Versione
16 febbraio 1963
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1 gennaio 2022
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Art. 30.
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.