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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 504/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
Cassandro;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Vincenzo Zaccaro;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.5.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.2.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.5.2000 con la coniuge
[...]
. Dall'unione dei coniugi nascevano (nato ad [...] il [...]) e Controparte_1 Per_1
(nato ad [...] il [...]), alla attualità entrambi maggiorenni. Per_2
1 A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla CP_
in virtù di sentenza parziale sullo status n. 1628/2018 emessa da questo Tribunale
e pubblicata il 25.07.2018 (a cui seguiva la pronuncia definitiva n. 1233/2020 del
15.9.2020). Le parti avevano vissuto separate senza riconciliazione.
Aggiungeva che, rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione, le proprie condizioni economiche erano cambiate, giacché a far data dal 1° ottobre 2020 era in pensione, con un modesto importo mensile di quiescenza pari a € 723,00, tale che non gli permetteva di assolvere al pagamento della somma di € 1.100,00 per il mantenimento della coniuge e dei figli (di cui € 400,00 per ciascun figlio e € 300,00 per la Zito). Inoltre, CP_ non era più proprietario del bene immobile pignorato dalla , venduto dal Tribunale di
Trani nella procedura esecutiva e il cui ricavato era per la totalità stato fatto proprio dalla resistente per il credito maturato per ratei del mantenimento non versato dal
. Anche i beni ereditari (pervenuti al ricorrente pe 3/20) erano stati alienati Parte_1 nell'ambito dello scioglimento della comunione ereditaria, nonché era stato ceduto al socio lo studio odontotecnico, al momento della cessazione dell'attività del ricorrente.
Differentemente la resistente sarebbe proprietaria di una lussuosa villa, prima adibita a casa familiare e poi dismessa, che potrebbe essere economicamente sfruttata, percepirebbe, poi, € 900,00 di reddito di cittadinanza.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché stabilirsi a proprio carico solo il versamento della somma di €
400,00 mensili per il contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al
50% delle spese straordinarie, nulla prevedersi a favore della coniuge.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , contestando le avverse allegazioni.
Nell'evidenziare le esigenze dei figli, l'uno studente universitario, l'altro all'epoca frequentante l'ultimo anno della scuola superiore, assumeva che il CP_2 continuasse de facto ad esercitare l'attività lavorativa, benché formalmente in pensione, avrebbe beneficiato delle somme ricevute a fronte della alienazione della quota parte dello studio professionale, avrebbe proprietà, nonostante gli atti speculativi posti in essere per il tramite dei prossimi congiunti, e godrebbe di un elevato tenore di vita. Pertanto, chiedeva confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
A seguito della comparizione dei coniugi alla udienza del 18.5.2021, il Presidente ff. del
Tribunale, dato atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, con ordinanza resa in pari data, confermava interinalmente le statuizioni di cui alla CP_ separazione, salvo ridurre ad € 200,00 il mantenimento a favore della e a carico del
; quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti Parte_1 per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito.
2 Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio (come da attestazione del
21.5.2021).
Nel corso della fase contenziosa, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status delle parti ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 898/1970.
Così, all'udienza del 24.10.2022, il G.I., precisate le conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta, tratteneva la causa per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26.7.2019).
Con sentenza n. 1647/2022 pubblicata il 28.10.2022, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario;
con ordinanza emessa in pari data era disposta la prosecuzione del giudizio per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni proposte dalle parti.
La causa, istruita con produzione documentale e con la assunzione dell'interrogatorio formale deferito alla resistente dal ricorrente, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 30.5.2024, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.5.2024, il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale, in composizione collegiale, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore in data 20.9.2024.
Motivi della decisione
Con sentenza parziale n. 1647/2022 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Occorre, dunque, valutare le ulteriori questioni proposte dalle parti.
Non è discusso che i figli della coppia, maggiorenni, non siano autonomi economicamente, in quanto entrambi studenti. ha quasi 24 anni e 22 Per_1 Per_2 anni, per cui hanno un'età nella quale non si può imputare loro alcuna inerzia nel non essersi ancora resi autonomi.
L'onere di contribuzione economica da parte del genitore non cessa automaticamente con la maggiore età dei figli;
nella pronuncia della Corte di legittimità, Sez. 1 - , Ordinanza n.
17183 del 14.08.2020, si evidenzia come vada riconosciuto al figlio, dopo il compimento della maggiore età, il diritto di godere di un lasso di tempo sufficiente per trovare un lavoro.
3 Con la sentenza di separazione n. 1233/2020 del Tribunale di Trani, le cui statuizioni sono state confermate sul punto dalla ordinanza presidenziale, si stabiliva a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 ciascuno, con decorrenza da aprile 2014.
Sebbene dal 2014 inevitabilmente le esigenze dei ragazzi in dieci anni si siano accresciute e con esse gli oneri economici del loro mantenimento, deve valutarsi in questa sede la nuova situazione economica del ricorrente.
Come si legge nella sentenza di separazione la valutazione del quantum del contributo al mantenimento dei figli si basava sulla constatazione che, indipendentemente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (che sono dichiarazioni di parte) e di una difficoltà economica del resistente assunta sulla base dell'allegazione di un generico peggioramento per la categoria degli odontotecnici, il era rappresentante Parte_1 legale e socio amministratore della Laboratorio odontotecnico di Crapolicchio & Di Ruvo
s.n.c., con reddito percepito quale socio per una quota del 50% della detta società di persone;
inoltre l'analisi dei rapporti bancari facenti capo al ricorrente, a fronte di un reddito denunciato di non rilevante importo, evidenziavano operazioni degne di nota e movimentazioni che davano ragione di disponibilità liquide superiori a quelle calcolabili sulla base del reddito denunciato.
Orbene, oggi il , sessantasettenne, risulta in stato di quiescenza e percepisce Parte_1 dall'Inps una pensione di circa settecentoventi euro. L'allegazione di parte resistente, secondo cui continuerebbe ancora a prestare la propria attività lavorativa, sebbene formalmente in pensione, con introiti, dunque, non denunciati, è rimasta priva di CP_ riscontro, non avendo sul punto la articolato istanze istruttorie.
Da altra parte, occorre considerare che, a fronte dell'entrata mensile per pensione, oltre ad aver percepito delle somme per la cessione delle proprie quote sociali dello studio odontotecnico, il non ha spese: non ha oneri legati alla titolarità di immobili Parte_1
(pagamento ad es. di tasse), avendoli dismessi per alienazione/divisione ereditaria ovvero a seguito di procedura esecutiva, né oneri legati alla sua quotidianità, perché, a seguito della alienazione di quella che era la casa familiare alla sorella, riservandosi il diritto di abitazione, la acquirente si obbligava a mantenere il fratello Parte_2 fornendo alloggio, vitto e medicinali e quanto necessario per una esistenza decorosa.
Ecco che si reputa congruo, in ragione della condizione del genitore obbligato e dei bisogni attuali dei ragazzi, rideterminare con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza il contributo mensile a carico del padre per i figli nella misura di € 250,00 mensili ciascuno, oltre adeguamenti annuali Istat.
4 Sui genitori in parti uguali devono continuare a gravare le spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
CP_ Poiché i figli convivono con la madre, alla segue la assegnazione della casa familiare.
Ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Ultima questione da vagliare riguarda la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_
ex art. 5 l.div..
CP_ Il ha avversato la domanda assumendo che la potrebbe sfruttare Parte_1 economicamente la casa familiare, ha percepito una somma di oltre cinquantamila euro a seguito di procedura esecutiva intentata avverso proprio l'ex coniuge, percepirebbe o potrebbe accedere a sostegni quali il reddito di cittadinanza (oggi non più previsto) ovvero la pensione di invalidità, in ragione dalla patologia che la ha colpita.
A parte ogni considerazione in merito alla possibilità di porre a reddito quella che è la casa familiare, dove i figli della coppia hanno il centro del proprio habitat domestico, CP_ tanto che lo stesso ne chiedeva la assegnazione alla , tenuto conto che Parte_1 la somma percepita dalla resistente a seguito della procedura esecutiva non costituisce un arricchimento della stessa ma il recupero di un credito nei confronti dell'ex coniuge, che si era reso inadempiente al versamento di quanto previsto in sede di separazione, dalla istruttoria di cui al presente giudizio non emerge né che la resistente percepisca un reddito da lavoro né altre indennità.
CP_ La in sede di interrogatorio formale assunto all'udienza del 25.9.2023 negava di collaborare con il fratello nel ristorante Antichi Sapori, sito in Montegrosso e Parte_3 di collaborare nella gestione del B&B “La controra” sito in Montegrosso intestato al fratello . Sul punto il ricorrente non articolava altre istanze istruttorie. Parte_3
CP_ Non risulta inattendibile la dichiarazione resa dalla , poi, in sede di interrogatorio formale, ove riferiva di aver percepito per qualche mese il reddito di cittadinanza, ma che le fosse stato revocato tale sostegno in ragione della sentenza separazione sulla base della quale vantava un titolo per il mantenimento da parte del e Parte_1 probabilmente anche in ragione della titolarità della casa familiare.
CP_ Ciò che è incontestato è che la già prima della instaurazione del giudizio di separazione nel 2014, allorché era quarantenne e allorché le si poteva pure richiedere di impegnarsi, dopo la crisi coniugale, a trovare una propria sistemazione lavorativa, era colpita da una grave patologia, che le impediva di attivarsi proficuamente.
5 Ecco che sussiste una sperequazione tra la condizione delle parti, che costituisce il prerequisito per il riconoscimento dell'assegno divorzile, poiché il ha una Parte_1 entrata fissa mensile per pensione, ha percepito una somma dalla alienazione delle quote CP_ sociali della società da odontotecnico e non ha spese ordinarie, mentre la non è dimostrato che abbia entrate ed è gravata evidentemente da spese ordinarie;
sussiste, inoltre, una impossibilità oggettiva della resistente, che durante il matrimonio si dedicava alla famiglia, di attendere proficuamente ad un lavoro, oggi sia per età sia per la grave patologia dalla quale era stata colpita.
Ecco che si reputa di accogliere la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, potendosi riconoscere sia il profilo assistenziale, sia perequativo sia compensativo dello stesso, ma nel minore importo di € 200,00 mensili, oltre adeguamenti annuali Istat.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con accoglimento della domanda di assegno divorzile, ma in un importo inferiore a quello richiesto, e con accoglimento in un importo inferiore della domanda di mantenimento dei figli a carico del , meritano Parte_1 compensazione per 2/3, mentre il restante terzo per soccombenza va posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 1.2.2021, da nei Parte_1 confronti di , nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, Controparte_1 vista la sentenza parziale n. 1647/2022, consentito l'intervento in causa del P.M., così provvede:
- pone a carico del con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza l'onere di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni con versamento del minor importo di € 250,00 per ciascuno, oltre adeguamenti annuali Istat, da versarsi alla CP_
entro il giorno primo di ogni mese,
- conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore in questo Tribunale,
CP_
- conferma la assegnazione alla della casa familiare in Montegrosso,
CP_
- accoglie la domanda di assegno divorzile della e pone a carico del Parte_1
l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno primo di ogni mese, la somma di €
200,00 oltre adeguamenti annuali Istat,
6 - compensa le spese di lite per 2/3 e pone a carico del e a favore della Parte_1
CP_
il restante terzo, che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, addì 5.11.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
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