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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3522 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Franceco Mei
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Patrizia Bontempo e Salvatore Pellegrino
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Frosinone, depositato in data 27.1.2023 esponeva: Parte_1
che per circa trent'anni aveva svolto mansioni di carpentiere;
che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa era stato sottoposto a impegno di forza per traino, spinta,
sollevamento e spostamento dei materiali di rilavante peso, a posture incongrue dovendo eseguire la lavorazione in piedi e in spazi angusti, nonché a ripetitività dei movimenti senza adeguato periodo di recupero,
che a causa del lavoro era affetto da spondilodiscopatia e ernia discale, con danno biologico del 7%;
tanto esposto, chiedeva la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, del relativo indennizzo. CP_1
Resisteva l' . CP_2
2. Espletata prova per testi e CTU medico legale, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1233/2024 pubblicata il
26/06/2024 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
si ritiene raggiunta la prova circa la derivazione causale della malattia dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
La Consulenza medica espletata ha accertato che il ricorrente è affetto da “spondilodiscoartrosi lombare diffusa con protusioni discali”. Ha poi concluso che l'infermità diagnosticata non può ritenersi di eziologia professionale>>.
3. Con ricorso del 18 dicembre 2024 lo interponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
4. Con un unico motivo, l'appellante censura le risultanze della CTU espletata in primo grado e poste dal
Tribunale a fondamento del decisum obiettando che: <
della malattia poiché, a suo dire, essa è dipesa in modo principale (ma non esclusivo n.d.r.)
dall'invecchiamento fisiologico del proprio corpo.
Prescindendo dal fatto che l'appellante all'epoca della malattia non aveva neppure cinquant'anni (50 anni),
la natura di malattia professionale in presenza di concause lavorative ed extra lavorative viene esclusa nella sola ipotesi in cui la concausa extra lavorativa ne sia stata la causa esclusiva>>;
<
nel caso di specie le cause del logoramento precoce dell'appellante che, si ribadisce, all'epoca della malattia aveva meno di cinquant'anni>>.
5. Ritenuta l'opportunità di un approfondimento istruttorio la Corte ha disposto nuova CTU medico legale.
6. Il nominato CTU, dott.ssa specialista in Medicina Legale, ha accertato quanto segue: Persona_1
<<è possibile focalizzare a carico del periziato, soggetto dell'attuale età di 52 anni, la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1.
È questa, va subito detto, entità patologica difforme dalla malattia professionale tabellata “ernia discale del tratto lombare” (M 51.2) avente carattere tassativo per la quale, pertanto, non può ritenersi operante il criterio della presunzione legale d'origine.
Trattandosi quindi di una malattia professionale non tabellata, ammessa a tutela a seguita della nota sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988, n. 179, incombe al lavoratore l'onere di provare non solo la malattia denunciata e le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta ma, anche, il nesso di causalità fra questa e la lamentata infermità.
Ciò premesso, il caso in esame attiene una di quelle condizioni da tempo annoverate tra le “work-related diseases” ovvero patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente e che, a partire dall'introduzione del c.d. “sistema misto”, rappresentano una delle patologie di più frequente denuncia all' CP_1 Al fine di procedere ad una compiuta valutazione medico-legale del caso, si ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare alcuni elementi essenziali di ordine fisiopatologico, clinico ed eziopatogenetico relativi alla patologia denunciata, ovvero la spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali, elementi questi che costituiscono premessa indispensabile per poter esprimere un giudizio tecnico sul nesso causale o concausale tra la lavorazione e il suddetto complesso morboso.
Dal punto di vista fisiopatologico, a partire dalla quarta-quinta decade di vita si osservano, in tutti i soggetti,
modificazioni regressive progressive dei dischi intervertebrali. Tali alterazioni interessano in modo particolare i segmenti inferiori del rachide cervicale e lombare e consistono principalmente nella riduzione del contenuto idrico del nucleo polposo e nella conseguente perdita delle proprietà elastiche dell'anulus fibroso che nel complesso contribuiscono a determinare una diminuita capacità del disco intervertebrale di assorbire e distribuire i carichi meccanici.
La degenerazione discale comporta una modifica nella distribuzione di tutte le sollecitazioni meccaniche, che,
con il progredire del tempo, tendono a concentrarsi prevalentemente sui margini dei corpi vertebrali dando origine a delle alterazioni anatomiche che costituiscono la cosiddetta triade radiografica della spondilodiscoartrosi, costituita da sclerosi reattiva delle limitanti somatiche superiore e inferiore,
proliferazioni osteofitarie marginali e riduzione dello spazio intersomatico.
L'artrosi apofisaria posteriore (nota anche come artrosi delle faccette articolari o artrosi vertebrale posteriore) rappresenta invece il coinvolgimento o l'estensione del processo degenerativo primario attribuibile principalmente a fenomeni fisiologici legati all'invecchiamento e quindi all'usura articolare nel tempo.
Dal punto di visita eziopatogenetico, numerosi sono i fattori di natura extra-lavorativa che la letteratura scientifica riconosce come potenzialmente coinvolti nell'eziopatogenesi delle spondiloartropatie.
Tra questi si annoverano l'età, il sesso, la predisposizione genetica o familiare, il sovrappeso o l'obesità, uno stile di vita sedentario oppure, all'opposto, un'attività fisica eccessiva, il tabagismo, le carenze nutrizionali
(sia di micro che di macronutrienti), fattori psicosociali, così come eventuali pregresse patologie articolari a carattere infiammatorio o traumatico. Questi elementi concorrono a delineare un terreno predisponente allo sviluppo di alterazioni degenerative del rachide, indipendentemente dall'attività professionale svolta.
La maggiore incidenza di patologie del rachide descritta dalla lettura scientifica di settore all'interno di specifiche categorie lavorative sia del comparto dell'industria sia dell'agricoltura, quali nello specifico facchini, operatori sociosanitari e mortuari, lavoratori edili e conducenti di mezzi di trasporto, macchine industriali, semoventi o agricole ha consentito di individuare tra i fattori di rischio lavorativi per il quale riconoscere un ruolo causale o, più facilmente, concausale nella genesi delle affezioni del rachide la movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi e/o mantenimento di posture incongrue e prolungate, nonché l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse all'intero corpo.
Durante le attività lavorative che comportano movimentazione manuale dei carichi, è infatti sul tratto lombare e le relative cerniere dorso-lombare e lombo-sacrale che si concentrano le forze di compressione assiale, le quali anche a causa dall'aumento della lordosi lombare indotto dal peso stesso del carico e dalla contrazione riflessa dei muscoli estensori del rachide, che si attivano per stabilizzare la colonna durante lo sforzo, si esercitano soprattutto sulla porzione anteriore dei corpi vertebrali e sui dischi intervertebrali. Studi
di biomeccanica condotti misurando le forze compressive sui dischi intervertebrali eseguite in volontari sani al fine di stimare il il carico sui dischi del rachide lombare quando caricato in compressione e flessione, hanno inoltre dimostrato che il disco che subisce maggiori sollecitazioni si trova tra L5 ed S1 così che attesa è lo sviluppo della patologia discale, laddove conseguente ad una movimentazione dei carichi, non a qualsiasi livello lombare ma principalmente nei livelli lombari più bassi, ed in special modo L5-S1, secondo una relazione dose-risposta.
Nel caso delle posture incongrue, il meccanismo patogenetico che sottende i processi di degenerazione discale attiene l'interferenza con i processi di nutrizione del disco intervertebrale, struttura avascolare,
potendo condizioni prolungate di sovraccarico o sottocarico discale determinare un ostacolo alla pompa osmotica e allo scambio di elementi nutritivi mediante processi di diffusione. Ciò premesso, a fini esplicativi, riteniamo a questo punto opportuno introdurre alcuni elementi di carattere dottrinale sui fattori di rischio che risultano più pertinenti con la specifica attività lavorativa svolta dal sig.
senza fra questi soffermarci sull'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero ("whole body Pt_1
vibration" - WBV), tipicamente associate a mansioni di conduzione di mezzi di trasporto, industriali o agricoli
— attività che l'assicurato non ha riferito di aver abitualmente svolto nel corso della propria carriera avorativa e per le quali si può dunque ragionevolmente escludere una significativa esposizione.
Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi (MMC), si evidenzia come tale fattore di rischio sia disciplinato sin dalle prime normative organiche in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare dal D.
Lgs. 626/94, risultando quindi già regolamentato fin dall'epoca di inizio dell'attività lavorativa del periziato.
L'evoluzione normativa del Decreto Legislativo 81/08 e succ. modifiche per MMC definisce “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari” esplicitando di seguito come per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono quelle a carico delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e neurovascolari.
La valutazione del rischio lavorativo connesso alla attività di movimentazione manuale di carichi, come puntualmente indicata all'Allegato XXXIII del D. Lgs 81/08, si fonda su norme tecniche e linee guida elaborate da autorevoli istituti italiani e stranieri (NIOSH 1981, EPM 1989, CEN 1992, HSE 1992, NIOSH 1993), a tenore delle quali vengono delineati il complesso degli elementi da tenere in riferimento (quali nello specifico:
caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro ed esigenze connesse all'attività lavorativa) nonché i fattori individuali di rischio.
Più nel dettaglio, le norme tecniche delle serie ISO 112284 (parti 1-2-3), forniscono indicazioni per la valutazione dei rischi legati a sollevamento, trasporto, traino e spinta, nonché alla movimentazione ad alta frequenza di carichi leggeri con indicazioni differenziate in base al genere ed all'età. Per quanto attiene i limiti raccomandati per il sollevamento ed il trasporto manuale, la ISO 11228-1,
prendendo in considerazione rispettivamente, l'intensità, la frequenza e la durata del compito indica, in condizioni ideali, fino a 25 Kg il peso massimo sollevabile che protegge il 95% della popolazione maschile specificando altresì che in caso di pesi superiori a 25 Kg “una attenzione e un riguardo aggiuntivi devono essere posti alla formazione e all'addestramento dei soggetti..” e che, in ogni caso, “al fine di diminuire il rischio per la popolazione lavorativa, in particolare per coloro che hanno minor potenza fisica, la massa di riferimento non dovrebbe superare i 15 kg”.
In linea con quanto indicato dalla norma ISO sono i limiti indicati dalla UNI EN 1005-2 secondo la quale il peso massimo sollevabile in condizioni ideali che protegge il 90% della popolazione lavorativa maschile è fino a 25
kg.
Infine, il modello del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) del 1993, noto come
Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE), è un metodo ergonomico sviluppato per valutare il rischio associato ai sollevamenti manuali di carichi che definisce un peso massimo raccomandato (RWL) per ogni specifica situazione di sollevamento e serve per calcolare il Lifting Index (LI), che aiuta a stimare il livello di rischio attraverso una specifica formula matematica.
Il modello NIOSH in particolare stabilisce che, in condizioni ideali (ovvero carico vicino al corpo, all'altezza della cintura, senza torsioni, con presa ottimale e in ambiente favorevole), è possibile individuare dei limiti protettivi di peso che sono validi per circa il 99% della popolazione lavorativa sana, indipendentemente dal sesso. In particolare:
- 23 kg: è il limite massimo raccomandato per sollevamenti occasionali (meno di un sollevamento ogni 5
minuti) in condizioni ideali.
- 20 kg: rappresenta un limite prudenziale per sollevamenti frequenti, ovvero eseguiti con una frequenza di
1 sollevamento ogni 2-5 minuti, per durate inferiori a un'ora.
- 16 kg: è il limite raccomandato per sollevamenti continui, cioè ripetuti più di una volta al minuto per periodi prolungati (oltre un'ora). Per quanto attiene infine il rischio da posture incongrue da definirsi come il mantenimento durante l'attività
lavorativa di posizioni del corpo che si discostano dalla postura natura e fisiologica per periodi prolungati queste costituiscono un fattore di rischio aggiuntivo in associazione alla movimentazione manuale dei carichi e/o ai movimenti ripetitivi di cui tengono conto anche le sopra richiamate norme tecniche.
Nel Decreto Legislativo 81/08 infatti non esiste un titolo specifico per il rischio posturale se non in associazione alla presenza contemporanea di movimenti ripetitivi, intesi come movimentazioni di carichi leggeri ad alta frequenza, che tuttavia deve essere considerato a norma dell'art. 15 “misure generali di tutela”
laddove citato è il “rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro...nella definizione dei posti di lavoro”.
Illustrati in maniera sintetica i fattori di rischio di interesse nel caso de quo ai fini della insorgenza della denunciata professionale, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti la stessa deve essere attivata in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.
Nel D. Lgs. 81/08 e succ.mod. la periodicità non è specificata, vale tuttavia l'indicazione generale di massima della visita annuale, salvo diversa impostazione basata sulla valutazione del rischio che, qualora contenuto,
può giustificare una periodicità biennale o anche triennale.
Venendo al caso di specie, l'attività svolta dal periziato, operaio metalmeccanico addetto alla pressa piegatrice a partire dal 1993, ovvero per un periodo temporale di oltre venticinque anni all'atto della denuncia della malattia professionale, sulla base della raccolta anamnestica e delle prove testimoniali,
appare, come già detto, connotata da una generica esposizione a movimentazione manuale dei carichi e,
atteso il riferito uso di dispositivi di protezione individuali di protezione specifici (tappi e cuffie), a rumore-
mentre trascurabile, come già detto, può ritenersi un eventuale esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo.
Dal ricorso introduttivo relativo al giudizio di I grado a firma dell'Avv.to Mei, più nel dettaglio, nelle mansioni del Sig. erano previsti: “piegare, assemblare e montare parti metalliche;
forare, riparare e saldare Pt_1
parti metalliche;
manovrare macchinari e utensili per le lavorazioni metalmeccaniche;
sollevare carichi pesanti e conseguentemente caricare e scaricare materiali a ritmi continui (Stampi/lamiere/cassette di utensili); conduzione di muletti”.
Ciò premesso, con specifico riferimento alle potenzialità morbigene della mansione alla quale è stato adibito il sig. , si osserva – in linea con quanto già evidenziato da chi ci ha preceduto nella valutazione del caso Pt_1
– che, sin dalla fase di reiezione della denuncia da parte dell' e nel corso dell'intero iter giudiziario, tanto CP_1
in primo grado quanto in appello, non risultano essere stati prodotti dall'assicurato documenti rilevanti ai fini della valutazione del rischio professionale, quali la cartella sanitaria e di rischio, giudizi di idoneità alla mansione specifica o il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il periziato ha invero, per sua stessa dichiarazione, riferito di essere stato sottoposto a visite di sorveglianza sanitaria con periodicità non definita - o biennale secondo l'anamnesi lavorativa raccolta dall' senza CP_1
che siano a lui noti giudizi di idoneità con eventuali limitazioni e/o prescrizioni.
Avuto conto di quanto sopra precisato per l'assicurato appare sostanziarsi un'attività svolta prevalentemente in posizione eretta su di una postazione fornita di pedaliera per l'azionamento della pressa piegatrice con mansioni tra le quali includere una azione di movimentazione del carico (carico/scarico pezzo di lamiera da tagliare e prodotti lavorati) con notevole variabilità sia in termini di peso sia di frequenza dell'azione nonché
effettuata con l'ausilio di strumenti tecnici meccanici, quali transpallet e carrelli sollevatori, o coadiuvata da colleghi.
In merito, infatti, alla gravosità dei carichi movimentati risulta dall'anamnesi lavorativa raccolta in sede CP_1
“...solleva pezzi del peso oscillanti da un minimo di 50 gr (relativamente a pezzi di piccole dimensioni) fino ad arrivare ad un massimo di 70-80 Kg (per pezzi di grandi dimensioni). In tale ultimo caso precisa che, se trattasi di pezzi di grandi dimensioni questi possono essere ora prelevati mediante transpallet...”. Dalla testimonianza
Testi in atti resa dal sig. n data 24.05.2023 risulta invece “...i pezzi una volta piegati, che pesano circa 15-20
Kg ...” ed ancora “...I pezzi pesano anche 15 Kg”.
Secondo poi quanto dallo stesso assicurato in occasione della nostra visita per il pezzo il peso standard era di circa 10 Kg, talvolta più pesante, e in tal caso veniva trasportato alla macchina piegatrice mediante ausilio di transpallet o carrelli sollevatori. Dato questo ultimo confermato nella dichiarazione testimoniale resa dal sig.
n data 19.04.2023. Tes_2
Ciò detto, se sulla base di quanto in atti è attendibile che il sig. nell'ambito della propria vita Pt_1
professionale sia stato esposto al rischio di movimentazione manuale dei carichi è da rilevare che gli stessi elementi non consentono di “qualificare” tale rischio sia in termini di “intensità” sia in termini di frequenza e costanza dell'azione e, pertanto, di accertarne l'idoneità sotto il profilo causale ovvero concausale nel determinismo della tecnopatia.
E ciò da un lato considerata la riferita movimentazione di carichi di norma inferiori ai limiti consentiti per sollevamenti aventi carattere verosimilmente non continuativo con uso di idonei ausili tecnici (transpallet,
carrelli sollevatori) nel caso di pesi maggiori e dall'altro dovendo comunque osservare come l'attività di movimentazione non può nell'ambito delle mansioni dell'addetto alla pressa piegatrice, ovvero quella alla quale era adibito lo , attendibilmente ritenersi attività prevalente. Pt_1
È opportuno precisare che, nel percorso valutativo volto all'accertamento del nesso causale tra attività
lavorativa e patologia, in particolare nell'ambito delle malattie professionali a eziologia multifattoriale, non
è sufficiente infatti rilevare una generica esposizione al rischio. Ciò che assume reale rilevanza, ai fini medico-
legali, è la concreta esposizione a un rischio che, nel caso specifico, presenti caratteristiche tali – sotto il profilo qualitativo e quantitativo – da essere effettivamente idoneo a produrre un effetto lesivo e ciò con un ragionevole grado di probabilità come richiesto da consolidata giurisprudenza in materia.
Se quanto sopra viene a riferirsi al rischio della lavorazione, per quanto attiene al complesso morboso presentato dall'assicurato il quadro radiologico documentato dal singolo esame di risonanza magnetica lombare prodotto ed effettuato in data 26.02.2021 appare descrivere una condizione di spondilodiscoartrosi con diffusa degenerazione discale, protrusioni discali e note di artrosi interapofisaria, ovvero di artrosi della colonna posteriore avente caratteristiche di natura precipuamente degenerativa, in soggetto di sesso maschile all'epoca dei fatti di 49 anni, quadro questo che non appare connotato da specifiche caratteristiche di intensità ovvero precocità di insorgenza rispetto a quanto osservabile nella normale popolazione. Autorevole letteratura scientifica ha infatti descritto la presenza di degenerazione discale documentabile agli esami di risonanza magnetica fino anche al'80% in soggetti di 50 anni perfino se asintomatici56.
In conclusione, pertanto non si ritiene potersi ammettere secondo probabilità qualificata, ovvero secondo elevato grado di probabilità scientifica, la genesi professionale della malattia professionale denunciata dal sig. la cui correlazione con l'attività lavorativa appare essere, in mancanza di un rischio allo stato Pt_1
“qualificato” e di un quadro clinico con diffuso impegno del rachide lombare ed evidenza di patologia degenerativa, rapportabile ad un mero criterio di possibilità>>.
Il CTU ha, quindi, così concluso:
<<1) Il sig. è affetto da spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5- Parte_1
S1;
2) Tale malattia non rientra nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 del T.U. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
3) Tra l'attività lavorativa svolta dal Sig. , operaio metalmeccanico addetto alla pressa piegatrice, e la Pt_1
malattia denunciata non sussiste, secondo elevata probabilità, rapporto causale;
4) Non è derivato all'assicurato un danno biologico inteso come lesione alla integrità psicofisica>>.
7. Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico – legali e non specificamente contestate dalle parti) l'appello va rigettato, per insussistenza, nella specie, di una patologia di origine professionale.
L'appellante va esente dal pagamento delle spese, poiché ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Pertanto le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data18 dicembre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 26 giugno 2024. CP_1
Dichiara non dovute dallo le spese del presente grado del giudizio. Pt_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso del presente grado del giudizio. CP_1
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3522 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Franceco Mei
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Patrizia Bontempo e Salvatore Pellegrino
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Frosinone, depositato in data 27.1.2023 esponeva: Parte_1
che per circa trent'anni aveva svolto mansioni di carpentiere;
che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa era stato sottoposto a impegno di forza per traino, spinta,
sollevamento e spostamento dei materiali di rilavante peso, a posture incongrue dovendo eseguire la lavorazione in piedi e in spazi angusti, nonché a ripetitività dei movimenti senza adeguato periodo di recupero,
che a causa del lavoro era affetto da spondilodiscopatia e ernia discale, con danno biologico del 7%;
tanto esposto, chiedeva la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, del relativo indennizzo. CP_1
Resisteva l' . CP_2
2. Espletata prova per testi e CTU medico legale, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1233/2024 pubblicata il
26/06/2024 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
si ritiene raggiunta la prova circa la derivazione causale della malattia dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
La Consulenza medica espletata ha accertato che il ricorrente è affetto da “spondilodiscoartrosi lombare diffusa con protusioni discali”. Ha poi concluso che l'infermità diagnosticata non può ritenersi di eziologia professionale>>.
3. Con ricorso del 18 dicembre 2024 lo interponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
4. Con un unico motivo, l'appellante censura le risultanze della CTU espletata in primo grado e poste dal
Tribunale a fondamento del decisum obiettando che: <
della malattia poiché, a suo dire, essa è dipesa in modo principale (ma non esclusivo n.d.r.)
dall'invecchiamento fisiologico del proprio corpo.
Prescindendo dal fatto che l'appellante all'epoca della malattia non aveva neppure cinquant'anni (50 anni),
la natura di malattia professionale in presenza di concause lavorative ed extra lavorative viene esclusa nella sola ipotesi in cui la concausa extra lavorativa ne sia stata la causa esclusiva>>;
<
nel caso di specie le cause del logoramento precoce dell'appellante che, si ribadisce, all'epoca della malattia aveva meno di cinquant'anni>>.
5. Ritenuta l'opportunità di un approfondimento istruttorio la Corte ha disposto nuova CTU medico legale.
6. Il nominato CTU, dott.ssa specialista in Medicina Legale, ha accertato quanto segue: Persona_1
<<è possibile focalizzare a carico del periziato, soggetto dell'attuale età di 52 anni, la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1.
È questa, va subito detto, entità patologica difforme dalla malattia professionale tabellata “ernia discale del tratto lombare” (M 51.2) avente carattere tassativo per la quale, pertanto, non può ritenersi operante il criterio della presunzione legale d'origine.
Trattandosi quindi di una malattia professionale non tabellata, ammessa a tutela a seguita della nota sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988, n. 179, incombe al lavoratore l'onere di provare non solo la malattia denunciata e le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta ma, anche, il nesso di causalità fra questa e la lamentata infermità.
Ciò premesso, il caso in esame attiene una di quelle condizioni da tempo annoverate tra le “work-related diseases” ovvero patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente e che, a partire dall'introduzione del c.d. “sistema misto”, rappresentano una delle patologie di più frequente denuncia all' CP_1 Al fine di procedere ad una compiuta valutazione medico-legale del caso, si ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare alcuni elementi essenziali di ordine fisiopatologico, clinico ed eziopatogenetico relativi alla patologia denunciata, ovvero la spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali, elementi questi che costituiscono premessa indispensabile per poter esprimere un giudizio tecnico sul nesso causale o concausale tra la lavorazione e il suddetto complesso morboso.
Dal punto di vista fisiopatologico, a partire dalla quarta-quinta decade di vita si osservano, in tutti i soggetti,
modificazioni regressive progressive dei dischi intervertebrali. Tali alterazioni interessano in modo particolare i segmenti inferiori del rachide cervicale e lombare e consistono principalmente nella riduzione del contenuto idrico del nucleo polposo e nella conseguente perdita delle proprietà elastiche dell'anulus fibroso che nel complesso contribuiscono a determinare una diminuita capacità del disco intervertebrale di assorbire e distribuire i carichi meccanici.
La degenerazione discale comporta una modifica nella distribuzione di tutte le sollecitazioni meccaniche, che,
con il progredire del tempo, tendono a concentrarsi prevalentemente sui margini dei corpi vertebrali dando origine a delle alterazioni anatomiche che costituiscono la cosiddetta triade radiografica della spondilodiscoartrosi, costituita da sclerosi reattiva delle limitanti somatiche superiore e inferiore,
proliferazioni osteofitarie marginali e riduzione dello spazio intersomatico.
L'artrosi apofisaria posteriore (nota anche come artrosi delle faccette articolari o artrosi vertebrale posteriore) rappresenta invece il coinvolgimento o l'estensione del processo degenerativo primario attribuibile principalmente a fenomeni fisiologici legati all'invecchiamento e quindi all'usura articolare nel tempo.
Dal punto di visita eziopatogenetico, numerosi sono i fattori di natura extra-lavorativa che la letteratura scientifica riconosce come potenzialmente coinvolti nell'eziopatogenesi delle spondiloartropatie.
Tra questi si annoverano l'età, il sesso, la predisposizione genetica o familiare, il sovrappeso o l'obesità, uno stile di vita sedentario oppure, all'opposto, un'attività fisica eccessiva, il tabagismo, le carenze nutrizionali
(sia di micro che di macronutrienti), fattori psicosociali, così come eventuali pregresse patologie articolari a carattere infiammatorio o traumatico. Questi elementi concorrono a delineare un terreno predisponente allo sviluppo di alterazioni degenerative del rachide, indipendentemente dall'attività professionale svolta.
La maggiore incidenza di patologie del rachide descritta dalla lettura scientifica di settore all'interno di specifiche categorie lavorative sia del comparto dell'industria sia dell'agricoltura, quali nello specifico facchini, operatori sociosanitari e mortuari, lavoratori edili e conducenti di mezzi di trasporto, macchine industriali, semoventi o agricole ha consentito di individuare tra i fattori di rischio lavorativi per il quale riconoscere un ruolo causale o, più facilmente, concausale nella genesi delle affezioni del rachide la movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi e/o mantenimento di posture incongrue e prolungate, nonché l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse all'intero corpo.
Durante le attività lavorative che comportano movimentazione manuale dei carichi, è infatti sul tratto lombare e le relative cerniere dorso-lombare e lombo-sacrale che si concentrano le forze di compressione assiale, le quali anche a causa dall'aumento della lordosi lombare indotto dal peso stesso del carico e dalla contrazione riflessa dei muscoli estensori del rachide, che si attivano per stabilizzare la colonna durante lo sforzo, si esercitano soprattutto sulla porzione anteriore dei corpi vertebrali e sui dischi intervertebrali. Studi
di biomeccanica condotti misurando le forze compressive sui dischi intervertebrali eseguite in volontari sani al fine di stimare il il carico sui dischi del rachide lombare quando caricato in compressione e flessione, hanno inoltre dimostrato che il disco che subisce maggiori sollecitazioni si trova tra L5 ed S1 così che attesa è lo sviluppo della patologia discale, laddove conseguente ad una movimentazione dei carichi, non a qualsiasi livello lombare ma principalmente nei livelli lombari più bassi, ed in special modo L5-S1, secondo una relazione dose-risposta.
Nel caso delle posture incongrue, il meccanismo patogenetico che sottende i processi di degenerazione discale attiene l'interferenza con i processi di nutrizione del disco intervertebrale, struttura avascolare,
potendo condizioni prolungate di sovraccarico o sottocarico discale determinare un ostacolo alla pompa osmotica e allo scambio di elementi nutritivi mediante processi di diffusione. Ciò premesso, a fini esplicativi, riteniamo a questo punto opportuno introdurre alcuni elementi di carattere dottrinale sui fattori di rischio che risultano più pertinenti con la specifica attività lavorativa svolta dal sig.
senza fra questi soffermarci sull'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero ("whole body Pt_1
vibration" - WBV), tipicamente associate a mansioni di conduzione di mezzi di trasporto, industriali o agricoli
— attività che l'assicurato non ha riferito di aver abitualmente svolto nel corso della propria carriera avorativa e per le quali si può dunque ragionevolmente escludere una significativa esposizione.
Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi (MMC), si evidenzia come tale fattore di rischio sia disciplinato sin dalle prime normative organiche in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare dal D.
Lgs. 626/94, risultando quindi già regolamentato fin dall'epoca di inizio dell'attività lavorativa del periziato.
L'evoluzione normativa del Decreto Legislativo 81/08 e succ. modifiche per MMC definisce “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari” esplicitando di seguito come per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono quelle a carico delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e neurovascolari.
La valutazione del rischio lavorativo connesso alla attività di movimentazione manuale di carichi, come puntualmente indicata all'Allegato XXXIII del D. Lgs 81/08, si fonda su norme tecniche e linee guida elaborate da autorevoli istituti italiani e stranieri (NIOSH 1981, EPM 1989, CEN 1992, HSE 1992, NIOSH 1993), a tenore delle quali vengono delineati il complesso degli elementi da tenere in riferimento (quali nello specifico:
caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro ed esigenze connesse all'attività lavorativa) nonché i fattori individuali di rischio.
Più nel dettaglio, le norme tecniche delle serie ISO 112284 (parti 1-2-3), forniscono indicazioni per la valutazione dei rischi legati a sollevamento, trasporto, traino e spinta, nonché alla movimentazione ad alta frequenza di carichi leggeri con indicazioni differenziate in base al genere ed all'età. Per quanto attiene i limiti raccomandati per il sollevamento ed il trasporto manuale, la ISO 11228-1,
prendendo in considerazione rispettivamente, l'intensità, la frequenza e la durata del compito indica, in condizioni ideali, fino a 25 Kg il peso massimo sollevabile che protegge il 95% della popolazione maschile specificando altresì che in caso di pesi superiori a 25 Kg “una attenzione e un riguardo aggiuntivi devono essere posti alla formazione e all'addestramento dei soggetti..” e che, in ogni caso, “al fine di diminuire il rischio per la popolazione lavorativa, in particolare per coloro che hanno minor potenza fisica, la massa di riferimento non dovrebbe superare i 15 kg”.
In linea con quanto indicato dalla norma ISO sono i limiti indicati dalla UNI EN 1005-2 secondo la quale il peso massimo sollevabile in condizioni ideali che protegge il 90% della popolazione lavorativa maschile è fino a 25
kg.
Infine, il modello del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) del 1993, noto come
Revised NIOSH Lifting Equation (RNLE), è un metodo ergonomico sviluppato per valutare il rischio associato ai sollevamenti manuali di carichi che definisce un peso massimo raccomandato (RWL) per ogni specifica situazione di sollevamento e serve per calcolare il Lifting Index (LI), che aiuta a stimare il livello di rischio attraverso una specifica formula matematica.
Il modello NIOSH in particolare stabilisce che, in condizioni ideali (ovvero carico vicino al corpo, all'altezza della cintura, senza torsioni, con presa ottimale e in ambiente favorevole), è possibile individuare dei limiti protettivi di peso che sono validi per circa il 99% della popolazione lavorativa sana, indipendentemente dal sesso. In particolare:
- 23 kg: è il limite massimo raccomandato per sollevamenti occasionali (meno di un sollevamento ogni 5
minuti) in condizioni ideali.
- 20 kg: rappresenta un limite prudenziale per sollevamenti frequenti, ovvero eseguiti con una frequenza di
1 sollevamento ogni 2-5 minuti, per durate inferiori a un'ora.
- 16 kg: è il limite raccomandato per sollevamenti continui, cioè ripetuti più di una volta al minuto per periodi prolungati (oltre un'ora). Per quanto attiene infine il rischio da posture incongrue da definirsi come il mantenimento durante l'attività
lavorativa di posizioni del corpo che si discostano dalla postura natura e fisiologica per periodi prolungati queste costituiscono un fattore di rischio aggiuntivo in associazione alla movimentazione manuale dei carichi e/o ai movimenti ripetitivi di cui tengono conto anche le sopra richiamate norme tecniche.
Nel Decreto Legislativo 81/08 infatti non esiste un titolo specifico per il rischio posturale se non in associazione alla presenza contemporanea di movimenti ripetitivi, intesi come movimentazioni di carichi leggeri ad alta frequenza, che tuttavia deve essere considerato a norma dell'art. 15 “misure generali di tutela”
laddove citato è il “rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro...nella definizione dei posti di lavoro”.
Illustrati in maniera sintetica i fattori di rischio di interesse nel caso de quo ai fini della insorgenza della denunciata professionale, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti la stessa deve essere attivata in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.
Nel D. Lgs. 81/08 e succ.mod. la periodicità non è specificata, vale tuttavia l'indicazione generale di massima della visita annuale, salvo diversa impostazione basata sulla valutazione del rischio che, qualora contenuto,
può giustificare una periodicità biennale o anche triennale.
Venendo al caso di specie, l'attività svolta dal periziato, operaio metalmeccanico addetto alla pressa piegatrice a partire dal 1993, ovvero per un periodo temporale di oltre venticinque anni all'atto della denuncia della malattia professionale, sulla base della raccolta anamnestica e delle prove testimoniali,
appare, come già detto, connotata da una generica esposizione a movimentazione manuale dei carichi e,
atteso il riferito uso di dispositivi di protezione individuali di protezione specifici (tappi e cuffie), a rumore-
mentre trascurabile, come già detto, può ritenersi un eventuale esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo.
Dal ricorso introduttivo relativo al giudizio di I grado a firma dell'Avv.to Mei, più nel dettaglio, nelle mansioni del Sig. erano previsti: “piegare, assemblare e montare parti metalliche;
forare, riparare e saldare Pt_1
parti metalliche;
manovrare macchinari e utensili per le lavorazioni metalmeccaniche;
sollevare carichi pesanti e conseguentemente caricare e scaricare materiali a ritmi continui (Stampi/lamiere/cassette di utensili); conduzione di muletti”.
Ciò premesso, con specifico riferimento alle potenzialità morbigene della mansione alla quale è stato adibito il sig. , si osserva – in linea con quanto già evidenziato da chi ci ha preceduto nella valutazione del caso Pt_1
– che, sin dalla fase di reiezione della denuncia da parte dell' e nel corso dell'intero iter giudiziario, tanto CP_1
in primo grado quanto in appello, non risultano essere stati prodotti dall'assicurato documenti rilevanti ai fini della valutazione del rischio professionale, quali la cartella sanitaria e di rischio, giudizi di idoneità alla mansione specifica o il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il periziato ha invero, per sua stessa dichiarazione, riferito di essere stato sottoposto a visite di sorveglianza sanitaria con periodicità non definita - o biennale secondo l'anamnesi lavorativa raccolta dall' senza CP_1
che siano a lui noti giudizi di idoneità con eventuali limitazioni e/o prescrizioni.
Avuto conto di quanto sopra precisato per l'assicurato appare sostanziarsi un'attività svolta prevalentemente in posizione eretta su di una postazione fornita di pedaliera per l'azionamento della pressa piegatrice con mansioni tra le quali includere una azione di movimentazione del carico (carico/scarico pezzo di lamiera da tagliare e prodotti lavorati) con notevole variabilità sia in termini di peso sia di frequenza dell'azione nonché
effettuata con l'ausilio di strumenti tecnici meccanici, quali transpallet e carrelli sollevatori, o coadiuvata da colleghi.
In merito, infatti, alla gravosità dei carichi movimentati risulta dall'anamnesi lavorativa raccolta in sede CP_1
“...solleva pezzi del peso oscillanti da un minimo di 50 gr (relativamente a pezzi di piccole dimensioni) fino ad arrivare ad un massimo di 70-80 Kg (per pezzi di grandi dimensioni). In tale ultimo caso precisa che, se trattasi di pezzi di grandi dimensioni questi possono essere ora prelevati mediante transpallet...”. Dalla testimonianza
Testi in atti resa dal sig. n data 24.05.2023 risulta invece “...i pezzi una volta piegati, che pesano circa 15-20
Kg ...” ed ancora “...I pezzi pesano anche 15 Kg”.
Secondo poi quanto dallo stesso assicurato in occasione della nostra visita per il pezzo il peso standard era di circa 10 Kg, talvolta più pesante, e in tal caso veniva trasportato alla macchina piegatrice mediante ausilio di transpallet o carrelli sollevatori. Dato questo ultimo confermato nella dichiarazione testimoniale resa dal sig.
n data 19.04.2023. Tes_2
Ciò detto, se sulla base di quanto in atti è attendibile che il sig. nell'ambito della propria vita Pt_1
professionale sia stato esposto al rischio di movimentazione manuale dei carichi è da rilevare che gli stessi elementi non consentono di “qualificare” tale rischio sia in termini di “intensità” sia in termini di frequenza e costanza dell'azione e, pertanto, di accertarne l'idoneità sotto il profilo causale ovvero concausale nel determinismo della tecnopatia.
E ciò da un lato considerata la riferita movimentazione di carichi di norma inferiori ai limiti consentiti per sollevamenti aventi carattere verosimilmente non continuativo con uso di idonei ausili tecnici (transpallet,
carrelli sollevatori) nel caso di pesi maggiori e dall'altro dovendo comunque osservare come l'attività di movimentazione non può nell'ambito delle mansioni dell'addetto alla pressa piegatrice, ovvero quella alla quale era adibito lo , attendibilmente ritenersi attività prevalente. Pt_1
È opportuno precisare che, nel percorso valutativo volto all'accertamento del nesso causale tra attività
lavorativa e patologia, in particolare nell'ambito delle malattie professionali a eziologia multifattoriale, non
è sufficiente infatti rilevare una generica esposizione al rischio. Ciò che assume reale rilevanza, ai fini medico-
legali, è la concreta esposizione a un rischio che, nel caso specifico, presenti caratteristiche tali – sotto il profilo qualitativo e quantitativo – da essere effettivamente idoneo a produrre un effetto lesivo e ciò con un ragionevole grado di probabilità come richiesto da consolidata giurisprudenza in materia.
Se quanto sopra viene a riferirsi al rischio della lavorazione, per quanto attiene al complesso morboso presentato dall'assicurato il quadro radiologico documentato dal singolo esame di risonanza magnetica lombare prodotto ed effettuato in data 26.02.2021 appare descrivere una condizione di spondilodiscoartrosi con diffusa degenerazione discale, protrusioni discali e note di artrosi interapofisaria, ovvero di artrosi della colonna posteriore avente caratteristiche di natura precipuamente degenerativa, in soggetto di sesso maschile all'epoca dei fatti di 49 anni, quadro questo che non appare connotato da specifiche caratteristiche di intensità ovvero precocità di insorgenza rispetto a quanto osservabile nella normale popolazione. Autorevole letteratura scientifica ha infatti descritto la presenza di degenerazione discale documentabile agli esami di risonanza magnetica fino anche al'80% in soggetti di 50 anni perfino se asintomatici56.
In conclusione, pertanto non si ritiene potersi ammettere secondo probabilità qualificata, ovvero secondo elevato grado di probabilità scientifica, la genesi professionale della malattia professionale denunciata dal sig. la cui correlazione con l'attività lavorativa appare essere, in mancanza di un rischio allo stato Pt_1
“qualificato” e di un quadro clinico con diffuso impegno del rachide lombare ed evidenza di patologia degenerativa, rapportabile ad un mero criterio di possibilità>>.
Il CTU ha, quindi, così concluso:
<<1) Il sig. è affetto da spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e L5- Parte_1
S1;
2) Tale malattia non rientra nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 del T.U. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
3) Tra l'attività lavorativa svolta dal Sig. , operaio metalmeccanico addetto alla pressa piegatrice, e la Pt_1
malattia denunciata non sussiste, secondo elevata probabilità, rapporto causale;
4) Non è derivato all'assicurato un danno biologico inteso come lesione alla integrità psicofisica>>.
7. Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico – legali e non specificamente contestate dalle parti) l'appello va rigettato, per insussistenza, nella specie, di una patologia di origine professionale.
L'appellante va esente dal pagamento delle spese, poiché ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Pertanto le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data18 dicembre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 26 giugno 2024. CP_1
Dichiara non dovute dallo le spese del presente grado del giudizio. Pt_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso del presente grado del giudizio. CP_1
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis