TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6061 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/06/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vallermosa, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I comuni figli e , verranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in Sestu, vico san Gemiliano 3, presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per i comuni figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza dei minori, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Pag. 2 di 4 Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano degli stessi.
I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative ai comuni figli, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dei minori, preservando e da pressioni proprie e dei rispettivi Per_1 Per_2 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto dei figli e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
3) I comuni figli e avranno facoltà di permanere presso il padre Per_1 Per_2 ogniqualvolta lo desiderino, compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici, formativi e ricreativi.
La sig.ra si impegna espressamente a favorire e garantire il sereno Pt_1 svolgimento degli incontri tra il padre e i figli, agevolando ogni modalità di frequentazione, anche in considerazione della particolare articolazione dell'orario lavorativo del sig. . CP_1
In ogni caso, è stabilito che i figli minori trascorreranno i fine settimana in maniera alternata con ciascun genitore.
In particolare, nei fine settimana di competenza paterna, il padre avrà con sé i figli dalle ore 14:00 del sabato sino alle ore 22:00 della domenica.
Resta salva la possibilità per le parti di concordare, di comune accordo e nel rispetto dell'interesse superiore dei minori, modalità diverse di esercizio del diritto di visita.
Durante le festività tradizionali di Natale, i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà i comuni figli con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, i comuni figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
4) In considerazione dei rispettivi redditi delle parti e della reciproca indipendenza economica, nonché dell'onere di restituzione dei debiti contratti in costanza di matrimonio - ivi compresi il mutuo, i prestiti personali e il finanziamento per l'autovettura - si rappresenta che il Sig. ha provveduto a consolidare tutti i CP_1 predetti debiti mediante un'unica operazione finanziaria effettuata con il Banco di Sardegna.
Tale operazione ha generato un'unica rata mensile pari ad € 600,00, da corrispondersi per la durata di n. 240 mesi.
Pag. 3 di 4 Pertanto, il Sig. dichiara di farsi integralmente carico del predetto CP_1 consolidamento per l'importo complessivo di € 147.874,54, assumendosi ogni obbligazione connessa e conseguente, e manlevando sin d'ora e per il futuro la Sig.ra da qualsiasi responsabilità, obbligo di pagamento e/o pretesa, Pt_1 sia attuale che futura, da parte dell'ente finanziatore o di terzi connessi al suddetto rapporto.
5) In considerazione dei rispettivi redditi delle parti, il corrisponderà CP_1 mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 comuni figli e , la complessiva somma di € 400,00 (da Per_1 Per_2 aggiornarsi annualmente, in base agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.); oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie come meglio specificate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento del figlio nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017.
6) Le parti concordano espressamente che la sig.ra percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall' a titolo di Assegno Unico e Universale. CP_2
7) In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6061 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/06/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vallermosa, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I comuni figli e , verranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in Sestu, vico san Gemiliano 3, presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per i comuni figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza dei minori, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Pag. 2 di 4 Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano degli stessi.
I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative ai comuni figli, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dei minori, preservando e da pressioni proprie e dei rispettivi Per_1 Per_2 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto dei figli e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
3) I comuni figli e avranno facoltà di permanere presso il padre Per_1 Per_2 ogniqualvolta lo desiderino, compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici, formativi e ricreativi.
La sig.ra si impegna espressamente a favorire e garantire il sereno Pt_1 svolgimento degli incontri tra il padre e i figli, agevolando ogni modalità di frequentazione, anche in considerazione della particolare articolazione dell'orario lavorativo del sig. . CP_1
In ogni caso, è stabilito che i figli minori trascorreranno i fine settimana in maniera alternata con ciascun genitore.
In particolare, nei fine settimana di competenza paterna, il padre avrà con sé i figli dalle ore 14:00 del sabato sino alle ore 22:00 della domenica.
Resta salva la possibilità per le parti di concordare, di comune accordo e nel rispetto dell'interesse superiore dei minori, modalità diverse di esercizio del diritto di visita.
Durante le festività tradizionali di Natale, i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà i comuni figli con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, i comuni figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
4) In considerazione dei rispettivi redditi delle parti e della reciproca indipendenza economica, nonché dell'onere di restituzione dei debiti contratti in costanza di matrimonio - ivi compresi il mutuo, i prestiti personali e il finanziamento per l'autovettura - si rappresenta che il Sig. ha provveduto a consolidare tutti i CP_1 predetti debiti mediante un'unica operazione finanziaria effettuata con il Banco di Sardegna.
Tale operazione ha generato un'unica rata mensile pari ad € 600,00, da corrispondersi per la durata di n. 240 mesi.
Pag. 3 di 4 Pertanto, il Sig. dichiara di farsi integralmente carico del predetto CP_1 consolidamento per l'importo complessivo di € 147.874,54, assumendosi ogni obbligazione connessa e conseguente, e manlevando sin d'ora e per il futuro la Sig.ra da qualsiasi responsabilità, obbligo di pagamento e/o pretesa, Pt_1 sia attuale che futura, da parte dell'ente finanziatore o di terzi connessi al suddetto rapporto.
5) In considerazione dei rispettivi redditi delle parti, il corrisponderà CP_1 mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 comuni figli e , la complessiva somma di € 400,00 (da Per_1 Per_2 aggiornarsi annualmente, in base agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.); oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie come meglio specificate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento del figlio nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017.
6) Le parti concordano espressamente che la sig.ra percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall' a titolo di Assegno Unico e Universale. CP_2
7) In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4