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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 1499/2025
tra
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale Parte 1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Sirio Giametta, con studio Frattamaggiore (Na) alla via C. Pezzullo n.
65, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
Controparte 1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Controparte 2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
13811/2024, emessa in data 26/06/2022, pubblicata il 19/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12583/2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dell'importo complessivo di € 967,69, risultante dalla cartella n. 028201100584771378000 connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2007, dovuta alla Controparte 2 Controparte 1 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, adducendo altresì l'omessa notifica della stessa.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, in costanza di rituale notifica della cartella esattoriale;
c) l'omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure, relativa alle notifiche della cartella di pagamento e dell'avviso di fermo, avvenute rispettivamente in data 26/09/2012 e 20/11/2014, e alle notifiche delle intimazioni di pagamento, compiutesi il 08/10/2015 e 25/02/2017 quali atti interruttivi della prescrizione;
d) il non aver preso in considerazione, nel giudizio di prime cure, la sospensione del periodo COVID ai fini del computo dei termini da calcolare per la prescrizione.
e la Controparte_2 non si sonoSeppur ritualmente evocati in giudizio, Controparte_3
costituti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui "l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
1499/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli
Nord, n. 13811/2024, resa in data 26/06/2022 e pubblicata il 19/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12583/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 7.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 1499/2025
tra
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale Parte 1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Sirio Giametta, con studio Frattamaggiore (Na) alla via C. Pezzullo n.
65, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
Controparte 1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Controparte 2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
13811/2024, emessa in data 26/06/2022, pubblicata il 19/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12583/2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dell'importo complessivo di € 967,69, risultante dalla cartella n. 028201100584771378000 connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2007, dovuta alla Controparte 2 Controparte 1 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, adducendo altresì l'omessa notifica della stessa.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, in costanza di rituale notifica della cartella esattoriale;
c) l'omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure, relativa alle notifiche della cartella di pagamento e dell'avviso di fermo, avvenute rispettivamente in data 26/09/2012 e 20/11/2014, e alle notifiche delle intimazioni di pagamento, compiutesi il 08/10/2015 e 25/02/2017 quali atti interruttivi della prescrizione;
d) il non aver preso in considerazione, nel giudizio di prime cure, la sospensione del periodo COVID ai fini del computo dei termini da calcolare per la prescrizione.
e la Controparte_2 non si sonoSeppur ritualmente evocati in giudizio, Controparte_3
costituti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui "l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
1499/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli
Nord, n. 13811/2024, resa in data 26/06/2022 e pubblicata il 19/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12583/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 7.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione