Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 77 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 7 marzo 2025 e vertente
T R A
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), (CF
[...] C.F._4 Parte_5
) e (CF ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo D'Ambrosio
RECLAMANTI
E
(CF ) e per essa quale procuratrice con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza la oggi (CF CP_2 Controparte_3
), giusta procura speciale con atto a rogito Notaio di Roma in P.IVA_2 Persona_1
data 31.08.2018, Rep. n.57298 – Racc. n.29003, in persona del suo procuratore speciale Dott.
, giusta procura del 21.10.2022 autenticata dal Notaio Avv. Matteo Parte_7
Romano in Milano, Rep. 5488 – Racc. 4129, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
Pirrottina
CONTROINTERESSATA
E
(CF , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_4 dall'Avv. Carmine Picone
CONTROINTERESSATA
E
(CF ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_5 rappresentata quale mandataria da (CF ), giusta Controparte_7 P.IVA_6
procura speciale del 07.03.2024, a rogito del Dott. Notaio in Persona_2
Milano, rep. n. 12962/10257, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa , Persona_3
in forza di procura del 15/03/2023 a rogito notaio Dott. , Notaio in Milano, Persona_4
Rep. 60767 Racc. 21639, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato
CONTROINTERESSATA
E
Controparte_8
CONTROINTERESSATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Per i reclamanti)
“CHIEDONO che l'adito Collegio -previa la fissazione di autonoma udienza camerale in cui discutere dell'istanza di inibitoria proposta con il motivo n. 3, qui richiamato, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D.Lgs.vo
n. 14/2019-, voglia fissare l'udienza per la discussione nel merito del presente reclamo in vista della comparizione delle parti e ivi accogliere, in riforma integrale dell'impugnato decreto cautelare nonché dell'impugnata sentenza di diniego dell'omologazione, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale, annullare il decreto del 2.1.2025 (all. 3), per le ragioni di cui al motivo n. 1 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
per l'effetto riformare il capo della condanna degli istanti al pagamento delle spese di lite, attribuendole di contro in loro favore;
2) nel merito, annullare la sentenza di diniego dell'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti oggetto del presente reclamo (all. 1), per le ragioni tutte di cui al motivo n.
2 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e accessori tutti di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per Siena “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via preliminare CP_1
respingere l'avversa istanza di sospensione per i motivi illustrati in narrativa;
b) nel merito rigettare le domande tutte proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e perché totalmente infondate, in fatto ed in Parte_4 Parte_5 Parte_6 diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese di giudizio”.
Per ) “ quale mandataria di Controparte_4 Controparte_9 Controparte_10
come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede, per le ragioni tutte
[...] esposte, che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, voglia rigettare l'avverso reclamo. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Per VE SPV) “Voglia la Corte adita: P_
IN VIA PRELIMINARE: confermare il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione per tutto quanto sopra argomentato;
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dai reclamanti perché infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , membri della stessa famiglia, hanno proposto ai propri
[...] Parte_6
creditori ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 CCII un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in ragione della comune origine del sovraindebitamento, derivante dalle garanzie reali e personali da loro prestate in favore della società di cui non erano Parte_8
soci e che in data 25.02.2019 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina, richiedendo contestualmente la sospensione delle procedure esecutive immobiliari pendenti nei loro confronti (nn. 459/2017 e 204/2020 RGE Tribunale Latina).
Se i ricorrenti si sono impegnati a mettere a disposizione dei Parte_1 Parte_6
creditori quote dei loro redditi, per gli altri ricorrenti le risorse necessarie sarebbero fornite da un soggetto terzo, la Iris Impresa Generale di Costruzione S.r.l. (di cui sono soci il e il che ha promesso di acquistare da Parte_6 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e le quote di nuda proprietà di
[...] Parte_4 Parte_5
immobili di proprietà di questi ultimi, sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, corrispondendo mensilmente agli alienanti le somme offerte nel piano, con trasferimento dei relativi diritti di proprietà solo all'esito dei pagamenti. Il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile la domanda in ragione della promiscuità dei debiti, in parte riferibili ad attività imprenditoriale, dell'eccessiva durata del piano, della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e del mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 CCII, a norma delle quali l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Il decreto di inammissibilità è stato tempestivamente reclamato dai ricorrenti dinanzi a questa Corte, che con provvedimento del 07.10.2024, in accoglimento del reclamo, ha dichiarato ammissibile la proposta, rimettendo gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso del procedimento, ma ha rigettato la richiesta di sospensione delle procedure esecutive.
Con decreto del 09.10.2024 il Tribunale di Latina ha quindi dichiarato aperta la procedura, disponendo la pubblicazione del piano e della proposta e mandando all'OCC per la comunicazione ai creditori, facoltizzati a presentare osservazioni. Con lo stesso provvedimento è stata disposta la sospensione delle due procedure esecutive in corso e sono state concesse le misure protettive del patrimonio dei debitori.
Nel termine loro concesso hanno presentato osservazioni i creditori RT
, e mentre
[...] Controparte_1 Controparte_6 Controparte_10
si è limitato a comunicare l'indirizzo PEC cui ricevere le comunicazioni.
[...]
All'esito dell'udienza camerale del 12.12.2024, il Tribunale di Latina ha quindi rigettato la domanda di omologa del piano, rilevando l'infattibilità del piano, in ragione dell'avvenuto trasferimento a terzi di alcuni degli immobili staggiti (i lotti 3, 5, 6 e 9 della procedura esecutiva n. 459/2017 RGE Tribunale Latina) e della minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per i creditori ipotecari e CP_1 P_
.
[...]
Nel frattempo, dopo l'apertura della procedura, con provvedimento del 25.11.2024, in accoglimento dell'istanza avanzata dai ricorrenti e il Parte_2 Pt_3 Parte_4
Tribunale di Latina aveva disposto inaudita altera parte il sequestro giudiziario degli immobili di cui ai Lotti 5 e 9 della procedura esecutiva pendente presso lo stesso Tribunale
n. 459/2017, fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare,
l'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale, con provvedimento riservato del 02.01.2025, a seguito del diniego di omologa del piano, revocava il precedente decreto rigettando l'istanza cautelare.
Avverso la sentenza che ha negato l'omologa del piano di ristrutturazione e l'ordinanza cautelare del 02.01.2025, entrambe comunicate il 03.01.2025, Parte_1 Parte_2 , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno interposto tempestivo reclamo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe e contestando, relativamente al provvedimento cautelare:
1. l'illogicità ed erroneità, per essere stata disposta la revoca del sequestro non per una diversa valutazione delle ragioni che lo avevano giustificato ma per le sopraggiunte considerazioni attinenti il merito della proposta ristrutturativa e perché la funzione delle misure di cui all'art. 70 comma 4 CCII non è di ostacolo al principio di stabilità del sistema delle esecuzioni forzate, sicché sarebbe stato più corretto che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in favore dei ricorrenti per il principio della soccombenza virtuale;
2. l'erroneità della condanna alle spese, pronunciata anche nei confronti del del Parte_1
che non avevano avanzato la domanda cautelare;
Parte_6
e contestando, relativamente alla sentenza di diniego dell'omologazione:
1. l'erroneità, per avere ritenuto l'avvenuta aggiudicazione di alcuni degli immobili oggetto della proposta (i Lotti 3, 5, 6 e 9 della procedura esecutiva n. 459/2017) di ostacolo all'omologabilità, mentre la procedura avrebbe potuto acquisire il ricavato pro quota della vendita da destinare al soddisfacimento dei creditori;
2. l'erronea indicazione della proposta di soddisfacimento del creditore ipotecario
[...]
per il quale il ricorrente veva offerto la somma di Euro 180.000,00 CP_1 Parte_1
e non quella di Euro 67.000,00 riportata in sentenza;
3. l'erronea valutazione della minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, effettuata avendo riguardo al disposto dell'art. 70 comma 9 CCII nel testo abrogato dal D.L.vo n. 136/2024, senza considerare che per effetto della novella l'alternativa deve essere riguardata esclusivamente con riferimento all'ipotesi della liquidazione controllata e che la somma complessivamente offerta ai creditori (Euro
590.000,00) si appalesa tutt'altro che incongrua, tenuto conto peraltro che i maggiori creditori sono stati ammessi al passivo nel fallimento della ed hanno già Parte_8
beneficiato di riparti parziali.
Nel ricorso i reclamanti hanno anche instato per la sospensione, ai sensi dell'art. 52 CCII, delle due procedure esecutive immobiliari in corso (le nn. 459/2017 e 204/2020 RGE
Tribunale di Latina.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato, a cura dei reclamanti, a tutti i creditori indicati nel piano e non ai soli creditori che avevano presentato osservazioni ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII.
Si sono, quindi, costituiti: - in data 17.02.2025 la creditrice ipotecaria per il tramite della sua Controparte_1
mandataria che ha contestato l'autonoma Controparte_3 impugnabilità del provvedimento cautelare ed ha richiesto il rigetto del reclamo per la sua infondatezza;
- in data 25.02.2025 la creditrice ipotecaria er il tramite Controparte_10 della mandataria che non aveva presentato osservazioni dopo la CP_5 comunicazione di cui all'art. 70 comma 1 CCII, limitandosi a fornire agli organi della procedura il proprio indirizzo PEC, che ha richiesto il rigetto del reclamo;
- in data 28.02.2025 la creditrice ipotecaria VE per il tramite della sua P_ P_
mandataria che ha chiesto il rigetto del reclamo. Controparte_12
Il reclamo è infondato e deve essere respinto
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione di creditore Controparte_4
che, come detto, non aveva presentato osservazioni nella fase di omologa del piano di ristrutturazione. Al riguardo, devono richiamarsi i consolidati principi, già affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, in ordine alla legittimazione a contraddire in sede di reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, riconosciuta ai creditori che in qualità di opponenti avevano assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione (v. Cass. n. 5157/2025, Cass. n. 16932/2024, Cass. n. 3954/2016, Cass. n.
2886/2007). Ed è proprio la recentissima pronuncia della Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione appena citato ad avere affermato, sia pure con riferimento alla normativa previgente (quella dettata dalla legge n. 3/2012), che “nel giudizio di reclamo instaurato dal debitore sovraindebitato avverso il diniego dell'omologa del piano del consumatore dallo stesso proposto, così come in quello introdotto dal creditore (ove già opponente) nei confronti del decreto di omologazione del piano proposto dal debitore, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente
(oltre che al debitore) agli creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale” (così, Cass. n. 5157/2025).
Venendo ora al merito del reclamo avverso la sentenza di diniego dell'omologa del piano, vengono in rilievo manifesti profili di inammissibilità della proposta e del piano, che assumono rilievo pregiudiziale e assorbente rispetto alle pur corrette motivazioni del provvedimento impugnato.
Gli odierni reclamanti hanno proposto un piano familiare di ristrutturazione dei loro debiti, che prevede:
- per i ricorrenti l'impiego di risorse tratte dai loro redditi personali, Parte_1 Parte_6
che verrebbero destinate al pagamento falcidiato di creditori assistiti da cause di prelazione, tra i quali creditori ipotecari di primo e secondo grado, soddisfatti entrambi in misura differenziata, e di creditori chirografari, in palese violazione del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, che presidia questa come le altre procedure concorsuali e che imporrebbe la destinazione delle risorse, in caso di incapienza del patrimonio che dovrebbe essere attestata dall'OCC ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII, al soddisfacimento dei soli creditori prelatizi. Né argomenti in senso contrario possono ricavarsi dal dettato dell'art. 67 comma 1 CCII, a norma del quale “la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”, giacché tale locuzione allude al principio di libertà di articolazione nella formulazione della proposta negoziale che tipicamente connota la procedura concordataria e quelle ad essa assimilate e alla possibilità di suddividere i creditori in classi e non sottintende la possibilità di derogare, al di là di quanto previsto dal comma
4 dello stesso articolo, all'ordine delle cause di prelazione;
- la proposta prevede che , il quale non è debitore di Parte_6 Controparte_10
(cessionario del credito di Banca Popolare di Fondi), ma è solo terzo datore di ipoteca, essendo proprietario dell'immobile concesso in garanzia alla banca, effettui comunque il pagamento della somma di Euro 118.800,00 in favore dell'avente causa dell'istituto di credito finanziatore. Il ha dichiarato invero di essere debitore della somma Parte_6
complessiva di Euro 4.542,44 nei confronti di Regione Lazio e Comune di Fondi e non risulta avere ulteriori debiti, sicché deve fondatamente escludersi ricorra nei suoi confronti la condizione di sovraindebitamento, intesa nell'accezione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up di cui al decreto- Parte_9 legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”);
- le modifiche apportate all'art. 2 comma 1 lettera e) CCII dal D.L.vo 136/2024, con l'aggiunta all'originaria definizione di “consumatore”, indicato come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, della locuzione “e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”, esclude possa farsi accesso alla procedura di cui agli artt. 67 ss. CCII per ristrutturare una debitoria promiscua, codificando il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore (v. Relazione dell'Ufficio del
Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione del 30.01.2025). Nel caso di specie,
, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
intendono ristrutturare debiti derivanti dallo svolgimento della loro attività professionale, mentre , e , Parte_2 Parte_4 Parte_5 soci illimitatamente responsabili di una Snc, hanno incluso nella proposta e nel piano anche debiti sociali (di cui costoro rispondono solidalmente e illimitatamente) nei confronti dell'Erario e dell' Al riguardo, occorre rilevare che in sede di omologa CP_13
occorre nuovamente vagliare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione della proposta.
E ancora, rilievo dirimente ai fini del diniego dell'omologazione ha la conclamata infattibilità del piano in conseguenza dell'avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori
, e degli immobili, la cui nuda Parte_4 Parte_5 Parte_3 proprietà si erano impegnati a trasferire alla IRIS Impresa Generale di Costruzione S.r.l. a fronte della corresponsione da parte di quest'ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori. Nell'ambito della procedura esecutiva n. 459/2017 RGE Tribunale di Latina sono stati infatti emessi i decreti di trasferimento dei predetti immobili (Lotti 3, 5,
6 e 9) ed è notorio che il decreto di trasferimento immobiliare di cui all'art. 586 c.p.c. “implica
l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di procedere alla Controparte_14 cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola” (così, Cass. S.U. n. 28387/2020).
E' divenuta dunque assolutamente irrealizzabile la prevista cessione della nuda proprietà di detti immobili al soggetto che avrebbe dovuto apportare le risorse necessarie al pagamento dei creditori. E, d'altronde, gli stessi reclamanti hanno sostenuto nei loro scritti difensivi che la fattibilità del piano e della proposta era “imprescindibilmente” legata “alla perdurante disponibilità (…) dei beni immobili elencati e disponibili pro quota nelle dette procedure esecutive”. A nulla vale rilevare che i decreti di trasferimento sono stati emessi nel periodo intercorso tra la declaratoria di inammissibilità della proposta e del piano del Tribunale di
Latina e il decreto di questa Corte che ha accolto il reclamo avverso detto provvedimento, giacché non era affatto inibita in quel frangente, in assenza di provvedimenti concessivi di misure protettive, la prosecuzione delle procedure esecutive in corso.
Non perspicua appare, inoltre, la critica rivolta alla valutazione di minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, se si considera che, pur dovendo individuare nella liquidazione controllata l'unico parametro di riferimento (v. art. 70 comma 7 CCII) e pur non avendo il Codice della Crisi riprodotto la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 14quinquies legge n. 3/2012, che fissava in quattro anni la durata della procedura, ciò non di meno, a seguito del recente pronunciamento della Corte
Costituzionale (sentenza n. 6/2014), è il termine di tre anni dall'apertura della procedura che l'art. 282 CCII stabilisce per l'esdebitazione di diritto a fissare non soltanto il limite temporale massimo nel quale i beni futuri possono essere utilmente acquisiti all'attivo della procedura ma anche il lasso di tempo nel quale i creditori possono confidare che il liquidatore farà quanto necessario per soddisfare le loro ragioni, inclusa l'acquisizione dei beni sopravvenuti. E del resto che la liquidazione controllata non possa attardarsi oltre il triennio lo si desume anche, sempre secondo la Consulta, dall'art. 272 comma 3 CCII, secondo cui il programma di liquidazione “deve assicurare la ragionevole durata della procedura”, ragionevole durata che l'art. 2 comma 2bis della Legge Pinto fissa, in via generale, in tre anni dall'apertura per la liquidazione controllata. Ne consegue che i creditori avrebbero potuto ottenere soddisfazione dei loro diritti, attraverso in particolare la liquidazione degli immobili (ove fosse stata possibile se la liquidazione controllata fosse stata aperta prima dell'aggiudicazione degli stessi in sede esecutiva), in tempi assai più celeri di quelli previsti nel piano di ristrutturazione, per alcuni debitori addirittura decennali.
Il rigetto del reclamo avverso la sentenza che non ha omologato il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore comporta naturalmente il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa nel corso del procedimento di primo grado. La Corte, peraltro, nutre fondati dubbi sull'ammissibilità di misure cautelari tipiche nell'ambito del procedimento di omologa di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteso che l'art. 70 comma 4 CCII attribuisce al tribunale il potere di adottare tanto misure protettive tipiche, quali il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore sino alla conclusione del procedimento, quanto misure protettive atipiche
(quelle “idonee a conservare l'integrità del patrimonio”), e tenuto conto altresì che gli effetti temporaneamente prodotti dalla misura concessa inaudita altera parte erano già cristallizzati dalle misure protettive tipiche accordate ai debitori ricorrenti con il decreto di apertura della procedura. Il reclamo deve essere quindi respinto e i reclamanti devono essere condannati in solido a rifondere a ed a le spese di lite da queste anticipate, che CP_1 P_ liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022. Nei rapporti tra i reclamanti e stante la reciproca Controparte_10
soccombenza, le spese devono essere interamente compensate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10
2) Rigetta il reclamo;
3) Condanna i reclamanti a rifondere alle reclamate e Controparte_1 P_
le spese di lite da queste anticipate, che liquida in Euro 8.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, per ognuna delle due parti vittoriose;
4) Dichiara interamente compensate le spese tra i reclamanti e Controparte_10
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 04.04.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto