che non si ravvisa la soccombenza
“virtuale” di alcuna delle parti del giudizio: ed invero, per un verso, la ha CP_1
Pag. 2 a 3 rinunciato alle proprie ragioni soltanto a seguito dell'instaurazione dell'originaria controversia, definita con la sentenza n. 1218/2024 della Corte d'appello di
Catanzaro (ragione per la quale, l'iniziativa processuale originariamente assunta dal ricorrente non poteva dirsi pretestuosa); per altro verso, la chiusura positiva dell'istruttoria preordinata al rilascio del UR (in data 20/12/2024) e la remissione del debito operata dalla parte creditrice (23/12/2024) sono intervenute, rispettivamente, prima del deposito del ricorso (22/12/2024) e prima della sua notifica all'odierna resistente (30/12/2024), effettuata ritualmente ai sensi dell'art. 170 c.p.c., sicché non possono essere addebitate alla resistente le spese del CP_1
presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3263/2024 R.G. promossa da
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e Parte_1
difeso dall'avvocato Giuseppe Palermo
-ricorrente-
contro
Controparte_1
, IN PERSONA DEL
[...]
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo Garcea
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione del 22/12/2024, depositato tempestivamente, ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c., a seguito della declaratoria di nullità della sentenza n. 412/2022 di questo Tribunale, disposta con sentenza della Corte d'appello di
Catanzaro n. 1218/2024 (pubblicata il 19/12/2024), la Ditta ricorrente ha evocato
Pag. 1 a 3 in giudizio la resistente, esponendo: di aver richiesto, quale impresa CP_1
edile, con istanza presentata all'INPS di in data 21/9/2021, il rilascio del CP_1
UR positivo, al fine di poter partecipare alle gare di appalto pubblico;
che l'INPS rigettava la richiesta di rilascio del UR, in ragione della sussistenza di un credito previdenziale dell'importo di € 8.341,18, segnalato dalla Cassa Edile di
Mutualità ; che, con comunicazione del 22/9/2021, la Controparte_1 CP_1
invitava essa ricorrente a pagare detta somma, per presunte omissioni previdenziali degli anni 2004 (€ 7,03), 2005 (€ 91,76), 2006 (€ 155,92), 2007 (€ 6.662,84) e
2008 (€ 1.515,39); che, con pec dell'11/10/2021, si invitava a voler CP_1
emettere provvedimento di annullamento in autotutela delle suddette contribuzioni, per intervenuta prescrizione quinquennale;
che nessuna risposta perveniva da parte della CP_1
1.1. Ha, dunque, eccepito la prescrizione dei crediti contributivi.
2. Costituendosi in giudizio, l'odierna resistente ha dedotto che, a seguito di richiesta di rilascio del UR avanzata il 28/11/2024 (prot. n. INAIL_46857972), la si è indotta a rinunciare definitivamente alle sue ragioni di credito, CP_1
come attestato dalla positiva definizione, in data 20/12/2024, dell'istruttoria della pratica conseguente all'istanza di rilascio del UR (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente), dall'effettivo rilascio di UR regolare con scadenza 28/3/2025
(doc. n. 5) e dalla nota pec del 23/12/2024, inviata dalla al ricorrente, nella CP_1 quale si rappresenta che l'Ente “ha ritenuto di rimettere definitivamente al il Pt_1
debito oggetto del pregresso contenzioso;
ciò a tutti gli effetti giuridici e sostanziali” (doc. n. 6).
3. Alla luce di quanto esposto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di conflitto tra le parti, stante l'intervenuta remissione del debito contributivo vantato dalla resistente nei confronti del ricorrente ed il rilascio del UR regolare in favore di quest'ultimo.
4. Quanto alle spese di lite, in relazione alle quali permane contrasto, se ne dispone la compensazione, dal momento che non si ravvisa la soccombenza
“virtuale” di alcuna delle parti del giudizio: ed invero, per un verso, la ha CP_1
Pag. 2 a 3 rinunciato alle proprie ragioni soltanto a seguito dell'instaurazione dell'originaria controversia, definita con la sentenza n. 1218/2024 della Corte d'appello di
Catanzaro (ragione per la quale, l'iniziativa processuale originariamente assunta dal ricorrente non poteva dirsi pretestuosa); per altro verso, la chiusura positiva dell'istruttoria preordinata al rilascio del UR (in data 20/12/2024) e la remissione del debito operata dalla parte creditrice (23/12/2024) sono intervenute, rispettivamente, prima del deposito del ricorso (22/12/2024) e prima della sua notifica all'odierna resistente (30/12/2024), effettuata ritualmente ai sensi dell'art. 170 c.p.c., sicché non possono essere addebitate alla resistente le spese del CP_1
presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3