Articolo 30 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 29Articolo 31
Versione
16 febbraio 1963
Art. 30.
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963