TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Oggi 14/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. BOMBACINO DANIELE il quale, alla luce della
CTU chiede la decisione con vittoria di spese e per l'avv. CP_1
ESPOSITO ANNA CHIARA in sostituzione dell'avv. BARONE
CARMINE la quale insiste per la compensazione delle spese di lite
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Tribunale Ordinario di Avezzano
Diritto del Lavoro
N.R.G. 262/2024
Il Giudice Massimo Valenza, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da iscritta al n. r.g. 262 2024 13 promossa da:
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BOMBACINO DANIELE
Ricorrente
Contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to CP_2 P.IVA_1
BARONE CARMINE resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.3.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, dott.ssa , in sede di accertamento tecnico preventivo previsto Persona_1
dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti
Pag. 2 di 4 sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità L. 118/1971).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
poiché infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa
Persona_2
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che
“dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione sanitaria in mio possesso, si evidenziano le seguenti patologie: Linfoma MALT regredito ed in follow-up, ipoacusia percettiva lieve a destra e grave a sinistra, esiti di colecistectomia, esiti di istero-annessiectomia, intervento carpo- metacarpale, coxartrosi bilaterale, protrusioni discali multiple lombo- sacrali, obesità, insufficienza venosa arti inferiori”. Lo stesso CTU ha osservato altresì che “E'stata prodotta nuova documentazione sanitaria in data 13.08.2024 che mostra un peggioramento delle sue condizioni dolorose a carico delle articolazioni delle mani (artrite erosiva/artropatia psoriasica) per cui ha iniziato la terapia con Plaquenil, è affetta inoltre da tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con rottura.
Queste nuove condizioni portano ad un aumento del punteggio precedentemente attribuitole”. Pertanto il CTU ha concluso che “Alla luce di quanto constatato posso concludere dichiarando che la ricorrente
[...]
è meritevole del riconoscimento di un punteggio di invalidità Parte_1
Pag. 3 di 4 parti al 74% (assegno ordinario di invalidità L. 118/1971) a partire dalla data della mia visita peritale del 21.08.2024 poiché ho potuto direttamente constatare la presenza di un peggioramento delle condizioni cliniche.…”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in CP_3
quanto il giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, attesa decorrenza del requisito sanitario successiva al ricorso in opposizione, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità L. 118/1971 a decorrere dal. 21.8.2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 14 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
Oggi 14/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. BOMBACINO DANIELE il quale, alla luce della
CTU chiede la decisione con vittoria di spese e per l'avv. CP_1
ESPOSITO ANNA CHIARA in sostituzione dell'avv. BARONE
CARMINE la quale insiste per la compensazione delle spese di lite
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Tribunale Ordinario di Avezzano
Diritto del Lavoro
N.R.G. 262/2024
Il Giudice Massimo Valenza, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da iscritta al n. r.g. 262 2024 13 promossa da:
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BOMBACINO DANIELE
Ricorrente
Contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to CP_2 P.IVA_1
BARONE CARMINE resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.3.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, dott.ssa , in sede di accertamento tecnico preventivo previsto Persona_1
dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti
Pag. 2 di 4 sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità L. 118/1971).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
poiché infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa
Persona_2
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che
“dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione sanitaria in mio possesso, si evidenziano le seguenti patologie: Linfoma MALT regredito ed in follow-up, ipoacusia percettiva lieve a destra e grave a sinistra, esiti di colecistectomia, esiti di istero-annessiectomia, intervento carpo- metacarpale, coxartrosi bilaterale, protrusioni discali multiple lombo- sacrali, obesità, insufficienza venosa arti inferiori”. Lo stesso CTU ha osservato altresì che “E'stata prodotta nuova documentazione sanitaria in data 13.08.2024 che mostra un peggioramento delle sue condizioni dolorose a carico delle articolazioni delle mani (artrite erosiva/artropatia psoriasica) per cui ha iniziato la terapia con Plaquenil, è affetta inoltre da tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con rottura.
Queste nuove condizioni portano ad un aumento del punteggio precedentemente attribuitole”. Pertanto il CTU ha concluso che “Alla luce di quanto constatato posso concludere dichiarando che la ricorrente
[...]
è meritevole del riconoscimento di un punteggio di invalidità Parte_1
Pag. 3 di 4 parti al 74% (assegno ordinario di invalidità L. 118/1971) a partire dalla data della mia visita peritale del 21.08.2024 poiché ho potuto direttamente constatare la presenza di un peggioramento delle condizioni cliniche.…”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in CP_3
quanto il giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, attesa decorrenza del requisito sanitario successiva al ricorso in opposizione, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità L. 118/1971 a decorrere dal. 21.8.2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 14 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Pag. 4 di 4