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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG AR AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5174 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, viale Mellusi, 3, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Silvia Tozzi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv.
TE RE ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/12/2024 la ricorrente, premesso di svolgere attività di coltivatrice diretta dal 20/11/1995 e di avere contratto, in conseguenza di tale attività lavorativa,
“lombosciatalgia dx secondaria ed ernie discali L4-L5 ed L5-S1”, ha esposto: che con pratica di malattia professionale n° 517596266 del 26/01/2024 aveva chiesto all' di Benevento il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale di tale malattia;
che l' , con provvedimento del CP_1
30/04/2024, ritenuto il nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa, le aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica del 4%, dunque non indennizzabile, sulla base della seguente diagnosi: “lombosciatalgia con limitazione funzionale del rachide con componente professionale”; che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione.
Ha, pertanto, convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “previa nomina di CTU che accerti CP_1 che la ricorrente è affetta ernie discali di origine professionale da cui è scaturita un'invalidità permanente del 12% sentir così provvedere: 1) riconoscere che la malattia di origine professionale di cui è stata vittima riconosciuta con provvedimento dell' del 30/04/2024, Parte_1 CP_1
n°517596266 del 26/01/2024, determina un grado di invalidità permanente nella misura non inferiore del 12%, ovvero altra misura ritenuta di giustizia;
2) dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente a causa della malattia di origine professionale, a vedersi riconoscere un grado di
1 menomazione psico-fisica non inferiore al 12% ovvero altra misura ritenuta di giustizia;
3) condannare, l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 per la carica presso la sede di Benevento, alla via Francesco Flora, all'erogazione in favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale commisurato alla predetta percentuale, oltre interessi legali maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 26/01/2024 al soddisfo;
4) condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite, con attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è ritualmente costituito l' , evidenziando che l'attività lavorativa poteva essere CP_1 considerata solo come concausa nel determinismo della patologia denunciata e che, pertanto, il riconoscimento di postumi nella misura del 4%, in relazione alla ridotta componente professionale, era del tutto congruo. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con domanda del 26/01/2024 la ricorrente, coltivatrice diretta, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “ernia discale lombare”, in dipendenza dalla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo.
L' , riscontrata la presenza di una spondilodiscopatia LS con ernia discale L4-L5 e L5-S1, CP_1 le ha riconosciuto una menomazione permanente del 4% – inferiore al minimo indennizzabile – per postumi consistenti in “lombosciatalgia con limitazione funzionale del rachide con componente professionale”.
La ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo che il grado di invalidità permanente sia pari almeno al 12%.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il complesso menomativo accertato è valutabile, in termini di danno biologico, in misura pari al 6%, facendo riferimento al codice 213 della tabella delle menomazioni allegata al d. lgs. 38/2000.
In particolare, il CTU, confermata la diagnosi di “Spondilodiscopatia LS con ernia discale L4-L5 ed L5-S1” e rilevato che “Nel caso in esame il complesso patologico accertato è da porsi in relazione concausale con il rischio lavorativo specifico di sovraccarico biomeccanico del rachide, presente nell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Esiste pertanto con ragionevole grado di certezza un nesso causale che lega il complesso patologico accertato e l'attività lavorativa svolta”, ha evidenziato, in merito alla valutazione dell'entità del danno, che il n. 213 della tabella delle menomazioni prevede “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, valutabili fino a 12%, e che nel caso in esame, avuto riguardo all'esame clinico-funzionale, che ha messo in evidenza un impegno funzionale dei movimenti del rachide lombosacrale lieve- moderato, era congrua una percentuale del 6%.
Le conclusioni dell'ausiliare sono sorrette da una logica ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, per cui meritano condivisione.
Le stesse sono, in particolare, adeguatamente motivate con riferimento all'esame obiettivo descritto nella perizia stessa, senza che sia necessaria un'espressa confutazione delle divergenti valutazioni contenute nella CTP allegata al ricorso, oltre che corrette sul piano medico-legale. Il codice tabellare, la cui corretta individuazione è pacifica, prevede che il danno possa essere valutato fino al 12%, così lasciando al medico la facoltà di graduare l'effettiva percentuale in relazione all'incidenza dei postumi derivanti dal complesso patologico accertato, cosa che il CTU
2 ha fatto assegnando ai postumi derivanti dalle due ernie in zona lombosacrale un grado del 6%, stante la lievità delle limitazioni funzionali riscontrate.
Tanto premesso il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento in CP_1 favore della ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari al 6%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
L'accoglimento parziale del ricorso – con riconoscimento di un grado di menomazione di molto inferiore alla richiesta – giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza dell' . Le spese CP_1 di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza della malattia professionale denunciata in data
26/01/2024 la ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo in capitale in CP_1 relazione a un danno biologico permanente pari al 6%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in € 1.535,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Tozzi antistataria;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
EC NG AR AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG AR AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5174 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, viale Mellusi, 3, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Silvia Tozzi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv.
TE RE ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/12/2024 la ricorrente, premesso di svolgere attività di coltivatrice diretta dal 20/11/1995 e di avere contratto, in conseguenza di tale attività lavorativa,
“lombosciatalgia dx secondaria ed ernie discali L4-L5 ed L5-S1”, ha esposto: che con pratica di malattia professionale n° 517596266 del 26/01/2024 aveva chiesto all' di Benevento il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale di tale malattia;
che l' , con provvedimento del CP_1
30/04/2024, ritenuto il nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa, le aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica del 4%, dunque non indennizzabile, sulla base della seguente diagnosi: “lombosciatalgia con limitazione funzionale del rachide con componente professionale”; che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione.
Ha, pertanto, convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “previa nomina di CTU che accerti CP_1 che la ricorrente è affetta ernie discali di origine professionale da cui è scaturita un'invalidità permanente del 12% sentir così provvedere: 1) riconoscere che la malattia di origine professionale di cui è stata vittima riconosciuta con provvedimento dell' del 30/04/2024, Parte_1 CP_1
n°517596266 del 26/01/2024, determina un grado di invalidità permanente nella misura non inferiore del 12%, ovvero altra misura ritenuta di giustizia;
2) dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente a causa della malattia di origine professionale, a vedersi riconoscere un grado di
1 menomazione psico-fisica non inferiore al 12% ovvero altra misura ritenuta di giustizia;
3) condannare, l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 per la carica presso la sede di Benevento, alla via Francesco Flora, all'erogazione in favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale commisurato alla predetta percentuale, oltre interessi legali maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 26/01/2024 al soddisfo;
4) condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite, con attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è ritualmente costituito l' , evidenziando che l'attività lavorativa poteva essere CP_1 considerata solo come concausa nel determinismo della patologia denunciata e che, pertanto, il riconoscimento di postumi nella misura del 4%, in relazione alla ridotta componente professionale, era del tutto congruo. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con domanda del 26/01/2024 la ricorrente, coltivatrice diretta, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “ernia discale lombare”, in dipendenza dalla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo.
L' , riscontrata la presenza di una spondilodiscopatia LS con ernia discale L4-L5 e L5-S1, CP_1 le ha riconosciuto una menomazione permanente del 4% – inferiore al minimo indennizzabile – per postumi consistenti in “lombosciatalgia con limitazione funzionale del rachide con componente professionale”.
La ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo che il grado di invalidità permanente sia pari almeno al 12%.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il complesso menomativo accertato è valutabile, in termini di danno biologico, in misura pari al 6%, facendo riferimento al codice 213 della tabella delle menomazioni allegata al d. lgs. 38/2000.
In particolare, il CTU, confermata la diagnosi di “Spondilodiscopatia LS con ernia discale L4-L5 ed L5-S1” e rilevato che “Nel caso in esame il complesso patologico accertato è da porsi in relazione concausale con il rischio lavorativo specifico di sovraccarico biomeccanico del rachide, presente nell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Esiste pertanto con ragionevole grado di certezza un nesso causale che lega il complesso patologico accertato e l'attività lavorativa svolta”, ha evidenziato, in merito alla valutazione dell'entità del danno, che il n. 213 della tabella delle menomazioni prevede “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, valutabili fino a 12%, e che nel caso in esame, avuto riguardo all'esame clinico-funzionale, che ha messo in evidenza un impegno funzionale dei movimenti del rachide lombosacrale lieve- moderato, era congrua una percentuale del 6%.
Le conclusioni dell'ausiliare sono sorrette da una logica ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, per cui meritano condivisione.
Le stesse sono, in particolare, adeguatamente motivate con riferimento all'esame obiettivo descritto nella perizia stessa, senza che sia necessaria un'espressa confutazione delle divergenti valutazioni contenute nella CTP allegata al ricorso, oltre che corrette sul piano medico-legale. Il codice tabellare, la cui corretta individuazione è pacifica, prevede che il danno possa essere valutato fino al 12%, così lasciando al medico la facoltà di graduare l'effettiva percentuale in relazione all'incidenza dei postumi derivanti dal complesso patologico accertato, cosa che il CTU
2 ha fatto assegnando ai postumi derivanti dalle due ernie in zona lombosacrale un grado del 6%, stante la lievità delle limitazioni funzionali riscontrate.
Tanto premesso il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento in CP_1 favore della ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari al 6%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
L'accoglimento parziale del ricorso – con riconoscimento di un grado di menomazione di molto inferiore alla richiesta – giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza dell' . Le spese CP_1 di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza della malattia professionale denunciata in data
26/01/2024 la ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo in capitale in CP_1 relazione a un danno biologico permanente pari al 6%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in € 1.535,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Tozzi antistataria;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
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